CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27761/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 31 marzo 2025, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione appellata da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, così ridotta per il rito; Ritenuto che con il ricorso si ripropongono i medesimi motivi compiutamente esaminati dal Giudice di appello, senza confrontarsi con gli argomenti con i quali la Corte di appello li ha considerati infondati seguendo un percorso logico immune da vizi; che lo sconfinamento in altro Comune è oggettivamente dimostrato e l'ignoranza dei confini tra i territori dei Comuni da parte dell'imputato non poteva considerarsi scusabile in ragione delle prescrizioni che era tenuto ad osservare; che l'art. 131-bis cod. pen. non era stato considerato applicabile in ragione dell'oggettiva gravità del fatto, connotato dalla violazione di una prescrizione con l'uso di un veicolo con telaio alterato, e dalla non occasionalità della condotta; che nel criticare la concessione delle circostanze attenuanti generiche non con giudizio di prevalenza sulla recidiva non si tiene conto dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. che prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. e che deroga all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma cfr. Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle