CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22262/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35757/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via Panama n. 68; –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 7176/09/2018 pronunciata in data 13 /0 9 /201 8 e pubblicata in data 18/10/2018, non notificata; RIMBORSO- [OSCURATO:PERSONA] DI RINVIOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/07/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza in data 29/05/2013 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 31/54/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro il silenzio- rifiuto di rimborso IRAP per gli anni dal 1998 al 2004. La C.T.R. osservava, in particolare , che sussisteva il presupposto impositivo contestato, poiché gli elevati compensi professionali e quelli altrettanto elevati corrisposti a terzi per attività ausiliarie a quella di ingegnere svolta dal La Camera negli anni de quibusdovessero considerarsi indici certi che il professionista si avvaleva di una autonoma organizzazione. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione che la Corte, con ordinanza 24/11/2016, n. 24052, accoglieva, cassando la sentenza d’appello e rinviando alla C.T.R. del Lazio per nuovo giudizio. 2. In particolare, la C . T . R . dichiarava inammissibile l’eccezione di decadenza proposta dalla difesa erariale, formulata solo in sede di giudizio di rinvio, e.accogliendo l’appello del contribuente. riconosceva il chiesto rimborso. 3. Ricorre, contro la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Lazio, l’Agenzia delle entrate con un motivo; resiste con controricorsoFrancesco [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 6/07/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 , per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che:1. Con l’ unico motivo, p roposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce violazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 199 1 e dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, lamentando l’erroneità della decisione dei giudici di appello laddove hanno ritenuto improponibile per la prima volta nel giudizio di rinvio l’eccezione di decadenza dal diritto al rimborso, in quanto le considerazioni sul carattere chiuso del giudizio di rinvio non varrebbero nel processo tributario, ove, alla luce della formulazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, fermo il divieto di nuove domande, sarebbe consentito esporre nuove difese, pacificaperaltro essendo la rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del giudizio della decadenza dal diritto al rimborso. 2. Il ricorso è infondato. In numerosi e univoci precedenti, questa Corte ha espresso il principio per cui anche nel contenzioso tributario (così come nel processo di cognizione ordinaria), il giudizio di rinvio è un processo chiuso, in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, sì da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale. In tal senso, specificamente con riferimento alla decadenza dal diritto al rimborso, Cass.04/04/2011, n. 7656, secondo cui il giudiz io di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giur idico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità per il giudice del rinvio di sindacare la improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalità o di termini, pur essendo la stessa rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo. Successivamente in senso analogo v’è stata Cass. 12/12/2014, n. 26200, espressamente superando la tesi di Cass. 27/03/2012, n. 4938, citata dalla difesa erariale e che aveva ritenuto sussistente un divieto di domande nuove ma non di nuove difese, argomentando sulla differente formulazione letterale tra l’art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992, cha vietarichieste diverse cit. e l’art. 3 94 cod. proc. civ. che vieta conclusionidiverse; ed ancora in tal senso Cass. 22/02/2022, n. 5694; Cass. 24/10/2017, n. 25153; Cass. 20/01/2017, n. 1526;Cass.31/03/2016, n. 6292;Cass. 16/10/2015, n. 20981; Cass. 21/09/2015, n. 18600. Ora, se è vero che la decadenza dal diritto al rimborso è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, questa Corte ha costantemente ritenuto che si tratti di una questione che implica nuovi accertamenti in fatto, tanto che essapuò essere eccepita per la prima volta in Cassazione, solo qualora dalla sentenza impugnata non risulti la data del versamento, nè quella di presentazione dell'istanza per il relativorimborso, non essendo consentita, in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni didiritto che presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto. 3. La sentenza della C.T.R. ha quindi correttamente applicato i principi sopra evidenziati e in forza dei quali la decadenza dal diritto al rimborso, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, non può essere eccepita per la prima voltanel giudizio di rinvio. Ne segue il rigetto del ricorso con condanna dell’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese di lite. 4. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 6.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre alle s