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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1972

Cassazione n. 19220/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 031NQDI) nato il 01/01/1972 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze di conferma della pronuncia del Tribunale locale in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. n. 309/1990, con la recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio.

2. Rilevato che con i due motivi di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata esclusione della recidiva e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con l'articolato apparato motivazionale posto a fondamento del giudizio espresso.

4. Con riferimento alla recidiva va rammentato che la maggiore pericolosità del reo, che ha giustificato l'applicazione della recidiva, si desume dalla complessiva struttura argonnentativa della sentenza impugnata, che ha evidenziato la gravità della condotta tenuta e la negativa personalità dell'imputato, evidenziando il luogo di detenzione della sostanza - una piazza nota quale luogo abituale di spaccio, la suddivisione in dosi di più involucri termosaldati, l'esito positivo della perquisizione personale e del veicolo dell'imputato oltre che la presenza di denaro contanti- elementi dai quali ha desunto, in uno ai numerosi precedenti penali annoverati dall'imputato, una accentuata pericolosità sociale del prevenuto e non un fattore meramente descrittivo della esistenza di precedenti condanne a carico dell'imputato.

5. Del pari inammissibile il secondo motivo con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in quanto non attacca gli argomenti logici e congrui posti dalla Corte distrettuale.

La Corte, dopo avere passato in rassegna nel corpo della motivazione, gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., evidentemente considerati preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01 che in motivazione ha ritenuto sufficiente ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il richiamo ai precedenti penali) ed escluso la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento.

6. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliera est. [OSCURATO:PERSONA] sa [OSCURATO:PERSONA] erranti k17.5.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 031NQDI) nato il 01/01/1972 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze di conferma della pronuncia del Tribunale locale in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. n. 309/1990, con la recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio. 2. Rilevato che con i due motivi di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata esclusione della recidiva e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con l'articolato apparato motivazionale posto a fondamento del giudizio espresso. 4. Con riferimento alla recidiva va rammentato che la maggiore pericolosità del reo, che ha giustificato l'applicazione della recidiva, si desume dalla complessiva struttura argonnentativa della sentenza impugnata, che ha evidenziato la gravità della condotta tenuta e la negativa personalità dell'imputato, evidenziando il luogo di detenzione della sostanza - una piazza nota quale luogo abituale di spaccio, la suddivisione in dosi di più involucri termosaldati, l'esito positivo della perquisizione personale e del veicolo dell'imputato oltre che la presenza di denaro contanti- elementi dai quali ha desunto, in uno ai numerosi precedenti penali annoverati dall'imputato, una accentuata pericolosità sociale del prevenuto e non un fattore meramente descrittivo della esistenza di precedenti condanne a carico dell'imputato. 5. Del pari inammissibile il secondo motivo con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in quanto non attacca gli argomenti logici e congrui posti dalla Corte distrettuale. La Corte, dopo avere passato in rassegna nel corpo della motivazione, gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., evidentemente considerati preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01 che in motivazione ha ritenuto sufficiente ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il richiamo ai precedenti penali) ed escluso la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento. 6. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliera est. [OSCURATO:PERSONA] sa [OSCURATO:PERSONA] erranti k17.5. IDEI~Irig9k
Sentenza Cassazione n. 19220/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris