CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 17745/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensoreFATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza con cui il Tribunale di Cassino, in data 25.11.2014, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 497 ter, cod. pen., in rubrica ascrittog li.2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge processuale, in punto di omessa notifica al difensore di fiducia del decreto per il giudizio di appello, notificato per errore ad altro difensore, semplice omonimo di quello di fiducia; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, con riferimento ai tre oggetti di cui si assume l'illecita detenzione da parte del [OSCURATO:PERSONA], rinvenuti custoditi in una cassettiera collocata nell'autolavaggio da lui gestito, due (il manganello telescopico e le manette) sono stati acquistati legittimamente on line; l'altro (la paletta segnaletica recante lo stemma araldico del comune di [OSCURATO:PERSONA]), venne dimenticato da agenti della polizia municipale presso il suddetto autolavaggio e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si era attivato telefonicamente per restituirla come provato dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], indebitamente svalutate dal tribunale. Con requisitoria scritta e conclusioni del 9.1.2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga rigettato. 3. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza. 4. Come si evince dalla lettura degli atti, consentita in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092 - 01), l'unico difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cassino, non ha mai ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza per il giudizio di secondo grado fissato innanzi alla Corte di Appello di Roma per il giorno 11settembre 2025, né tantomeno il dispositivo emesso all'esito dell'udienza con cui veniva definito il relativo giudizio. Tale omissione è da addebitarsi a un evidente disguido in cui era incorsa la cancelleria del giudice procedente, che aveva provveduto a comunicare il suddetto avviso, unitamente al decreto che disponeva il giudizio di appello, per via telematica, ad un omonimo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Lecce e non in Cassino. L'inoltro a cura della cancelleria dei suddetti atti, invero, era stato effettuato in data 3/6/2025, alle ore 8.58, presso l'indirizzo PEC dell'omonimo avvocato del foro di Lecce ([OSCURATO:EMAIL] ), invece che presso l'esatto indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cassino, unico difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL] .). Si tratta di un'omissione che, come eccepito dal ricorrente, ha determinato una nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza con cui si concluso, per violazione del diritto di difesa. Da tempo la Suprema Corte nella sua espressione più autorevole (cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598 - 01), ha affermato il principio che I"omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Principio ribadito da più recente e condivisibile decisione, secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente 2nominato dall'imputato, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., integra una nullità assoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all'udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 180, c.p.p. (cfr. Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273199). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, inoltre, l'omessa notifica dell'avviso di fissazione del giudizio di appello al difensore dell'imputato integra una nullità a regime intermedio solo nel caso in cui il difensore abbia partecipato alla relativa udienza, con la conseguenza che, non essendosi verificata nel corso del giudizio, deve essere dedotta o rilevata a pena di decadenza entro la pronuncia della sentenza d'appello. In tale decisione la Corte di Cassazione ha, peraltro, ribadito il principio secondo cui la mancata partecipazione al processo del difensore di fiducia determina una nullità assoluta (cfr. Sez. 2, n. 3945 del 12/01/2017, Rv. 269058 — 01). L'introduzione in forma cartolare del giudizio di appello ai sensi del disposto dell'art. 598 bis cod. pen., impone di verificare la tenuta dei richiamati principi, posto che, come è stato osservato dalla recente Sez. 3, n. 34161 del 10/09/2025, Rv. 288735 — 01, in motivazione, "nel giudizio di appello trattato nelle forme del c.d. "rito cartolare" non vi sono fasi che si svolgono in presenza delle parti, perché la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, giudicando «sui motivi, sulle richieste e sulle memorie» (così, esplicitamente, l'art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen.)." Orbene non è revocabile in dubbio, ad avviso del Collegio, che, nel caso di giudizio di appello celebrato con le fome del c.d. "rito cartolare", ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedurale del tutto difforme da quello prescelto, determinando l'assenza del difensore in un caso in 3cui ne è obbligatoria la presenza perché espressamente richiesta, un'assoluta e insanabile nullità agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 16080 del 20/03/2024, Rv. 286336 - 01; Sez. 6, n. 44361 del 24/10/2024; Sez. 3, n. 29348 del 04/04/2024, Rv. 286619-01). Come è stato opportunamente osservato (cfr. Sez. 5, n. 35803 del 09/10/2025, Rv. 288681, in motivazione, nonché, nello stesso senso, Sez. 6, n. 30069 del 23/05/2025, Rv. 288439 — 01), "secondo tale opzione ricostruttiva, la richiesta di trattazione orale costituisce esercizio di un autonomo ed insindacabile diritto di natura potestativa di ciascuna parte processuale, che determina il ripristino del modello procedurale di partecipazione, implicante la presenza fisica delle parti e dei loro difensori o sostituti. Per effetto della richiesta, il difensore ha diritto ad un'interlocuzione orale e diretta con il Giudice, del quale viene, invece, privato in caso di trattazione cartolare. Ancor prima della lesione del contraddittorio, che attiene all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato agli effetti dell'art. 178, comma 1, lett. c), si realizza, dunque, una nullità assoluta ed insanabile dovuta all'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza (secondo i canoni valutativi espressi da Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01, a tenore della quale l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato integra una nullità assoluta, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen.)". Nel caso in esame alla parte e, in particolare al difensore dell'imputato, cui compete il potere di formulare la richiesta di partecipare personalmente all'udienza di trattazione dell'impugnazione proposta innanzi al giudice di appello, anche nell'interesse dell'imputato che voglia presenziarvi personalmente (cfr. Sez. 1, n. 2315 del 13/11/2025, Rv. 289241 — 01, che attribuisce in via esclusiva al difensore l'esercizio di 4tale facoltà nell'interesse del proprio assistito), non è stato dato alcun avviso in ordine alla data di celebrazione dell'udienza innanzi alla Corte di Appello di Roma. Si è, pertanto, verificata un'evidente violazione del disposto dell'art. 598 bis, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il decreto dì citazione per il giudizio di appello deve contenere, tra l'altro, l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto, oltre all'avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Tale omissione ha integrato una nullità di ordine generale, di cui all'art. 178, lett. c), deducibile con il ricorso per cassazione nel momento in cui la parte ne è venuta a conoscenza, avendo inciso negativamente sull'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, il cui difensore non è stato in condizione di esercitare la necessaria maggiore ponderazione sulla scelta del rito, che costituisce la ratio dell'indicata disciplina (cfr. la già citata Sez. 1, n. 2315 del 13/11/2025, Rv. 289241 - 01). Nella requisitoria scritta in precedenza indicata, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, pur riconoscendo che il difensore di fiducia dell'imputato non ha ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e del relativo avviso, rileva che, tuttavia, l'avvocato del foro di Cassino ha comunque ricevuto le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, trasmesse all'indirizzo PEC corretto, ovvero [OSCURATO:EMAIL], in data 21/7/2025. L'esame dell'atto, osserva il pubblico ministero, consente di constatare che esso menziona il nome del ricorrente, la data dell'udienza ed il numero di R.G.N.R. del procedimento, con la conseguenza che, attraverso tale notifica, il difensore è stato posto a conoscenza dell'esistenza della data di celebrazione dell'udienza in appello, in tempo 5senz'altro utile a permettergli di formulare, prima di tale udienza, l'eccezione di nullità derivante dall'omessa notifica dell'avviso di udienza. In difetto di tempestiva eccezione, si sarebbe determinata la sanatoria della nullità ai sensi dell'art 183, lett. a) cod. proc. pen., potendo ritenersi che il difensore abbia accettato gli effetti dell'atto, di cui, pertanto, egli non può dolersi in questa sede. Si tratta di una tesi non condivisibile, ove si tenga presente che, come affermato in una condivisibile decisione di questa Corte, nel procedimento cartolare novellato dalla cd. "riforma Cartabia", la cui disciplina è vigente dal 1° luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandennico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo (cfr. Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Rv. 287897 — 01). Ne deriva che da un atto di parte, privo di effetti giuridici nei confronti delle altre parti del processo, non può farsi derivare per l'imputato una conseguenza in termini di certezza sull'esistenza del decreto di citazione per il giudizio di appello innanzi alla Corte territoriale romana, che consenta di ritenere sanata l'indicata nullità dalla mancata partecipazione all'udienza al fine di eccepirla, interpretata come accettazione degli effetti dell'atto di cui il difensore di fiducia non ha avuto avviso alcuno. L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per il giudizio. 6 P.Q.M