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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 38067/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato; rilevato che il ricorrente si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen..

Considerato che i giudici di appello, con argomentazioni fondate su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso il beneficio invocato; considerato che la motivazione posta a fondamento del decisum, incentrata su una puntuale analisi dei fatti per i quali è intervenuta condanna, dei precedenti penali annoverati dall'imputato e della condotta susseguente al reato, oltre ad essere immune da vizi logici, è rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità, di cui la Corte di merito ha fatto buon governo (cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031:"In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato; rilevato che il ricorrente si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen.. Considerato che i giudici di appello, con argomentazioni fondate su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso il beneficio invocato; considerato che la motivazione posta a fondamento del decisum, incentrata su una puntuale analisi dei fatti per i quali è intervenuta condanna, dei precedenti penali annoverati dall'imputato e della condotta susseguente al reato, oltre ad essere immune da vizi logici, è rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità, di cui la Corte di merito ha fatto buon governo (cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031:"In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 38067/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris