CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09349/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliodigitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1981 del 7/10/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/2/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 30181/2022Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 9349/2026Data pubblicazione 13/04/2026RILEVATO CHE:− con contratto del 4 agosto 2010 la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. affidòin appalto l’opera di realizzazione di un impianto fotovoltaico a MassaLombarda alla [OSCURATO:PERSONA] SL;− con successiva scrittura del 20 settembre 2010 subentrarono,rispettivamente come committente e appaltatore, [OSCURATO:SOCIETA].;− quest’ultima subappaltò parte delle opere a [OSCURATO:SOCIETA].,la quale, il 25 novembre 2010, stipulò un ulteriore subappalto con ImpiantiElettrici [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (I.E.M.E.) per la posa di un elettrodotto per laconnessione dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica di HERA;− l’11 febbraio 2011, [OSCURATO:SOCIETA]. riappaltò parte dei lavori alla societàDelta S.r.l.;− I.E.M.E., non avendo ricevuto il pagamento delle fatture relative alleopere eseguite (per l’importo complessivo di € 301.460,26), dapprimaottenne dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e, poi convenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e Sistema SolareS.r.l. dinanzi al Tribunale di Forlì, chiedendone la condanna solidale oalternativa, prospettando - in via principale - la sussistenza di un rapportocontrattuale diretto (subappalto) e, in via subordinata, i presupposti delleazioni ex artt. 2041 e 2043 c.c.;− con la sentenza n. 1458 del 19 dicembre 2016, il Tribunale di Forlìrigettò tutte le domande di I.E.M.E.: negò l’esistenza di un rapporto direttoZeppa-I.E.M.E., reputando non provata (né allegata con la necessariaprecisione) la dedotta interposizione fittizia di [OSCURATO:SOCIETA].,indimostrata la dedotta cessione del contratto d’appalto da [OSCURATO:SOCIETA]. a I.E.M.E., insussistente la prospettatarisoluzione dell’appalto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (posto che la scrittura dell’11 febbraio 2011 - appalto a Delta -non estingueva il rapporto [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]), esclusa qualsiasiNumero registro generale 30181/2022Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 9349/2026Data pubblicazione 13/04/2026responsabilità ex art. 2043 c.c. (dato che eventuali abusi della soggettivitàgiuridica nella catena dei subappalti non erano imputabili a [OSCURATO:PERSONA]); infine,il Tribunale respinse l’azione di arricchimento senza causa, giacché I.E.M.E.aveva già agito contro la propria diretta contraente (MT InfrastruttureS.r.l.), ottenendo un decreto ingiuntivo ormai in giudicato (e, dunque,preclusivo della possibilità di rilevare la nullità del rapporto I.E.M.E./MT),mentre [OSCURATO:PERSONA] era contraente della sola [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA];− la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 1981 del 7 ottobre2022, rigettò l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.: ritenneinfondato il primo motivo, in quanto i documenti invocati (verbale HERA,dichiarazione di messa in tensione) non costituivano prova di un appaltodiretto, ma atti meramente funzionali alla consegna dell’opera; gli scambidi comunicazioni tra I.E.M.E. e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] furono ricondotti allafisiologica esigenza di coordinamento in cantiere, non a un rapportocontrattuale diretto; osservò che l’appalto [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] aveva oggettomolto più vasto delle sole opere eseguite da I.E.M.E.; non risultava ilconsenso del cedente, necessario ai sensi dell’art. 1406 c.c.; l’emissionedelle fatture verso MT confermava il rapporto negoziale diretto conquest’ultima; dichiarò inammissibile e infondato il motivo attinente allarisoluzione dell’appalto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non contemplata dallascrittura dell’11 febbraio 2011, che conteneva solo un riappalto parziale (e,comunque, la risoluzione non avrebbe generato un rapporto diretto traI.E.M.E. e [OSCURATO:PERSONA]);− con riferimento all’azione di arricchimento senza causa (art. 2041c.c.) il giudice di secondo grado dichiarò il motivo manifestamenteinammissibile, ribadendo che l’azione ex art. 2041 c.c. è sussidiaria (art.2042 c.c.) e che nel caso concreto l’azione era preclusa, sia perché laI.E.M.E. aveva già agito nel merito contro la propria contropartecontrattuale (la MT), con giudicato sul titolo, sia perché la domandaNumero registro generale 30181/2022Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 9349/2026Data pubblicazione 13/04/2026contrattuale proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non era ab origine priva dititolo, bensì semplicemente rigettata per insufficienza di prova; inoltre,I.E.M.E. non aveva provato né il depauperamento, né l’arricchimento, né ilnesso causale;− avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.(I.E.M.E.) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi;− ha resisto con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].;− le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1, primo comma,c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 19/2/2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a normadell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo la ricorrente denuncia «la nullità della sentenza o delprocedimento, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per totale carenza di mo-tivazione in fatto e in diritto ex art. 132, comma 2, n. 4, e art. 118 disp.totalmente mancata” dell’arricchimento ingiustificato indiretto, senzaesporre il percorso logico-argomentativo seguito»; si sostiene che la Corted’appello non avrebbe motivato, limitandosi a una formula generica e senzaspiegare perché non sarebbero stati provati gli elementi dell’azione di arric-chimento;− il motivo è inammissibile;− come noto, non è più ammessa la censura di insufficienza della moti-vazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legit-timità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto delcosiddetto “minimo costituzionale” (richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.),che risulta violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o mera-Numero registro generale 30181/2022Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 9349/2026Data pubblicazione 13/04/2026mente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra afferma-zioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile(purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali) e, in tali casi, si concreta unanullità processuale deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c. (per tutte, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01);− nel caso di specie, come esposto nel prosieguo, la succinta spiega-zione del decisum della Corte d’appello non è inesistente, ma, al più, po-trebbe reputarsi insufficiente per aver mancato di illustrare compiutamenteil percorso logico-argomentativo seguito; in realtà, la sentenza impugnatariporta gran parte delle argomentazioni del primo giudice e a quelle fa rin-vio, sicché, data l’integrazione tra queste ultime e le affermazioni dellaCorte di merito, non può ritenersi che la motivazione sia al di sotto del“minimo costituzionale”;− col secondo motivo la ricorrente denuncia «la violazione dell’art. 2042c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello di-chiarato inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, nono-stante non esista alcuna azione tipica esperibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]»; siafferma che l’azione di arricchimento deve essere ritenuta ammissibile, per-ché non vi è altro rimedio, in mancanza di un’azione contrattuale versoZeppa e in ragione dell’insolvenza della diretta contraente MT;− la Corte d’appello di Bologna - in relazione al quarto motivo dell’im-pugnazione, relativo al mancato accoglimento della domanda ex art. 2041cc, «norma applicabile ogniqualvolta il credito dell’impoverito non possa tro-vare soddisfazione dal proprio contraente, come accade nella ipotesi di ir-reperibilità del debitore o di insinuazione nel passivo di un fallimento inca-piente» - ha affermato che «Il mezzo è manifestamente inammissibile, solche si consideri che esso implica la negazione della sussidiarietà dell’azione,sancita invece dall’art. 2042 cc e che, in ogni caso, è onere dell’attore exart. 2041 cc dimostrare depauperamento, arricchimento e nesso causale traNumero registro generale 30181/2022Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 9349/2026Data pubblicazione 13/04/2026i due: dimostrazione che qui è totalmente mancata. È vero che - secondoun orientamento - l’azione di arricchimento può essere proposta in via su-bordinata rispetto all’azione contrattuale proposta in via principale, ma solonel caso in cui il giudizio sfoci in un esito negativo per carenza ab originedell’azione stessa derivata da un difetto del titolo posto a suo fondamento,e non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondatasu titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al suo accoglimento(Cass. 6295/2013), come invece è avvenuto nella presente fattispecie»;− il giudice d’appello ha respinto la domanda ex art. 2041 c.c. perchél’azione di arricchimento senza causa era stata proposta in via subordinatarispetto all’istanza fondata su un preteso rapporto contrattuale, rimasto in-dimostrato, tra la I.E.M.E. e la [OSCURATO:PERSONA];− in realtà, emerge da altre parti della motivazione della sentenza d’ap-pello che è stata recisamente esclusa la configurabilità stessa di un rapportonegoziale tra le odierne contendenti (e proprio per tale ragione l’odiernaricorrente ha invocato il cosiddetto “arricchimento indiretto”); la residualitàa cui si riferisce il giudice di secondo grado (richiamando un risalente pre-cedente giurisprudenziale) non è correttamente individuata: in base aquanto statuito da Cass. Sez. U., 05/12/2023, n. 33954, Rv. 669447-01,«Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., ladomanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovveroin via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ovela diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specificadisposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carenteab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ul-tima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o percarenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceitàdel titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordinepubblico»;Numero registro generale 30181/2022Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 9349/2026Data pubblicazione 13/04/2026− perciò, contrariamente a quanto statuito dalla Corte di merito, l’azioneex art. 2041 c.c. non era improponibile per difetto di residualità sol perchéla I.E.M.E. aveva inizialmente invocato un rapporto negoziale, posto chequest’ultimo è risultato inesistente e per tale ragione (carenza ab originedel titolo giustificativo) sono state respinte le relative domande (non già perprescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova delpregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale);− l’erroneità della statuizione del giudice d’appello, tuttavia, non con-duce alla cassazione della sentenza, potendo la motivazione essere correttaa norma dell’art. 384 c.p.c.;− la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata sulla confi-gurabilità dell’“arricchimento indiretto” (quello invocato dall’odierna ricor-rente):«In tema di c.d. arricchimento indiretto, l’azione ex art. 2041 c.c. èesperibile contro il terzo che ha conseguito l’indebita locupletazione indanno dell’istante quando l’arricchimento è stato dallo stesso conseguito atitolo gratuito ovvero di fatto, nei rapporti con il soggetto obbligato perlegge o per contratto nei confronti del “depauperato”, e resosi insolventenei riguardi di quest’ultimo, mentre è inammissibile se la prestazione è stataconseguita dal terzo in virtù di un atto a titolo oneroso.» (Cass. Sez. 3,14/04/2025, n. 9754, Rv. 674712-01);«In tema di ingiustificato arricchimento, l’azione ex art. 2041 c.c. è am-messa eccezionalmente nei casi di arricchimento indiretto, solo quando l’ar-ricchimento è ottenuto da un’amministrazione pubblica in conseguenzadella prestazione eseguita dall’impoverito in favore di un altro ente pubblico,ovvero quando l’arricchimento è conseguito dal terzo a titolo gratuito osenza alcun titolo nei confronti del beneficiario diretto della prestazionestessa, ma non anche quando il terzo, anche se si tratta di un’amministra-zione pubblica, consegue la prestazione in virtù di un titolo oneroso neiNumero registro generale 30181/2022Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 9349/2026Data pubblicazione 13/04/2026confronti del privato beneficiario.» (Cass. Sez. 1, 27/03/2025, n. 8070, Rv.674259-01);«In ipotesi di arricchimento cd. “indiretto”, l’azione ex art. 2041 c.c. èesperibile soltanto contro il terzo che abbia conseguito l’indebita locupleta-zione nei confronti dell’istante in forza di rapporto gratuito (ovvero di fatto)con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei riguardidi quest’ultimo.» (Cass. Sez. 3, 22/10/2021, n. 29672, Rv. 662731-02;conforme a Cass. Sez. 2, 22/05/2015, n. 10663, Rv. 635462-01).− proprio dalle decisioni ora richiamate si desume l’infondatezza dellarichiesta ex art. 2041 c.c. avanzata da I.E.M.E. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]per arricchimento “indiretto” di quest’ultima;− infatti, è pacifico che l’odierna controricorrente ha acquisito il risultatodelle prestazioni rese da I.E.M.E. dalla propria diretta contraente ([OSCURATO:SOCIETA]., poi insolvente) non a titolo gratuito, bensì quale commit-tente di un appalto affidato a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., inparte subappaltato a [OSCURATO:SOCIETA]. e da questa ulteriormente su-bappaltato alla stessa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.: che l’appaltofosse a titolo oneroso risulta dalle deduzioni del ricorso introduttivo, cheriporta dettagliatamente la contabilità dei pagamenti eseguiti dalla commit-tente per l’opera;− in proposito si osserva altresì che le differenze tra gli oneri sostenutidalla [OSCURATO:PERSONA] (ricostruiti in una tabella del ricorso) e il preventivato costodell’impianto non determinano affatto la gratuità dell’appalto (come invecesostenuto dalla I.E.M.E., che artificiosamente distingue gratuità “inastratto” e gratuità “in concreto”, questa da individuare come, «anche all’in-terno di un rapporto oneroso, ogni incremento qualitativamente diverso daquello di cui l’attuazione del sinallagma contrattuale avrebbe potuto far pro-fittare») e, dunque, la locupletazione non è sine causa, bensì frutto dei di-stinti rapporti negoziali tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera;Numero registro generale 30181/2022Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 9349/2026Data pubblicazione 13/04/2026− col terzo motivo «La ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti de-cisivi, ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativi alla mancata contabilizzazione e almancato pagamento dell’elettrodotto, come risultante dalla documenta-zione contabile di [OSCURATO:PERSONA].»; la Corte territoriale avrebbe ignorato fatti pro-vati e, cioè, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva contabilizzato né pagato l’elettrodotto;− la ricorrente assume che proprio la «gratuità concreta dell’elettro-dotto» (desumibile dall’elaborazione della documentazione contabile richia-mata) sarebbe stata circostanza pretermessa dalla Corte d’appello;− poiché la sentenza d’appello ha confermato la decisione di primogrado (cosiddetta “doppia conforme”), a norma dell’art. 348-ter, ultimocomma, c.p.c. (ratione temporis applicabile e oggi sostituito dall’art. 360,quarto comma, c.p.c.), è inammissibile la deduzione, col ricorso per cassa-zione, del vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.;− col quarto motivo «La ricorrente denuncia vizi di motivazione peromessa valutazione della documentazione contabile prodotta da ZeppaS.r.l., idonea a giustificare la richiesta di CTU e quella di esibizione.»;l’omessa valutazione della documentazione contabile, la mancata ammis-sione della CTU e il rigetto dell’istanza di esibizione avrebbero impedito diaccertare tecnicamente l’arricchimento;− il motivo è inammissibile per plurime ragioni;− in primo luogo, ad onta dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., ladocumentazione contabile di [OSCURATO:PERSONA] - che i giudici di merito non avrebberoconsiderato - è richiamata solo genericamente, senza una puntuale specifi-cazione dei documenti, né tantomeno il ricorso contiene una loro compiutaillustrazione;− in secondo luogo, «Il mancato esame di un documento può esseredenunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di mo-tivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quandoil documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata dainvalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficaciaNumero registro generale 30181/2022Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 9349/2026Data pubblicazione 13/04/2026delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento delgiudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva difondamento.» (Cass. Sez. 1, 13/06/2024, n. 16583, Rv. 671547-01); nelcaso de quo, il generico richiamo impedisce di valutare la censura nei ter-mini sopra indicati e la ricorrente non ha nemmeno dedotto che l’esame deidocumenti avrebbe certamente condotto ad una diversa decisione;− infatti, con la censura de qua la I.E.M.E. mira a sostenere che i giudicidi merito avrebbero dovuto ammettere una CTU e disporre un (non meglioprecisato) ordine di esibizione: costituisce questa un’ulteriore ragione diinammissibilità, dato che l’apprezzamento sulla sufficienza degli elementiper il ricorso alla consulenza o per l’acquisizione dalla parte di documenta-zione spetta al giudice di merito e non può essere sottoposta alla CorteSuprema, implicitamente trasformando il giudizio di legittimità in un terzogrado di merito;− da ultimo, la censura non è inquadrata in alcuno dei vizi ex art. 360c.p.c., né è ad essi univocamente riconducibile, sicché l’esposizione de-manda inammissibilmente a questa Corte l’individuazione della critica for-mulata alla sentenza impugnata;− col quinto motivo «La ricorrente denuncia l’omesso esame della scrit-tura privata dell’11 febbraio 2011 ai fini dell’arricchimento indiretto.»; lascrittura dell’11 febbraio 2011 non includeva l’elettrodotto, dimostrandocosì che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva acquisito senza pagarlo, elemento decisivo nonconsiderato;− in presenza di “doppia conforme”, l’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.(oggi, art. 360, quarto comma, c.p.c.) impedisce di dedurre, col ricorso percassazione, del vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; a tanto si ag-giunge che il predetto vizio non può ritenersi integrato dall’omesso esamedi elementi istruttori, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie (ex multis, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv.629831-01);Numero registro generale 30181/2022Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 9349/2026Data pubblicazione 13/04/2026− col sesto motivo «La ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 e2697 c.c., degli artt. 183 e 112 c.p.c., nonché vizi di motivazione, relativa-mente al fatto modificativo-estintivo contenuto nella scrittura dell’11 feb-braio 2011, rilevabile anche d’ufficio.»; Corte d’appello avrebbe sbagliatonel dichiarare tardiva la questione della modifica/risoluzione del rapportoZeppa-[OSCURATO:PERSONA], trattandosi di fatto decisivo che il giudice può rilevareanche ex officio;− in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., il motivo noncontiene una chiara esposizione della vicenda processuale e le lacune im-pediscono la decisione della censura, dato che non sono state fornite lecoordinate essenziali (contenuto delle difese iniziali e della prima memoriaex art. 183 c.p.c. e delle difese della controparte, illustrazione della scritturadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del momento del suo ingresso nel processo) per stabilirese l’imprecisata eccezione dell’odierna ricorrente riguardava fatti costitutivio secondari o questioni rilevabili ex officio;− col settimo motivo «La ricorrente denuncia violazione degli artt. 2041c.c. e 115 c.p.c., poiché il giudice ritiene non provato il depauperamento,senza applicare il principio di non contestazione.»; I.E.M.E. afferma cheZeppa non ha contestato né la realizzazione dell’elettrodotto né la sua ac-quisizione, fatti che dovevano essere considerati provati e sufficienti a di-mostrare arricchimento e depauperamento;− il motivo è inammissibile;− in primis, «il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazionedel principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale incui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendonell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specifica-mente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulterioriscritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenzadei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c.» (Cass. Sez.3, 29/05/2024, n. 15058, Rv. 671191-01);Numero registro generale 30181/2022Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 9349/2026Data pubblicazione 13/04/2026− inoltre, il motivo è formulato in maniera assolutamente generica e nonchiarisce come e perché la realizzazione dell’elettrodotto (circostanza effet-tivamente pacifica) possa valere a fondare la pretesa ex art. 2041 c.c. dellaricorrente;− in conclusione, il ricorso va rigettato;− ne consegue la condanna della ricorrente a rifondere alla controricor-rente le spese del giudizio di legittimità, liquidate - secondo i parametrinormativi e in considerazione dell’effettiva attività svolta - nella misura in-dicata nel dispositivo;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-qua-ter, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Corterigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di que-sto giudizio, liquidate in Euro 10.700,00 per compensi ed Euro 200,00 peresborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàcorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misurapari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,in data 19 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])