Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 41769/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Milano, è stata confermata la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che tutte le doglianze cui è affidato il proposto motivo sono generiche e manifestamente infondate, perché non si fanno carico di specificamente contestare l'ineccepibile motivazione in diritto e la completa e congrua argomentazione in punto di fatto rassegnata dalla Corte territoriale a sostegno della conferma della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, con il consequenziale rigetto del diniego di esclusione della aggravante della destrezza [cfr. pag. 2 della sentenza impugnata] che si appalesa, oltretutto, assolutamente in linea con la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Milano, è stata confermata la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che tutte le doglianze cui è affidato il proposto motivo sono generiche e manifestamente infondate, perché non si fanno carico di specificamente contestare l'ineccepibile motivazione in diritto e la completa e congrua argomentazione in punto di fatto rassegnata dalla Corte territoriale a sostegno della conferma della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, con il consequenziale rigetto del diniego di esclusione della aggravante della destrezza [cfr. pag. 2 della sentenza impugnata] che si appalesa, oltretutto, assolutamente in linea con la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41769/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris