CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05854/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23821-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DELLE MEDAGLIE D'ORO 143, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'AGLIO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 95/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 07/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23821 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- r.g.n. 23821/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, che su impugnazione di atto di pignoramento presso terzi e svariate cartelle esattoriali, già intimate da precedente avviso impugnato dalla società, ha accolto l'appello dell'Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado. La CTR, per quanto ancora rileva, ha accolto nel merito l'appello, in base a documentazione legittimamente prodotta dall'Ufficio in appello, ritenendo provato il collegamento fra le relate di notifica (riportanti l'indicazione del numero della cartella cui si riferisce la notifica) e le cartelle esattoriali di cui agli atti tributari impugnati, e valida la prova sulla notifica anche dell'ultima delle cartelle notificate in ordine di tempo, notificata via pec e successivo invio in data 3.3.2017 di raccomandata informativa; escluso il decorso della prescrizione in relazione all'invio di atti interruttivi partitamente indicati per ciascuna cartella. L'Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione, ex art. 370 c.p.c.. Considerato che: 1.Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., per essere il giudice di merito caduto in errore, in quanto la comunicazione di avvenuta notifica spedita a mezzo di raccomandata risultava priva di riferimento alle cartelle sottese, con evidente errore di percezione, che ha determinato la errata decisione sulla interruzione della prescrizione: 2.Col secondo motivo di si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co. 18 d.lgs. 58/2011 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto valida la notifica della cartella tramite operatore di posta privata. kr 3.Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 36 co. 2 n. 4 d.lgs. 546/92, art. 111 cost. ex art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c. per carenza di motivazione della sentenza. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili. Essi sono carenti sotto il profilo dell'autosufficienza, specificità e completezza, sia con riferimento alla dimostrazione della proposizione dei motivi nei precedenti gradi di giudizio; sia per carenza di autosufficienza (del secondo motivo), non essendovi traccia nella sentenza impugnata della notifica tramite operatore privato; sia per carenza di specificità e completezza Va sul punto ribadito il costante insegnamento di questa Corte, (v. - tre le altre - Cass. n. 1926 del 2015), secondo cui «Per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, 1 0 comma, n. 3), c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito; il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa». Conclusivamente il ricorso, che non risponde agli indicati requisiti, va dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese non avendo l'Agenzia delle entrate svolto difese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 1