CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 1990
Cassazione n. 19008/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/03/1990 avverso la sentenza del 11/05/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA Ldato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Brescia il 19 maggio 2021 ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di furto consumato aggravato, lesioni personali volontarie e porto ingiustificato di arma da taglio, fatti commessi il 25 febbraio 2021, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione, sotto i profili del mancato proscioglimento, della qualificazione giuridica del fatto e della congruità della pena. 2.11 ricorso è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (v. nota n. 1). Quanto specificamente al tema, posto dalla difesa, della qualificazione giuridica del fatto, osserva il Collegio come occorre dare continuità al principio secondo il quale «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (così Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281116; nello stesso senso v. già, tra le numerose altre nello stesso senso, Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279842; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 7, ord. n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766). Peraltro, la prospettazione della Difesa è meramente assertiva. 3. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017) in ragione delle indeducibilità e, comunque, della manifesta infondatezza dei motivi dedotti. 4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]' j [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA].