CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29470/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per violazioni dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA], documenti di cui ai rispettivi reati dei capi A) e B) a questi ascritti, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, per gli anni 2013 (capo C) e 2014 (capo D), elementi passivi fittizi; Rilevato che l'imputato con il primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione perché Tavanti aveva eseguito le lavorazioni richieste, aveva emesso le fatture, e ricevuto i pagamenti con assegni intestati alla madre, ciò che era lecito per l'entità dei pagamenti ed era provato perché non vi era alcuna traccia di rapporti autonomi tra lui e la madre del Tavanti; Rilevato che con il secondo motivo di ricorso eccepisce il vizio di motivazione laddove si era omesso di dare rilievo giuridico ai contratti di subappalto stipulati con il Tavanti; lamenta inoltre che non era stata valorizzata la buona fede di chi aveva spontaneamente, e non esecutivamente, quasi estinto la pretesa tributaria; Ritenuto che il primo motivo sia generico e fattuale perché la Corte territoriale ha ricostruito che le fatture emesse presentavano numerose irregolarità; che il subappalto con Tavanti era irregolare, non accettato dal committente e a sua volta anomalo, perché Tavanti utilizzava i mezzi della società di Trovò; che Tavanti non era iscritto alla Camera di Commercio, non aveva un conto corrente (donde gli assegni intestati alla madre), aveva dichiarato una retribuzione per i subappalti di euro 9.000, a fronte di corrispettivi per euro 28.500 e 47.250; Rilevato che il motivo non si confronta affatto con i plurimi elementi evidenziati a carico del Trovò a supporto della contestazione di utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti per evadere i tributi; Ritenuto che anche il secondo motivo sia generico e fattuale perché l'analisi dei rapporti con Tavanti è stata esaustiva e, d'altra parte, i Giudici hanno escluso rilevanza ai pagamenti all'Erario, perché non compiuta la prova della completa esecuzione della rateizzazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2I241 E [OSCURATO:PERSONA]