CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 16588/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18064/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9 –ricorrente – contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributariaregionale d el l ’Umbria n. 18/1/2022depositata il 13 gennaio 2022 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: IMU Lacontroversia ha ad oggetto cinque avvis i di accertamento (n n . 286, 54, 55, 56, 57) con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi intimato) ha chiesto a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente ) il pagamento dell’Imu rispettivamente per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018non riconoscendo l’agevolazione per l’abitazione principale. La questione riguarda l’applicazione dell’esenzione cd prima casa prevista dall’art. 13, comma 23, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 nell’ipotesi di residenza e dimora dei coniugi in comuni diversi. La CTP ha respintoi ricorsi dopo averli riuniti. La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sul la base delle seguenti ragioni: - la condizione per fruire dell’agevolazione , non è solo , la residenza anagrafica e la dimora abituale della contribuente, maè necessario che queste siano l e medesim e anche per gli altri componenti del nucleo familiare; - è del tutto irrilevante che la contribuente risieda in un immobile diverso da quello ove risiede il suo coniuge, in quanto,«finché esiste il rapporto matrimoniale, esiste anche una dimora abituale e una residenza anagrafica dei membri della famigli rilevante ai fini Imu». La ricorrente propone ricorso fondato su due motivi e deposita nota rappresentando l’annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati, la controparte resta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione falsa applicazionedell’art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, laddove la sentenza impugnata haritenuto adeguatamente motivati gli atti impugnati che si sono limitati a contestare l’omesso versamento dell’Imu.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione dell’art. 13 , comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 del 2011. Sostiene la ricorrente che è errata l’interpretazione fornita dalla sentenza impugnata dell’articolo ora richiamatoladdove sostiene che l’esenzione sia prevista solamente qualora i coniugirisiedano anagraficamente e dimorino abitualmente in immobili diversi, ma siti nel medesimo comune. 3. La ricorrente ha depositato telematicamente una not a il 23 aprile 2024, allegando un provvedimento reso in autotutela dall’odierno intimatocon cui avrebbe annullato gli atti impugnati oggetto del presente giudizio. Rilevato che il documento allegato non è leggibile, il Collegio ritiene opportunoil rinvio a nuovo ruolo con invito al rinnovo del deposito del provvedimento reso in autotutela da parte della ricorrente. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo il giudizio per il rinnovo del deposito della