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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 agosto 1983

Cassazione n. 48058/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI COMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 060KLLW ) nato il 03/08/1983 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 060KG7P ) nato il 22/08/1992 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05R2M57 ) nato il 18/12/1992 avverso la sentenza del 15/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 15 dicembre 2021 il Giudice di pace di Como ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ssain colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, accertata in Como il 13 luglio 2020, condannandoli, ciascuno, alla pena di C 5.000 di ammenda.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Viene denunciata la violazione dell'art. 10-bis, comma 2, d.lvo n. 286/1998, sul rilievo gli imputati, fermati in territorio svizzero, erano, a tutto concedere, in uscita dal territorio nazionale, e dunque era integrata la speciale causa di non punibilità.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.

Il primo giudice, a fronte di imputazione che contestava l'ingresso e il trattenimento illegali sul territorio nazionale, fatti accertati in Como, si è limitato a richiamare l'annotazione dell'attività della polizia giudiziaria senza dar contezza di quanto accertato e senza confrontarsi con l'ipotesi, desumibile dalla località dell'accertamento e prospettata dalla difesa, secondo la quale gli imputati fossero soggetti controllati dalla polizia di frontiera mentre erkin transito dall'Italia alla Svizzera.

La motivazione della sentenza risulta dunque apparente quanto alla descrizione degli accertamenti compiuti e assente quanto alla verifica della non ricorrenza della causa di non punibilità prevista dal comma secondo della norma incriminatrice.

5. Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Como, in diversa persona fisica.

Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, deve rinnovare il giudizio evitando, nella motivazione della decisione, le carenze censurate al superiore punto

4. P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Como, in diversa persona fisica.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI COMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 060KLLW ) nato il 03/08/1983 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 060KG7P ) nato il 22/08/1992 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05R2M57 ) nato il 18/12/1992 avverso la sentenza del 15/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 15 dicembre 2021 il Giudice di pace di Como ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ssain colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, accertata in Como il 13 luglio 2020, condannandoli, ciascuno, alla pena di C 5.000 di ammenda. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Viene denunciata la violazione dell'art. 10-bis, comma 2, d.lvo n. 286/1998, sul rilievo gli imputati, fermati in territorio svizzero, erano, a tutto concedere, in uscita dal territorio nazionale, e dunque era integrata la speciale causa di non punibilità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. Il primo giudice, a fronte di imputazione che contestava l'ingresso e il trattenimento illegali sul territorio nazionale, fatti accertati in Como, si è limitato a richiamare l'annotazione dell'attività della polizia giudiziaria senza dar contezza di quanto accertato e senza confrontarsi con l'ipotesi, desumibile dalla località dell'accertamento e prospettata dalla difesa, secondo la quale gli imputati fossero soggetti controllati dalla polizia di frontiera mentre erkin transito dall'Italia alla Svizzera. La motivazione della sentenza risulta dunque apparente quanto alla descrizione degli accertamenti compiuti e assente quanto alla verifica della non ricorrenza della causa di non punibilità prevista dal comma secondo della norma incriminatrice. 5. Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Como, in diversa persona fisica. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, deve rinnovare il giudizio evitando, nella motivazione della decisione, le carenze censurate al superiore punto 4. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Como, in diversa persona fisica. Così deciso,
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