CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 19995/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. volta ad ottenere la revoca del provvedimento con cui lo stesso Tribunale aveva dichiarato tardiva l'istanza di ammissione del credito di 2.764.433 euro nell'ambito del procedimento di prevenzione con cui è stata disposta la confisca definitiva delle quote sociali e del compendio aziendale dell' istituto geriatrico [OSCURATO:PERSONA].2. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge anche processuale. Sarebbe errato l'assunto del Tribunale secondo cui l'istanza di ammissione del credito, presentata il 5.4.2022, sarebbe tardiva; in particolare il Tribunale avrebbe ritenuto applicabile la legge n. 575 del 31 marzo 1965 e la disciplina prevista dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che, all'art. 1, comma 199, fissa il termine di decadenza di -n,42 centottantaYper la presentazione della istanza che, ai sensi del comma 225 dello stesso articolo, decorrerebbe, per i beni confiscati successivamente alla entrata in vigore della legge, dal momento in cui la confisca diviene definitiva e quindi dal 5.10.2021, cioè dal giorno in cui la Corte di cassazione rigettò il ricorso avverso il decreto della Corte di appello. Secondo i ricorrenti, il termine decorrerebbe invece dal deposito della sentenza, cioè il 17 novembre 2021 e dunque l'istanza sarebbe tempestiva; si sostiene, citando giurisprudenza, che per le procedure in camera di consiglio il provvedimento giurisdizionale sarebbe perfezionato solo con il deposito del provvedimento. Il dispositivo, si aggiunge, sarebbe solo un atto interno ma non coinciderebbe con la sentenza; diversamente si dovrebbe ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 199 e 205, legge n. 228 del 2012 in relazione agli artt. 3, 24, 117 Cost e 6 Cedu per la parte in cui non collegano la definitività della pronuncia dal momento del deposito della motivazione della sentenza resa nell'ambito di un procedimento camerale ex art. 611 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riguardo all'art. 58 d. I.gs. n. 159 del 2011. L'assunto è che il d. Igs. indicato ammetterebbe comunque la presentazione di istanze tardive, non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, previa dimostrazione della ragione di ritardo e della sua non imputabilità. Nel caso di specie non sarebbe nemmeno nota la esistenza di un decreto di esecutività dello stato passivo e dunque non sarebbe possibile individuare il termine per la presentazione della domanda. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 57 d.lgs n. 159 del 2011 ovvero dell'art. 1, comma 206, legge n. 228 del 2012. Pur volendo ritenere, conformemente all'assunto del Tribunale, che la società, quale terzo creditore, avesse partecipato procedimento di prevenzione patrimoniale, allora l'ente avrebbe dovuto ricevere avviso di cui all'art. 57 cit. con la fissazione del termine perentorio non superiore a 60 giorni per la presentazione della istanza di ammissione al passivo.L'avviso sarebbe stato omesso. 2.4. Con il quarto si deduce violazione dell'art. 58 d. Igs n. 159 del 2011; nel caso di specie non sarebbe stato previamente acquisito il parere del Pubblico Ministero e la relativa nullità sarebbe deducibile non solo dal Pubblico Ministero, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, ma anche dalla parte privata. Si chiede che la questione venga rimessa alle Sezioni unite della Corte. 3. E' stata presentata una memoria difensiva nell'interesse dei ricorrenti con cui sono ripresi e ulteriormente argomentati le questioni poste a fondamento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili 2. Quanto al primo motivo non è in contestazione che la società ricorrente abbia partecipato al procedimento di prevenzione definito con la sentenza della Corte di cassazione emessa il 5 ottobre 2021. La Corte di cassazione ha già condivisibilmente chiarito che in tema di confisca di prevenzione, il termine di 180 giorni per la proposizione della domanda di ammissione del credito, previsto dall'art. 1, commi 199 e 205, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, decorre, in caso di sentenza della Corte, per effetto della quale sia divenuto definitivo il decreto di confisca, dalla pronunzia del dispositivo all'esito dell'udienza camerale e non dal deposito della motivazione di tale sentenza (Sez. 6, n. 33677 del 16/10/2020, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 279952). Nell'ambito di una articolata motivazione la Corte ha testualmente spiegato che: - il dies a quo del termine di decorrenza è fissato dal legislatore - attraverso il combinato disposto di cui ai commi 199 e 205 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 - nel "momento in cui la confisca diviene definitiva": vi si stabilisce, infatti, che per i beni di cui al comma 194, confiscati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 199 - ossia quello di centottanta giorni entro cui i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ex art. 58, connma 2, d.lgs. cit. al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca - decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva; - analogo termine di decorrenza viene altresì ribadito dal legislatore nel successivo comnna 206, ove si stabilisce che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge, ovvero "dal momento in cui la confisca diviene definitiva", effettua nei confronti dei creditori di cui al comma 198 (a mezzo posta elettronica certificata ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet) le diverse comunicazioni ivi espressamente previste (ossia: « a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei connmi 199 e 205; b) la data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande di cui alla lettera a); c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda »); - muovendo dalla norma generale dettata in tema di innpugnazioni dall'art. 10, comma 3, d.lgs. cit., occorre considerare che la Corte di cassazione "provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso" e che, in deroga alla regola generale della mancanza di effetto sospensivo delle impugnazioni prevista nel terzo inciso della disposizione or ora richiamata, l'art. 27, comma 2, d.lgs. cit. stabilisce che «i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce»; - per cristallizzare sul piano temporale la definitività delle pronunce di merito emesse in tema di confisca il legislatore fa riferimento, dunque, al momento in cui la Corte Suprema "provvede" con una decisione assunta all'esito del rito camerale previsto dall'art. 611 cod. proc. pen.; - le sentenze della Corte di legittimità, indipendentemente dalla tipologia del modulo procedimentale entro cui si inserisce il correlativo percorso decisorio, sono per legge immediatamente esecutive indipendentemente dalla notifica o dalla comunicazione all'interessato e che l'estratto della decisione costituente titolo esecutivo viene formato e trasmesso all'ufficio di merito in base al dispositivo riportato dal Presidente del Collegio sul ruolo di udienza, adempimento normalmente anteriore al deposito del provvedimento in Cancelleria ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen.; - le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257; Sez. U, n. 11 del 25/03/1998, Manno, Rv. 210607) hanno affermato, con orientamento costante, la scindibilità del momento deliberativo della decisione rispetto a quello, eventualmente successivo, del deposito del provvedimento camerale completo di motivazione; dette pronunzie hanno, altresì, riconosciuto la piena autonomia del dispositivo, che costituisce una realtà a sè stante, diversa sia dalla decisione che dalla motivazione, potendo dispiegarsi, mediante il suo deposito in Cancelleria e le immediate comunicazioni di rito anche prima che venga redatta la motivazione, il duplice effetto di rendere certo agli interessati che la decisione è intervenuta e che è intervenuta con un determinato, irreversibile contenuto e di rendere possibili i provvedimenti occorrenti; - si è posto altresì in rilievo che il dispositivo rappresenta un nucleo che costituisce il contenuto e l'oggetto della manifestazione tipizzata del potere autoritativo, tale da richiedere (a connpletannento) una motivazione che, ancorché successiva al decisum, non vale a spostare il momento deliberativo dal tempo in cui esso risulta collocato per l'avvenuto esercizio della potestas iudicandi; - come affermato in una successiva decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 14451 del 27/03/2003, Previti, Rv. 223633), tale quadro di principi assume una portata generale, investendo la possibilità e l'ammissibilità, quanto al provvedimento decisorio adottato in camera di consiglio, della scissione temporale tra l'autonomo momento deliberativo che si evidenzia nel dispositivo, che può essere depositato immediatamente in Cancelleria e comunicato agli interessati, ed il successivo deposito del provvedimento completo di motivazione che conclude il processo formativo della decisione; - a tale quadro di principii si conforma l'attività della Corte Suprema di Cassazione, in quanto caratterizzata dall'immediato deposito in Cancelleria del solo dispositivo attestato dal provvedimento sottoscritto dal Presidente del Collegio sul ruolo di udienza, sicché, qualora dalla decisione debba conseguire - come nel caso qui in esame - l'esecuzione del provvedimento impugnato, possa trasmettersene l'estratto "senza ritardo" (ex artt. 15, comma 2 e 28 reg. esec. cod. proc. pen.) al competente ufficio presso il giudice di merito. In tale quadro di riferimento, il [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte (Sez. U, n. 39608 del 22/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 273660) ha affermato il principio secondo cui i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti per il quali non si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni. L'applicazione di detto termine è, comunque, subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca ed è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile. Sulla base di tale ragionamento giuridico la Corte di cassazione ha altresì ritenuto manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, avendo questa Corte già osservato, al riguardo, che il decorso del termine di 180 giorni per la proposizione dell'istanza di ammissione del credito, nelle forme indicate dal legislatore, è conforme a principi di ragionevolezza, tutela del diritto di difesa e certezza dei rapporti giuridici, rientrando nell'ambito della sua discrezionale sfera d'intervento (Sez. 6, n. 51060 del 19/07/2017, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271374). Si è evidenziato che nelle numerose occasioni in cui la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla conformità alla Costituzione di norme che hanno fissato termini di decadenza dall'esercizio di diritti o facoltà, ha costantemente affermato che la facoltà del legislatore di fissare tali termini di decadenza incontra soltanto due limiti, e cioè l'insussistenza di un interesse generale e la fissazione di termini così ristretti da rendere impossibile od eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto (sent. n. 297 del 2008; ordinanze n. 197 del 2006, n. 213 del 2005 e n. 185 del 2009). Come detto, si è aggiunto che, in considerazione delle ragioni per le quali deve ritenersi che il termine di decadenza previsto nei commi 199 e 205 decorra indipendentemente dalle comunicazioni di cui al successivo connma 206, la decorrenza di tale termine deve comunque essere ancorata all'effettiva conoscenza, da parte del terzo, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca. Proprio in forza di tale argomentazione il [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte ha affermato che, nel caso in cui il terzo creditore non possa prospettare in sede di domanda di ammissione la mancata conoscenza del procedimento di prevenzione o dell'esistenza di un provvedimento definitivo di confisca, lo stesso potrà comunque accedere alla rinnessione in termini, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., se prova che, nonostante le informazioni in suo possesso, non ha potuto proporre domanda tempestiva per causa a lui non imputabile (nozione, questa, in cui la Corte non fa rientrare l'omessa o tardiva comunicazione di cui al connma 206 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 - perché l'adempimento comunicativo che la disciplina transitoria pone in capo all'Agenzia nazionale si qualifica come mera pubblicità notizia dettata da una disposizione di carattere organizzativo volta ad agevolare l'obbligo del creditore ex art. 1, comma 199, legge n. 228 del 2017 -, facendovi di contro rientrare, eventualmente, l'ipotesi in cui, nonostante la conoscenza del procedimento, il terzo interessato non sia venuto a conoscenza dell'esito dello stesso e non abbia comunque conosciuto del provvedimento definitivo di confisca per ragione non imputabile a suo difetto di diligenza). Seguendo tale linea ricostruttiva, conclude la Corte, l'assolvimento dell'obbligo informativo in capo alla predetta Agenzia nazionale non diviene affatto una condizione intrinseca di operatività del termine per la domanda di ammissione del credito, che continua, in linea di principio, a decorrere solo ed esclusivamente dal dies a quo stabilito dalla legge (nel caso in esame, come si è visto, dalla definitività del provvedimento di confisca), salvo che risulti che il creditore non abbia avuto conoscenza del procedimento di prevenzione o del suo provvedimento conclusivo. In definitiva, così ricostruito nelle sue linee portanti, il sistema congegnato dal legislatore consente, secondo la prospettiva ermeneutica delineata dalla Corte, di porre vieppiù al riparo il quadro nornnativo dalle su esposte censure di costituzionalità, poiché esso, per un verso, esclude la possibilità di ingiustificati pregiudizi per il creditore in buona fede, danneggiato dall'omissione informativa, per altro verso permette «di prevenire altrettanto ingiustificati ed irragionevoli vantaggi che potrebbero scaturire da un automatismo applicativo di segno opposto: quello che vorrebbe il terzo creditore in incolpevole ignoranza per la sola circostanza che l'Agenzia non abbia adempiuto agli obblighi informativi imposti dal richiamato comma 206 dell'art. 1; automatismo che, sebbene ridondante a favore del creditore, risulterebbe - in forza delle argomentazioni che precedono - a sua volta di discutibile ragionevolezza.». 3. Sula base di tale quadro di riferimento, considerato che la società ricorrente ha partecipato al procedimento di prevenzione, il termine per la proposizione della domanda di ammissione del credito decorreva dalla pronunzia del dispositivo della sentenza della Corte di cassazione, e cioè dal 5 ottobre 2021; dunque la domanda, depositata il 5 aprile 2022, fu tardivannente proposta, oltre i cento ottanta giorni previsti dalla legge 4. Sono inammissibili il secondo e il terzo, che possono essere valutati congiuntamente. Si tratta di motivi il cui assunto costitutivo è dato dalla prospettazione o di facoltà che la società ricorrente avrebbe potuto esercitare - istanze tardive - ovvero di vizi del procedimento in tema di ammissione del credito. Si tratta di doglianze che, da una parte, non sono state dedotte davanti al Tribunale, e, dall'altra, che al più possono rilevare per una richiesta di remissione in termini. 5. È inammissibile per manifesta infondatezza anche il quarto motivo, avendo il Tribunale spiegato come la pronuncia di inamnnissibilità sia stata emessa all'esito dell'udienza cannerale cui le parti avevano rassegnato le conclusioni. 6. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammis