CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18077/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in merito alla questione di inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro procedimento per violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 270 cod. proc. pen., è manifestamente infondato perché risulta mancante della correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); che, invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte di merito ha dedicato a tale doglianza una specifica sezione della motivazione della sentenza impugnata, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della valutazione della piena utilizzabilità ai fini di prova dei risultati intercettativi provenienti da altro procedimento, in perfetta conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati (si vedano le pagine da 13 a 17); considerato che a tale riguardo deve ribadirsi anche in questa sede come, in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non determini l'inutilizzabilità dei risultati intercettativi, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo (cfr. Sez. 6, n. 48968 del 24/11/2009, Scafidi, Rv. 245542 - 01; Sez. 5, n. 4758 del 10/07/2015, dep. 2016, Bagnato, Rv. 265993 - 01; Sez. 5, n. 1801 del 16/07/2015, dep. 2016, Tunno, Rv. 266410 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MMichele [OSCURATO:PERSONA] mperiali c