CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 23968/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere [OSCURATO:PERSONA] SICILIADott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A d. 8/7/2026 CCDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G. N. 6209/2024Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6209/2024 R.G., proposto“Consorzio di Bonifica 6 Enna”, con sede in Enna, in personadel [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, nominato in virtùdi decreto reso dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, delloSviluppo Rurale e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliail 9 gennaio 2023, n. 4/GAB., autorizzato ad instaurare ilpresente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalmedesimo [OSCURATO:PERSONA] il 30 ottobre 2023, n. 48,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inRagusa, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec pernotifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo delpresente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]ddamo Francesco;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 6209/2024Numero sezionale 5457/2026Numero di raccolta generale 23968/2026Data pubblicazione 23/07/2026avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia il 2 ottobre 2023, n.7923/7/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata dell’8 luglio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Il “Consorzio di Bonifica 6 Enna” ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia il 2 ottobre 2023, n.7923/7/2023, che, in controversia su impugnazione dell’avvisodi pagamento n. 120180000717380 nei confronti di FrancescoAddamo per l’importo di € 1.397,60, a titolo di “Tributo 0648 –[OSCURATO:PERSONA]” per l’anno 2018, ha dichiaratol’inammissibilità dell’appello proposto dal “Consorzio di Bonifica6 Enna” nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Enna l’8ottobre 2021, n. 1043/1/2021, senza alcuna statuizione sullespese giudiziali per la contumacia dell’appellato.2. Il giudice di appello ha pronunciato l’absolutio ab instantiasulla decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorsooriginario del contribuente - sulla conclusione che «a proporreappello, per difendere la legittimità di un proprioprovvedimento, è un soggetto – il Consorzio 6 Enna – che inrealtà non esiste più, in quanto abolito dalla legge».3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.4. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa (conl’annessa produzione di nota spese).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 56Numero registro generale 6209/2024Numero sezionale 5457/2026Numero di raccolta generale 23968/2026Data pubblicazione 23/07/2026del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «per essersi pronunciata[la Corte di giustizia tributaria di secondo grado] su un motivo(1° motivo del ricorso di primo grado, con cui il contribuenteha fatto valere la violazione dell’art. 13 l.r. n. 5/2014, perché“il Consorzio di Bonifica 6 di Enna non esiste più in quantoaccorpato, assieme ai consorzi di Caltagirone, Ragusa, Catania,Siracusa, Messina al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]”)che non è stato riproposto dal contribuente appellato, rimastocontumace giacché non costituito nel giudizio d’appello (cosìcome riferito nella stessa sentenza in questa sedeimpugnata)».2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 Secondo la sentenza impugnata, «si ha la singolaresituazione che, a proporre appello, per difendere la legittimitàdi un proprio provvedimento, è un soggetto il Consorzio 6 Enna– che in realtà non esiste più, in quanto abolito dalla legge. Epoiché tale questione attiene alla c.d. "legitimatio ad causam"– in questo caso attiva, la quale, come è noto, consiste nellatitolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine alrapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione dellaparte – è sempre “rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado delprocesso” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 27/03/2017 n.7776)».Il che esclude che vi sia stata una pronuncia ultra petita daparte del giudice del gravame, che ha affrontato la questioned’ufficio in relazione alla legitimatio ad causam.2.3 Difatti, nulla osta a che anche il giudice di legittimità possariesaminare d’ufficio la questione pregiudiziale, sulpresupposto che la censura implichi una sollecitazioneall’esercizio dei poteri ufficiosi, addivenendo ad unaNumero registro generale 6209/2024Numero sezionale 5457/2026Numero di raccolta generale 23968/2026Data pubblicazione 23/07/2026conclusione difforme rispetto a quella del giudice di merito, nonpotendosi formare il giudicato interno o implicito sulle questionirilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, inbase al principio recentemente enunciato dalle Sezioni Unite diquesta Corte (Cass., Sez. Un., 29 agosto 2025, n. 24172 –nello stesso senso, da ultime: Cass., Sez. 1^, 6 luglio 2026, n.22808; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2026, n. 23007; Cass., Sez.Trib., Cass., Sez. Trib., 15 luglio 2026, nn. 23284 e 23289),secondo cui, qualora il giudice di primo grado abbia deciso lacontroversia nel merito, omettendo di pronunciareespressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (inbase alla norma del processo o desumibile dallo scopo diinteresse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla normaprocessuale che stabilisce un requisito formale, prescrive untermine di decadenza o prevede il compimento di unadeterminata attività), la parte che abbia interesse a far valeredetto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo,impugnazione sul punto, la cui omissione determina laformazione del giudicato interno sulla questione processuale inapplicazione del principio di conversione del vizio in motivo digravame ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ., rimanendoprecluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte dicassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizioex officio; a tale regola si sottraggono, così da consentire algiudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievoofficioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressaprevisione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi aquestioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbein una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudiceabbia esternato la propria decisione come fondata su unaNumero registro generale 6209/2024Numero sezionale 5457/2026Numero di raccolta generale 23968/2026Data pubblicazione 23/07/2026ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisioneimplicita sulla questione processuale implicata.Ed è pacifico che la legitimatio ad causam, attiva e passiva,consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovereo subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto incausa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei afondare il diritto azionato, secondo la prospettazionedell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapportodedotto in causa, con conseguente dovere del giudice diverificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento(tra le tante: Cass., Sez. 3^, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass.,Sez. 2^, 10 maggio 2010, n. 11284; Cass., Sez. 2^, 27 giugno2011, n. 14177; Cass., Sez. 6^-Lav., 31 marzo 2017, n. 8481;Cass., Sez. 3^, 9 febbraio 2021, n. 3136;Cass., Sez. 2^, 17ottobre 2023, n. 28793; Cass., Sez. Trib., 17 aprile 2024, n.10344; Cass., Sez. 1^, 18 giugno 2026, n. 20579).3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appelloche l’avviso di pagamento fosse suscettibile di autonomaimpugnazione, laddove «col proposto ricorso il contribuente haprincipalmente contestato la legittimità formale dell’atto,punto di “inesistenza dell’avviso di pagamento perché adottatoda un soggetto inesistente ” (motivo trattato ed accolto dallacorte di secondo grado) che quelli relativi al difetto dimotivazione e di sottoscrizione»; per cui, «non riguardando lecontestazioni mosse da parte del contribuent(e) aspettisostanziali (del)l’obbligazione tributaria, le stesse nonavrebbero potuto costituire oggetto di trattazione e men cheNumero registro generale 6209/2024Numero sezionale 5457/2026Numero di raccolta generale 23968/2026Data pubblicazione 23/07/2026meno d’accoglimento da parte delle Corti di merito», essendo«meritevole d’annullamento la sentenza impugnata, concorrelativa dichiarazione d’inammissibilità del motivo n. 1 delricorso di primo grado, e riproposto in via devolutiva dalcontribuente appellato nel grado d’appello».3.1 Il predetto motivo è infondato.3.2 La stessa difesa del consorzio ha richiamato la costantegiurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'elencazione degli1992, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principicostituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) edi buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti,comunque, a conoscenza del contribuente una specificapretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragionifattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario,senza necessità che si manifesti in forma autoritativa (tra letante, da ultime: Cass., Sez. Trib., 16 febbraio 2025, n. 3914;Cass. Sez. Trib., 23 aprile 2025, n. 10667; Cass., Sez. Trib.,15 luglio 2026, nn. 23312 e 23315).3.3 La tesi del ricorrente si fonda sul rilievo secondo il qualel’avviso di pagamento in oggetto avrebbe potuto essereimpugnato solo per contestare aspetti sostanzialidell’obbligazione tributaria, per cui le ragioni poste afondamento della decisione impugnata, attinente alla giuridicainesistenza dell’ente che ha emesso l’atto, non poteva esserecondurre all’accoglimento del ricorso, postulando semmail’inammissibilità del motivo.3.4 Epperò, tale ordine di idee non ha fondamento, in quantoipotizza una limitazione del mezzo di tutela che non sussiste,ben potendo il contribuente, destinatario di un atto, nonNumero registro generale 6209/2024Numero sezionale 5457/2026Numero di raccolta generale 23968/2026Data pubblicazione 23/07/2026ricompreso nell’elenco degli atti tipicamente impugnabili di cuiall’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma che,comunque, manifesti una pretesa tributaria, esercitare, informa anticipata, il suo diritto di difesa al fine di contrastarlaper tutte le ragioni ad essa inerenti, sia di carattere formale,che sostanziale. Il riferimento alla tutela giurisdizionale al finedi controllare la «legittimità sostanziale della pretesaimpositiva», estrapolato dal ricorrente dal passaggiomotivazionale di talune pronunce di questa Corte (vedasi, tratutte: Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2023, n. 16118 – nello stessosenso: Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31393; Cass.,Sez. Trib., 19 marzo 2026, n. 6611; Cass., Sez. Trib., 15 luglio2026, nn. 23290, 23312 e 23315), non pone un limite alleragioni difensive, facoltizzando piuttosto il più ampio eserciziodifensivo, volto a far valere cioè vizi sostanziali e/o di meritoe/o (perché no) anche (solo) formali dell’atto, la cui esclusione,non altrimenti giustificata, risulterebbe, invece, del tuttoirragionevole.Tant’è che la giurisprudenza della Corte ammettel’impugnazione contro l’avviso di pagamento anche per il suodifetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 16febbraio 2025, n. 3914), ipotesi questa che emblematicamenteintegra un vizio di natura formale. L’istante ha ricordato chel’impugnazione aveva riguardato (ed è stata poi accolta per) ladedotta illegittimità dell’avviso di pagamento in quantoadottato da un soggetto inesistente, senza cioè potereimpositivo, con il che, quindi, era stata eccepita la sussistenzadi un vizio tombale della legittimità dell’atto, certamenteproponibile contro l’avviso impugnato.4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,Numero registro generale 6209/2024Numero sezionale 5457/2026Numero di raccolta generale 23968/2026Data pubblicazione 23/07/2026e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., giacché «è del tutto mancato da parte delleCorti di merito il necessario preliminare sindacato circa lapresenza della prova agli atti della tempestiva proposizione delricorso [introduttivo]; il che si risolve in una innegabileviolazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 cod. civ.giacché la Corte tributaria ha, di fatto, esonerato la partecontribuente di detto onere».4.1 Il predetto motivo è inammissibile.4.2 Difatti, il mezzo lamenta una pretesa lacuna nell’attività delgiudice circa la verifica della regolarità processualedell’impugnazione sotto il profilo della sua tempestività, cosìveicolando la censura sul puro versante accademico, senzadedurre la sussistenza di alcun vizio, meno che mai quello dellatardività dell’impugnazione. Trascurando di considerare, poi,che la verifica è stata verosimilmente operata, senza darnetutto fuori tiro si presenta la contestata violazione dell’art. 21del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non essendo nemmenorappresentato che l’impugnazione sia stata proposta dopo ildecorso di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo.5. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio2014, n. 5, e 19, commi 12 e 13, del regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA](adottato con deliberazione adottata dal CommissarioStraordinario il 16 ottobre 2017, n. 2, secondo lo schema-tipoapprovato con decreto reso dal Presidente della Regione Siciliail 13 settembre 2017, n. 468), 24, 97, secondo comma e terzocomma, Cost., 111 Cost, 100 cod. proc. civ., 323 cod. proc.civ., 49, 50 e 52 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, inNumero registro generale 6209/2024Numero sezionale 5457/2026Numero di raccolta generale 23968/2026Data pubblicazione 23/07/2026relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che,«a seguito dell’emanazione dell’art. 13 L.R. n. 5/2014, ilConsorzio di Bonifica 6 di Enna “non esiste più”».5.1 Il predetto motivo è fondato.5.2 Richiamando la motivazione di due recenti arresti di questaCorte (segnatamente: Cass., Sez. Trib., 19 marzo 2026, nn.6610 e 6611), si può ribadire che la predetta disposizioneregionale «[…] non ha stabilito l’estinzione dei Consorzi dibonifica territoriale, bensì, al fine […] precipuo di soddisfare lenuove esigenze della moderna imprenditoria agricola siciliana(creando opportune economie di scale ed interventiimprontanti all’efficienza ed efficacia), ha solamente istituitodue nuovi macro Consorzi di Bonifica (Consorzio di BonificaSicilia Orientale e [OSCURATO:PERSONA]) unificando – sul pianodegli ambiti territoriali di operatività - i comprensori dei giàesistenti Consorzi territoriali» (vedasi alle pagine 3 e 26 delricorso). Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata previstal’apposita procedura di liquidazione di detti consorzi di bonificaterritoriali, essendo stati conferiti ai medesimi «[…] una nuovaconnotazione e missione, nell’ambito del complessivo impiantodelineato dalla legge di riforma», così creando«un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorziodi bonifica [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli consorzi di Bonificaterritoriali accorpati (fra cui anche quello di Enna, n. 6)»(vedasi alle pagine 3 e 26 del ricorso).5.3 Giova ricapitolare il quadro normativo ed amministrativo diriferimento.L’art. 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5(rubricato «Norme in materia di consorzi di bonifica emeccanizzazione agricola»), ha stabilito – per quanto oraNumero registro generale 6209/2024Numero sezionale 5457/2026Numero di raccolta generale 23968/2026Data pubblicazione 23/07/2026interessa - che: «1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica eirrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e dirazionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali efinanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deicomprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneitàidrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolosia per la gestione delle acque. L'unificazione dei comprensoriconsortili avviene garantendo l'utilizzo delle medesime unità dipersonale di ruolo, precario ed a tempo determinato; 2. Sonoistituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorziodi bonifica [OSCURATO:PERSONA]. […] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica SiciliaOrientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i lororispettivi comprensori. 3. Entro il 31.12.2014 con decreto delPresidente della Regione, previa deliberazione della Giuntaregionale, su proposta dell'Assessore regionale perl'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea esentita la Commissione legislativa permanente "Attivitàproduttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvedeall'approvazione dello statuto e del regolamento diorganizzazione dei due istituendi consorzi nel rispetto deiprincipi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui art. 27 del d.l.31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L.28.02.2008 n. 31; 4. Entro sessanta giorni dall'approvazionedello statuto ai sensi del comma 3, l'Assessore regionale perl'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, condecreto, indice le elezioni per gli organi statutari».L’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] (approvato nel suo schema tipico, aisensi dell’art. 13 della citata legge regionale, con decreto resodal Presidente della Regione Sicilia il 13 settembre 2017, n.Numero registro generale 6209/2024Numero sezionale 5457/2026Numero di raccolta generale 23968/2026Data pubblicazione 23/07/2026468, sulla scorta delle deliberazioni adottate dalla GiuntaRegionale l’8 agosto 2017, n. 326, ed il 12 settembre 2017, n.385), ha stabilito – per quanto di interesse - che: - «1. Adecorrere dalla data di costituzione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale sono accorpati […]»; - «2. Il nuovo Consorziosuccede, senza soluzione di continuità, ai preesistenti consorziin tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quellirelativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale,che mantiene il trattamento giuridico ed economico possedutonei consorzi accorpati alla data di costituzione dello stessoconsorzio»; - «3. Alla amministrazione del nuovo consorzio, infase di prima attuazione, provvede il Commissariostraordinario in carica alla data di cui al comma 1. […]»; - «4.[OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni di ordinariaamministrazione che, in base allo Statuto, al presenteRegolamento e alla legislazione vigente, sono di competenzadel Presidente del Consorzio di Bonifica, del Consiglio diAmministrazione e del Direttore Generale»; - «6. Ad avvenutanomina, il Direttore Generale provvede all'amministrazione delConsorzio, avvalendosi delle strutture degli accorpati Consorzie del relativo personale»; - «7. Le funzioni e attività poste inessere dal Commissario straordinario e dai Direttori, nonchérapporti a qualsiasi titolo instaurati, sono oggettivamente esoggettivamente imputati al consorzio istituito dall'art. 13 della1.r. 5/2014 […]»; - «13. I piani, regolamenti, ruoli eaffidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuanoa trovare applicazione fino a diversa determinazione delCommissario Straordinario e del Direttore Generale, cuicompete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli attidi pianificazione, programmazione e regolamentazionenecessari per l'operatività del nuovo Consorzio, nei terminiNumero registro generale 6209/2024Numero sezionale 5457/2026Numero di raccolta generale 23968/2026Data pubblicazione 23/07/2026temporali sopra indicati. In particolare: - i ruoli per ilpagamento dei contributi consortili sono emessi sulla base deipiani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e lemodalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigentinei consorzi accorpati alla data di costituzione del nuovoconsorzio […]». Con deliberazione adottata il 16 ottobre 2017,n. 2, il [OSCURATO:PERSONA] dell’istituito Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il regolamento diorganizzazione del consorzio nel testo sopra riepilogato.5.4 Come è stato accertato dal giudice regionale, e come èstato documentato in atti, in attuazione del suindicato punto13 del regolamento consortile, con deliberazione adottata il 30ottobre 2017, n. 8, il [OSCURATO:PERSONA] ha istituito«un "periodo transitorio", per consentire l'efficace attuazionedi quanto previsto dalla legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5,articolo 13, e quindi di garantire lo svolgimento delle attivitàevitando soluzioni di continuità», stabilendo, «[…] ai sensi dellenorme transitorie di cui all'art 19, con riferimento particolareai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] che nel periodo transitorio, gliaccorpati consorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali"mandatari senza rappresentanza" del Consorzio di BonificaSicilia Orientale, conformemente a quanto disciplinatodall'articolo 1705 del codice civile».Tutto ciò, dando preliminarmente atto dell’approvazione delloStatuto del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e ritenendo:- che «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerositàdei rapporti giuridici da compiersi comporta l'indefettibileprevisione di un "periodo transitorio"»; - «di dovereobbligatoriamente garantire il compimento dell'attivitàgiuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del RegolamentoNumero registro generale 6209/2024Numero sezionale 5457/2026Numero di raccolta generale 23968/2026Data pubblicazione 23/07/2026suddetto e, pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13,mantenendo attive le precedenti posizioni giuridiche degliaccorpati Consorzi di cui si potrà continuare ad utilizzare lapropria denominazione, ma che agiranno nella nuovaconfigurazione in nome proprio e per conto del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] continuando ad utilizzare tutti i propricodici identificativi fino alla formale loro cessazione che avverràuna volta che saranno definitivamente unificate tutte leposizioni giuridiche nei confronti dei terzi»; - «[…] le suddetteprevisioni regolamentari corrispondono formalmente esostanzialmente all'istituto giuridico del "mandato senzarappresentanza" normato dall'art. 1705 del Codice Civile chegarantisce il concreto compimento dell'attività e la pienaoperatività del nuovo ente nelle modalità anzidette, previstedalle norme transitorie del Regolamento di Organizzazione»(così nella citata delibera).5.5 Detto periodo transitorio è stato, poi, successivamenteprorogato con deliberazioni adottate dal CommissarioStraordinario il 18 dicembre 2018, n. 23, l’1 luglio 2019, n. 11,ed il 2 luglio 2020, n. 21.In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con deliberazioniadottate il 27 giugno 2019, nn. 241 e 242, ed il 13 dicembre2019, n. 452, ha prorogato sino al 30 giugno 2020 il citato«attuale ‘periodo transitorio’» (vedasi la deliberazione adottatail 13 dicembre 2019, n. 452) e - per quanto risulta agli atti, daultimo - con deliberazione adottata il 25 giugno 2020, n. 275,ha decretato che «[…] nelle more della definitiva approvazionelegislativa del disegno di legge: 'Riordino dei Consorzi dibonifica e di irrigazione della Regione Siciliana', di prorogare,senza soluzione di continuità, l'attuale 'periodo transitorio' peri Consorzi di bonifica della [OSCURATO:PERSONA] e Orientale, inNumero registro generale 6209/2024Numero sezionale 5457/2026Numero di raccolta generale 23968/2026Data pubblicazione 23/07/2026scadenza al 30 giugno 2020, fino alla conclusione delleprocedure relative alla definitiva riforma degli stessi […]».5.6 Tanto ricapitolato, si osserva quanto segue.Questa Corte (Cass., Sez. Lav., 31 maggio 2023, n. 15351) haritenuto, sia pure in altro contesto (illegittimità del termineapposto ai contratti stipulati dal consorzio), che l’art. 13 dellapredetta legge regionale, nello stabilire l’accorpamento deiconsorzi ivi indicati, non ne ha espressamente previsto lasoppressione, osservando che l’assenza di una fase diliquidazione e l’esistenza di un periodo transitorio (ancora incorso alla data di proposizione del ricorso), legittimava iconsorzi accorpati ad operare quali mandatari senzarappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] conobbligo di provvedere allo svolgimento delle attività gestionaliin nome proprio, ma per conto del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale.La Corte ritiene che la perdurante legittimazione dei precedenticonsorzi vada riconosciuta sulla base delle seguenticonsiderazioni.Deve, in primo luogo, osservarsi che l’art. 19, comma 13, delcitato regolamento ha previsto – come sopra esposto - che «Ipiani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpatirestano vigenti e continuano a trovare applicazione fino adiversa determinazione del [OSCURATO:PERSONA] e delDirettore Generale, cui compete l'adozione delle misure, anchetransitorie, e degli atti di pianificazione, programmazione eregolamentazione necessari per l'operatività del nuovoConsorzio, nei termini temporali sopra indicati».Il riferimento alla vigenza degli affidamenti dei consorziaccorpati ha inteso garantire il nesso di continuità tra le attivitàconsortili dei precedenti enti con quello (per quanto quiNumero registro generale 6209/2024Numero sezionale 5457/2026Numero di raccolta generale 23968/2026Data pubblicazione 23/07/2026interessa) di nuova costituzione nel quadro della delineatasuccessione tra gli stessi. La previsione, da parte delladeliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 30ottobre 2017, n. 8, del predetto periodo transitorio, è stata,per tale via, funzionale alla menzionata modalità disuccessione.E si è trattato – giova sottolinearlo – di una decisione più volteratificata, fatta propria e prorogata dalla [OSCURATO:PERSONA] sino– da quel che risulta dagli atti – alla «[…] conclusione delleprocedure relative alla definitiva riforma degli stessi» (vedasila deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 25 giugno2020, n. 275).5.7 La tesi del giudice regionale poggia, nel suo nucleoconcettuale fondante, sul rilievo dell’equiparazione secca tral’istituzione dei nuovi consorzi, che accorpano, riunificano in séle precedenti entità consortili, e l’abolizione di questi ultimi o,al più, la loro sostituzione. Si tratta, però, a giudizio dellaCorte, di interpretazione assertiva, che non si concilianemmeno con il senso letterale della disposizione normativa.In effetti, la previsione dell’art. 13 della legge regionale, nelridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi tramitela loro unificazione, istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicatoun obiettivo programmatico, ha pianificato cioè, sul versantegenerale, il nuovo assetto organizzativo dei consorzi, senzatuttavia estinguere, per dato normativo, le precedenti entità,concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivo diun processo.La lettera della norma non contempla, infatti, un effettoestintivo dei precedenti consorzi consentaneo all’istituzione diun nuovo ente accorpante, né tale conseguenza la si puòindividuare nella semplice costituzione della nuova entità. LaNumero registro generale 6209/2024Numero sezionale 5457/2026Numero di raccolta generale 23968/2026Data pubblicazione 23/07/2026riunificazione, che costituisce l’imprescindibile datoprogrammatico e letterale del dato normativo, è operazioneche non postula, di per sé, l’immediata estinzione dell’enteaccorpato, non predica cioè un effetto istantaneodell’operazione. Ne è prova la circostanza secondo la quale èla stessa legge regionale ad aver contemplato termini (di certonon perentori) per l’approvazione dello statuto e delregolamento organizzativo dei nuovi enti, il che accredital’ordine di idee secondo cui la loro operatività è stataprefigurata come epilogo del procedimento di riorganizzazione,solo all’esito del quale poteva realizzarsi l’effetto dellariunificazione nella nuova entità dei precedenti consorzi, conconseguente loro permanenza “in vita” sino al completamentodi tale processo.In tale contesto, risulta corrispondente ai riportati contenutilegislativi e comunque si presenta come soluzione nonincompatibile, né contraria con l’assetto programmaticonormativamente indicato, la previsione di un esercizio nonimmediato delle attività consortili da parte del nuovo ente e,dunque, di un “periodo transitorio” (per quanto prolungatosinel tempo) concepito dal commissario straordinario e più volteratificato e prorogato dalla [OSCURATO:PERSONA], in cui i precedenticonsorzi hanno continuato a svolgere le proprie attività(segnatamente, per quanto interessa, anche il servizioimpositivo e di esazione) nel segno della permanenza degli“affidamenti” in atto sino alla conclusione del processo dirazionalizzazione degli ambiti territoriali.Nella delineata prospettiva soccorre la pronuncia di questaCorte (Cass., Sez. 1^, 31 luglio 2025, n. 22104), che (conriferimento alla procedura di accorpamento dei consorzi disviluppo industriale della Regione Calabria) sulla questioneNumero registro generale 6209/2024Numero sezionale 5457/2026Numero di raccolta generale 23968/2026Data pubblicazione 23/07/2026(ritenuta dirimente) concernente l’individuazione del momentoin cui è intervenuta l’estinzione dei Consorzi provincialiaccorpati per effetto delle disposizioni contenute nella leggeregionale, vale a dire se l’estinzione sia intervenuta ex lege almomento della entrata in vigore della legge ovvero si siaverificata solo a seguito della conclusione della procedura diaccorpamento, ha reputato non intervenuta l’estinzione delConsorzio provinciale prima che la procedura di accorpamentosia stata portata a termine, perché non vi è nessuna norma chestatuisce in tal senso, dovendo, pertanto ritenersi chel’estinzione sia la conseguenza dell’esaurimento dellaprocedura di accorpamento, che si completa con ilconferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti deglienti accorpati. Nella fattispecie esaminata da detta pronuncia,la legge medesima prevedeva un iter procedurale tramite – perquanto più interessa - il conferimento nella nuova entità deibeni mobili, immobili, strumentali, con le inerenti risorseumane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapportigiuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.Questa previsione manca nella legge reg. Sicilia 28 gennaio2014, n. 5, oggetto di esame in questa sede.Ciò nondimeno, la sussistenza di una procedura volta adassicurare il passaggio o se si vuole l’imputazione dei beni delprecedente consorzio al nuovo ente non è seriamentecontestabile, sol considerando che l’istituzione dell’enteaccorpante è una evenienza distinta rispetto all’accorpamentoad esso di altri enti (vedasi: Cass., Sez. 1^, 31 luglio 2025, n.22104), operazione questa che richiede l’esecuzione dimodalità organizzative per consentire la riunificazione deglienti.Numero registro generale 6209/2024Numero sezionale 5457/2026Numero di raccolta generale 23968/2026Data pubblicazione 23/07/20265.8 Si comprende, allora, come, non prevedendo la predettalegge regionale della Sicilia, alcuna espressa previsione diestinzione degli enti destinati all’accorpamento, solo una voltacompletato il processo di accorpamento possa considerarsichiusa la procedura, mentre la prosecuzione dell’attività e deirapporti, anche processuali, dei Consorzi accorpati, comprendetutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data di entratain vigore della norma (vedasi: Cass., Sez. 1^, 31 luglio 2025,n. 22104) e quelle anteriori alla chiusura dell’operazione diaccorpamento.5.9 Così ricostruita la vicenda si è, dunque, al di fuori delladelega di funzioni o di poteri, esercitando il Consorzio diBonifica 6 Enna le attività già ad esso affidate in attesa delladefinizione del processo di riunificazione degli enti. E sicomprende, altresì, come sia stata del tutto superflual’iniziativa e la direttiva del commissario straordinario distabilire che l’accorpato Consorzio di Bonifica 6 Enna avrebbeagito come mandatario senza rappresentanza del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA], come stabilito dall’art. 1705 cod. civ.Superflua perché l’affidamento, ancora in atto in capo alConsorzio di Bonifica 6 Enna dell’attività in precedenzaespletata, rendeva inutile ricorrere ad un incarico da parte delnuovo Consorzio per esercitare l’attività. Errata perché, a tacerd’altro, il mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1705cod. civ. è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico,ove l’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delegaintersoggettiva, che opera tra rami diversidell’amministrazione e che deve essere prevista dalla legge.Tantomeno il citato mandato può essere configurato – come èstato sostenuto dalla difesa dell’ente impositore – secondo ilmodello della delegazione interorganica, considerando ilNumero registro generale 6209/2024Numero sezionale 5457/2026Numero di raccolta generale 23968/2026Data pubblicazione 23/07/2026rapporto tra i Consorzi in termini di relazione tra articolazionecentrale e periferica, stante l’alterità soggettiva tra i due enti,postulata dalla previsione di un mandato senza rappresentanzaconferito dal nuovo consorzio a quello precedente.5.10 Tanto precisato, deve, tuttavia, la Corte ulteriormenteosservare che la predetta indicazione (aver agito qualemandataria del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]) non haminato la legittimità dell’atto proveniente dal Consorzio diBonifica 6 Enna.L’enunciazione di un non configurabile rapporto di mandatosenza rappresentanza, infatti, non ha inciso, né privato ilConsorzio di Bonifica 6 Enna del persistente potere di emanarel’atto, in ragione sia della sua sopravvivenza sino alcompimento del processo di accorpamento, in virtù dellapermanenza degli affidamenti in atti.Vero è, piuttosto, che la predetta enunciazione (mandato senzarappresentanza) ha posto il Consorzio di Bonifica 6 Enna qualesoggetto responsabile del proprio operato, in linea conl’esistenza di un perdurante affidamento del servizio comesopra esposto.Tale erronea enunciazione, infine, non ha avuto alcuna ricadutasul rapporto tributario con il contribuente, tantomeno sotto ilprofilo della titolarità del potere, in capo al ricorrente, diadottare l’atto impugnato, che, alla luce della considerazionisvolte, deve considerarsi sussistente al momento dell’attoimpugnato, essendo il Consorzio di Bonifica 6 Enna ancoraoperante sino alla conclusione del processo di riunificazione deiconsorzi siciliani e legittimato, pertanto, ad agire in presenzadel perdurante affidamento dell’attività.6. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1705 cod. civ., 97, secondo comma eNumero registro generale 6209/2024Numero sezionale 5457/2026Numero di raccolta generale 23968/2026Data pubblicazione 23/07/2026terzo comma, Cost., 21-septies della legge 7 agosto 1990, n.241, 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5, 19,commi 12 e 13, del regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato condeliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 16ottobre 2017, n. 2, secondo lo schema-tipo approvato condecreto reso dal Presidente della Regione Sicilia il 13 settembre2017, n. 468) e deliberazione adottata dal CommissarioStraordinario il 30 ottobre 2017, n. 8, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), cod. proc. civ., giacché «la Corte diGiustizia Tributaria, muovendo dall’erronea premessa per cui ilConsorzio di Bonifica 6 di Enna “non esiste più”, discetta sullaprevisione del “mandato senza rappresentanza”, in forzaDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del30.10.2017 (…), per cui il Consorzio di Bonifica n. 6 Enna haagito nelle vesti di mandatario senza rappresentanza delConsorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA]».6.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del quartomotivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio.7. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la fondatezza del quarto motivo,l’inammissibilità/infondatezza del primo motivo, del secondomotivo e del terzo motivo, nonché l’assorbimento del quintomotivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e lasentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, ancheper le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo, rigetta il primo motivo, ilsecondo motivo ed il terzo motivo, dichiara l’assorbimento delNumero registro generale 6209/2024Numero sezionale 5457/2026Numero di raccolta generale 23968/2026Data pubblicazione 23/07/2026quinto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, ancheper le spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto