Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18816/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

RVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila haaccolto parzialmente il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento disottoposizione a regime di sorveglianza particolare, per la durata di sei mesi, emesso ex art.14 bis Ord. pen. dal Ministero della giustizia in data 31 ottobre 2025, e, per l'effetto, haannullato le restrizioni, espressamente o implicitamente, imposte “relative all'uso dellatelevisione, del pc, dei CD contenenti materiale processuale per i processi in corso o delpresidio sanitario della sedia ergonomica, ordinando l'immediata restituzione al detenuto”.A ragione della decisione osserva che sussistono i presupposti legittimantil'applicazione del regime speciale, risultando integrata, sulla scorta delle risultanze degli attidi causa, l’ipotesi contemplata dall'art 14 bis, comma 1 lett. a) Ord. pen. e che la rimozionedalla cella delle suppellettili diverse da quelle di cui è stata disposta la restituzione èampiamente giustificata dall'atteggiamento aggressivo dimostrato dal detenuto, anche2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolandocinque motivi.2.1.

Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'art 14-bis, comma 1 lett. a),Ord. pen.Lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha recepito acriticamente la versionedell'amministrazione, del tutto trascurando quella del detenuto, diametralmente opposta.Nel valutare la legittimità del provvedimento di sottoposizione al regime di sorveglianzaparticolare, l’ordinanza impugnata ha richiamato comportamenti non solo indicati in modogenerico, ma smentiti dall’esito di molti procedimenti disciplinari, che li hanno derubricato inlegittime manifestazioni di protesta.

Non è stato adeguatamente valutato che [OSCURATO:PERSONA], pereffetto del provvedimento reclamato, è stato sottoposto a un trattamento umano edegradante quale è la condizione di isolamento sensoriale assoluto.2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 14-quater,comma 3, Ord. pen., 125 comma 3 e 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.Lamenta che il Tribunale non ha esaminato la censura relativa all'assenza di specificamotivazione per ciascuna delle restrizioni imposte con il decreto applicativo dellasorveglianza particolare.2.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 14-quater,comma 1, Ord. pen. 3 Conv.

EDU, 21, 27 comma 3, 32, 34 Cost., 125, comma 3, e 178,comma 1, cod. proc. pen.Lamenta che il provvedimento impugnato non ha motivato sulla censura con cui ilreclamante aveva contestato la legittimità dell' inciso finale del provvedimentodell'amministrazione (“lasciando al detenuto un tavolo ed uno sgabello”), talmente genericada consentire alla Direzione del carcere, in aggiunta alle specifiche restrizioni previste daldecreto del DAP, di imporne altre, di qualsiasi natura.2.4.

Il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 14-quater, commi1 e 4, Ord. pen. 3 Conv.

EDU, 13 comma 4, 27, comma 3, 32 e 34 Cost.Lamenta che il Tribunale ha considerato legittime le limitazioni, sia quelle contenute neldecreto sia quelle imposte successivamente dalla Direzione del carcere in esecuzionedell'inciso finale di cui al motivo precedente, valorizzando esclusivamente un singoloepisodio di lancio di alimenti nel corridoio, non più attuale e comunque in contrasto con ladisciplina prevista dall’art. 14 cit., che ammette solo le limitazioni funzionali al mantenimentodell'ordine e della sicurezza interna.2.5.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 14-quater,comma 4, Ord. pen., 125, comma 3, e 178, comma 1, cod. proc. pen.Lamenta che il Tribunale non ha fornito alcuna risposta alla censura con cui ilreclamante aveva evidenziato l'illegittimità dell'asportazione della radio espressamentevietata dell'articolo 14-quater. comma 4, cit.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni esposte nel prosieguo.1.

I primi quattro motivi non superano il vaglio di ammissibilità perché propongono, perlo più in termini generici, censure in fatto non consentite e, comunque, manifestamenteinfondate.1.1.

In premessa va ricordato che presupposto del regime di sorveglianza particolareprevisto dall'art. 14-bis Ord. pen. è uno specifico comportamento del detenuto che, all'internodella struttura penitenziaria, comprometta la sicurezza, turbi l'ordine nell'istituto, impediscacon minaccia o violenza l'attività degli altri detenuti o internati, si avvalga, nel corso della vitapenitenziaria, dello stato di soggezione degli altri detenuti nei suoi confronti.

Tale regime haconnotazione disciplinare ed è finalizzato a impedire tali condotte.1.2.

In linea con la ratio dell'istituto, il Tribunale di sorveglianza ha giustificato lasottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla sorveglianza particolare facendo puntuale richiamo allecondotte serbate dal detenuto, descritte nel provvedimento dell’amministrazione con puntualie specifici riferimenti fattuali (pagg. da 1 a 3), giustificatamente considerate espressione dicostante opposizione alle regole intramurarie, ripetutamente infrante, con atteggiamentoesponenzialmente aggressivo nei confronti degli agenti, sia verbalmente, attraverso minaccee derisioni, sia con condotte materiali estrinsecatesi attraverso il lancio di alimenti.Tali molteplici condotte, inosservanti delle regole essenziali della comune convivenza,hanno avuto l'effetto di turbare l'ordine dell'istituto e comprometterne la sicurezza,confermando la tendenza del detenuto a instaurare, anche in stato di restrizione carceraria,un modus operandi che richiama le modalità operative della criminalità organizzata, qualemonito per gli altri detenuti ristretti nella sezione 41-bis, per affermare, in maniera autoritaria,il suo spessore criminale.A fronte di tale valutazione, congruamente motivata (pagg. 4 e seg.), la difesa anzichéopporre specifiche criticità dell’apparato giustificativo della decisione motivazionale, si è,nella sostanza, limitata a sollecitare al Collegio una non consentita rivalutazione dellecondotte, così come accertate e descritte nel provvedimento, prospettandone o unridimensionamento della loro gravità o l’esistenza di esimenti già escluse per l’evidentesproporzione con le asserite finalità di protesta1.3.

Quanto all’affermazione del ricorrente secondo cui il provvedimento impugnato nonavrebbe motivato le ragioni per cui le singole disposizioni restrittive erano funzionali asoddisfare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza interna, avallando anche laclausola che consentiva alla Direzione del carcere di ampliarne l’afflittività, è appena il casodi osservare che l'ordinanza impugnata, lungi dal legittimare forme di trattamento contrario alsenso di umanità e non rispettose della dignità di ogni essere umano, ha ritenuto fondate ledoglianze del detenuto, annullando le limitazioni che comprimevano i diritti soggettivifondamentali (diritto all’informazione, allo studio, alla difesa e alla salute), e, per converso,ha puntualmente indicato le ragioni della pericolosità degli oggetti sottratti all'uso da parte delcondannato, con il precipuo fine di evitare che potessero essere utilizzati dal detenuto comeoggetti atti a offendere.

Nella prospettiva seguita dal Tribunale, la sottrazione degli oggetti è,pertanto, chiaramente funzionale a circoscrivere la possibilità del detenuto di interagire conaltri soggetti, onde limitare le occasioni di nuove condotte violente e aggressive; sicché lecensure difensive devono ritenersi, sul punto, manifestamente infondate.2.

Il quinto motivo è fondato.Come denunciato dal ricorrente, il Tribunale, pur investito della questione di conformitàall'articolo 14-quater, comma 4, Ord. pen. della restrizione relativa all'asportazione della celladella radio, non l’ha esaminata sicché il provvedimento impugnato è privo sul punto dimotivazione, che nemmeno può essere desunta implicitamente.Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale disorveglianza di L’Aquila per un nuovo giudizio volto a emendare il vizio riscontrato.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla verifica dell'asportazionedell'apparecchio radio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza diL'Aquila.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila haaccolto parzialmente il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento disottoposizione a regime di sorveglianza particolare, per la durata di sei mesi, emesso ex art.14 bis Ord. pen. dal Ministero della giustizia in data 31 ottobre 2025, e, per l'effetto, haannullato le restrizioni, espressamente o implicitamente, imposte “relative all'uso dellatelevisione, del pc, dei CD contenenti materiale processuale per i processi in corso o delpresidio sanitario della sedia ergonomica, ordinando l'immediata restituzione al detenuto”.A ragione della decisione osserva che sussistono i presupposti legittimantil'applicazione del regime speciale, risultando integrata, sulla scorta delle risultanze degli attidi causa, l’ipotesi contemplata dall'art 14 bis, comma 1 lett. a) Ord. pen. e che la rimozionedalla cella delle suppellettili diverse da quelle di cui è stata disposta la restituzione èampiamente giustificata dall'atteggiamento aggressivo dimostrato dal detenuto, anche2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolandocinque motivi.2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'art 14-bis, comma 1 lett. a),Ord. pen.Lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha recepito acriticamente la versionedell'amministrazione, del tutto trascurando quella del detenuto, diametralmente opposta.Nel valutare la legittimità del provvedimento di sottoposizione al regime di sorveglianzaparticolare, l’ordinanza impugnata ha richiamato comportamenti non solo indicati in modogenerico, ma smentiti dall’esito di molti procedimenti disciplinari, che li hanno derubricato inlegittime manifestazioni di protesta. Non è stato adeguatamente valutato che [OSCURATO:PERSONA], pereffetto del provvedimento reclamato, è stato sottoposto a un trattamento umano edegradante quale è la condizione di isolamento sensoriale assoluto.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 14-quater,comma 3, Ord. pen., 125 comma 3 e 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.Lamenta che il Tribunale non ha esaminato la censura relativa all'assenza di specificamotivazione per ciascuna delle restrizioni imposte con il decreto applicativo dellasorveglianza particolare.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 14-quater,comma 1, Ord. pen. 3 Conv. EDU, 21, 27 comma 3, 32, 34 Cost., 125, comma 3, e 178,comma 1, cod. proc. pen.Lamenta che il provvedimento impugnato non ha motivato sulla censura con cui ilreclamante aveva contestato la legittimità dell' inciso finale del provvedimentodell'amministrazione (“lasciando al detenuto un tavolo ed uno sgabello”), talmente genericada consentire alla Direzione del carcere, in aggiunta alle specifiche restrizioni previste daldecreto del DAP, di imporne altre, di qualsiasi natura.2.4. Il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 14-quater, commi1 e 4, Ord. pen. 3 Conv. EDU, 13 comma 4, 27, comma 3, 32 e 34 Cost.Lamenta che il Tribunale ha considerato legittime le limitazioni, sia quelle contenute neldecreto sia quelle imposte successivamente dalla Direzione del carcere in esecuzionedell'inciso finale di cui al motivo precedente, valorizzando esclusivamente un singoloepisodio di lancio di alimenti nel corridoio, non più attuale e comunque in contrasto con ladisciplina prevista dall’art. 14 cit., che ammette solo le limitazioni funzionali al mantenimentodell'ordine e della sicurezza interna.2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 14-quater,comma 4, Ord. pen., 125, comma 3, e 178, comma 1, cod. proc. pen.Lamenta che il Tribunale non ha fornito alcuna risposta alla censura con cui ilreclamante aveva evidenziato l'illegittimità dell'asportazione della radio espressamentevietata dell'articolo 14-quater. comma 4, cit.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni esposte nel prosieguo.1. I primi quattro motivi non superano il vaglio di ammissibilità perché propongono, perlo più in termini generici, censure in fatto non consentite e, comunque, manifestamenteinfondate.1.1. In premessa va ricordato che presupposto del regime di sorveglianza particolareprevisto dall'art. 14-bis Ord. pen. è uno specifico comportamento del detenuto che, all'internodella struttura penitenziaria, comprometta la sicurezza, turbi l'ordine nell'istituto, impediscacon minaccia o violenza l'attività degli altri detenuti o internati, si avvalga, nel corso della vitapenitenziaria, dello stato di soggezione degli altri detenuti nei suoi confronti. Tale regime haconnotazione disciplinare ed è finalizzato a impedire tali condotte.1.2. In linea con la ratio dell'istituto, il Tribunale di sorveglianza ha giustificato lasottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla sorveglianza particolare facendo puntuale richiamo allecondotte serbate dal detenuto, descritte nel provvedimento dell’amministrazione con puntualie specifici riferimenti fattuali (pagg. da 1 a 3), giustificatamente considerate espressione dicostante opposizione alle regole intramurarie, ripetutamente infrante, con atteggiamentoesponenzialmente aggressivo nei confronti degli agenti, sia verbalmente, attraverso minaccee derisioni, sia con condotte materiali estrinsecatesi attraverso il lancio di alimenti.Tali molteplici condotte, inosservanti delle regole essenziali della comune convivenza,hanno avuto l'effetto di turbare l'ordine dell'istituto e comprometterne la sicurezza,confermando la tendenza del detenuto a instaurare, anche in stato di restrizione carceraria,un modus operandi che richiama le modalità operative della criminalità organizzata, qualemonito per gli altri detenuti ristretti nella sezione 41-bis, per affermare, in maniera autoritaria,il suo spessore criminale.A fronte di tale valutazione, congruamente motivata (pagg. 4 e seg.), la difesa anzichéopporre specifiche criticità dell’apparato giustificativo della decisione motivazionale, si è,nella sostanza, limitata a sollecitare al Collegio una non consentita rivalutazione dellecondotte, così come accertate e descritte nel provvedimento, prospettandone o unridimensionamento della loro gravità o l’esistenza di esimenti già escluse per l’evidentesproporzione con le asserite finalità di protesta1.3. Quanto all’affermazione del ricorrente secondo cui il provvedimento impugnato nonavrebbe motivato le ragioni per cui le singole disposizioni restrittive erano funzionali asoddisfare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza interna, avallando anche laclausola che consentiva alla Direzione del carcere di ampliarne l’afflittività, è appena il casodi osservare che l'ordinanza impugnata, lungi dal legittimare forme di trattamento contrario alsenso di umanità e non rispettose della dignità di ogni essere umano, ha ritenuto fondate ledoglianze del detenuto, annullando le limitazioni che comprimevano i diritti soggettivifondamentali (diritto all’informazione, allo studio, alla difesa e alla salute), e, per converso,ha puntualmente indicato le ragioni della pericolosità degli oggetti sottratti all'uso da parte delcondannato, con il precipuo fine di evitare che potessero essere utilizzati dal detenuto comeoggetti atti a offendere. Nella prospettiva seguita dal Tribunale, la sottrazione degli oggetti è,pertanto, chiaramente funzionale a circoscrivere la possibilità del detenuto di interagire conaltri soggetti, onde limitare le occasioni di nuove condotte violente e aggressive; sicché lecensure difensive devono ritenersi, sul punto, manifestamente infondate.2. Il quinto motivo è fondato.Come denunciato dal ricorrente, il Tribunale, pur investito della questione di conformitàall'articolo 14-quater, comma 4, Ord. pen. della restrizione relativa all'asportazione della celladella radio, non l’ha esaminata sicché il provvedimento impugnato è privo sul punto dimotivazione, che nemmeno può essere desunta implicitamente.Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale disorveglianza di L’Aquila per un nuovo giudizio volto a emendare il vizio riscontrato. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla verifica dell'asportazionedell'apparecchio radio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza diL'Aquila. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18816/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris