CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 ottobre 1953
Cassazione n. 25024/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso - trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 09/10/1953 avversda sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO; Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria in data 19 aprile 2022 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni scritte in data 13 maggio 2022, con cui il difensore insta per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Antonio avverso la sentenza in data 22 gennaio 2021 con cui la Corte d'appello di Salerno, previa riqualificazione del fatto nella violazione degli artt. 56 e 640-bis cod. pen., confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno addì 29 gennaio 2019 di condanna dell'imputato per tentata truffa per avere, quale legale rappresentante della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", presentato all'Ufficio delle Dogane di Salerno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la riduzione dell'aliquota dell'accisa sul gasolio per autotrazione, relativa al primo trimestre 2015, dichiarando falsamente, con allegazione di fatture, rifornimenti di automezzi non di proprietà della citata ditta e comunque non riportati nel quadro Al. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen., nella parte in cui si afferma che l'imputato ha presentato richiesta per somme ulteriori nella consapevolezza che non gli fossero dovute, con conseguente travisamento della prova, nonché correlata inosservanza od erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'articolo 606, lettera b), cod. proc. pen., nella parte in cui qualifica il fatto di reato come tentativo di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello erroneamente riqualifica i fatti contestati all'imputato nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 640-bis cod. pen., argomentando in modo generico sulla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa aggravata, con particolare riferimento al dolo. Invero è incomprensibile donde essa abbia tratto l'evidente consapevolezza, in capo al medesimo, della richiesta di somme ulteriori non dovute. Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'imputato aveva indicato i mezzi in uso alla ditta e gli importi relativi al gasolio concretamente acquistato per l'esercizio della sua attività, nella convinzione che il credito d'imposta derivasse dalle somme effettivamente sborsate per i rifornimenti. A dimostrazione di tale convinzione, soccorre la nota in data 3 settembre 2015, inviata all'Agenzia delle Dogane, con cui venivano specificate le targhe dei veicoli per i quali era stato fatto rifornimento utilizzando schede relative a mezzi non più in possesso della ditta. Inoltre, a dimostrazione che i rifornimenti erano stati realmente effettuati, venivano prodotti i documenti di trasporto ed i buoni manuali saldati. Si trattava pertanto di rifornimenti concretamente eseguiti su mezzi in possesso della ditta mediante gasolio realmente acquistato. La dichiarazione sostitutiva era inidonea a causare induzione in errore poiché non aveva connotazione artificiosa o raggirante. Nel quadro Al non venivano indicati gli automezzi non più in possesso della ditta, il riconoscimento del credito essendo richiesto in ragione delle fatture relative ai rifornimenti di gasolio. La dichiarazione non richiedeva approfonditi controlli, atteso che l'istante indicava gli automezzi e la quantità di gasolio effettivamente utilizzato. In considerazione di quanto precede, non sussiste prova del dolo, potendo "in limine" ravvisarsi gli estremi della diversa fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen., nella parte in cui afferma che vengono in rilievo condotte reiterate e che il danno che si sarebbe potuto produrre non può ritenersi esiguo, con correlata inosservanza od erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, lettera b), cod. pen., nella parte in cui è esclusa l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte d'appello ha omesso di indicare gli elementi sui quali fonda il proprio convincimento. La condotta ascritta all'imputato è sostanzialmente unitaria in virtù del fatto che essa consiste in un solo artificio o raggiro, consistente nella presentazione della dichiarazione sostitutiva diretta ad ottenere il rimborso, con la conseguenza che deve ritenersi un'unica condotta correlata ad un unico reato. Del resto, a supporto di tale affermazione, rileva la scelta della pubblica accusa di formulare un unico capo di imputazione e di non contestare una pluralità di reati. È possibile applicare l'art. 131-bis cod. pen. nel caso in cui vi siano più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora le violazioni non dimostrino serialità. Sotto altro profilo, a differenza di quanto affermato dalla Corte d'appello, sussiste la tenuità del danno, essendo stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4, cod. pen. Ulteriori elementi militano a favore del riconoscimento della causa di non punibilità, quali l'effettivo acquisto del carburante, le modalità della condotta successiva al reato, l'esistenza di un unico risalente precedente per un reato di diversa natura, lo svolgimento da decenni dell'attività di autotrasporto senza violazioni ed il minimo valore del vantaggio conseguito, pari ad euro 3.534,00, a fronte di un credito d'imposta riconosciuto per oltre 165.000,00 per un solo trimestre. 3. A seguito di contraddittorio scritto, le parti constano aver concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In particolare, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. È incontestato che l'imputato non aveva indicato nella dichiarazione sostitutiva, e precisamente nel quadro Al ad essa allegato, una serie di automezzi per i quali era stato tuttavia fatturato il carburante esposto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta. A fronte di ciò, corretto è il rilievo della Corte d'appello secondo cui l'imputato, allorquando ha compilato il suddetto quadro, aveva piena contezza della non dovutezza delle somme esposte per mezzi diversi, in quanto non aziendali, rispetto a quelli riportati nel quadro medesimo. Invero, mentre nel quadro Al ha correttamente riportato soltanto le targhe degli automezzi aziendali, con riferimento ai litri di gasolio agevolabili, ha esposto, non solo le fatture per i rifornimenti di detti automezzi, ma altresì fatture aggiuntive, inerenti , 2 ifornimenti di mezzi ulteriori, tali siccome pacificamente non indicati nel quadro. La tesi dell'imputato secondo cui la condotta non avrebbe natura decettiva, avendo egli agito sul presupposto che il credito d'imposta fosse riconosciuto solo in relazione alle fatture relative ai rifornimenti, è palesemente destituita di fondamento. Per un verso, infatti, costituisce mera affermazione - non supportata nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, dal richiamo di specifiche evidenze di cui la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto - quella a termini della quale le fatture riguardanti rifornimenti effettuati con mezzi diversi dai mezzi aziendali indicati nel quadro Al debbano in realtà imputarsi egualmente ai mezzi aziendali; per altro verso, pur a prescindere da ciò, l'imputato era perfettamente consapevole della necessità, onde ottenere il riconoscimento del credito d'imposta, della corrispondenza tra gli esclusivi mezzi aziendali, da indicarsi nel quadro Al, e le fatture, non avendo infatti indicato nel quadro Al anche gli automezzi non aziendali. Proprio in ciò, dunque, risiede la decettività della condotta dal medesimo serbata, correttamente qualificata dalla Corte d'appello come tentativo di truffa aggravata ai sensi degli artt. 56 e 640-bis cod. pen. A tale riguardo, senza pregio è la pretesa del ricorrente, peraltro non motivata, di riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 316-ter cod. pen., atteso che - alla stregua di costante giurisprudenza (cfr. da ult. Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036-03) - "il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva". Nella specie, come detto, a rendere ragione della configurabilità di un tentativo di truffa aggravata è la rilevata attitudine della condotta a trarre in errore l'[OSCURATO:PERSONA], la quale, viepiù, ben lungi dal limitarsi a prendere atto delle autocertificazioni, ha condotto, com'era doveroso che facesse, le necessarie verifiche, solo a seguito delle quali l'indebito riconoscimento del credito d'imposta non s'è verificato. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.1. La Corte d'appello ha correttamente indicato le ragioni per cui, nella specie, difettano in radice i presupposti per l'applicabilità delle previsioni di cui all'art. 131-bis cod. pen., ritenendo ostarvi, da un lato, la reiterazione delle condotte ascritte all'imputato e, dall'altro, la non esiguità del danno che si sarebbe prodotto se le stesse fossero state portate a compimento, giacché esso sarebbe consistito in qualche migliaio di euro, senza che in contrario rilevi il riconoscimento, in primo grado, della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., in quanto operante su un piano diverso da quello della causa di non punibilità. Trattasi di argomentazioni coerenti con i dati di fatto e giuridicamente ineccepibili. In particolare, - la reiterazione delle condotte ascritte all'imputato è di per se stessa indice di un comportamento abituale, ostativo, in quanto tale, al beneficio (cfr., in fattispecie di reiterata omessa corresponsione di assegni di mantenimento, Sez. 6, n. 22523 del 01/07/2020, P., Rv. 279563-01; in fattispecie di reiterati omessi versamenti di contributi previdenziali nell'anno, Sez. 3, n. 13107 del 22/01/2020, Gnani, Rv. 279093-01; in fattispecie di reiterazione della condotta tipica di molestie, Sez. 1, n. 1523 del 05/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274794-01); - l'apprezzamento di non esiguità di un danno che, nel caso in cui dette condotte avessero raggiunto l'obiettivo, avrebbe integrato l'importo di qualche migliaio di euro non è incongruo alla luce del complessivo dispiegarsi delle stesse in un torno di tempo ridotto, qual è un solo trimestre, con conseguente ben maggiore potenzialità di danno in una proiezione comprendente un intero anno d'imposta; - la rimarcata non contraddizione tra il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 61, n. 4, cod. pen. è corretta, poiché, mentre, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante, deve aversi riguardo alla mera consistenza del danno cagionato alla persona offesa in termini di "speciale tenuità", ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità la valutazione di "particolare tenuità" si estende, comprensivamente, all'offesa", e dunque alla lesione al bene giuridico, in ragione, non solo dellmesiguità del danno o del pericolo", ma anche delle "modalità della condotta", "sub specie" dei criteri estimativi di cui all'art. 133 cod. pen. In considerazione di quanto precede, risulta assorbita l'ulteriore argomentazione sviluppata nel motivo in disamina circa l'applicabilità della causa di non punibilità anche alla forma tentata del delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. 4. La manifesta infondatezza di entrambi i motivi vota il ricorso all'inammissibilità. 4.1. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual