CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 24808/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rditavverso il decreto del 06/11/2025 della Corte di appello di PotenzaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate in data 18/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA] B. Bertolini, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Potenza ha rigettato l’appelloproposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la medesima Corteavverso il decreto emesso in data 23 luglio 2024 dal Tribunale di Potenza – Sezioneper le misure di prevenzione -, che aveva respinto la richiesta di applicazione, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura di prevenzione della sorveglianza specialedi pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per ladurata di anni tre.La Corte territoriale, nel confermare il provvedimento di primo grado, haritenuto insussistenti elementi idonei a dimostrare quantomeno l’attualità dellapericolosità sociale del proposto, sia sotto il profilo della dedizione abituale a trafficidelittuosi, sia con riferimento alla stabile o parziale disponibilità di proventi diimprenditoriale esercitata dall’interessato a partire dall’anno 2021, nonchél’assenza di indicatori di sproporzione tra redditi leciti e tenore di vita.2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza, denunciando, conun unico motivo, la violazione dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011,n. 159: segnatamente, la motivazione inesistente ovvero meramente apparentedel provvedimento impugnato.In particolare, il ricorrente ha dedotto che la motivazione sarebbe inesistentecon riguardo al profilo dell’inquadramento del proposto nella categoria dipericolosità sociale di cui all’art. 1, lett. c), del d.lgs. n. 159 del 2011, afondamento del quale erano state addotte le emergenze desumibili daiprocedimenti penali n. 1113/2019 e n. 1908/2022, relativi, rispettivamente, a unarticolato traffico di sostanze stupefacenti e a delitti di ricettazione di unautoveicolo e di detenzione di armi e munizioni, posti in essere sino all’anno 2022.Con riguardo, poi, alla diversa ipotesi di pericolosità sociale di cui all’art. 1,lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, il Procuratore generale ha dedotto che lamotivazione sarebbe meramente apparente, avendo la Corte territoriale recepitoacriticamente le valutazioni del primo giudice in ordine alla provenienza lecita deiredditi del proposto, fondate sulla produzione documentale relativa alla “EDIL C”S.r.l.s., senza confrontarsi con le specifiche doglianze formulate in appello inordine alla tempistica di costituzione dell’impresa, alla precedente insufficienza diredditi leciti e alla possibile incidenza dei proventi dell’attività delittuosa pregressanella fase di avvio dell’iniziativa imprenditoriale.3. Il difensore del resistente [OSCURATO:PERSONA] con istanza del 19 marzo 2026 hachiesto la trattazione orale del ricorso e, con memoria depositata in data 31 marzo2026, ne ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. Il decreto impugnato ha respinto l’appello del Procuratore generale dellaRepubblica di Potenza avverso il decreto del Tribunale di quella stessa città, cheaveva rigettato la proposta di applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della misura diprevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, sul rilievo delmancato riscontro di elementi atti a denotare l’attualità della pericolosità socialegenerica del proposto.1.1. Quanto alla pericolosità sociale conclamata dalla frequentazione dipregiudicati nonché dalla commissione di delitti atti ad offendere o mettere inpericolo la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica - ossia, i delitti diricettazione, in materia di armi e in materia di stupefacenti -, quali comportamentisuscettibili di giustificare l’inquadramento del proposto nella categoria dipericolosità sociale di cui all’art. 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ilgiudice di appello ha dato atto di come quelle frequentazioni, peraltro sporadiche,e quelle condotte delittuose si arrestassero all’aprile 2022.1.2. Quanto alla pericolosità sociale desunta da elementi di fatto comprovantiil vivere del proposto attingendo abitualmente, almeno in parte, ai proventi did.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice medesimo ne ha ritenuto indimostratal’attualità, per non avere l’appellante adempiuto all’onere di allegare specificielementi idonei a riscontrare che [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 2022 vivesse, anche inparte con i proventi di condotte illecite commesse negli anni precedenti. Onere cui,invece, l’impugnante avrebbe dovuto assolvere con particolare rigore, dalmomento che dalle risultanze istruttorie era emerso che il proposto, proprio apartire dal 2022, aveva percepito stabili introiti delle attività della “EDIL C” S.r.l.s.e da altra impresa della quale era titolare la compagna. Nulla, d’altro canto, avevaaddotto l’appellante per dimostrare che i proventi delle attività delittuosecommesse negli anni precedenti avessero costituito fonte rilevante per losvolgimento dell’impresa edile avviata il 20 gennaio 2021.2. A fronte di tale ratio decidendi, comprensiva anche della mancanza din. 159 (frequentazione di pregiudicati, commissione di delitti in materia distupefacenti e in materia di armi, ricettazione di un autoveicolo), il ricorrentepersevera nel censurare la sottovalutazione di elementi di fatto anteriori al 2022,senza, però, indicare con la dovuta specificità quali fossero i dati processuali adisposizione del giudice impugnato atti a denotare una proiezione di queglielementi nel periodo successivo e, quindi, a comprovare il protrarsi dellapericolosità sociale del proposto anche negli anni 2023 e 2024.Pericolosità sociale della quale non è consentito postulare l’attualità in ragionedella sola sottoposizione del proposto, nel biennio antecedente al giudizio di primogrado, a misure restrittive della libertà personale, posto che, ai fini del giudiziosull'attualità della pericolosità sociale, è necessario accertare se al soggettosottoposto siano attribuibili fatti, di qualunque tipo, sintomatici della persistenzain concreto di tale pericolosità, rilevando, in tal senso, anche quelli non costituentireato (Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, Mancuso, Rv. 274434 - 01).3. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso del Procuratore generale deveessere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 13/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]