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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026

Cassazione n. 18377/2026

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stro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026SARDEGNA (hinc: CTR) – scaturisce da quattro avvisi di accertamentorelativi agli anni d’imposta 2008, 2009, 2010 e 2012 emessi nei confrontidell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (hinc: il contribuente).2.

Secondo quanto emerge dagli atti gli avvisi di accertamento avevanodato adito a tre giudizi davanti alla Commissione tributaria provinciale diCagliari (relativi all’anno 2008, agli anni 2009-2010 che erano stati riunitie all’anno 2012) definiti in senso sfavorevole al contribuente, ad eccezionedi quello relativo all’anno d’imposta 2008, che aveva ritenuto non correttauna ripresa dell’amministrazione finanziaria.3.

Le sentenze di primo grado sono state, poi, impugnate davanti alla CTRche ha respinto l’appello proposto dal contribuente.4.

Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso incassazione, con diciotto motivi.5.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.6.

Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare occorre dare atto della tempestività della notificadel controricorso avvenuta in data 22/02/2022, a fronte della notificazionedel ricorso principale avvenuta in data 12/01/2022, considerata l’errataindicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte del ricorrente nelricorso [OSCURATO:EMAIL] in luogo di [OSCURATO:EMAIL], posto chea quest’ultimo indirizzo è stata eseguita anche la comunicazione dellacancelleria.1.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza impugnata, perché corredata da motivazione apparente, inviolazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 36d.lgs. n. 546 del 1992, 112, 132, 118 d. att. cod. proc. civ.1.2.

Con tale motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenzaimpugnata, ritenendo che, l’assunto secondo cui gli appelli sono infondati,sarebbe in contrasto con le risultanze processuali.

Inoltre, la sentenzaNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026impugnata non è autosufficiente, non realizza alcuna forma virtuosa dirinvio per relationem e contiene considerazioni che non disvelano il percorsologico-giuridico seguito dal decidente per risolvere le questioni poste nelgiudizio, senza indicazione né delle tesi sostenute dal giudice, né delleragioni della decisione.

La mancata valutazione critica delle censureformulate, delle prove e degli atti del giudizio, con le loro asserzioniprobatorie ha avuto un’importanza fondamentale ai fini della decisione,determinando il rigetto delle domande del contribuente.

Le ragioniesplicitate sono meramente apparenti, dal momento che il giudice hapretermesso l’indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento.1.3.

Il primo motivo di ricorso è infondato.La CTR ha, dapprima, raggruppato i motivi di impugnazione, indicandole censure prospettate dal ricorrente (1. vizio di motivazione per omessapronuncia su punti decisivi della controversia;

2. accanimento di naturapersecutoria, in violazione dell’art. 7 d.l. n. 70 del 2011;

3. Violazione deltermine di durata dell’azione ispettiva da parte della Guardia di Finanza (13mesi in luogo di 30 giorni);

4. nullità degli accertamenti per mancatarisposta alle memorie presentate in sede ispettiva;

5. mancata preventivaautorizzazione alle indagini bancarie).Successivamente la CTR – ritenuta congruamente motivata la sentenzadi primo grado, risultando che i giudici di prime cure avessero esaminatosia le questioni pregiudiziali e/o preliminari (presunto accanimento di naturapersecutoria, violazione del termine di durata dell’azione ispettiva, memoriepresentate in sede ispettiva e vizi dell’autorizzazione alle indagini bancarie)che quelle di merito (riprese a tassazione di costi per valori bollati, perl’acquisto di carburante e per collaborazioni di terzi) – ha rilevato che:− non è ravvisabile la natura persecutoria dell’accertamento, purcomprendendo lo stato d’animo del soggetto sottoposto a lungaverifica fiscale;Numero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026− la violazione del termine di durata dell’attività ispettiva e lecarenze dell’autorizzazione alle indagini bancarie rappresentanosolo delle irregolarità;− i recuperi operati dall’ufficio si fondano su una puntualeapplicazione della normativa in materia di IVA, secondo cui ladocumentazione formale di taluni costi/spese (per valori bollati,per carburante, per le collaborazioni di terzi) ha rilevanzasostanziale, con la conseguenza che le doglianze del contribuentesu alcune riprese a tassazione sono infondate.

Il disconoscimentodei costi si è tradotto, quindi, in maggiori ricavi, sia facendo veniremeno le condizioni per la fruizione del regime dei minimi, siadeterminando l’innalzamento del valore della produzione ai finiIRAP (dovuta, trattandosi di uno studio legale provvisto diautonoma organizzazione in ragione del ricorso al lavoro altrui).1.4.

La sentenza impugnata assolve al minimo costituzionale cui èrelegato l’ambito del sindacato di legittimità a seguito delle modificheapportate all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., per effetto dellariforma del 2012.

È stato, infatti, precisato, da oltre un decennio, che èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez.

U,07/04/2014, n. 8053).È stato, inoltre, evidenziato che, al fine di assolvere l'onere diadeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto adNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficienteche egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversiritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamenteincompatibili con esse (Cass., 09/02/2021, n. 3126).2.

Con il secondo motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello mancatodi esaminare il motivo di gravame con il quale si eccepiva che gliaccertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli e dovevano essereannullati per violazione dell’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 103 cod.proc. pen. e 97 Cost, in quanto, il giorno 12/02/2013, gli agenti dellaGuardia di Finanza di Cagliari si erano recati all’interno dello studio delricorrente al fine di ispezionare, sequestrare e notificare un provvedimentoche dava inizio all’attività.2.1.

Il ricorrente rileva che, secondo quanto risulta dai verbali, hatrovato nel proprio studio gli agenti che non avevano atteso l’arrivo delricorrente, procedendo all’apertura degli armadi, cassetti, plichi edocumenti, nonché alla visione di fascicoli, al sequestro delle agende legalie alla copia dell’archivio informatico, con tutti i dati sensibili degli assistiti ela documentazione riferibile agli stessi, oggetto di segreto e vincoloprofessionale.

L’archivio informatico è stato portato fuori dallo studio, senzaalcuna autorizzazione o provvedimento.

Nessun membro dell’ordineprofessionale assisteva all’evento.

Quanto avvenuto, in palese violazione dilegge, determinava l’illegittimità di ogni azione successiva.2.2.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, dal momento cheil ricorrente nell’illustrazione dei motivi di ricorso trascrive i verbali, senzaspecificare quale domanda sia stata effettivamente proposta nei giudizi diprimo grado e di appello.

Tanto più che, secondo quanto riportato a pag.26-27 del controricorso il giudice di prime cure avrebbe affermato che: «Silegge, infatti, nel verbale di constatazione del 19 giugno 2013, che in dataNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/202612 febbraio gli operatori hanno dato inizio alla verifica fiscale presso lostudiodel ricorrente, dopo avere contestato la presenza della sig.ra MaryiaTrofymenko (coniuge dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]) e della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],collaboratrice del ricorrente, che lo stesso aveva delegato ad assisterlo erappresentarlo in tutte le fasi del procedimento fiscale, come risulta dallaprocura allegata sub 1 al verbale di constatazione.

Pertanto, l’assenza delricorrente non assume alcun rilievo, così come la mancata presenza di uncomponente del Consiglio dell’Ordine forense, richiesta soltanto per le (bendiverse) ispezioni di carattere penale.»Sul punto si rinvia a quanto precisato infra, sub 8.3, 8.4,

8.5. e

8.6. conriferimento al principio di specificità.3.

Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici diappello mancato di esaminare il motivo di gravame con il quale si eccepivache gli accertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli e dovevanoessere annullati per la violazione di legge (art. 7 d.l. n. 70 del 2011 edell’art. 97 Cost.)3.1.

Con tale motivo il ricorrente rileva di aver subito un accanimentodi natura persecutoria, con due attività di accertamento senza il decorso deltermine di sei mesi dalla comunicazione del primo pvc, conclusivodell’accertamento intrapreso.

Conclusa, infatti, l’attività di verifica, in data19/06/2013, con la comunicazione del PVC alla dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva notificato all’esponente e alla sig.ra MariyaTrofymenko l’inizio di un nuovo accertamento fiscale, con un’indaginebancaria inutile.4.

Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici diappello mancato di esaminare il motivo di gravame, con il quale si eccepivaNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026che gli accertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli e dovevanoessere annullati per violazione dell’art. 12 legge n. 112 del 2000, art. 33d.P.R. n. 600 del 1973, art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 e artt. 97 e 111 Cost.4.1.

Ad avviso del ricorrente si doveva constatare che, a distanza dioltre tredici mesi, non si era conclusa l’azione ispettiva degli organi dellaGuardia di Finanza, in violazione dell’art. 12 legge n. 212 del 2000.

Peraltro,dalla comunicazione del PVC (in data 18/11/2013) alla stesura e notificadell’avviso di accertamento per il notificante (in data 18/12/2013) non èstato consentito al contribuente di depositare e/o produrre memorieesplicative, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 legge n. 212 del 2000, tantopiù che, alla scadenza del termine presuntivamente vantatodall’amministrazione, esisteva un termine di ben 13 giorni.

L’attivitàispettiva iniziata in data 11/02/2013, avrebbe dovuto, quindi, concludersiin data 30/09/2013 per consentire l’esercizio del diritto di difesa5.

Il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati insiemee sono infondati, dal momento che la sentenza impugnata non è incorsa inalcun vizio di omessa pronuncia, avendo escluso il preteso accanimento eritenuto che la lunghezza dell’attività ispettiva concretizzasse una merairregolarità.6.

Con il quinto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici diappello mancato di esaminare il motivo di gravame con il quale si eccepivache gli accertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli e dovevanoessere annullati per violazione dell’art. 12 legge n. 212 del 2000, dell’art.33 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt.24, 97 e 111 Cost., in quanto non erano state date spiegazioni allavalutazione negativa da parte dell’ente accertatore alle memorie eosservazioni presentate dal contribuente in relazione al primo pvc del19/06/2013.Numero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/20266.1.

La questione centrale posta dal motivo di ricorso in esame siincentra nell’affermazione del ricorrente (quindicesima e sedicesima paginadel file contenente il ricorso, le cui pagine non sono state numerate)secondo cui: «Il tenore letterale dell’art. 12, co. 7 dello Statuto dei dirittidel contribuente non pare lasciare dubbi circa la necessaria considerazione– da parte dell’Ufficio – delle osservazioni fornite dal contribuente.

Tanto èvero che il Legislatore fornisce ampie possibilità di riscontro eapprofondimento alle eccezioni mosse dal contribuente, proprio per evitareincertezze e approssimazioni … Pur in mancanza di una norma che preveda(espressamente) la nullità di un avviso di accertamento che non abbiaconsiderato le osservazioni solevate dal contribuente, la funzione el’importanza della motivazione di qualsiasi atto impositivo … portano aconsiderare possibile la declaratoria di nullità (per difetto di motivazione) diun atto emanato senza alcuna valutazione (critica) circa i rilievi e le richiestedel contribuente…».6.2.

Il motivo – anche a voler superare le questioni relative al difetto dispecificità in ordine alla censura articolata dal contribuente - è, comunque,infondato in diritto, essendo stato precisato da questa Corte che è validol'avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuenteex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, lanullità consegue solo alle irregolarità per le quali è espressamente previstadalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie taleda impedire la produzione di ogni effetto e che, dall'altro lato,l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non diesplicitare detta valutazione nell'atto impositivo (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.12343).7.

Con il sesto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici diappello mancato di esaminare il motivo di gravame con il quale si eccepivaNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026che gli accertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli e dovevanoessere annullati per violazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 3, 24, 36, 53, 97 e 111Cost., in quanto gli agenti della polizia tributaria avevano iniziato, in data09/05/2013, l’indagine bancaria nei confronti del ricorrente e delle sig.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza la preventivaautorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delleEntrate o del direttore regionale della stessa, ovvero del comandanteregionale della Guardia di Finanza.7.1.

Con tale motivo il ricorrente lamenta che, in data 03/07/2013,erano stati notificati (a lui e alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità ucraina)due provvedimenti autorizzativi dell’indagine privi di motivazione, nontradotti in lingua ucraina e senza la possibilità di presentare documenti e/ogiustificazioni in merito a un’attività che violava i fondamentali diritti delcittadino alla riservatezza e inviolabilità della persona.

Tanto più che le sig.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano cointestatariedi alcun conto corrente con il ricorrente e gli atti non indicavano il motivo diestendere gli accertamenti a terzi estranei.

La motivazione doveva essere,tuttavia, motivata e anteriore all’inizio delle indagini.

Considerato che lerichieste dei dati, notizie e documenti, inoltrate agli istituti di credito in data09/05/2013, dovevano essere evase da questi ultimi nel termine di 30 giorni(eventualmente prorogabile di 20 giorni), al momento in cui è stataautorizzato l’indagine bancaria nei confronti del ricorrente, gli agenti dipolizia tributaria non solo avevano già iniziato l’indagine, ma erano già inpossesso di tutte le informazioni bancarie, senza una preventivaautorizzazione (concessa in data 05/06/2013).7.2.

Il motivo, oltre alla carenza di interesse del ricorrente a eccepire lamancata traduzione in lingua ucraina (spendibile, al più, dalla sig.raTrofymenko), è infondato, dal momento che lamenta l’omesso esame daparte del giudice di seconde cure delle censure relative agli atti autorizzativiNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026delle indagini bancarie.

Sul punto la CTR non ha, tuttavia, omesso dipronunciarsi, avendo esplicitato che le irregolarità inerenti agli attiautorizzativi non fossero dirimenti ai fini della validità degli atti impositivi.La sentenza impugnata non incorre, quindi, nel vizio di omessa pronunciacontestato con il motivo in esame.7.3.

Occorre precisare, inoltre, che, in assenza di una puntuale censurainerente alla violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n.633 del 1972 (i.e. il vizio dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.e non quello di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) non èpossibile a questa Corte esaminare ex officio se sussistessero o meno, nelcaso di specie, le violazioni di legge che il ricorrente denuncia non esserestate esaminate dal giudice di seconde cure, nonostante la recentepronuncia della Corte EDU 08/01/2026 (Ferrieri e Bonassisa c.

Italia) inrelazione all’autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie, per dueordini di ragioni.La prima è che il ricorso in cassazione è un mezzo di impugnazione acritica vincolata e privo di effetto devolutivo.La seconda è che le questioni inerenti alle autorizzazioni – tanto piùregolarmente prodotte nel presente giudizio – non possono essereesaminate ex officio dal giudice di legittimità, in ragione del regime dellepreclusioni che caratterizza la proposizione delle censure contro gli attiimpositivi (anche per vizi scaturiti, in via derivata, da atti di naturaprocedimentale) e legato alle fasi introduttive del giudizio tributario.Quest’ultimo, infatti, non si connota come un giudizio di "impugnazione-annullamento", bensì come un giudizio di "impugnazione-merito", in quantonon è finalizzato soltanto ad eliminare l'atto impugnato, ma è diretto allapronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutivadell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria, previa quantificazionedella pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni difatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro lato,Numero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente (Cass.,20/10/2011, n. 21759).8.

Con il settimo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici diappello mancato di esaminare il motivo di gravame con il quale si eccepivache gli accertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli e dovevanoessere annullati per violazione degli artt. 7 legge n. 212 del 2000 e 3 leggen. 241 del 1990 e degli artt. 3, 24, 36, 53, 9, 103 e 111 Cost, in quantoprivi di motivazione, ovvero illogico e privo di un ragionamento logico-giuridico.8.1.Con tale motivo di ricorso il ricorrente rileva che l’Agenzia delleEntrate si limitava genericamente e per relationem a un rinvio al quadroprobatorio acquisito, senza riferimento agli elementi di prova raccolti esenza alcuna disamina logico-giuridica da cui desumere il percorsoargomentativo seguito per giungere alla conclusione esplicitata negli attiimpositivi impugnati.8.2.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendostato precisato dal ricorrente quale censura avesse articolato in sede diappello, considerato anche quanto riportato a pag. 35 del controricorso,dove si legge che il giudice di primo grado aveva, a suo tempo, affermatoche: «la doglianza è infondata, ben potendo l'ufficio motivare i propri attiper relationem e anche senza la materiale allegazione degli stessi, i quali,peraltro, sono stati tutti notificati (anche per il tramite del procuratoredesignato, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA]: vedi supra) al ricorrente, che in talmodo ne ha acquisito piena contezza, come dimostra la presentazione dellaanalitico ricorso ora in esame.»8.3.

Il difetto di specificità nel caso di specie non consente neppure diravvisare se la sentenza impugnata abbia o meno implicitamente rigettatola questione asseritamente prospettata dal ricorrente.

Ed è proprio sottoNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026tale profilo – che riguarda il vizio indicato al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. (nellaspecie incentrato sulla denuncia dell’error in procedendo consistitonell’omessa pronuncia o la violazione dell’art. 112 c.p.c.) e la suaillustrazione alla luce di quanto prescritto, in particolare, dall’art. 366, primocomma, n. 4, c.p.c., tanto nella versione anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022,applicabile ratione temporis al caso di specie (dove è previsto che il ricorsodeve contenere a pena di inammissibilità i motivi per i quali si chiede lacassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano) che inquella successiva, per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorreredal 01/01/2023 (secondo cui il ricorso deve contenere, a pena diinammissibilità, «la chiara e sintetica esposizione dei fatti della causaessenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso») - che deve essere condottal’interpretazione della norma processuale che regola il contenuto del ricorsoin senso conforme all’art. 6 CEDU, così come interpretato dallagiurisprudenza della Corte EDU nelle sentenze 15/09/2016 (Trevisanato ealtri c.

Italia) 28/10/2021 (Succi e altri c.

Italia), 23/04/2024 (Patricolo ealtri c.

Italia), dovendosi ritenere che la sanzione di inammissibilitàconnessa a un vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appelloprospettato in modo da non consentire al giudice di legittimità il confrontotra appellatum e decisum non solo non compromette la sostanza del dirittogarantito dalla norma convenzionale, ma è altresì funzionale a garantire ildiritto di difesa della controparte del ricorrente.8.4.

Emerge, infatti, nella giurisprudenza della CEDU che il diritto diaccesso ai tribunali non è assoluto, ma può essere sottoposto a dei limiti(CEDU 23/04/2024, Patricolo e altri c.

Italia, §§ 69: «il diritto di accesso aitribunali non è assoluto bensì può essere sottoposto a limiti: essi sonoimplicitamente ammessi perché il diritto di accesso per sua stessa naturaesige di essere disciplinato dallo Stato che sotto questo profilo gode di uncerto margine di discrezionalità.», v. anche Trevisanato e altri c.

Italia, §33).

In tale prospettiva, rientra, quindi, nella discrezionalità dello StatoNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026contraente la configurazione del ricorso in cassazione come mezzo diimpugnazione a critica vincolata, privo di effetto devolutivo, comedimostrato non solo dall’affermazione della Corte EDU, secondo cui: «sideve tenere conto del processo complessivamente condottonell’ordinamento giuridico interno e del ruolo che svolge in quest’ultimo laCorte di cassazione, dato che le condizioni di ammissibilità di un ricorso percassazione possono essere più rigorose che per un appello (si vedano, traaltre, Khalfaoui c.

Francia, n. 34791/97, § 37, CEDU 1999-IX, e Běleš e altric.

Repubblica ceca, n. 47273/99, § 62, 12 novembre 2002)» (Corte EDU,15/09/2016, cit. § 34), ma anche dalla circostanza che le censure dellagiurisprudenza della Corte EDU non si dirigono tanto sulla struttura delgiudizio di cassazione (come delineata negli artt. 360 ss. c.p.c.), ma suinterpretazioni (ritenute) eccessivamente formalistiche (sul punto v.

Cass.,Sez.

U, 18/03/2022, n. 8950).

Viene, infatti, precisato che: «Le limitazioniapplicate, però, non devono restringere l’accesso di cui dispone la personain modo e misura tale da compromettere la sostanza stessa del diritto.Inoltre, una limitazione non è compatibile con l’articolo 6 § 1 qualora nonpersegua un fine legittimo e non vi sia un ragionevole rapporto diproporzionalità tra i mezzi impiegati e i fini che si intende perseguire (sivedano Zubac, sopra citata, § 78; [OSCURATO:PERSONA] e altri, sopra citata,§§ 109-10).» (Corte EDU, 23/04/2024, cit. § 69).Lo scopo legittimo – che può essere ancorato a esigenze di certezzagiuridica e di buona amministrazione (Corte EDU, 15/09/2016, § 37) – nonè, quindi, sufficiente, essendo necessario un ragionevole rapporto diproporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti, tenendo conto di trefattori: «(i) la prevedibilità della restrizione, (ii) da chi (ricorrente o Statoconvenuto) avrebbero dovuto essere sopportate le conseguenze avversedegli errori compiuti durante il procedimento in esito al quale era statonegato al ricorrente l’accesso alla Corte suprema, e (iii) se si potesseaffermare che le restrizioni in questione peccavano di “eccessivoNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026formalismo” (si vedano Zubac, sopra citata, § 85; [OSCURATO:PERSONA] e altri,sopra citata, §§ 113-16; e [OSCURATO:PERSONA], sopra citata, § 43).» (Corte EDU,23/04/2024, cit. 70).8.5.

Nel caso di specie il motivo di ricorso viene così formulato: «Ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa pronuncia eviolazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello omessodi esaminare il motivo di gravame con il quale si eccepiva che gliaccertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/ o nulli e dovevano essereannullati per violazione degli artt. 7, L. n.212/00 e 3 L. n.241/90 e degli art.3, 24, 36, 53, 9, 103 e 111 della Cost. in quanto privo di motivazione,ovvero illogico e privo di un ragionamento logico-giuridico.»L’illustrazione del motivo di ricorso si incentra, poi, sui vizi dell’attoimpositivo.

Non è dato comprendere, nel caso di specie, quale fosse l’ubiconsistam della critica articolata davanti al giudice di seconde cure(considerato anche il punto della sentenza di primo grado riportato supra,sub 8.2.), su cui la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi.

L’indeterminatezzadel profilo espositivo non consente, quindi di verificare neppure se l’asseritacensura su cui il giudice non si è pronunciato non sia stata, in realtà, oggettodi un rigetto implicito.In tale ipotesi la declaratoria di inammissibilità per il difetto di specificitàdel motivo di ricorso non pecca di eccessivo formalismo, dal momento chela sua formulazione e la sua illustrazione – tenendo conto anche di quantoriportato nella parte introduttiva del ricorso in cassazione – non consentonoal giudice di operare il confronto tra appellatum e decisum e, quindi, divalutare, in concreto, l’esistenza dell’error in procedendo denunciato dalricorrente, se non attraverso una (irrituale, se non, addirittura, abnorme)integrazione della censura articolata con il motivo di ricorso.8.6.

Deve, quindi, ritenersi che, nel giudizio di cassazione, nell’ipotesiin cui sia denunciato il vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello aisensi dell’art. 360, primo comma, 4, c.p.c., il contenuto di quest’ultimo deveNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026essere illustrato, a pena di inammissibilità, ex art. 366, primo comma, n. 4,c.p.c., in modo tale da consentirne il confronto con la sentenza impugnata(senza richiedere un’impropria integrazione del motivo di ricorso, che èonere della parte illustrare in modo da permettere al giudice di legittimità ilraffronto tra appellatum e decisum) e la conseguenziale verifica dellapresenza di un error procedendo tale da determinare la nullità dellasentenza impugnata o, al contrario, di un rigetto implicito del motivod’appello sul quale si lamenti la mancata decisione da parte del giudice diseconde cure.9.

Con l’ottavo motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronunciae violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici di appellomancato di esaminare il motivo di gravame con il quale si eccepiva che gliaccertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli, in quanto non eraassolutamente veritiera la contestazione dell’omessa dichiarazione dicompensi di lavoro autonomo – Euro 46.085,55 ai fini IRAP.9.1.

Con tale motivo il ricorrente rileva di aver evidenziato come, aisensi dell’art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997, il presupposto dell’imposta fossel’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta allaproduzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.Richiama, poi, un precedente di merito che ritiene non applicabile l’IRAP alleprofessioni intellettuali o protette, non essendo possibile configurareun’organizzazione di beni che possa funzionare separatamente eindipendentemente dall’intervento del professionista.9.2.

Il motivo di ricorso è infondato, dal momento che la sentenzaimpugnata non è incorsa in un vizio di omessa pronuncia, avendo precisatoche nel caso di specie, lo studio legale era provvisto di autonomaorganizzazione, facendo ricorso al lavoro altrui.10.

Con il nono motivo di ricorso è stata denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessaNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026pronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici diappello mancato di esaminare il motivo di gravame con il quale si eccepivache gli accertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli e dovevanoessere annullati, in quanto non era assolutamente veritiera la contestazionedell’omessa dichiarazione di compensi lavoro autonomo – Euro 12.549,43.10.1.

Con tale motivo il ricorrente denuncia la mancanza di motivazionecon riferimento all’accertamento impugnato e ai seguenti importi:− Euro 580,00, per rimborso spese sostenute e documentate da tredichiarazioni di acquisto di valori bollati, per le quali non è statachiesta la fattura dal cliente e che, pertanto, non necessitava diulteriore documentazione fiscale ex artt. 2, comma 3, e 21 d.P.R.n. 633 del 1972;− Euro 7.140,84, per i quali erano state emesse tre fatture (2, 4, 13e 17 del 2008) e, pertanto, prese in considerazione ai fini delreddito;− Euro 700,00 in relazione al rimborso di denaro anticipato dallasig.ra [OSCURATO:PERSONA] ai sig.ri Cois e Spano, mediante la consegna didue assegni non trasferimenti intestati alla stessa;− Euro 2.000, che riguardano un regalo ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA].11.

Con il decimo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza peromessa pronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere igiudici di appello mancato di esaminare il motivo di gravame con il quale sieccepiva che gli accertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli edovevano essere annullati, in quanto non è assolutamente veritiera lacontestazione, ai fini delle imposte dirette, dell’omessa dichiarazione dicompensi da lavoro autonomo – Euro 3.850,47.11.1.

Con tale motivo la ricorrente evidenzia che le fatture n. 21/2008e 22/1008 si riferiscono a due prestazioni inerenti a difese d’ufficio, chel’amministrazione statale avrebbe dovuto pagare mediante bonifico, dopoNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026l’esibizione della fattura.

Come risulta dalla documentazione bancaria, nel2008 non vi è traccia dei pagamenti eseguiti dalla P.A.

Non essendol’importo di Euro 3.850,47 assoggettabile alla base imponibile IRPEF, nonesiste il superamento del limite di Euro 30.000, per la fruizione del regimedei contribuenti minimi.12.

Con l’undicesimo motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTRmancato di esaminare il motivo di gravame, con cui si eccepiva che gliaccertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli e dovevano essereannullati, in quanto non è assolutamente veritiera la contestazionedell’omessa dichiarazione di compensi di lavoro autonomo – Euro12.549,43.12.1.

Con tale motivo il ricorrente censura la ripresadell’amministrazione finanziaria, rilevando, con riferimento ai documenti diacquisto di valori bollati senza data, che spesso i venditori non appongonoquest’ultima sul documento.

Per ovviare a tale mancanza, posto che ildocumento giustificativo consegnato al cliente deve essere uguale allamatrice conservata dal rivenditore, il consulente contabile provvedeva adriferimento alla fattura su una copia fotostatica.

L’originale di tale copiaveniva consegnata al cliente e una copia mantenuta nel fascicolo relativoalla pratica.

Di conseguenza, le censure relative alla violazione dell’art. 21d.P.R. n. 633 del 1972 sono viziate da un intento meramente persecutorioe contrastano con gli artt. 3, 24, 36, 53, 97 e 111 Cost.

Il ricorrenterichiama, quindi, le osservazioni prospettate sul punto contenute nellememorie consegnate all’organo accertatore (dalla ventiduesima pagina delricorso in cassazione).13.

Il nono, il decimo e l’undicesimo motivo possono essere esaminaticongiuntamente e sono in parte infondati e in parte inammissibili.

I motiviNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026sono infondati, dal momento che la CTR non è affatto incorsa in un’omessapronuncia, avendo fatto una valutazione complessiva delle ripresecontestate dal contribuente.

Si legge, infatti, nella sentenza impugnata:«Anche nel merito gli appelli del contribuente appaiono infondati in quanto,come correttamente osservato dai primi giudici, i recuperi operati dall'Ufficiosi fondano su una puntale [puntuale] applicazione della normativa in mate-ria di IVA, secondo cui la documentazione fornitale di taluni costi/spese (pervalori bollati, per carburante, per le collaborazioni di terzi) ha rilevanzasostanziale.

Per cui le doglianze del ricorrente sulle singole riprese a tassa-zione appaiono infondate.

Va da sé, inoltre, che il disconoscimento dei costipredetti si è tradotto in maggiori ricavi che hanno fatto venir meno le condi-zioni per la fruizione del regime dei minimi.»13.1.

I motivi sono altresì inammissibili, nella misura in cui sottendono(anche) una richiesta di rivalutazione dei fatti sottratta al sindacato dilegittimità di questa Corte.14.

Con il dodicesimo motivo è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici diappello mancato di esaminare il motivo di gravame con il quale si eccepivache gli accertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli e dovevanoessere annullati per nullità delle sanzioni per carenza di adeguatamotivazione in ordine all’irrogazione delle medesime.14.1.

Con tale motivo il ricorrente – richiamati gli artt. 16 e 17 d.lgs. n.472 del 1997 e rilevato che l’irrogazione delle sanzioni, nella specie, ècontestuale all’atto impositivo impugnato – censura la motivazione dell’attoimpositivo impugnato (senza specificare l’annualità di riferimento) cosìarticolata: «le sanzioni riportate nel relativo prospetto sono determinate,nella misura minima prevista, tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 7 delDecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»Numero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/202614.2.

Il motivo è inammissibile, per difetto del requisito di specificità, inquanto il ricorrente non indica quale fosse la censura articolata nel motivodi gravame su cui il giudice di seconde cure avrebbe omesso di pronunciarsi.Sul punto si rinvia a quanto già evidenziato supra, sub 8.3, 8.4, e

8.6.14.3. Le sanzioni sono state, poi, irrogate nel minimo, con laconseguenza che il motivo sarebbe, comunque, infondato anche nel merito.15.

Con il tredicesimo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza peromessa pronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere igiudici di appello mancato di esaminare il motivo di gravame con cui sieccepiva che gli accertamenti fossero illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli edovevano essere annullati, in quanto non era assolutamente veritiera lacontestazione dell’omessa dichiarazione di compensi di lavoro autonomo –Euro 26.891,92 ed Euro 15.500,45.15.1.

Con tale motivo di ricorso il ricorrente afferma che non è veritieral’affermazione secondo cui era decaduto, per il 2008, dal regime dei minimi,in virtù dell’avviso di accertamento TW3010604096/2013, trattandosi diquanto risulta dall’atto di sospensiva della CTP di Cagliari.

In relazione, allaquestione sui rimborsi chilometrici richiama, poi, quanto riportato nellememorie (v. quarantesima pagina del ricorso in cassazione).15.2.

Il motivo è infondato e inammissibile per le stesse ragionievidenziate, ai punti 13 e 13.1, con riferimento al nono, al decimo eall’undicesimo motivo di ricorso.16.

Con il quattordicesimo motivo di ricorso è stata denunciata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità dellasentenza per omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere igiudici di appello mancato di esaminare il motivo di gravame con cui sieccepiva che gli accertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli edovevano essere annullati in quanto non sottoscritti dal capo dell’ufficioNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026finanziario emittente, ovvero da altro soggetto da questi delegato eimpiegato nella carriera direttiva.16.1.

Il ricorrente – richiamando l’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 -precisa che nel caso di specie non è stato rinvenuto alcun documento cherisulta avere mai sostenuto il pubblico concorso per l’espletamento dellefunzioni direttive.

In altre parole, il responsabile dirigente espletante talifunzioni non era stato mai assunto.16.2.

Il motivo è inammissibile, per difetto del requisito di specificità, inquanto il ricorrente non indica quale fosse la censura articolata nel motivodi gravame su cui il giudice di seconde cure avrebbe omesso di pronunciarsi.Sul punto si rinvia a quanto già evidenziato supra, sub 8.3, 8.4, e

8.6.17. Con il quindicesimo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza peromessa pronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere igiudici di appello mancato di esaminare il motivo di gravame con il quale sieccepiva che gli accertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli edovevano essere annullati, in quanto non è assolutamente veritiera lacontestazione, ai fini delle imposte dirette, dell’omessa dichiarazione dicompensi per lavoro autonomo per Euro 22.923,61.17.1.

Con tale motivo di ricorso il ricorrente afferma che non è veritieral’affermazione secondo cui era decaduto, per il 2008, dal regime dei minimi,in virtù dell’avviso di accertamento TW3010604096/2013, trattandosi diquindi, che l’ente accertatore non individua le ragioni di fatto e di dirittodella decadenza dal cd. regime dei minimi.

In ogni caso, nessunamotivazione viene data, rendendo nullo lo stesso atto oggetto diimpugnazione.

Riporta, quindi, dalla quarantaquattresima pagina di ricorso,le considerazioni sui documenti concernenti l’acquisto di valori bollati senzadata e sulle riprese eseguite dall’amministrazione finanziaria, richiamandoNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026singole spese e fatture, per poi concludere evocando il vizio di motivazionedell’atto impugnato (senza specificare a quale degli avvisi impugnati siriferisca la censura de qua), che, secondo parte ricorrente, comporterebbeerrori di duplicazione delle somme riprese, senza alcuna disamina logico-giuridica o riferimento agli elementi raccolti.17.2.

Il motivo è infondato (e anche inammissibile) per le stesse ragionievidenziate, ai punti 13 e 13.1, con riferimento al nono, al decimo eall’undicesimo motivo di ricorso.18.

Con il sedicesimo motivo è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTRmancato di esaminare il motivo di gravame con cui si eccepiva che gliaccertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli e dovevano essereannullati, in quanto non è assolutamente veritiera la contestazionedell’omessa dichiarazione di compensi di lavoro autonomo (pari a Euro33.805,89).18.1.

Con tale motivo il ricorrente denuncia «l’assoluta mancanza dimotivazione sul punto, oltre che l’illogicità degli argomenti sviluppati perviolazione degli art. 32, comma 1, n. 2 del DPR n. 600/1973 e 51, D.P.R.633/1972 e degli art. 3, 24, 36, 53, 97 e 111 della Cost. in quanto gli agentidella polizia tributaria hanno iniziato, in data 06/05/2013, l’indaginebancaria nei confronti del ricorrente e delle signore [OSCURATO:PERSONA], OlgaMocci e [OSCURATO:PERSONA] senza la preventiva autorizzazione del direttorecentrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate o del direttoreregionale della stessa, ovvero del comandante regionale della Guardia diricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA] due provvedimenti che autorizzavano leindagini, privi di motivazione e non tradotti, senza, consentire alcontribuente di presentare documenti e/o giustificazioni in merito aun’attività che violava i diritti fondamentali del cittadino alla riservatezza eNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026inviolabilità della persona.

Richiama, quindi, le argomentazioni già riportatesupra, sub

7.1. e denuncia, in particolare, la violazione dell’art. 7 legge n.212 del 2000 e 3 legge n. 241 del 1990, nonché degli artt. 3, 24, 36, 53,9,103 e 11 Cost. in quanto l’avviso di accertamento sarebbe, a suo avviso,privo di motivazione, ovvero illogica e priva di ragionamento logico-giuridico.

L’Agenzia delle entrate si è, infatti, limitata, genericamente e perrelationem a un rinvio al quadro probatorio acquisito, senza riferimento aglielementi di prova raccolti.Riporta, quindi, dalla sessantatreesima pagina del ricorso in cassazioneuna serie di contestazioni relative all’accertamento bancario e a quantoriportato nell’avviso di accertamento impugnato, richiamando singoliimporti – e relative giustificazioni documentali - dalla sessantaquattresimapagina del ricorso in cassazione.18.2.

Il motivo – che articola una serie eterogenea di censure, daintendere come riferite alle riprese enunciate nell’intitolazione del motivostesso e riferite sia agli atti autorizzativi delle indagini bancarie che allamotivazione degli atti impositivi impugnati (assorbite, sotto quest’ultimoprofilo, da quanto evidenziato nell’esame del settimo motivo di ricorso) - èinfondato nella parte in cui denuncia l’omessa motivazione sulla illegittimitàdegli atti impositivi in relazione alla carenza motivazionale degli attiautorizzativi delle indagini bancarie – dato che la CTR si è espressa sul punto– ed è inammissibile nella misura in cui veicola vizi relativi agli atti diautorizzazione alle indagini bancarie, senza confrontarsi con la motivazionedella sentenza impugnata, che qualifica come mere irregolarità le carenzedelle autorizzazioni delle indagini bancarie.

Non solo: la parte ricorrente nonindica neppure quale fosse la motivazione degli atti di autorizzazione ex art.32 d.P.R. n. 600 del 1973.

Non è, pertanto, possibile, valutare se taliautorizzazioni siano del tutto carenti o contengano irregolarità tali daprecludere l’esercizio del diritto di difesa.Numero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/202618.3.

Sul punto anche in relazione alla recente pronuncia della CorteEDU in materia di indagini bancarie occorre richiamare quanto evidenziatosub

7.3. con riferimento alla struttura del giudizio di cassazione, qualestrumento di impugnazione, a critica vincolata e privo di effetto devolutivo,che ha per oggetto la sentenza e non gli atti impositivi impugnati.

In altreparole, la Corte di cassazione può conoscere della vicenda processualeintrodotta dall’impugnazione degli atti impositivi solo attraverso le criticheprospettate, nei limiti di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.,contro la sentenza impugnata.

Nell’ambito delle interpretazioniformalistiche della disciplina regolativa del giudizio di cassazione che laCEDU suggerisce di evitare ai giudici nazionali (compreso quello dilegittimità) è, quindi, invalicabile il limite che attiene alla struttura delgiudizio di legittimità (la cui conformazione è riservata al legislatorenazionale), il cui petitum è l’annullamento della sentenza e le causaepetendi sono costituite dai motivi (tipizzati dal legislatore).

L’esercizio delsindacato di legittimità non può, quindi, essere esercitato in assenza dicensure puntualmente riferite a singoli capi delle sentenze impugnate conricorso per cassazione.

Con riferimento alle questioni inerenti alleautorizzazioni alle indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 ilgiudice di legittimità può conoscerne solo attraverso la denuncia dei viziindicati nell’art. 360 cod. proc. civ. e proposti dal ricorrente (che haincentrato nel caso in esame le proprie censure contro la sentenzaimpugnata sul vizio di omessa pronuncia).18.4.

Il motivo di ricorso è altresì inammissibile nella parte in cui evoca– dalla sessantatreesima pagina del ricorso – una serie di valutazioniinerenti a singole riprese eseguite dall’amministrazione finanziaria, cheveicolano una richiesta di rivalutazione dei fatti sottratta al sindacato dilegittimità di questa Corte.19.

Con il diciassettesimo motivo di ricorso è stata denunciata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità dellaNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026sentenza per violazione degli artt. 111 e 101 Cost., 91, 92, 112 e 132 cod.proc. civ., 118 d. att. cod. proc. civ. e per la mancata pronuncia sul motivodi impugnazione inerente alle spese processuali.19.1.

Con tale motivo, in sintesi, la parte ricorrente lamenta lacorrettezza della decisione che ha posto a suo carico le spese processuali,dal momento che il ricorso avrebbe dovuto essere accolto.20.

Con il diciottesimo motivo di ricorso è stata denunciata, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt.111 e 101 Cost., 91, 92, 112 e 132 cod. proc. civ., 118 d. att. cod. proc.civ., 36 d.lgs. n. 546 del 1992.20.1.

Con tale motivo, per l’ipotesi di ritenuta infondatezza della censuradi nullità della sentenza sollevata con il diciassettesimo motivo di ricorso, laricorrente ha eccepito l’illegittimità della stessa, in via subordinata, per imotivi indicati nel precedente motivo.21.

Il diciassettesimo e il diciottesimo motivo sono infondati, in quantola condanna alle spese segue la soccombenza, ai sensi di quanto stabilitodall’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992.22.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spesein favore della controricorrente.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.900,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026SARDEGNA (hinc: CTR) – scaturisce da quattro avvisi di accertamentorelativi agli anni d’imposta 2008, 2009, 2010 e 2012 emessi nei confrontidell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (hinc: il contribuente).2. Secondo quanto emerge dagli atti gli avvisi di accertamento avevanodato adito a tre giudizi davanti alla Commissione tributaria provinciale diCagliari (relativi all’anno 2008, agli anni 2009-2010 che erano stati riunitie all’anno 2012) definiti in senso sfavorevole al contribuente, ad eccezionedi quello relativo all’anno d’imposta 2008, che aveva ritenuto non correttauna ripresa dell’amministrazione finanziaria.3. Le sentenze di primo grado sono state, poi, impugnate davanti alla CTRche ha respinto l’appello proposto dal contribuente.4. Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso incassazione, con diciotto motivi.5. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.6. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare occorre dare atto della tempestività della notificadel controricorso avvenuta in data 22/02/2022, a fronte della notificazionedel ricorso principale avvenuta in data 12/01/2022, considerata l’errataindicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte del ricorrente nelricorso [OSCURATO:EMAIL] in luogo di [OSCURATO:EMAIL], posto chea quest’ultimo indirizzo è stata eseguita anche la comunicazione dellacancelleria.1.1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza impugnata, perché corredata da motivazione apparente, inviolazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 36d.lgs. n. 546 del 1992, 112, 132, 118 d. att. cod. proc. civ.1.2. Con tale motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenzaimpugnata, ritenendo che, l’assunto secondo cui gli appelli sono infondati,sarebbe in contrasto con le risultanze processuali. Inoltre, la sentenzaNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026impugnata non è autosufficiente, non realizza alcuna forma virtuosa dirinvio per relationem e contiene considerazioni che non disvelano il percorsologico-giuridico seguito dal decidente per risolvere le questioni poste nelgiudizio, senza indicazione né delle tesi sostenute dal giudice, né delleragioni della decisione. La mancata valutazione critica delle censureformulate, delle prove e degli atti del giudizio, con le loro asserzioniprobatorie ha avuto un’importanza fondamentale ai fini della decisione,determinando il rigetto delle domande del contribuente. Le ragioniesplicitate sono meramente apparenti, dal momento che il giudice hapretermesso l’indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento.1.3. Il primo motivo di ricorso è infondato.La CTR ha, dapprima, raggruppato i motivi di impugnazione, indicandole censure prospettate dal ricorrente (1. vizio di motivazione per omessapronuncia su punti decisivi della controversia; 2. accanimento di naturapersecutoria, in violazione dell’art. 7 d.l. n. 70 del 2011; 3. Violazione deltermine di durata dell’azione ispettiva da parte della Guardia di Finanza (13mesi in luogo di 30 giorni); 4. nullità degli accertamenti per mancatarisposta alle memorie presentate in sede ispettiva; 5. mancata preventivaautorizzazione alle indagini bancarie).Successivamente la CTR – ritenuta congruamente motivata la sentenzadi primo grado, risultando che i giudici di prime cure avessero esaminatosia le questioni pregiudiziali e/o preliminari (presunto accanimento di naturapersecutoria, violazione del termine di durata dell’azione ispettiva, memoriepresentate in sede ispettiva e vizi dell’autorizzazione alle indagini bancarie)che quelle di merito (riprese a tassazione di costi per valori bollati, perl’acquisto di carburante e per collaborazioni di terzi) – ha rilevato che:− non è ravvisabile la natura persecutoria dell’accertamento, purcomprendendo lo stato d’animo del soggetto sottoposto a lungaverifica fiscale;Numero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026− la violazione del termine di durata dell’attività ispettiva e lecarenze dell’autorizzazione alle indagini bancarie rappresentanosolo delle irregolarità;− i recuperi operati dall’ufficio si fondano su una puntualeapplicazione della normativa in materia di IVA, secondo cui ladocumentazione formale di taluni costi/spese (per valori bollati,per carburante, per le collaborazioni di terzi) ha rilevanzasostanziale, con la conseguenza che le doglianze del contribuentesu alcune riprese a tassazione sono infondate. Il disconoscimentodei costi si è tradotto, quindi, in maggiori ricavi, sia facendo veniremeno le condizioni per la fruizione del regime dei minimi, siadeterminando l’innalzamento del valore della produzione ai finiIRAP (dovuta, trattandosi di uno studio legale provvisto diautonoma organizzazione in ragione del ricorso al lavoro altrui).1.4. La sentenza impugnata assolve al minimo costituzionale cui èrelegato l’ambito del sindacato di legittimità a seguito delle modificheapportate all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., per effetto dellariforma del 2012. È stato, infatti, precisato, da oltre un decennio, che èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U,07/04/2014, n. 8053).È stato, inoltre, evidenziato che, al fine di assolvere l'onere diadeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto adNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficienteche egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversiritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamenteincompatibili con esse (Cass., 09/02/2021, n. 3126).2. Con il secondo motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello mancatodi esaminare il motivo di gravame con il quale si eccepiva che gliaccertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli e dovevano essereannullati per violazione dell’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 103 cod.proc. pen. e 97 Cost, in quanto, il giorno 12/02/2013, gli agenti dellaGuardia di Finanza di Cagliari si erano recati all’interno dello studio delricorrente al fine di ispezionare, sequestrare e notificare un provvedimentoche dava inizio all’attività.2.1. Il ricorrente rileva che, secondo quanto risulta dai verbali, hatrovato nel proprio studio gli agenti che non avevano atteso l’arrivo delricorrente, procedendo all’apertura degli armadi, cassetti, plichi edocumenti, nonché alla visione di fascicoli, al sequestro delle agende legalie alla copia dell’archivio informatico, con tutti i dati sensibili degli assistiti ela documentazione riferibile agli stessi, oggetto di segreto e vincoloprofessionale. L’archivio informatico è stato portato fuori dallo studio, senzaalcuna autorizzazione o provvedimento. Nessun membro dell’ordineprofessionale assisteva all’evento. Quanto avvenuto, in palese violazione dilegge, determinava l’illegittimità di ogni azione successiva.2.2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, dal momento cheil ricorrente nell’illustrazione dei motivi di ricorso trascrive i verbali, senzaspecificare quale domanda sia stata effettivamente proposta nei giudizi diprimo grado e di appello. Tanto più che, secondo quanto riportato a pag.26-27 del controricorso il giudice di prime cure avrebbe affermato che: «Silegge, infatti, nel verbale di constatazione del 19 giugno 2013, che in dataNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/202612 febbraio gli operatori hanno dato inizio alla verifica fiscale presso lostudiodel ricorrente, dopo avere contestato la presenza della sig.ra MaryiaTrofymenko (coniuge dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]) e della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],collaboratrice del ricorrente, che lo stesso aveva delegato ad assisterlo erappresentarlo in tutte le fasi del procedimento fiscale, come risulta dallaprocura allegata sub 1 al verbale di constatazione. Pertanto, l’assenza delricorrente non assume alcun rilievo, così come la mancata presenza di uncomponente del Consiglio dell’Ordine forense, richiesta soltanto per le (bendiverse) ispezioni di carattere penale.»Sul punto si rinvia a quanto precisato infra, sub 8.3, 8.4, 8.5. e 8.6. conriferimento al principio di specificità.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici diappello mancato di esaminare il motivo di gravame con il quale si eccepivache gli accertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli e dovevanoessere annullati per la violazione di legge (art. 7 d.l. n. 70 del 2011 edell’art. 97 Cost.)3.1. Con tale motivo il ricorrente rileva di aver subito un accanimentodi natura persecutoria, con due attività di accertamento senza il decorso deltermine di sei mesi dalla comunicazione del primo pvc, conclusivodell’accertamento intrapreso. Conclusa, infatti, l’attività di verifica, in data19/06/2013, con la comunicazione del PVC alla dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva notificato all’esponente e alla sig.ra MariyaTrofymenko l’inizio di un nuovo accertamento fiscale, con un’indaginebancaria inutile.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici diappello mancato di esaminare il motivo di gravame, con il quale si eccepivaNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026che gli accertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli e dovevanoessere annullati per violazione dell’art. 12 legge n. 112 del 2000, art. 33d.P.R. n. 600 del 1973, art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 e artt. 97 e 111 Cost.4.1. Ad avviso del ricorrente si doveva constatare che, a distanza dioltre tredici mesi, non si era conclusa l’azione ispettiva degli organi dellaGuardia di Finanza, in violazione dell’art. 12 legge n. 212 del 2000. Peraltro,dalla comunicazione del PVC (in data 18/11/2013) alla stesura e notificadell’avviso di accertamento per il notificante (in data 18/12/2013) non èstato consentito al contribuente di depositare e/o produrre memorieesplicative, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 legge n. 212 del 2000, tantopiù che, alla scadenza del termine presuntivamente vantatodall’amministrazione, esisteva un termine di ben 13 giorni. L’attivitàispettiva iniziata in data 11/02/2013, avrebbe dovuto, quindi, concludersiin data 30/09/2013 per consentire l’esercizio del diritto di difesa5. Il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati insiemee sono infondati, dal momento che la sentenza impugnata non è incorsa inalcun vizio di omessa pronuncia, avendo escluso il preteso accanimento eritenuto che la lunghezza dell’attività ispettiva concretizzasse una merairregolarità.6. Con il quinto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici diappello mancato di esaminare il motivo di gravame con il quale si eccepivache gli accertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli e dovevanoessere annullati per violazione dell’art. 12 legge n. 212 del 2000, dell’art.33 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt.24, 97 e 111 Cost., in quanto non erano state date spiegazioni allavalutazione negativa da parte dell’ente accertatore alle memorie eosservazioni presentate dal contribuente in relazione al primo pvc del19/06/2013.Numero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/20266.1. La questione centrale posta dal motivo di ricorso in esame siincentra nell’affermazione del ricorrente (quindicesima e sedicesima paginadel file contenente il ricorso, le cui pagine non sono state numerate)secondo cui: «Il tenore letterale dell’art. 12, co. 7 dello Statuto dei dirittidel contribuente non pare lasciare dubbi circa la necessaria considerazione– da parte dell’Ufficio – delle osservazioni fornite dal contribuente. Tanto èvero che il Legislatore fornisce ampie possibilità di riscontro eapprofondimento alle eccezioni mosse dal contribuente, proprio per evitareincertezze e approssimazioni … Pur in mancanza di una norma che preveda(espressamente) la nullità di un avviso di accertamento che non abbiaconsiderato le osservazioni solevate dal contribuente, la funzione el’importanza della motivazione di qualsiasi atto impositivo … portano aconsiderare possibile la declaratoria di nullità (per difetto di motivazione) diun atto emanato senza alcuna valutazione (critica) circa i rilievi e le richiestedel contribuente…».6.2. Il motivo – anche a voler superare le questioni relative al difetto dispecificità in ordine alla censura articolata dal contribuente - è, comunque,infondato in diritto, essendo stato precisato da questa Corte che è validol'avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuenteex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, lanullità consegue solo alle irregolarità per le quali è espressamente previstadalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie taleda impedire la produzione di ogni effetto e che, dall'altro lato,l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non diesplicitare detta valutazione nell'atto impositivo (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.12343).7. Con il sesto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici diappello mancato di esaminare il motivo di gravame con il quale si eccepivaNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026che gli accertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli e dovevanoessere annullati per violazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 3, 24, 36, 53, 97 e 111Cost., in quanto gli agenti della polizia tributaria avevano iniziato, in data09/05/2013, l’indagine bancaria nei confronti del ricorrente e delle sig.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza la preventivaautorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delleEntrate o del direttore regionale della stessa, ovvero del comandanteregionale della Guardia di Finanza.7.1. Con tale motivo il ricorrente lamenta che, in data 03/07/2013,erano stati notificati (a lui e alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità ucraina)due provvedimenti autorizzativi dell’indagine privi di motivazione, nontradotti in lingua ucraina e senza la possibilità di presentare documenti e/ogiustificazioni in merito a un’attività che violava i fondamentali diritti delcittadino alla riservatezza e inviolabilità della persona. Tanto più che le sig.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano cointestatariedi alcun conto corrente con il ricorrente e gli atti non indicavano il motivo diestendere gli accertamenti a terzi estranei. La motivazione doveva essere,tuttavia, motivata e anteriore all’inizio delle indagini. Considerato che lerichieste dei dati, notizie e documenti, inoltrate agli istituti di credito in data09/05/2013, dovevano essere evase da questi ultimi nel termine di 30 giorni(eventualmente prorogabile di 20 giorni), al momento in cui è stataautorizzato l’indagine bancaria nei confronti del ricorrente, gli agenti dipolizia tributaria non solo avevano già iniziato l’indagine, ma erano già inpossesso di tutte le informazioni bancarie, senza una preventivaautorizzazione (concessa in data 05/06/2013).7.2. Il motivo, oltre alla carenza di interesse del ricorrente a eccepire lamancata traduzione in lingua ucraina (spendibile, al più, dalla sig.raTrofymenko), è infondato, dal momento che lamenta l’omesso esame daparte del giudice di seconde cure delle censure relative agli atti autorizzativiNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026delle indagini bancarie. Sul punto la CTR non ha, tuttavia, omesso dipronunciarsi, avendo esplicitato che le irregolarità inerenti agli attiautorizzativi non fossero dirimenti ai fini della validità degli atti impositivi.La sentenza impugnata non incorre, quindi, nel vizio di omessa pronunciacontestato con il motivo in esame.7.3. Occorre precisare, inoltre, che, in assenza di una puntuale censurainerente alla violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n.633 del 1972 (i.e. il vizio dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.e non quello di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) non èpossibile a questa Corte esaminare ex officio se sussistessero o meno, nelcaso di specie, le violazioni di legge che il ricorrente denuncia non esserestate esaminate dal giudice di seconde cure, nonostante la recentepronuncia della Corte EDU 08/01/2026 (Ferrieri e Bonassisa c. Italia) inrelazione all’autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie, per dueordini di ragioni.La prima è che il ricorso in cassazione è un mezzo di impugnazione acritica vincolata e privo di effetto devolutivo.La seconda è che le questioni inerenti alle autorizzazioni – tanto piùregolarmente prodotte nel presente giudizio – non possono essereesaminate ex officio dal giudice di legittimità, in ragione del regime dellepreclusioni che caratterizza la proposizione delle censure contro gli attiimpositivi (anche per vizi scaturiti, in via derivata, da atti di naturaprocedimentale) e legato alle fasi introduttive del giudizio tributario.Quest’ultimo, infatti, non si connota come un giudizio di "impugnazione-annullamento", bensì come un giudizio di "impugnazione-merito", in quantonon è finalizzato soltanto ad eliminare l'atto impugnato, ma è diretto allapronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutivadell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria, previa quantificazionedella pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni difatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro lato,Numero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente (Cass.,20/10/2011, n. 21759).8. Con il settimo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici diappello mancato di esaminare il motivo di gravame con il quale si eccepivache gli accertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli e dovevanoessere annullati per violazione degli artt. 7 legge n. 212 del 2000 e 3 leggen. 241 del 1990 e degli artt. 3, 24, 36, 53, 9, 103 e 111 Cost, in quantoprivi di motivazione, ovvero illogico e privo di un ragionamento logico-giuridico.8.1.Con tale motivo di ricorso il ricorrente rileva che l’Agenzia delleEntrate si limitava genericamente e per relationem a un rinvio al quadroprobatorio acquisito, senza riferimento agli elementi di prova raccolti esenza alcuna disamina logico-giuridica da cui desumere il percorsoargomentativo seguito per giungere alla conclusione esplicitata negli attiimpositivi impugnati.8.2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendostato precisato dal ricorrente quale censura avesse articolato in sede diappello, considerato anche quanto riportato a pag. 35 del controricorso,dove si legge che il giudice di primo grado aveva, a suo tempo, affermatoche: «la doglianza è infondata, ben potendo l'ufficio motivare i propri attiper relationem e anche senza la materiale allegazione degli stessi, i quali,peraltro, sono stati tutti notificati (anche per il tramite del procuratoredesignato, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA]: vedi supra) al ricorrente, che in talmodo ne ha acquisito piena contezza, come dimostra la presentazione dellaanalitico ricorso ora in esame.»8.3. Il difetto di specificità nel caso di specie non consente neppure diravvisare se la sentenza impugnata abbia o meno implicitamente rigettatola questione asseritamente prospettata dal ricorrente. Ed è proprio sottoNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026tale profilo – che riguarda il vizio indicato al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. (nellaspecie incentrato sulla denuncia dell’error in procedendo consistitonell’omessa pronuncia o la violazione dell’art. 112 c.p.c.) e la suaillustrazione alla luce di quanto prescritto, in particolare, dall’art. 366, primocomma, n. 4, c.p.c., tanto nella versione anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022,applicabile ratione temporis al caso di specie (dove è previsto che il ricorsodeve contenere a pena di inammissibilità i motivi per i quali si chiede lacassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano) che inquella successiva, per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorreredal 01/01/2023 (secondo cui il ricorso deve contenere, a pena diinammissibilità, «la chiara e sintetica esposizione dei fatti della causaessenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso») - che deve essere condottal’interpretazione della norma processuale che regola il contenuto del ricorsoin senso conforme all’art. 6 CEDU, così come interpretato dallagiurisprudenza della Corte EDU nelle sentenze 15/09/2016 (Trevisanato ealtri c. Italia) 28/10/2021 (Succi e altri c. Italia), 23/04/2024 (Patricolo ealtri c. Italia), dovendosi ritenere che la sanzione di inammissibilitàconnessa a un vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appelloprospettato in modo da non consentire al giudice di legittimità il confrontotra appellatum e decisum non solo non compromette la sostanza del dirittogarantito dalla norma convenzionale, ma è altresì funzionale a garantire ildiritto di difesa della controparte del ricorrente.8.4. Emerge, infatti, nella giurisprudenza della CEDU che il diritto diaccesso ai tribunali non è assoluto, ma può essere sottoposto a dei limiti(CEDU 23/04/2024, Patricolo e altri c. Italia, §§ 69: «il diritto di accesso aitribunali non è assoluto bensì può essere sottoposto a limiti: essi sonoimplicitamente ammessi perché il diritto di accesso per sua stessa naturaesige di essere disciplinato dallo Stato che sotto questo profilo gode di uncerto margine di discrezionalità.», v. anche Trevisanato e altri c. Italia, §33). In tale prospettiva, rientra, quindi, nella discrezionalità dello StatoNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026contraente la configurazione del ricorso in cassazione come mezzo diimpugnazione a critica vincolata, privo di effetto devolutivo, comedimostrato non solo dall’affermazione della Corte EDU, secondo cui: «sideve tenere conto del processo complessivamente condottonell’ordinamento giuridico interno e del ruolo che svolge in quest’ultimo laCorte di cassazione, dato che le condizioni di ammissibilità di un ricorso percassazione possono essere più rigorose che per un appello (si vedano, traaltre, Khalfaoui c. Francia, n. 34791/97, § 37, CEDU 1999-IX, e Běleš e altric. Repubblica ceca, n. 47273/99, § 62, 12 novembre 2002)» (Corte EDU,15/09/2016, cit. § 34), ma anche dalla circostanza che le censure dellagiurisprudenza della Corte EDU non si dirigono tanto sulla struttura delgiudizio di cassazione (come delineata negli artt. 360 ss. c.p.c.), ma suinterpretazioni (ritenute) eccessivamente formalistiche (sul punto v. Cass.,Sez. U, 18/03/2022, n. 8950). Viene, infatti, precisato che: «Le limitazioniapplicate, però, non devono restringere l’accesso di cui dispone la personain modo e misura tale da compromettere la sostanza stessa del diritto.Inoltre, una limitazione non è compatibile con l’articolo 6 § 1 qualora nonpersegua un fine legittimo e non vi sia un ragionevole rapporto diproporzionalità tra i mezzi impiegati e i fini che si intende perseguire (sivedano Zubac, sopra citata, § 78; [OSCURATO:PERSONA] e altri, sopra citata,§§ 109-10).» (Corte EDU, 23/04/2024, cit. § 69).Lo scopo legittimo – che può essere ancorato a esigenze di certezzagiuridica e di buona amministrazione (Corte EDU, 15/09/2016, § 37) – nonè, quindi, sufficiente, essendo necessario un ragionevole rapporto diproporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti, tenendo conto di trefattori: «(i) la prevedibilità della restrizione, (ii) da chi (ricorrente o Statoconvenuto) avrebbero dovuto essere sopportate le conseguenze avversedegli errori compiuti durante il procedimento in esito al quale era statonegato al ricorrente l’accesso alla Corte suprema, e (iii) se si potesseaffermare che le restrizioni in questione peccavano di “eccessivoNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026formalismo” (si vedano Zubac, sopra citata, § 85; [OSCURATO:PERSONA] e altri,sopra citata, §§ 113-16; e [OSCURATO:PERSONA], sopra citata, § 43).» (Corte EDU,23/04/2024, cit. 70).8.5. Nel caso di specie il motivo di ricorso viene così formulato: «Ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa pronuncia eviolazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello omessodi esaminare il motivo di gravame con il quale si eccepiva che gliaccertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/ o nulli e dovevano essereannullati per violazione degli artt. 7, L. n.212/00 e 3 L. n.241/90 e degli art.3, 24, 36, 53, 9, 103 e 111 della Cost. in quanto privo di motivazione,ovvero illogico e privo di un ragionamento logico-giuridico.»L’illustrazione del motivo di ricorso si incentra, poi, sui vizi dell’attoimpositivo. Non è dato comprendere, nel caso di specie, quale fosse l’ubiconsistam della critica articolata davanti al giudice di seconde cure(considerato anche il punto della sentenza di primo grado riportato supra,sub 8.2.), su cui la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi. L’indeterminatezzadel profilo espositivo non consente, quindi di verificare neppure se l’asseritacensura su cui il giudice non si è pronunciato non sia stata, in realtà, oggettodi un rigetto implicito.In tale ipotesi la declaratoria di inammissibilità per il difetto di specificitàdel motivo di ricorso non pecca di eccessivo formalismo, dal momento chela sua formulazione e la sua illustrazione – tenendo conto anche di quantoriportato nella parte introduttiva del ricorso in cassazione – non consentonoal giudice di operare il confronto tra appellatum e decisum e, quindi, divalutare, in concreto, l’esistenza dell’error in procedendo denunciato dalricorrente, se non attraverso una (irrituale, se non, addirittura, abnorme)integrazione della censura articolata con il motivo di ricorso.8.6. Deve, quindi, ritenersi che, nel giudizio di cassazione, nell’ipotesiin cui sia denunciato il vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello aisensi dell’art. 360, primo comma, 4, c.p.c., il contenuto di quest’ultimo deveNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026essere illustrato, a pena di inammissibilità, ex art. 366, primo comma, n. 4,c.p.c., in modo tale da consentirne il confronto con la sentenza impugnata(senza richiedere un’impropria integrazione del motivo di ricorso, che èonere della parte illustrare in modo da permettere al giudice di legittimità ilraffronto tra appellatum e decisum) e la conseguenziale verifica dellapresenza di un error procedendo tale da determinare la nullità dellasentenza impugnata o, al contrario, di un rigetto implicito del motivod’appello sul quale si lamenti la mancata decisione da parte del giudice diseconde cure.9. Con l’ottavo motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronunciae violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici di appellomancato di esaminare il motivo di gravame con il quale si eccepiva che gliaccertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli, in quanto non eraassolutamente veritiera la contestazione dell’omessa dichiarazione dicompensi di lavoro autonomo – Euro 46.085,55 ai fini IRAP.9.1. Con tale motivo il ricorrente rileva di aver evidenziato come, aisensi dell’art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997, il presupposto dell’imposta fossel’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta allaproduzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.Richiama, poi, un precedente di merito che ritiene non applicabile l’IRAP alleprofessioni intellettuali o protette, non essendo possibile configurareun’organizzazione di beni che possa funzionare separatamente eindipendentemente dall’intervento del professionista.9.2. Il motivo di ricorso è infondato, dal momento che la sentenzaimpugnata non è incorsa in un vizio di omessa pronuncia, avendo precisatoche nel caso di specie, lo studio legale era provvisto di autonomaorganizzazione, facendo ricorso al lavoro altrui.10. Con il nono motivo di ricorso è stata denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessaNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026pronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici diappello mancato di esaminare il motivo di gravame con il quale si eccepivache gli accertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli e dovevanoessere annullati, in quanto non era assolutamente veritiera la contestazionedell’omessa dichiarazione di compensi lavoro autonomo – Euro 12.549,43.10.1. Con tale motivo il ricorrente denuncia la mancanza di motivazionecon riferimento all’accertamento impugnato e ai seguenti importi:− Euro 580,00, per rimborso spese sostenute e documentate da tredichiarazioni di acquisto di valori bollati, per le quali non è statachiesta la fattura dal cliente e che, pertanto, non necessitava diulteriore documentazione fiscale ex artt. 2, comma 3, e 21 d.P.R.n. 633 del 1972;− Euro 7.140,84, per i quali erano state emesse tre fatture (2, 4, 13e 17 del 2008) e, pertanto, prese in considerazione ai fini delreddito;− Euro 700,00 in relazione al rimborso di denaro anticipato dallasig.ra [OSCURATO:PERSONA] ai sig.ri Cois e Spano, mediante la consegna didue assegni non trasferimenti intestati alla stessa;− Euro 2.000, che riguardano un regalo ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA].11. Con il decimo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza peromessa pronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere igiudici di appello mancato di esaminare il motivo di gravame con il quale sieccepiva che gli accertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli edovevano essere annullati, in quanto non è assolutamente veritiera lacontestazione, ai fini delle imposte dirette, dell’omessa dichiarazione dicompensi da lavoro autonomo – Euro 3.850,47.11.1. Con tale motivo la ricorrente evidenzia che le fatture n. 21/2008e 22/1008 si riferiscono a due prestazioni inerenti a difese d’ufficio, chel’amministrazione statale avrebbe dovuto pagare mediante bonifico, dopoNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026l’esibizione della fattura. Come risulta dalla documentazione bancaria, nel2008 non vi è traccia dei pagamenti eseguiti dalla P.A. Non essendol’importo di Euro 3.850,47 assoggettabile alla base imponibile IRPEF, nonesiste il superamento del limite di Euro 30.000, per la fruizione del regimedei contribuenti minimi.12. Con l’undicesimo motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTRmancato di esaminare il motivo di gravame, con cui si eccepiva che gliaccertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli e dovevano essereannullati, in quanto non è assolutamente veritiera la contestazionedell’omessa dichiarazione di compensi di lavoro autonomo – Euro12.549,43.12.1. Con tale motivo il ricorrente censura la ripresadell’amministrazione finanziaria, rilevando, con riferimento ai documenti diacquisto di valori bollati senza data, che spesso i venditori non appongonoquest’ultima sul documento. Per ovviare a tale mancanza, posto che ildocumento giustificativo consegnato al cliente deve essere uguale allamatrice conservata dal rivenditore, il consulente contabile provvedeva adriferimento alla fattura su una copia fotostatica. L’originale di tale copiaveniva consegnata al cliente e una copia mantenuta nel fascicolo relativoalla pratica. Di conseguenza, le censure relative alla violazione dell’art. 21d.P.R. n. 633 del 1972 sono viziate da un intento meramente persecutorioe contrastano con gli artt. 3, 24, 36, 53, 97 e 111 Cost. Il ricorrenterichiama, quindi, le osservazioni prospettate sul punto contenute nellememorie consegnate all’organo accertatore (dalla ventiduesima pagina delricorso in cassazione).13. Il nono, il decimo e l’undicesimo motivo possono essere esaminaticongiuntamente e sono in parte infondati e in parte inammissibili. I motiviNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026sono infondati, dal momento che la CTR non è affatto incorsa in un’omessapronuncia, avendo fatto una valutazione complessiva delle ripresecontestate dal contribuente. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata:«Anche nel merito gli appelli del contribuente appaiono infondati in quanto,come correttamente osservato dai primi giudici, i recuperi operati dall'Ufficiosi fondano su una puntale [puntuale] applicazione della normativa in mate-ria di IVA, secondo cui la documentazione fornitale di taluni costi/spese (pervalori bollati, per carburante, per le collaborazioni di terzi) ha rilevanzasostanziale. Per cui le doglianze del ricorrente sulle singole riprese a tassa-zione appaiono infondate. Va da sé, inoltre, che il disconoscimento dei costipredetti si è tradotto in maggiori ricavi che hanno fatto venir meno le condi-zioni per la fruizione del regime dei minimi.»13.1. I motivi sono altresì inammissibili, nella misura in cui sottendono(anche) una richiesta di rivalutazione dei fatti sottratta al sindacato dilegittimità di questa Corte.14. Con il dodicesimo motivo è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici diappello mancato di esaminare il motivo di gravame con il quale si eccepivache gli accertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli e dovevanoessere annullati per nullità delle sanzioni per carenza di adeguatamotivazione in ordine all’irrogazione delle medesime.14.1. Con tale motivo il ricorrente – richiamati gli artt. 16 e 17 d.lgs. n.472 del 1997 e rilevato che l’irrogazione delle sanzioni, nella specie, ècontestuale all’atto impositivo impugnato – censura la motivazione dell’attoimpositivo impugnato (senza specificare l’annualità di riferimento) cosìarticolata: «le sanzioni riportate nel relativo prospetto sono determinate,nella misura minima prevista, tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 7 delDecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»Numero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/202614.2. Il motivo è inammissibile, per difetto del requisito di specificità, inquanto il ricorrente non indica quale fosse la censura articolata nel motivodi gravame su cui il giudice di seconde cure avrebbe omesso di pronunciarsi.Sul punto si rinvia a quanto già evidenziato supra, sub 8.3, 8.4, e 8.6.14.3. Le sanzioni sono state, poi, irrogate nel minimo, con laconseguenza che il motivo sarebbe, comunque, infondato anche nel merito.15. Con il tredicesimo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza peromessa pronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere igiudici di appello mancato di esaminare il motivo di gravame con cui sieccepiva che gli accertamenti fossero illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli edovevano essere annullati, in quanto non era assolutamente veritiera lacontestazione dell’omessa dichiarazione di compensi di lavoro autonomo –Euro 26.891,92 ed Euro 15.500,45.15.1. Con tale motivo di ricorso il ricorrente afferma che non è veritieral’affermazione secondo cui era decaduto, per il 2008, dal regime dei minimi,in virtù dell’avviso di accertamento TW3010604096/2013, trattandosi diquanto risulta dall’atto di sospensiva della CTP di Cagliari. In relazione, allaquestione sui rimborsi chilometrici richiama, poi, quanto riportato nellememorie (v. quarantesima pagina del ricorso in cassazione).15.2. Il motivo è infondato e inammissibile per le stesse ragionievidenziate, ai punti 13 e 13.1, con riferimento al nono, al decimo eall’undicesimo motivo di ricorso.16. Con il quattordicesimo motivo di ricorso è stata denunciata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità dellasentenza per omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere igiudici di appello mancato di esaminare il motivo di gravame con cui sieccepiva che gli accertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli edovevano essere annullati in quanto non sottoscritti dal capo dell’ufficioNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026finanziario emittente, ovvero da altro soggetto da questi delegato eimpiegato nella carriera direttiva.16.1. Il ricorrente – richiamando l’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 -precisa che nel caso di specie non è stato rinvenuto alcun documento cherisulta avere mai sostenuto il pubblico concorso per l’espletamento dellefunzioni direttive. In altre parole, il responsabile dirigente espletante talifunzioni non era stato mai assunto.16.2. Il motivo è inammissibile, per difetto del requisito di specificità, inquanto il ricorrente non indica quale fosse la censura articolata nel motivodi gravame su cui il giudice di seconde cure avrebbe omesso di pronunciarsi.Sul punto si rinvia a quanto già evidenziato supra, sub 8.3, 8.4, e 8.6.17. Con il quindicesimo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza peromessa pronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere igiudici di appello mancato di esaminare il motivo di gravame con il quale sieccepiva che gli accertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli edovevano essere annullati, in quanto non è assolutamente veritiera lacontestazione, ai fini delle imposte dirette, dell’omessa dichiarazione dicompensi per lavoro autonomo per Euro 22.923,61.17.1. Con tale motivo di ricorso il ricorrente afferma che non è veritieral’affermazione secondo cui era decaduto, per il 2008, dal regime dei minimi,in virtù dell’avviso di accertamento TW3010604096/2013, trattandosi diquindi, che l’ente accertatore non individua le ragioni di fatto e di dirittodella decadenza dal cd. regime dei minimi. In ogni caso, nessunamotivazione viene data, rendendo nullo lo stesso atto oggetto diimpugnazione. Riporta, quindi, dalla quarantaquattresima pagina di ricorso,le considerazioni sui documenti concernenti l’acquisto di valori bollati senzadata e sulle riprese eseguite dall’amministrazione finanziaria, richiamandoNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026singole spese e fatture, per poi concludere evocando il vizio di motivazionedell’atto impugnato (senza specificare a quale degli avvisi impugnati siriferisca la censura de qua), che, secondo parte ricorrente, comporterebbeerrori di duplicazione delle somme riprese, senza alcuna disamina logico-giuridica o riferimento agli elementi raccolti.17.2. Il motivo è infondato (e anche inammissibile) per le stesse ragionievidenziate, ai punti 13 e 13.1, con riferimento al nono, al decimo eall’undicesimo motivo di ricorso.18. Con il sedicesimo motivo è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTRmancato di esaminare il motivo di gravame con cui si eccepiva che gliaccertamenti erano illegittimi, invalidi, illegali e/o nulli e dovevano essereannullati, in quanto non è assolutamente veritiera la contestazionedell’omessa dichiarazione di compensi di lavoro autonomo (pari a Euro33.805,89).18.1. Con tale motivo il ricorrente denuncia «l’assoluta mancanza dimotivazione sul punto, oltre che l’illogicità degli argomenti sviluppati perviolazione degli art. 32, comma 1, n. 2 del DPR n. 600/1973 e 51, D.P.R.633/1972 e degli art. 3, 24, 36, 53, 97 e 111 della Cost. in quanto gli agentidella polizia tributaria hanno iniziato, in data 06/05/2013, l’indaginebancaria nei confronti del ricorrente e delle signore [OSCURATO:PERSONA], OlgaMocci e [OSCURATO:PERSONA] senza la preventiva autorizzazione del direttorecentrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate o del direttoreregionale della stessa, ovvero del comandante regionale della Guardia diricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA] due provvedimenti che autorizzavano leindagini, privi di motivazione e non tradotti, senza, consentire alcontribuente di presentare documenti e/o giustificazioni in merito aun’attività che violava i diritti fondamentali del cittadino alla riservatezza eNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026inviolabilità della persona. Richiama, quindi, le argomentazioni già riportatesupra, sub 7.1. e denuncia, in particolare, la violazione dell’art. 7 legge n.212 del 2000 e 3 legge n. 241 del 1990, nonché degli artt. 3, 24, 36, 53,9,103 e 11 Cost. in quanto l’avviso di accertamento sarebbe, a suo avviso,privo di motivazione, ovvero illogica e priva di ragionamento logico-giuridico. L’Agenzia delle entrate si è, infatti, limitata, genericamente e perrelationem a un rinvio al quadro probatorio acquisito, senza riferimento aglielementi di prova raccolti.Riporta, quindi, dalla sessantatreesima pagina del ricorso in cassazioneuna serie di contestazioni relative all’accertamento bancario e a quantoriportato nell’avviso di accertamento impugnato, richiamando singoliimporti – e relative giustificazioni documentali - dalla sessantaquattresimapagina del ricorso in cassazione.18.2. Il motivo – che articola una serie eterogenea di censure, daintendere come riferite alle riprese enunciate nell’intitolazione del motivostesso e riferite sia agli atti autorizzativi delle indagini bancarie che allamotivazione degli atti impositivi impugnati (assorbite, sotto quest’ultimoprofilo, da quanto evidenziato nell’esame del settimo motivo di ricorso) - èinfondato nella parte in cui denuncia l’omessa motivazione sulla illegittimitàdegli atti impositivi in relazione alla carenza motivazionale degli attiautorizzativi delle indagini bancarie – dato che la CTR si è espressa sul punto– ed è inammissibile nella misura in cui veicola vizi relativi agli atti diautorizzazione alle indagini bancarie, senza confrontarsi con la motivazionedella sentenza impugnata, che qualifica come mere irregolarità le carenzedelle autorizzazioni delle indagini bancarie. Non solo: la parte ricorrente nonindica neppure quale fosse la motivazione degli atti di autorizzazione ex art.32 d.P.R. n. 600 del 1973. Non è, pertanto, possibile, valutare se taliautorizzazioni siano del tutto carenti o contengano irregolarità tali daprecludere l’esercizio del diritto di difesa.Numero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/202618.3. Sul punto anche in relazione alla recente pronuncia della CorteEDU in materia di indagini bancarie occorre richiamare quanto evidenziatosub 7.3. con riferimento alla struttura del giudizio di cassazione, qualestrumento di impugnazione, a critica vincolata e privo di effetto devolutivo,che ha per oggetto la sentenza e non gli atti impositivi impugnati. In altreparole, la Corte di cassazione può conoscere della vicenda processualeintrodotta dall’impugnazione degli atti impositivi solo attraverso le criticheprospettate, nei limiti di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.,contro la sentenza impugnata. Nell’ambito delle interpretazioniformalistiche della disciplina regolativa del giudizio di cassazione che laCEDU suggerisce di evitare ai giudici nazionali (compreso quello dilegittimità) è, quindi, invalicabile il limite che attiene alla struttura delgiudizio di legittimità (la cui conformazione è riservata al legislatorenazionale), il cui petitum è l’annullamento della sentenza e le causaepetendi sono costituite dai motivi (tipizzati dal legislatore). L’esercizio delsindacato di legittimità non può, quindi, essere esercitato in assenza dicensure puntualmente riferite a singoli capi delle sentenze impugnate conricorso per cassazione. Con riferimento alle questioni inerenti alleautorizzazioni alle indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 ilgiudice di legittimità può conoscerne solo attraverso la denuncia dei viziindicati nell’art. 360 cod. proc. civ. e proposti dal ricorrente (che haincentrato nel caso in esame le proprie censure contro la sentenzaimpugnata sul vizio di omessa pronuncia).18.4. Il motivo di ricorso è altresì inammissibile nella parte in cui evoca– dalla sessantatreesima pagina del ricorso – una serie di valutazioniinerenti a singole riprese eseguite dall’amministrazione finanziaria, cheveicolano una richiesta di rivalutazione dei fatti sottratta al sindacato dilegittimità di questa Corte.19. Con il diciassettesimo motivo di ricorso è stata denunciata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità dellaNumero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026sentenza per violazione degli artt. 111 e 101 Cost., 91, 92, 112 e 132 cod.proc. civ., 118 d. att. cod. proc. civ. e per la mancata pronuncia sul motivodi impugnazione inerente alle spese processuali.19.1. Con tale motivo, in sintesi, la parte ricorrente lamenta lacorrettezza della decisione che ha posto a suo carico le spese processuali,dal momento che il ricorso avrebbe dovuto essere accolto.20. Con il diciottesimo motivo di ricorso è stata denunciata, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt.111 e 101 Cost., 91, 92, 112 e 132 cod. proc. civ., 118 d. att. cod. proc.civ., 36 d.lgs. n. 546 del 1992.20.1. Con tale motivo, per l’ipotesi di ritenuta infondatezza della censuradi nullità della sentenza sollevata con il diciassettesimo motivo di ricorso, laricorrente ha eccepito l’illegittimità della stessa, in via subordinata, per imotivi indicati nel precedente motivo.21. Il diciassettesimo e il diciottesimo motivo sono infondati, in quantola condanna alle spese segue la soccombenza, ai sensi di quanto stabilitodall’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992.22. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spesein favore della controricorrente. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.900,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 3444/2022Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 18377/2026Data pubblicazione 07/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18377/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris