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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 novembre 2022

Cassazione n. 37970/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27160-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, Oggetto R.G.N. 27160/2020 Cron.

Rep.

Ud. 22/11/2022 CC presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 67/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 21/02/2020 R.G.N. 364/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 27160/20 Rilevatoche: Con sentenza del giorno 21 . 2 .20 20 n. 67 , l a Corte d’appello di Caltanissetta respingeval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.q. di erede del proprio coniuge [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del tribunale di Gela che aveva rigettato la domanda di quest’ultim a volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva di cui all’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, in tema dibenefici previdenziali per il periodo lavorativo di esposizione all’amiantodel coniuge defunto.

Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps in riferimento altermine quinquennale di cui all’art. 47 bis del DPR n. 639/70, che è statainvece ritenuto di durata decennale dal secondo giudice, in sintonia con la giurisprudenza della S.C.(in quanto, la rivalutazione contributiva si configura come un diritto distinto ed autonomo, sia dal diritto a pensione che è imprescrittibile, che da quello a percepire i singoli ratei di pensione , la cui prescrizione è quinquennale), decorrente, nella specie, dalla data del pensionamento del coniuge della ricorrente (6.3.2000), con efficacia estintiva e in via definitiva dell’intero diritto e non dei singoli ratei, in quanto il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione era stata la domanda amministrativa all’Inps, presentata solo il 28 maggio 2012, quando la prescrizione, seppur decennale,era oramai maturata.

A sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame, la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, anche in punto di decorrenza del termine di prescrizione dal momento in cui l’interessato poteva avere conoscenza del fatto di essere stato esposto all’amianto oltre la soglia prevista, nel corso della propria attività lavorativa, che nella specie la Corte del merito ha fissato alla data del pensionamento sulla base dell’esito della prova testimoniale (cfr. p. 6 della sentenza impugnata).

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi di ricorso , mentre l’Inps resist e con controricorso.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrentededuce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 416 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2938 c.c. e con l’art. 13 della legge n. 257/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che il termine della prescrizione fosse decennale laddove l’eccezione che l’Inps aveva inizialmente sollevato si riferiva a quella quinquennale e solo in corso di giudizio l’Istituto aveva precisato che la prescrizione del diritto alla rivalutazione pensionistica dovesse ritenersi di durata decennale.Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 276 comma 2 c.p.c.e la violazione del principio del contraddittorio, ex art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale aveva accolto l’eccezione di prescrizione decennale dei benefici pensionistici da esposizione qualificata all’amianto, sollevata dall’Inps solo in corso di giudizio, senza attivare il contraddittorio sulla predetta questione e, quindi, senza dare la possibilità al ricorrente di predisporre un’adeguata difesa.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva pronunciato su una eccezione di prescrizione del diritto in contesa non richiesta ovvero in ogni modo preclusa, così da non esplicare alcun effetto giuridico o decisionale.

Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 152 disp. att. c.p.c., per essere stata erroneamente condannata al versamento del doppio del contributo unificato, benché ai sensi della norma indicata in rubrica, la stessa doveva esserne esentata, stante il reddito dichiarato, inferiore ai limiti di legge.

Il primo motivo relativo al profilo della durata della prescrizione è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è onere del soggetto che eccepisca la prescrizione, porre in risalto l’inerzia del creditore e la volontà di volerne profittare, mentre lo stesso soggetto non è tenuto ad indicare il tipo specifico di prescrizione applicabile alla fattispecie né la norma di legge che la preveda né la durata della prescrizione stessa, in quanto tali profili si configurano come quaestionesiuris sulla identificazione del diritto e del regime prescrizionale applicabile che compete al giudice verificare (Cass. n. 32485/19, cfr. Cass. sez. un. n. 10955/02) a prescindere dalle allegazioni delle parti.

Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sonoinfondati, atteso che, per quanto riferito dalla stessa ricorrente (cfr. p. 10 del ricorso), la Corte del merito dispose un rinvio dell’udienza,sulla preliminare eccezione di prescrizione (quinquennale) sollevata dall’Inps in sede di ricorso introduttivo (e poi specificata come decennale in corso di giudizio), mentre, come già precisato nel motivo precedente, una volta introdotti i fatti rilevanti (inerzia del titolare e volontà da parte dell’interessato di volerne profittare) la questione della durata della prescrizione è una quaestio iuris che compete al giudice di verificare a prescindere dalle allegazioni delle parti.

Il quarto motivo è infondato:infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di cassazione attesta l'obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo” (Cass. n. 27867/19).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inpsesonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Sussistono i presupposti per il versamento , da parte del la ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quanto già versato per il contributo unificato, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27160-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, Oggetto R.G.N. 27160/2020 Cron. Rep. Ud. 22/11/2022 CC presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 67/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 21/02/2020 R.G.N. 364/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 27160/20 Rilevatoche: Con sentenza del giorno 21 . 2 .20 20 n. 67 , l a Corte d’appello di Caltanissetta respingeval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.q. di erede del proprio coniuge [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del tribunale di Gela che aveva rigettato la domanda di quest’ultim a volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva di cui all’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, in tema dibenefici previdenziali per il periodo lavorativo di esposizione all’amiantodel coniuge defunto. Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps in riferimento altermine quinquennale di cui all’art. 47 bis del DPR n. 639/70, che è statainvece ritenuto di durata decennale dal secondo giudice, in sintonia con la giurisprudenza della S.C.(in quanto, la rivalutazione contributiva si configura come un diritto distinto ed autonomo, sia dal diritto a pensione che è imprescrittibile, che da quello a percepire i singoli ratei di pensione , la cui prescrizione è quinquennale), decorrente, nella specie, dalla data del pensionamento del coniuge della ricorrente (6.3.2000), con efficacia estintiva e in via definitiva dell’intero diritto e non dei singoli ratei, in quanto il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione era stata la domanda amministrativa all’Inps, presentata solo il 28 maggio 2012, quando la prescrizione, seppur decennale,era oramai maturata. A sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame, la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, anche in punto di decorrenza del termine di prescrizione dal momento in cui l’interessato poteva avere conoscenza del fatto di essere stato esposto all’amianto oltre la soglia prevista, nel corso della propria attività lavorativa, che nella specie la Corte del merito ha fissato alla data del pensionamento sulla base dell’esito della prova testimoniale (cfr. p. 6 della sentenza impugnata). Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi di ricorso , mentre l’Inps resist e con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrentededuce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 416 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2938 c.c. e con l’art. 13 della legge n. 257/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che il termine della prescrizione fosse decennale laddove l’eccezione che l’Inps aveva inizialmente sollevato si riferiva a quella quinquennale e solo in corso di giudizio l’Istituto aveva precisato che la prescrizione del diritto alla rivalutazione pensionistica dovesse ritenersi di durata decennale.Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 276 comma 2 c.p.c.e la violazione del principio del contraddittorio, ex art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale aveva accolto l’eccezione di prescrizione decennale dei benefici pensionistici da esposizione qualificata all’amianto, sollevata dall’Inps solo in corso di giudizio, senza attivare il contraddittorio sulla predetta questione e, quindi, senza dare la possibilità al ricorrente di predisporre un’adeguata difesa. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva pronunciato su una eccezione di prescrizione del diritto in contesa non richiesta ovvero in ogni modo preclusa, così da non esplicare alcun effetto giuridico o decisionale. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 152 disp. att. c.p.c., per essere stata erroneamente condannata al versamento del doppio del contributo unificato, benché ai sensi della norma indicata in rubrica, la stessa doveva esserne esentata, stante il reddito dichiarato, inferiore ai limiti di legge. Il primo motivo relativo al profilo della durata della prescrizione è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è onere del soggetto che eccepisca la prescrizione, porre in risalto l’inerzia del creditore e la volontà di volerne profittare, mentre lo stesso soggetto non è tenuto ad indicare il tipo specifico di prescrizione applicabile alla fattispecie né la norma di legge che la preveda né la durata della prescrizione stessa, in quanto tali profili si configurano come quaestionesiuris sulla identificazione del diritto e del regime prescrizionale applicabile che compete al giudice verificare (Cass. n. 32485/19, cfr. Cass. sez. un. n. 10955/02) a prescindere dalle allegazioni delle parti. Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sonoinfondati, atteso che, per quanto riferito dalla stessa ricorrente (cfr. p. 10 del ricorso), la Corte del merito dispose un rinvio dell’udienza,sulla preliminare eccezione di prescrizione (quinquennale) sollevata dall’Inps in sede di ricorso introduttivo (e poi specificata come decennale in corso di giudizio), mentre, come già precisato nel motivo precedente, una volta introdotti i fatti rilevanti (inerzia del titolare e volontà da parte dell’interessato di volerne profittare) la questione della durata della prescrizione è una quaestio iuris che compete al giudice di verificare a prescindere dalle allegazioni delle parti. Il quarto motivo è infondato:infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di cassazione attesta l'obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo” (Cass. n. 27867/19). La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inpsesonera il Collegio dal provvedere sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento , da parte del la ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quanto già versato per il contributo unificato, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso
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