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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 12037/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14390-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti principali - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 47, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 14390sez.

S2 - ud. 01 - 03 - 2023 -2- -controricorrente, ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 18/2022 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 11/1/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Ancona, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 46.112,00 a titolo di compenso per l’attività professionale per assistenza e consulenza fiscale e amministrativa prestata dalla parte, commercialista, in favore della società convenuta.

Nella resistenza di quest’ultima, che eccepiva la prescrizione del diritto ex art. 2956 c.c., il Tribunale rigettava la domanda per mancanza di prova, sia dell’incarico che dell’adempimento delle prestazioni esposte dal professionista.

Con la sentenza impugnata, n. 18/2022, la Corte di Appello di Ancona riformava la decisione di prima istanza, accogliendo la domanda originariamente proposta dal Fongoni.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Propone autonomo ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a cinque motivi.

Ric. 2022 n. 14390sez.

S2 - ud. 01 - 03 - 2023 -3- Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Con atti depositati il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 19.1.2023, [OSCURATO:SOCIETA]. ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va dato atto che [OSCURATO:SOCIETA]., con atto debitamente notificato a [OSCURATO:PERSONA] e da questi accettato, ha rinunciato al proprio ricorso .

Il rapporto processuale corrente tra detti soggetti, pertanto, va dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.

Vanno invece esaminati i motivi del ricorso principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA], Giardini e Petrella, i quali non hanno rinunciato all’impugnazione.

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], nonostante lo stesso fosse carente dell’indicazione delle parti della sentenza da sottoporre al vaglio del giudice di seconda istanza, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto e dell’indicazione specifica delle circostanze dedotte nei motivi di appello e della loro rilevanza ai fini della decisione.

La censura è infondata.

La Corte di Appello ha espressamente disatteso l’eccezione di inammissibilità del gravame che era stata proposta in quel grado di giudizio, ritenendo che l’appellante avesse “… sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “Nel giudizio di appello – che non è un novum iudicium – la Ric. 2022 n. 14390sez.

S2 - ud. 01 - 03 - 2023 -4- cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.

Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 18932 del 27.9.2016 , Rv. 641832 ; conf.

Cass.

S ez. 3 , Sentenza n. 9244 del 18.4.2007 , Rv. 597867; cfr. anche Cass. Sez. 1 , Sentenza n.21566 de l 18/09/2017, Rv. 645411 ).

Il principio è interpretato, con orientamento ormai consolidato, nel senso che “L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 18307 del 18.9.2015 , Rv. 636741 ).

In senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 25218 del Ric. 2022 n. 14390sez.

S2 - ud. 01 - 03 - 2023 -5- 29.11.2011, Rv. 620524, s econdo la quale “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”(conf.

Cass. Sez.1, Sentenza n. 2814 del 12/02/2016 , Rv. 638551).

Detti principi sono stati ribaditi anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D. L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez.

U , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 , Rv. 645991; conf.

Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n.13535 del 30/05/2018 , Rv. 648722 e Cass. Sez.U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 , Rv. 666375).

Da quanto precede deriva l’infondatezza del motivo in esame, avendo il Fongoni – come evidenziato da l giudice di secondo grado, e come riscontrato dal Collegio all’esito Ric. 2022 n. 14390sez.

S2 - ud. 01 - 03 - 2023 -6- dell’esame diretto dell’atto di appello, consentito in presenza di deduzione di un vizio processuale con modalità rispettose del principio di specificità del ricorso in Cassazione (cfr., ex multis, Cass. Sez.1, Ordinanza n. 29495 del 23/12/2020 , Rv. 660190 e Cass.

S ez.

L , Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 , Rv. 663837)– proposto motivi di gravame idonei ad espr imere tanto la parte volitiva ch e quella argomentativa , tese a confutare le ragioni della decisione di primo grado, della quale lo stesso appellante invocavala riforma.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello ha ritenuto provata l’esistenza di un mandato professionale con il Fongoni, sulla base di una valutazione delle evidenze documentali illogica e superficiale.

In particolare, i giudici di merito avrebbero frainteso il senso della scrittura privata del 21.12.2009, assumendo che essa dimostrasse il conferimento di un incarico avente ad oggetto una prestazione differente da quella in realtà attribuita al professionista.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il giudice di seconda istanza non avrebbe rilevato che la questione della quantificazione del compenso dovuto al professionista non era stata oggetto di impugnazione.

Di conseguenza, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente determinato il quantumdovuto al Fongoni.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

La Corte di Appello non ha omesso l’esame di alcun fatto decisivo, ma ha interpretato il contenuto della scrittura del 21.12.2009, ritenendo che essa contenesse l’impegno degli Ric. 2022 n. 14390sez.

S2 - ud. 01 - 03 - 2023 -7- odierni ricorrenti, unitamente ad un quarto socio, poi receduto, di “… costituire tra loro una società per la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico, espressamente prevedendo l’affidamento al Fongoni della consulenza fiscal ed amministrativa della costituenda società per tutta l’operazione” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

La Corte di secondo grado ha poi affermato che detta scrittura, in sè, non sarebbe stata decisiva ai fini della prova dell’effettivo conferimento dell’incarico al Fongoni, ma ha anche aggiunto che “… se analizzato nel contesto del complessivo quadro processuale tale documento – che esprime la chiara ed inequivoca intenzione di tutti i soci fondatori di volersi avvalere, una volta costituita la società, dell’operato professionale dell’appellante– presuppone in modo logico che gli stessi avessero affidato al professionista scelto anche l’incarico di compiere tutte le operazioni prodromiche alla realizzazione del loro intento di costituire la società, tanto da affidargli la consulenza di verifica dei loro personali documenti economici e fiscali per l’elaborazione di statuto ed atto costitutivo” (cfr. sempre pag. 6 della sentenza).

La Corte territoriale ha aggiunto ancora che, pur se non è richiesta la forma scritta, nè ad substantiam nè ad probationem, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di un incarico professionale, tuttavia “… l’appellante sia riuscito a fornire adeguata dimostrazione di aver ricevuto il conferimento dell’incarico per il compimento delle attività societarie preparatorie e di averlo anche espletato,avendo egli utilizzato nella stesura della redazione economico-finanziaria … i dati tecnici ed i documenti personali forniti proprio dai clienti (nè potrebbe essere diversamente, trattandosi di una particolare tipologia di documentazione non reperibile diversamente), riuscendo così ad elaborare un documento di sintesi di Ric. 2022 n. 14390sez.

S2 - ud. 01 - 03 - 2023 -8- strategie, obiettivi e mezzi necessari al compimento del Progetto (il cd. business plan) occorrente per la fase successive della ricerca di forme di finanziamento (mutuo o leasing) ritenute più idonee a garantire la concretizzazione del piano finanziario sotteso all’iniziativa della costituenda società di realizzare su un terreno di proprietà del socio Pietrella un impianto fotovoltaico per la produzione e commercializzazione di energia elettrica, del quale ha determinato in previsione lo sviluppo dei venti anni di sua durata” (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza).

Trattasi di valutazione di merito, fondata su una interpretazione non implausibile delle risultanze istruttorie, che i ricorrenti contestano proponendo una lettura alternativa del compendio probatorio, senza tener conto del principio secondo cui il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013 , Rv. 627790).

Né è possibile proporre, in sede di legittimità, un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, Ric. 2022 n. 14390sez.

S2 - ud. 01 - 03 - 2023 -9- senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ).

Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico - argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe regolato le spese del doppio grado di giudizio, in difetto di uno specifico motivo di gravame sul punto.

Inoltre, i ricorrenti lamentano che la Corte di secondo grado abbia riconosciuto al Fongoni le spese del doppio grado di giudizio, anche se quegli aveva instato per la compensazione delle stesse.

La censura è infondata.

La Corte distrettuale, avendo accolto il gravame proposto dal Fongoni e riformato la decisione di prima istanza, ha correttamente governato le spese del doppio grado di giudizio, regolandole secondo il principio generale della soccombenza.

Sul punto, va ribadito che “In materia di liquidazione dellespese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico Ric. 2022 n. 14390sez.

S2 - ud. 01 - 03 - 2023 -10- motivo di impugnazione, modificare la statuizione sullespese processuali di primo gr ado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dettespese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, lariforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sullespese” (Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n.1775 del 24/01/2017 , Rv. 642738; conf.

Cass. Sez.L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009 , Rv. 611189).

Nè ha pregio la deduzione relativa alla richiesta di compensazione delle spese, che era stata formulate dalla parte appellante per il solo denegato caso di rigetto del gravame, e dunque in via evidentemente subordinata.

In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Giardini e Petrella va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, limitatamente al rapporto processuale corrente tra i predetti ricorrenti ed il Fongoni, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità, limitatamente al rapporto processuale corrente tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Fongoni.

Rigetta invece il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 14390sez.

S2 - ud. 01 - 03 - 2023 -11- Danilo, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200di cui € 200 per e s borsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.

R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Petrella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14390-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti principali - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 47, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 14390sez. S2 - ud. 01 - 03 - 2023 -2- -controricorrente, ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 18/2022 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 11/1/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Ancona, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 46.112,00 a titolo di compenso per l’attività professionale per assistenza e consulenza fiscale e amministrativa prestata dalla parte, commercialista, in favore della società convenuta. Nella resistenza di quest’ultima, che eccepiva la prescrizione del diritto ex art. 2956 c.c., il Tribunale rigettava la domanda per mancanza di prova, sia dell’incarico che dell’adempimento delle prestazioni esposte dal professionista. Con la sentenza impugnata, n. 18/2022, la Corte di Appello di Ancona riformava la decisione di prima istanza, accogliendo la domanda originariamente proposta dal Fongoni. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Propone autonomo ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a cinque motivi. Ric. 2022 n. 14390sez. S2 - ud. 01 - 03 - 2023 -3- Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con atti depositati il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 19.1.2023, [OSCURATO:SOCIETA]. ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va dato atto che [OSCURATO:SOCIETA]., con atto debitamente notificato a [OSCURATO:PERSONA] e da questi accettato, ha rinunciato al proprio ricorso . Il rapporto processuale corrente tra detti soggetti, pertanto, va dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese. Vanno invece esaminati i motivi del ricorso principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA], Giardini e Petrella, i quali non hanno rinunciato all’impugnazione. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], nonostante lo stesso fosse carente dell’indicazione delle parti della sentenza da sottoporre al vaglio del giudice di seconda istanza, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto e dell’indicazione specifica delle circostanze dedotte nei motivi di appello e della loro rilevanza ai fini della decisione. La censura è infondata. La Corte di Appello ha espressamente disatteso l’eccezione di inammissibilità del gravame che era stata proposta in quel grado di giudizio, ritenendo che l’appellante avesse “… sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “Nel giudizio di appello – che non è un novum iudicium – la Ric. 2022 n. 14390sez. S2 - ud. 01 - 03 - 2023 -4- cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 18932 del 27.9.2016 , Rv. 641832 ; conf. Cass. S ez. 3 , Sentenza n. 9244 del 18.4.2007 , Rv. 597867; cfr. anche Cass. Sez. 1 , Sentenza n.21566 de l 18/09/2017, Rv. 645411 ). Il principio è interpretato, con orientamento ormai consolidato, nel senso che “L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 18307 del 18.9.2015 , Rv. 636741 ). In senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 25218 del Ric. 2022 n. 14390sez. S2 - ud. 01 - 03 - 2023 -5- 29.11.2011, Rv. 620524, s econdo la quale “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”(conf. Cass. Sez.1, Sentenza n. 2814 del 12/02/2016 , Rv. 638551). Detti principi sono stati ribaditi anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D. L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 , Rv. 645991; conf. Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n.13535 del 30/05/2018 , Rv. 648722 e Cass. Sez.U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 , Rv. 666375). Da quanto precede deriva l’infondatezza del motivo in esame, avendo il Fongoni – come evidenziato da l giudice di secondo grado, e come riscontrato dal Collegio all’esito Ric. 2022 n. 14390sez. S2 - ud. 01 - 03 - 2023 -6- dell’esame diretto dell’atto di appello, consentito in presenza di deduzione di un vizio processuale con modalità rispettose del principio di specificità del ricorso in Cassazione (cfr., ex multis, Cass. Sez.1, Ordinanza n. 29495 del 23/12/2020 , Rv. 660190 e Cass. S ez. L , Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 , Rv. 663837)– proposto motivi di gravame idonei ad espr imere tanto la parte volitiva ch e quella argomentativa , tese a confutare le ragioni della decisione di primo grado, della quale lo stesso appellante invocavala riforma. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello ha ritenuto provata l’esistenza di un mandato professionale con il Fongoni, sulla base di una valutazione delle evidenze documentali illogica e superficiale. In particolare, i giudici di merito avrebbero frainteso il senso della scrittura privata del 21.12.2009, assumendo che essa dimostrasse il conferimento di un incarico avente ad oggetto una prestazione differente da quella in realtà attribuita al professionista. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il giudice di seconda istanza non avrebbe rilevato che la questione della quantificazione del compenso dovuto al professionista non era stata oggetto di impugnazione. Di conseguenza, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente determinato il quantumdovuto al Fongoni. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello non ha omesso l’esame di alcun fatto decisivo, ma ha interpretato il contenuto della scrittura del 21.12.2009, ritenendo che essa contenesse l’impegno degli Ric. 2022 n. 14390sez. S2 - ud. 01 - 03 - 2023 -7- odierni ricorrenti, unitamente ad un quarto socio, poi receduto, di “… costituire tra loro una società per la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico, espressamente prevedendo l’affidamento al Fongoni della consulenza fiscal ed amministrativa della costituenda società per tutta l’operazione” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). La Corte di secondo grado ha poi affermato che detta scrittura, in sè, non sarebbe stata decisiva ai fini della prova dell’effettivo conferimento dell’incarico al Fongoni, ma ha anche aggiunto che “… se analizzato nel contesto del complessivo quadro processuale tale documento – che esprime la chiara ed inequivoca intenzione di tutti i soci fondatori di volersi avvalere, una volta costituita la società, dell’operato professionale dell’appellante– presuppone in modo logico che gli stessi avessero affidato al professionista scelto anche l’incarico di compiere tutte le operazioni prodromiche alla realizzazione del loro intento di costituire la società, tanto da affidargli la consulenza di verifica dei loro personali documenti economici e fiscali per l’elaborazione di statuto ed atto costitutivo” (cfr. sempre pag. 6 della sentenza). La Corte territoriale ha aggiunto ancora che, pur se non è richiesta la forma scritta, nè ad substantiam nè ad probationem, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di un incarico professionale, tuttavia “… l’appellante sia riuscito a fornire adeguata dimostrazione di aver ricevuto il conferimento dell’incarico per il compimento delle attività societarie preparatorie e di averlo anche espletato,avendo egli utilizzato nella stesura della redazione economico-finanziaria … i dati tecnici ed i documenti personali forniti proprio dai clienti (nè potrebbe essere diversamente, trattandosi di una particolare tipologia di documentazione non reperibile diversamente), riuscendo così ad elaborare un documento di sintesi di Ric. 2022 n. 14390sez. S2 - ud. 01 - 03 - 2023 -8- strategie, obiettivi e mezzi necessari al compimento del Progetto (il cd. business plan) occorrente per la fase successive della ricerca di forme di finanziamento (mutuo o leasing) ritenute più idonee a garantire la concretizzazione del piano finanziario sotteso all’iniziativa della costituenda società di realizzare su un terreno di proprietà del socio Pietrella un impianto fotovoltaico per la produzione e commercializzazione di energia elettrica, del quale ha determinato in previsione lo sviluppo dei venti anni di sua durata” (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza). Trattasi di valutazione di merito, fondata su una interpretazione non implausibile delle risultanze istruttorie, che i ricorrenti contestano proponendo una lettura alternativa del compendio probatorio, senza tener conto del principio secondo cui il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre, in sede di legittimità, un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, Ric. 2022 n. 14390sez. S2 - ud. 01 - 03 - 2023 -9- senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico - argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe regolato le spese del doppio grado di giudizio, in difetto di uno specifico motivo di gravame sul punto. Inoltre, i ricorrenti lamentano che la Corte di secondo grado abbia riconosciuto al Fongoni le spese del doppio grado di giudizio, anche se quegli aveva instato per la compensazione delle stesse. La censura è infondata. La Corte distrettuale, avendo accolto il gravame proposto dal Fongoni e riformato la decisione di prima istanza, ha correttamente governato le spese del doppio grado di giudizio, regolandole secondo il principio generale della soccombenza. Sul punto, va ribadito che “In materia di liquidazione dellespese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico Ric. 2022 n. 14390sez. S2 - ud. 01 - 03 - 2023 -10- motivo di impugnazione, modificare la statuizione sullespese processuali di primo gr ado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dettespese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, lariforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sullespese” (Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n.1775 del 24/01/2017 , Rv. 642738; conf. Cass. Sez.L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009 , Rv. 611189). Nè ha pregio la deduzione relativa alla richiesta di compensazione delle spese, che era stata formulate dalla parte appellante per il solo denegato caso di rigetto del gravame, e dunque in via evidentemente subordinata. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Giardini e Petrella va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, limitatamente al rapporto processuale corrente tra i predetti ricorrenti ed il Fongoni, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità, limitatamente al rapporto processuale corrente tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Fongoni. Rigetta invece il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 14390sez. S2 - ud. 01 - 03 - 2023 -11- Danilo, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200di cui € 200 per e s borsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P. R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Petrella
Sentenza Cassazione n. 12037/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris