CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06089/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla eccessività della pena, in realtà determinata nel minimo, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato come la pena applicata (determinata in misura prossima al minimo edittale essendo stata computata in un anno di reclusione ma aumentata per effetto dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 quater cod. pen; per la recidiva e applicazione della continuazione) fosse proporzionata alla gravità del fatto per la quantità e valore commerciale della droga detenuta e per le complessive modalità della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 ee_,0 222(.1 Così deciso iligLeacenbre_21:12