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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41214/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità e in particolare quanto al giudizio di responsabilità, lamentando asserite carenze argomentative con riguardo, in particolare alla ritenuta sussistenza del dolo inerente alla calunnia contestata all'imputato, aspetto che per contro che la lettura del provvedimento impugnato smentisce con evidenza, essendo lo stesso connotato da lineare e coerente logicità e da una puntuale ed esauriente disamina dei dati processuali diretti a disvelare l'elemento soggettivo della condotta contestata ( si veda la pagina 3 della motivazione, dal penultimo capoverso); quanto alla ritenuta recidiva perchè la sentenza impugnata anche sul punto risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( dando rilievo alla maggiore pericolosità del ricorrente ricavabile dal fatto a giudizio in ragione della identità del titolo di reato posto a fondamento della precedente condanna, aspetto dirimente alla luce della peculiarità del reato contestato); quanto alla maturata prescrizione prima della sentenza gravata, non avendo la difesa considerato gli effetti della recidiva contestata e ritenuta sul termine utile alla (rivendicata ragione di) estinzione del reato, nel caso non maturata alla data della decisione di appello: rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod, proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità e in particolare quanto al giudizio di responsabilità, lamentando asserite carenze argomentative con riguardo, in particolare alla ritenuta sussistenza del dolo inerente alla calunnia contestata all'imputato, aspetto che per contro che la lettura del provvedimento impugnato smentisce con evidenza, essendo lo stesso connotato da lineare e coerente logicità e da una puntuale ed esauriente disamina dei dati processuali diretti a disvelare l'elemento soggettivo della condotta contestata ( si veda la pagina 3 della motivazione, dal penultimo capoverso); quanto alla ritenuta recidiva perchè la sentenza impugnata anche sul punto risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( dando rilievo alla maggiore pericolosità del ricorrente ricavabile dal fatto a giudizio in ragione della identità del titolo di reato posto a fondamento della precedente condanna, aspetto dirimente alla luce della peculiarità del reato contestato); quanto alla maturata prescrizione prima della sentenza gravata, non avendo la difesa considerato gli effetti della recidiva contestata e ritenuta sul termine utile alla (rivendicata ragione di) estinzione del reato, nel caso non maturata alla data della decisione di appello: rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod, proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 202
Sentenza Cassazione n. 41214/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris