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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09055/2026

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la circostanza che la contestazione si limitasse a un solo episodio delittuoso derivava da “ragioni prettamente procedurali connesse alla competenza territoriale dell’A.G. procedente” (v. pag. 1 del provvedimento impugnato) e che “il modus operandi dei tre correi, unitamente agli accertamenti bancari effettuati dalla p.g. procedente, consentono di ritenere fondata l’ipotesi accusatoria secondo cui la truffa perpetrata in danno dell’anziana vittima, andrebbe collocata nell’ambito di una serie indefinita di frodi omologhe commesse con sistematicità e pieno concerto degli odierni prevenuti, i quali adopererebbero la rete telefonica per il perseguimento di profitti illeciti in danno di soggetti vulnerabili e facilmente suggestionabili” (id).

Il Tribunale ha anche evidenziato in maniera puntuale gli elementi in forza dei quali ha tratto il proprio convincimento, costituiti da una serie sospetta di bonifici, individuati all’esito dei numerosi accertamenti bancari effettuati e richiamati in maniera specifica nel provvedimento impugnato, dell’ammontare complessivo di diverse migliaia di euro e disposti in favore di IBAN intestati a soggetti fra i quali il [OSCURATO:PERSONA]; ha anche osservato che alcuni dei detti bonifici erano del medesimo importo (euro 990,00) ed erano stati effettuati in un ristretto arco di tempo, così che, a fronte delle inverosimili causali indicate, dovevano ritenersi avere ad oggetto il provento delle truffe perpetrate in danno di numerose persone offese.

A fronte di tale quadro indiziario, denotante condotte ripetute nel tempo e frutto di una accurata organizzazione, il giudice della cautela ha ritenuto congruamente che fosse concreto e attuale il pericolo di recidiva, evidenziando che “la tipologia del crimine commesso e la facilità di esecuzione dello stesso, avvalendosi di metodi e schemi di azione con cui si rende complessa l’identificazione dei colpevoli, che quasi sempre agiscono individuando vittime indifese e facilmente vulnerabili per via dell’età o di particolari condizioni psico – fisiche, impongono una doverosa considerazione dell’elevato rischio di reiterazione di fatti criminosi analoghi, specie in considerazione dei precedenti recenti e specifici che il [OSCURATO:PERSONA] annovera nel proprio Casellario Generale” (v. pag. 3 dell’ordinanza impugnata).

In relazione all’adeguatezza della misura cautelare applicata il Tribunale ha infine osservato che la misura degli arresti domiciliari si rendeva necessaria “anche al fine di interrompere i legami ed i rapporti accertati che il [OSCURATO:PERSONA] intrattiene con gli altri correi, prevenendo così ulteriori occasioni di violazione della legge penale” (id).

Restano pertanto esclusi i vizi di motivazione denunciati dal ricorrente.

2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso il 11/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la circostanza che la contestazione si limitasse a un solo episodio delittuoso derivava da “ragioni prettamente procedurali connesse alla competenza territoriale dell’A.G. procedente” (v. pag. 1 del provvedimento impugnato) e che “il modus operandi dei tre correi, unitamente agli accertamenti bancari effettuati dalla p.g. procedente, consentono di ritenere fondata l’ipotesi accusatoria secondo cui la truffa perpetrata in danno dell’anziana vittima, andrebbe collocata nell’ambito di una serie indefinita di frodi omologhe commesse con sistematicità e pieno concerto degli odierni prevenuti, i quali adopererebbero la rete telefonica per il perseguimento di profitti illeciti in danno di soggetti vulnerabili e facilmente suggestionabili” (id). Il Tribunale ha anche evidenziato in maniera puntuale gli elementi in forza dei quali ha tratto il proprio convincimento, costituiti da una serie sospetta di bonifici, individuati all’esito dei numerosi accertamenti bancari effettuati e richiamati in maniera specifica nel provvedimento impugnato, dell’ammontare complessivo di diverse migliaia di euro e disposti in favore di IBAN intestati a soggetti fra i quali il [OSCURATO:PERSONA]; ha anche osservato che alcuni dei detti bonifici erano del medesimo importo (euro 990,00) ed erano stati effettuati in un ristretto arco di tempo, così che, a fronte delle inverosimili causali indicate, dovevano ritenersi avere ad oggetto il provento delle truffe perpetrate in danno di numerose persone offese. A fronte di tale quadro indiziario, denotante condotte ripetute nel tempo e frutto di una accurata organizzazione, il giudice della cautela ha ritenuto congruamente che fosse concreto e attuale il pericolo di recidiva, evidenziando che “la tipologia del crimine commesso e la facilità di esecuzione dello stesso, avvalendosi di metodi e schemi di azione con cui si rende complessa l’identificazione dei colpevoli, che quasi sempre agiscono individuando vittime indifese e facilmente vulnerabili per via dell’età o di particolari condizioni psico – fisiche, impongono una doverosa considerazione dell’elevato rischio di reiterazione di fatti criminosi analoghi, specie in considerazione dei precedenti recenti e specifici che il [OSCURATO:PERSONA] annovera nel proprio Casellario Generale” (v. pag. 3 dell’ordinanza impugnata). In relazione all’adeguatezza della misura cautelare applicata il Tribunale ha infine osservato che la misura degli arresti domiciliari si rendeva necessaria “anche al fine di interrompere i legami ed i rapporti accertati che il [OSCURATO:PERSONA] intrattiene con gli altri correi, prevenendo così ulteriori occasioni di violazione della legge penale” (id). Restano pertanto esclusi i vizi di motivazione denunciati dal ricorrente. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 11/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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