CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 aprile 2021
Cassazione n. 23402/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 22/04/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza; lette le conclusioni scritte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], cha ha insistito nel motivo di ricorso chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di resistenza e pubblico ufficiale (capo 2) e lesioni personali volontarie (capo 3). L'imputato è stato assolto per non avere commesso il fatto dal reato di cui all'art. 73 d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309, originariamente contestato al capo 1).2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico morivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione limitatamente all'aumento di pena inflitto (un mese di reclusione) per la ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2 cod. pen.; l'imputato avrebbe commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale per conseguire l'impunità per il delitto di detenzione illegale di sostanza stupefacente. Sul punto la motivazione sarebbe omessa nonostante le argomentazioni contenute nel motivo di appello e la Corte non avrebbe considerato l'intervenuta assoluzione per il capo 1), cioè del reato in funzione del quale la condotta di resistenza sarebbe stata commessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2.Dagli atti emerge che la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 2, cod. pen., era stata contestata in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale e con riferimento al reato di cui al capo 1) - detenzione illecita di sostanza stupefacente - per il quale il ricorrente è stato assolto. La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che l'esclusione del reato fine in ragione di una pronuncia di assoluzione determina il venir meno della circostanza aggravante del nesso teleologico (Sez. 5, n. 6521 del 30/10/2018, dep. 2019, Alioto, Rv. 275618; nello stesso senso Sez. 5, n. 9084 del 11/07/1983, Smalavita, Rv. 160951; Sez. 5, n. 2589 del 18/12/1973, Pende, Rv. 126592). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto alla ritenuta circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 2, cod. pen. che deve essere quindi eliminata Seguendo il procedimento compiuto dai Giudici di merito, ma eliminando l'aumento di un mese di reclusione inflitto in ragione della circostanza esclusa, la pena quindi deve essere rideterminata in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 2, cod, pen. che elimina, rideterminando la pena in mesi cinque e dieci giorni di reclusione. Così deciso in Roma,