CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 1977
Cassazione n. 44375/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9.7.1977, contro l'ordinanza del Tribunale di Bolzano del 2.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2.5.2022 il Tribunale di Bolzano ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del GIP che, all'esito della convalida dell'arresto, aveva ravvisato a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di rapina impropria e, ritenendo inoltre il ricorrere di esigenze cautelari altrimenti non fronteggiabili, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere; con lo stesso provvedimento, il Tribunale aveva respinto l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura di massimo rigore. 2. ricorre per cassazione il difensore del Naourei lamentando la manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza della recidiva reiterata ex art.99 comma 4 cod. proc. pen.: rileva, infatti, che il provvedimento impugnato si fonda sulla assorbente considerazione secondo cui il ricorrente risulterebbe recidivo ex art. 99 comma 4 cod. proc. pen. laddove, a suo carico, risultano in realtà due condanne la seconda delle quali in continuazione rispetto alla prima il che escluderebbe il carattere reiterato della recidiva; segnala che, non trovando applicazione l'art. 69 u.c. cod. pen., la pena detentiva potrà essere concordata in termini inferiori ai tre anni ovvero al limite di cui all'art. 275 comma 2bis cod. proc. pen.; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: osserva che correttamente il Tribunale ha spiegato che la pena detentiva minima per il delitto di rapina impropria è quella di cinque anni di reclusione; sottolinea che è del tutto infondata la tesi difensiva secondo cui la sentenza che ha riconosciuto la continuazione con altro reato già in precedenza giudicato non potrebbe fondare il carattere reiterato della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su una censura manifestamente infondata. 1. Giova premettere che nei confronti del Narouei si procede per il delitto di rapina impropria e per il reato di porto ingiustificato di oggetto atto alla offesa alla persona, per fatti commessi in Bolzano in data 15.4.2022 e sui quali è contestata la recidiva reiterata infraquinquennale. In data 20.4.2022 la difesa aveva presentato una proposta di applicazione concordata della pena nella misura di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 636 di multa su cui il PM aveva convenuto e, nel contempo, su tale premessa, avanzato istanza di revoca della misura custodiale che, tuttavia, il GIP, con provvedimento del 21.4.2022, aveva respinto. Con un unico atto la difesa aveva quindi impugnato sia l'ordinanza "genetica" che quella di rigetto della istanza di revoca: aveva invocato, per un verso, la improprietà del richiamo ai precedenti penali del ricorrente, di tenore tutt'affatto diverso dal reato per cui si procede e, per altro verso, l'entità della pena su cui era stato raggiunto l'accordo con il PM, inferiore al limite di cui all'art. 175 comma 2bis cod. proc. pen.. 2. Il Tribunale, nel respingere la richiesta di riesame e l'appello contro l'ordinanza con cui il GIP aveva rigettato l'istanza di revoca, ha correttamente osservato che il minimo edittale della rapina impropria è pari a cinque anni di reclusione (oltre alla pena pecuniaria) aggiungendo, inoltre, che il ricorso alla applicazione concordata della pena è precluso ai recidivi ex art. 99 comma 4 cod. proc. pen. alla luce di quanto espressamente previsto dal comma ibis dell'art. 444 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è affidato ad unico motivo che, come anticipato, è tuttavia manifestamente infondato: secondo la difesa, infatti, nel caso di specie non potrebbero ritenersi integrati gli estremi della recidiva qualificata (con conseguente possibilità del Narouei di accedere al patteggiamento "allargato") in quanto a carico del ricorrente risultano soltanto due condanne la seconda delle quali aveva nel contempo riconosciuto il vincolo della continuazione dei reati ivi contestati con i fatti che erano stati giudicati con la prima di esse. Il rilievo, come accennato, è manifestamente infondato essendo invece pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che non sussiste alcuna incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale (cfr., in tal senso, Sez. 4, Sentenza n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 - 01 in cui la Corte, in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la recidiva reiterata specifica avuto riguardo a due precedenti condanne, per reati della stessa indole di quello oggetto della sentenza impugnata, tra le quali era stata riconosciuta la continuazione; conf., nello stesso senso, Sez. 3 - , Sentenza n. 54182 del 12/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275296 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 51607 del 19/09/2017, Amoruso ed altri, Rv. 271624 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 19477 del 20/04/2016, Calise ed altro, Rv. 266522 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 49658 del 30/09/2014, Paternesi ed altro, Rv. 261169 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 41881 del 02/07/2013, Marrella ed altro, Rv. 256712 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 37759 del 21/06/2013, Lopreste ed altro Rv. 256212 - 01). Corretto, infine, è il richiamo, operato dal Tribunale, all'ultimo comma dell'art. 69 cod. pen. avendo la Corte avuto modo di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non -'etermina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (cfr., in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della di Euro