CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14358/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30607/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] VII n. 4 pressolo studio BORRACCINO, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1250/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 16/09/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiese al Tribunale di Cosenza di accertare che ella aveva svolto prestazioni sanitarie nell’anno 2017 pari ad € 4.207.298,05, ricevendo dalla Asp di Cosenza la minor somma di € 2.782.293,25 così da aver diritto al pagamento della somma di € 504.214,46 a titolo di differenza tra il percepito e il tetto contrattuale stabilito e all’ulteriore somma di € 920.790,34 a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. corrispondente alla differenza tra il limite di spesa previsto dal contratto e quanto effettivamente erogato dalla struttura privata; istituito il contraddittorio con la Asp di Cosenza, il Tribunale adito rigettò le domande, quella relativa alla somma derivante dalla differenza rispetto al tetto di spesa, all’esito di un’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, e quella formulata ai sensi dell’art. 2041 c.c. per mancanza di prova della ricorrenza dei relativi presupposti; a seguito di appello della società Biocontrol, la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 16/9/2020, ha rigettato il gravame, ritenendo che, in regime di proroga delle condizioni di cui all’anno 2016, il nuovo accordo sarebbe stato perfezionato solo all’esito della determinazione autoritativa dei nuovi tetti di spesa per l’anno 2017, dovendosi pertanto intendere le condizioni contrattuali previste per l’anno precedente applicabili solo provvisoriamente ed in attesa della nuova fissazione del budget, sulla base di una clausola di proroga; ad avviso della corte di merito le condizioni economiche del nuovo contratto non sarebbero frutto esclusivo di una negoziazione tra le parti ma deriverebbero dalla programmazione finanziaria volta al fine del contenimento della spesa pubblica,bilanciato con il diritto dei cittadini ad ottenere prestazioni sanitarie di qualità e con le aspettative degli operatori privati orientati alla logica imprenditoriale; dunque, secondo la Corte, la determinazione dei tetti di spesa poteva avvenire anche in corso d’anno con evidente effetto retroattivo, con decurtazioni contenute rispetto all’anno precedente al fine di tutelare l’interesse degli operatori privati ad agire secondo logica imprenditoriale; quanto alla domanda formulata ai sensi dell’art. 2041 c.c., la Corte del gravame, pur correggendo la motivazione della sentenza di primo grado, ne ha confermato il rigetto ritenendo che la Biocontrol non avesse dato alcuna prova dell’arricchimento dell’azienda o del mantenimento degli standard qualitativi con spesa minore, in conseguenza dell’avvenuta erogazione di prestazioni sanitarie private oltre il limite degli stanziamenti regionali; la rilevanza del collegamento indefettibile tra responsabilità e spesa esclude, secondo la corte di merito, che le prestazioni erogate extra budget possano non essere considerate contra legem; avverso la sentenza che, rigettando l’appello, ha disposto sulle spese in ragione della soccombenza, la [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede; la causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis, 1° co. c.p.c.; parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:con il primo motivo di ricorso - omesso esame di fatto decisivo della controversia discusso tra le parti - la ricorrente lamenta che la corte del gravame, nell’affermare che il regime di proroga avrebbe perso efficacia solo in presenza di un nuovo contratto, non avrebbe considerato che, in mancanza di determinazione dei tetti di spesa per il 2017, il contratto non avrebbe potuto essere stipulato con il conseguente diritto di essa azienda ad ottenere il pagamento delle prestazioni comunque rese extra budget; la corte di merito sarebbe caduta in errore percettivo nella parte in cui ha ritenuto che l’approvazione, da parte della Regione di un documento denominato DCA 128/2017, potesse determinare la fissazione di un tetto di spesa inderogabile; il motivo, in disparte profili di inammissibilità in quanto la ricorrente non riporta dove e in che termini abbia posto la questione della mancanza di un nuovo contratto e di tetti di spesa per il 2017 fin dal primo grado del giudizio, così da non porre questa Corte nella condizione di poter scrutinare se la censura abbia carattere di novità, e pur a prescindere dalla inammissibilità derivante dalla prospettazione di un vizio motivazionale in presenza di doppia conforme, e dunque in violazione dell’art. 348 ter, IV co. c.p.c., è comunque infondato; come si evince da quanto riferito dalla stessa ricorrente (p. 15) il DCA 128/2017 aveva stabilito un tetto globale per tutte le Asp all’interno del quale le singole Aziende avrebbero dovuto valutare e individuare i singoli tetti di spesa. Dalla impugnata sentenza (p. 3) si desume che per effetto del Decreto del Commissario ad acta n. 128/2017 la somma erogata dalla Asp fosse compresa all’interno del budget individuato secondo i criteri determinati dall’abbattimento del 10% tra quanto finanziato per l’anno 2016 e quanto previsto per l’anno 2017, di guisa che un criterio di determinazione del tetto di spesa per l’anno 2017 era stato chiaramente fissato con la conseguente conferma della palese infondatezza del motivo di ricorso; con il secondo motivo di ricorso - violazione ed errata interpretazione dell’art. 2041 c.c. e delle norme sull’indebito arricchimento -la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha confermato il rigetto della domanda di arricchimento senza causa non considerando che la legge comunque prevedeva criteri per la determinazione delle prestazioni in esubero, come desumibile dal Dlgs. n. 502 del 1992 e dalla delibera di attuazione della Regione Calabria n. 301/2004; in secondo luogo assume che la motivazione dell’impugnata sentenza - secondo la quale la parte non avrebbe dimostrato il miglioramento delle condizioni al fine di radicare una legittima domanda di arricchimento senza causa - contrasterebbe con l’ovvia considerazione che la sola semplice erogazione di una prestazione costituisca un miglioramento del servizio perché volto a favorire lo smaltimento delle liste d’attesa impedendo la migrazione sanitaria; il motivo è infondato in quanto il legislatore ha disposto l’attuazione del richiamato art. 8, co. 5 del Dlgs. n. 502 del 1992 con l’art. 2 L [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 549 prevedendo espressamente la fissazione di inderogabili tetti di spesa proprio al fine di razionalizzare la spesa sostenuta dagli enti privati eroganti prestazioni sanitarie (si veda Cons. Stato, [OSCURATO:PERSONA]. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 3); ne consegue la correttezza della impugnata decisione nella parte in cui ha ritenuto che le prestazioni effettuate al di fuori del budget fossero da ritenere contra legem;in ogni caso il motivo neppure coglie adeguatamente la subordinata ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo la quale, per radicare legittimamente una domanda di arricchimento senza causa, la società avrebbe dovuto dimostrare l’arricchimento della beneficiaria ed il suo impoverimento ovvero che le prestazioni sanitarie rese dalla società oltre lo stanziamento regionale avessero consentito al servizio sanitario regionale di mantenere gli standard qualitativi con una spesa minore; ne consegue, pertanto, il rigetto anche del secondo motivo di ricorso; conclusivamente il ricorso va rigettato; non occorre provvedere sulle spese perché la parte intimata non ha svolto difese in questa sede; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comm