CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 07533/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.DAINO1TI Giovanni ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida senza patente con la recidiva nel biennio e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di sussistenza del fatto in quanto, in relazione al reato presupposto, non esisteva la prova certa agli atti che la contestazione di analoga violazione fosse ri- sultata definitivamente accertata. Sotto diverso profilo deduce vizio mo- tivazionale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non pu- nibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 In relazione alla recidiva nel biennio il giudice distrettuale ha rica- vato il dato della omessa opposizione del contravventore al verbale di accertamento della violazione amministrativa dalla comunicazione di no- tizia di reato, acquisita con il consenso tra le parti, da cui veniva affer- mato, con certezza, che il verbale di contestazione non era stato opposto. 3.2 Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. il giudice distrettuale ne ha escluso il raggio di operatività con motivazione non illogica o contraddittoria che si sottrae al sindacato di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il consigliere estensore