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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23539/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 marzo 2022 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato quella emessa, all'esito di giudizio abbreviato, il 15 aprile 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], escludendo l'aggravante dei futili motivi, pur confermando il trattamento sanzionatorio quantificato dal primo giudice nel minimo edittale.

1.1. Il fatto oggetto del procedimento riguarda l'aggressione del 30 luglio 2020 da parte di Macaluso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], suo ex datore di lavoro, con un coltello portato con sé e una pala raccolta sul luogo.

L'episodio è avvenuto nei pressi dell'ovile della vittima che è riuscita a sottrarsi ai colpi infertigli dall'imputato dandosi alla fuga.

La ricostruzione del fatto è stata effettuata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di [OSCURATO:PERSONA], datore di lavoro di Macaluso.

1.2. Con valutazione concorde i giudici di merito hanno ritenuto non credibile la versione difensiva resa dall'imputato secondo cui sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] ad aggredirlo per primo, mentre lui si sarebbe limitato a reagire alla condotta violenta dell'avversario.

A tale proposito, sono stati valorizzati plurimi elementi fattuali quali l'essersi recato l'imputato presso il proprio ex datore di lavoro senza alcun preavviso, l'avere fornito giustificazioni false in ordine ai motivi che gli avevano impedito, il giorno del fatto, di incontrare [OSCURATO:PERSONA], l'avere riportato solo [OSCURATO:PERSONA] numerose ferite da taglio, la maggiore verosimiglianza della versione resa dalla persona offesa, il mancato riferimento, da parte dell'imputato, all'aggressione subita ad opera di [OSCURATO:PERSONA] a casa della suocera, dove egli si era recato dopo i fatti.

Peraltro, la vittima si era rivelata credibile nel momento in cui aveva fatto riferimento al movente dell'aggressione subita indicandolo nel fatto che Macaluso la riteneva responsabile della fine del proprio matrimonio (movente, di certo, credibile rispetto alla particolare violenza dell'azione).

Nello stesso senso anche il fatto che era stato [OSCURATO:PERSONA] a tentare la fuga e chiedere soccorso, così come la circostanza che Macaluso non era nuovo a condotte violente contro la persona.

La Corte di appello ha ritenuto prive di rilievo probatorio le circostanze addotte dalla difesa quali l'effettiva richiesta di Macaluso rivolta indirettamente a [OSCURATO:PERSONA], qualche giorno prima, di poter raccogliere le carrube o, ancora, il fatto che Gallina non avesse notato il coltello quando aveva accompagnato Macaluso sul posto di lavoro.I giudici di merito hanno reso una valutazione uniforme anche con riguardo agli elementi dai quali desumere l'esistenza dell'animus necandi: la particolare offensività dello strumento utilizzato, il numero non esiguo di fendenti, alcuni dei quali sferrati alle spalle, le parti del corpo attinte (il viso, la zona sovraclaveale sinistra e quella precordiale, vicine a punti vitali), il tentativo di proseguire l'aggressione utilizzando il badile.

E' stata altresì esclusa la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della scriminante della legittima difesa.

Sono state condivise anche le valutazioni in ordine alla capacità di intendere e di volere dell'imputato.

In particolare, sono state valorizzate le considerazioni che ha formulato il perito sulla scorta del colloquio diretto con l'imputato e della documentazione sanitaria.

L'ausiliario ha escluso che Macaluso, al momento del fatto, versasse in una condizione di incapacità di intendere e di volere.

Sul punto, le contrarie deduzioni del consulente della difesa sono state disattese in quanto generiche e assertive.

La premeditazione è stata ritenuta sussistente in quanto Macaluso, che nutriva forte risentimento verso la vittima, si era recato appositamente ove sapeva di trovare [OSCURATO:PERSONA] portando con sé un coltello con il quale aveva poi colpito la vittima.

E' stato ritenuto meritevole di accoglimento il motivo di appello riferito all'aggravante dei futili motivi che è stata esclusa non potendo ritenersi integrata dal fatto che l'imputato ritenesse la persona offesa l'origine della crisi del proprio matrimonio.

La mancanza di qualsiasi prova circa la commissione di una condotta ingiusta da parte di [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l'esclusione della configurabilità dell'attenuante della provocazione.

La concessione delle attenuanti generiche è stata, parimenti, esclusa in ragione del fatto che l'imputato è risultato gravato da plurimi precedenti specifici, ha commesso un reato estremamente grave, non ha mostrato segni di resipiscenza alcuna.

L'eliminazione dell'aggravante dei futili motivi non è stata ritenuta produttiva di effetti sotto il profilo del trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito la violazione dell'art. 52 cod. pen. e difetto di motivazione.

In relazione al motivo di appello riferito al mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, la motivazione della Corte di appello sarebbe stata apodittica.

L'azione violenta posta in essere da Macaluso verso [OSCURATO:PERSONA] era stata originata solo dall'aggressione del secondo nei confronti dell'imputato che si era recato presso l'azienda agricola del suo ex datore di lavoro per motivi del tutto legittimi.

Il mancato riconoscimento della legittima difesa sarebbe, quindi, stato motivato in termini del tutto carenti, non essendo, peraltro, emerso che Macaluso avesse, in qualche modo, programmato di aggredire [OSCURATO:PERSONA] portando il coltello.

2.2. Con il secondo motivo sono state eccepite violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante della premeditazione.

Anche in tal caso, a fronte delle argomentazioni sviluppate nell'atto di appello tese a dimostrare l'occasionalità della condotta dell'imputato, la motivazione della Corte di appello è stata ritenuta carente, non avendo spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l'aggravante.

2.3. Con il terzo motivo analoghi vizi sono stati eccepiti con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Anche per tale profilo è stata contestata la genericità della motivazione che ha escluso le attenuanti solo sulla base della gravità del fatto e del comportamento processuale, pur avendo Macaluso fornito la propria versione dei fatti senza avvalersi della facoltà di non rispondere.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale viene lamentato il difetto di motivazione in ordine alla causa di giustificazione della legittima difesa, anche putativa.

A tale scopo, la difesa, in primo luogo, propone una lettura alternativa dei fatti rilevanti nel procedimento . in termini puramente avversativi e confutativi, uno svolgimento dei fatti che non trova conforto nelle concordi sentenze di merito.La circostanza che sia stato [OSCURATO:PERSONA] a colpire per primo Macaluso con una pala e che questi abbia reagito al solo scopo di difendersi si sostanzia in una sollecitazione a una rilettura di (non meglio identificate in quanto non indicate) fonti informative.

Si tratta di operazione non suscettibile di essere compiuta nella presente sede di legittimità . quale, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, non è consentita una qualsiasi valutazione di merito.

Deve essere, ancora una volta, ribadito quanto affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601, con la quale è stato enunciato il principio per cui, «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».

Quanto al profilo della mancanza di motivazione circa la legittima difesa, si segnala che la Corte di appello ha motivato sul punto (pag. 5 penultimo capoverso) sulla base di una completa disamina delle emergenze istruttorie, assegnando credibilità alla versione della persona offesa alla luce di precisi elementi fattuali puntualmente indicati in motivazione e costituiti, essenzialmente, dalla sostanziale convergenza con quanto di-chiarato da [OSCURATO:PERSONA] (datore di lavoro di Macaluso all'epoca dei fatti) e da elementi obiettivi (accertamenti dei R.I.S.) e logici.

L'intera ricostruzione effettuata dalla Corte di appello si pone in termini totalmente incompatibili con la sussistenza della legittima difesa con la conseguenza che l'eccepito difetto di motivazione, all'evidenza, non si configura.3.

Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al secondo motivo con il quale è stato eccepito il difetto di motivazione in ordine alla premeditazione.

Secondo la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente, l'aggravante avrebbe dovuto essere esclusa e, ancora una volta, sul punto vengono compiuti rilievi di natura puramente fattuale.

La motivazione esiste ed è effettiva avendo i giudici di merito fatto riferimento all'essersi recato Macaluso presso il terreno nel quale si trovava [OSCURATO:PERSONA] con un pretesto e deviando dal percorso che avrebbe dovuto seguire per incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA] alla fine della giornata lavorativa. [OSCURATO:PERSONA], il quale nutriva risentimento verso la vittima, si è recato da quest'ultima vittima armato di coltello.

La motivazione è, dunque, esente dal vizio genericamente lamentato.

4. E' inammissibile anche il terzo motivo in quanto generico e manifestamente infondato.

L'esclusione delle attenuanti generiche è stata motivata con riferimento alle condizioni soggettive dell'imputato (pluripregiudicato) e alle modalità del fatto (preordinazione della condotta violenta), oltre che con la mancata collaborazione con gli inquirenti e l'assenza di revisione critica della propria condotta.

Sul punto vale richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui «l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01).

Nel caso in esame, non solo è stata evidenziata la mancanza di elementi positivi, ma è stata messa in evidenza la presenza di elementi negativi quali quelli indicati.

Per completezza, si ribadisce che «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e numerose altre conformi precedenti).5.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 marzo 2022 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato quella emessa, all'esito di giudizio abbreviato, il 15 aprile 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], escludendo l'aggravante dei futili motivi, pur confermando il trattamento sanzionatorio quantificato dal primo giudice nel minimo edittale. 1.1. Il fatto oggetto del procedimento riguarda l'aggressione del 30 luglio 2020 da parte di Macaluso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], suo ex datore di lavoro, con un coltello portato con sé e una pala raccolta sul luogo. L'episodio è avvenuto nei pressi dell'ovile della vittima che è riuscita a sottrarsi ai colpi infertigli dall'imputato dandosi alla fuga. La ricostruzione del fatto è stata effettuata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di [OSCURATO:PERSONA], datore di lavoro di Macaluso. 1.2. Con valutazione concorde i giudici di merito hanno ritenuto non credibile la versione difensiva resa dall'imputato secondo cui sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] ad aggredirlo per primo, mentre lui si sarebbe limitato a reagire alla condotta violenta dell'avversario. A tale proposito, sono stati valorizzati plurimi elementi fattuali quali l'essersi recato l'imputato presso il proprio ex datore di lavoro senza alcun preavviso, l'avere fornito giustificazioni false in ordine ai motivi che gli avevano impedito, il giorno del fatto, di incontrare [OSCURATO:PERSONA], l'avere riportato solo [OSCURATO:PERSONA] numerose ferite da taglio, la maggiore verosimiglianza della versione resa dalla persona offesa, il mancato riferimento, da parte dell'imputato, all'aggressione subita ad opera di [OSCURATO:PERSONA] a casa della suocera, dove egli si era recato dopo i fatti. Peraltro, la vittima si era rivelata credibile nel momento in cui aveva fatto riferimento al movente dell'aggressione subita indicandolo nel fatto che Macaluso la riteneva responsabile della fine del proprio matrimonio (movente, di certo, credibile rispetto alla particolare violenza dell'azione). Nello stesso senso anche il fatto che era stato [OSCURATO:PERSONA] a tentare la fuga e chiedere soccorso, così come la circostanza che Macaluso non era nuovo a condotte violente contro la persona. La Corte di appello ha ritenuto prive di rilievo probatorio le circostanze addotte dalla difesa quali l'effettiva richiesta di Macaluso rivolta indirettamente a [OSCURATO:PERSONA], qualche giorno prima, di poter raccogliere le carrube o, ancora, il fatto che Gallina non avesse notato il coltello quando aveva accompagnato Macaluso sul posto di lavoro.I giudici di merito hanno reso una valutazione uniforme anche con riguardo agli elementi dai quali desumere l'esistenza dell'animus necandi: la particolare offensività dello strumento utilizzato, il numero non esiguo di fendenti, alcuni dei quali sferrati alle spalle, le parti del corpo attinte (il viso, la zona sovraclaveale sinistra e quella precordiale, vicine a punti vitali), il tentativo di proseguire l'aggressione utilizzando il badile. E' stata altresì esclusa la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della scriminante della legittima difesa. Sono state condivise anche le valutazioni in ordine alla capacità di intendere e di volere dell'imputato. In particolare, sono state valorizzate le considerazioni che ha formulato il perito sulla scorta del colloquio diretto con l'imputato e della documentazione sanitaria. L'ausiliario ha escluso che Macaluso, al momento del fatto, versasse in una condizione di incapacità di intendere e di volere. Sul punto, le contrarie deduzioni del consulente della difesa sono state disattese in quanto generiche e assertive. La premeditazione è stata ritenuta sussistente in quanto Macaluso, che nutriva forte risentimento verso la vittima, si era recato appositamente ove sapeva di trovare [OSCURATO:PERSONA] portando con sé un coltello con il quale aveva poi colpito la vittima. E' stato ritenuto meritevole di accoglimento il motivo di appello riferito all'aggravante dei futili motivi che è stata esclusa non potendo ritenersi integrata dal fatto che l'imputato ritenesse la persona offesa l'origine della crisi del proprio matrimonio. La mancanza di qualsiasi prova circa la commissione di una condotta ingiusta da parte di [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l'esclusione della configurabilità dell'attenuante della provocazione. La concessione delle attenuanti generiche è stata, parimenti, esclusa in ragione del fatto che l'imputato è risultato gravato da plurimi precedenti specifici, ha commesso un reato estremamente grave, non ha mostrato segni di resipiscenza alcuna. L'eliminazione dell'aggravante dei futili motivi non è stata ritenuta produttiva di effetti sotto il profilo del trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito la violazione dell'art. 52 cod. pen. e difetto di motivazione. In relazione al motivo di appello riferito al mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, la motivazione della Corte di appello sarebbe stata apodittica. L'azione violenta posta in essere da Macaluso verso [OSCURATO:PERSONA] era stata originata solo dall'aggressione del secondo nei confronti dell'imputato che si era recato presso l'azienda agricola del suo ex datore di lavoro per motivi del tutto legittimi. Il mancato riconoscimento della legittima difesa sarebbe, quindi, stato motivato in termini del tutto carenti, non essendo, peraltro, emerso che Macaluso avesse, in qualche modo, programmato di aggredire [OSCURATO:PERSONA] portando il coltello. 2.2. Con il secondo motivo sono state eccepite violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante della premeditazione. Anche in tal caso, a fronte delle argomentazioni sviluppate nell'atto di appello tese a dimostrare l'occasionalità della condotta dell'imputato, la motivazione della Corte di appello è stata ritenuta carente, non avendo spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l'aggravante. 2.3. Con il terzo motivo analoghi vizi sono stati eccepiti con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche per tale profilo è stata contestata la genericità della motivazione che ha escluso le attenuanti solo sulla base della gravità del fatto e del comportamento processuale, pur avendo Macaluso fornito la propria versione dei fatti senza avvalersi della facoltà di non rispondere. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale viene lamentato il difetto di motivazione in ordine alla causa di giustificazione della legittima difesa, anche putativa. A tale scopo, la difesa, in primo luogo, propone una lettura alternativa dei fatti rilevanti nel procedimento . in termini puramente avversativi e confutativi, uno svolgimento dei fatti che non trova conforto nelle concordi sentenze di merito.La circostanza che sia stato [OSCURATO:PERSONA] a colpire per primo Macaluso con una pala e che questi abbia reagito al solo scopo di difendersi si sostanzia in una sollecitazione a una rilettura di (non meglio identificate in quanto non indicate) fonti informative. Si tratta di operazione non suscettibile di essere compiuta nella presente sede di legittimità . quale, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, non è consentita una qualsiasi valutazione di merito. Deve essere, ancora una volta, ribadito quanto affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601, con la quale è stato enunciato il principio per cui, «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito». Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». Quanto al profilo della mancanza di motivazione circa la legittima difesa, si segnala che la Corte di appello ha motivato sul punto (pag. 5 penultimo capoverso) sulla base di una completa disamina delle emergenze istruttorie, assegnando credibilità alla versione della persona offesa alla luce di precisi elementi fattuali puntualmente indicati in motivazione e costituiti, essenzialmente, dalla sostanziale convergenza con quanto di-chiarato da [OSCURATO:PERSONA] (datore di lavoro di Macaluso all'epoca dei fatti) e da elementi obiettivi (accertamenti dei R.I.S.) e logici. L'intera ricostruzione effettuata dalla Corte di appello si pone in termini totalmente incompatibili con la sussistenza della legittima difesa con la conseguenza che l'eccepito difetto di motivazione, all'evidenza, non si configura.3. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al secondo motivo con il quale è stato eccepito il difetto di motivazione in ordine alla premeditazione. Secondo la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente, l'aggravante avrebbe dovuto essere esclusa e, ancora una volta, sul punto vengono compiuti rilievi di natura puramente fattuale. La motivazione esiste ed è effettiva avendo i giudici di merito fatto riferimento all'essersi recato Macaluso presso il terreno nel quale si trovava [OSCURATO:PERSONA] con un pretesto e deviando dal percorso che avrebbe dovuto seguire per incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA] alla fine della giornata lavorativa. [OSCURATO:PERSONA], il quale nutriva risentimento verso la vittima, si è recato da quest'ultima vittima armato di coltello. La motivazione è, dunque, esente dal vizio genericamente lamentato. 4. E' inammissibile anche il terzo motivo in quanto generico e manifestamente infondato. L'esclusione delle attenuanti generiche è stata motivata con riferimento alle condizioni soggettive dell'imputato (pluripregiudicato) e alle modalità del fatto (preordinazione della condotta violenta), oltre che con la mancata collaborazione con gli inquirenti e l'assenza di revisione critica della propria condotta. Sul punto vale richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui «l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01). Nel caso in esame, non solo è stata evidenziata la mancanza di elementi positivi, ma è stata messa in evidenza la presenza di elementi negativi quali quelli indicati. Per completezza, si ribadisce che «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e numerose altre conformi precedenti).5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammis
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