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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 35515/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; ,udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 16 gennaio 2025, ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale monocratico di Palermo dell'8 marzo 2024, rideterminando la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica, concedend le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e riducendo la sanzione a mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, già ridotta per il rito abbreviato.

2. Avverso tale decisione ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, deducendo, con il medesimo motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza di motivazione in ordine al ragionamento logico-deduttivo seguito dalla Corte territoriale in ordine alla declaratoria di penale responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, risulta manifestamente infondato in quanto non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

I ricorrenti in concreto non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità.

La Corte territoriale ha infatti adeguatamente ricostruito i profili di responsabilità evidenziando: l'allaccio diretto abusivo alla rete elettrica mediante riattivazione del misuratore cessato per morosità; la continuativa sottrazione di energia elettrica attraverso l'alimentazione dell'abitazione in uso agli imputati; l'imprecisato quantitativo di energia elettrica sottratta alla società erogatrice del servizio; le modalità tecniche dell'allacciamento fraudolento posto in essere in concorso tra loro dagli imputati, nel pieno godimento ed effettiva disponibilità dell'immobile alimentato illecitamente.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilàiiigricorsiP,e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; ,udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 16 gennaio 2025, ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale monocratico di Palermo dell'8 marzo 2024, rideterminando la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica, concedend le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e riducendo la sanzione a mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, già ridotta per il rito abbreviato. 2. Avverso tale decisione ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, deducendo, con il medesimo motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza di motivazione in ordine al ragionamento logico-deduttivo seguito dalla Corte territoriale in ordine alla declaratoria di penale responsabilità. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, risulta manifestamente infondato in quanto non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). I ricorrenti in concreto non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale ha infatti adeguatamente ricostruito i profili di responsabilità evidenziando: l'allaccio diretto abusivo alla rete elettrica mediante riattivazione del misuratore cessato per morosità; la continuativa sottrazione di energia elettrica attraverso l'alimentazione dell'abitazione in uso agli imputati; l'imprecisato quantitativo di energia elettrica sottratta alla società erogatrice del servizio; le modalità tecniche dell'allacciamento fraudolento posto in essere in concorso tra loro dagli imputati, nel pieno godimento ed effettiva disponibilità dell'immobile alimentato illecitamente. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibilàiiigricorsiP,e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa
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