CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 17475/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 ottobre 2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina in data 17 ottobre 2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati dichiarati colpevoli del delitto tentato di omicidio, in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sono stati condannati alla pena di anni 9 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare. 1.1. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto infondate le censure riguardanti la nullità del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], considerando corretta la notificazione mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dopo un primo tentativo di notifica con esito negativo presso il domicilio eletto dall'imputato. 1.2. La Corte ha, inoltre, ha ritenuto provato il loro concorso nella realizzazione del fatto oggetto della imputazione sulla base degli elementi raccolti a loro carico. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, propongono ricorsi per cassazione affidati a due motivi. 2.1. Con il primo si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.; in particolare, viene censurata l'omessa verifica della idoneità del domicilio eletto da [OSCURATO:PERSONA] prima dell'effettuazione della notifica presso il difensore disposta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione della loro responsabilità. In particolare, denunciano la mancata descrizione della condotta da loro tenuta e delle modalità con le quali avrebbero partecipato all'aggressione delle persone offese. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. Con riferimento al primo motivo la Corte intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale in base al quale l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Cass. Sez. U., Sentenza n. 58120 del 22 giugno 2017, Rv. 271772). Ciò posto si osserva che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha eletto domicilio in [OSCURATO:PERSONA] via della Bagnara senza numero civico (lato strada litoranea) con verbale redatto dai Carabinieri il giorno 28 ottobre 2010; tentata con esito negativo la notifica del decreto di citazione presso il suddetto domicilio (come rappresentato dai Carabinieri di S. [OSCURATO:PERSONA] con nota del 23 novembre 2010), alla udienza tenutasi il giorno 24 novembre 2010 il Tribunale di Latina ne ha correttamente disposto la rinnovazione - unitamente al verbale di udienza - presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Pertanto, come risulta dalla documentazione in atti (che questa Corte è autorizzata ad esaminare in considerazione della natura processuale della censura), deve escludersi la lamentata nullità della notifica del decreto di citazione nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Anche il secondo motivo, riguardante la manifesta illogicità della motivazione rispetto alla accertata responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto, risulta infondato. Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed P I efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (vedi, in senso conforme, Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 48050 del 2/7/2019, Rv. 277758 - 01). 3.1. Nella sentenza impugnata (che ha integralmente confermato quella di primo grado) i fatti, sulla base delle dichiarazioni delle due vittime, di [OSCURATO:PERSONA] (detto Billa), di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del comandante del nucleo operativo CC di [OSCURATO:PERSONA] sono stati ricostruiti nei seguenti termini. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che la sera tra I'l e il 2 settembre 2007, nella zona di S. [OSCURATO:PERSONA], lui e [OSCURATO:PERSONA] (detto Binda) erano, a bordo del motorino condotto dal secondo, diretti a ritirare del denaro che [OSCURATO:PERSONA] doveva avere per dei lavori da lui svolti in precedenza. Giunti nella zona di S. Vito sono stati fermati da un gruppo formato da dieci o dodici connazionali sconosciuti a [OSCURATO:PERSONA], ma che [OSCURATO:PERSONA] in parte conosceva. Dopo avere parlato con Binda per un poco, il gruppo ha poi iniziato ad assalire i due con falci, coltelli ed un machete; le due vittime hanno quindi cercato riparo all'interno della azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] sita nelle vicinanze, ma inutilmente in quanto sono stati raggiunti dagli assalitori che hanno proseguito a colpirli in modo selvaggio. Successivamente, [OSCURATO:PERSONA] ha caricato entrambi i feriti sul rimorchio del suo trattore e li ha lasciati all'esterno della propria azienda agricola sul ciglio della strada. Solo in quel momento [OSCURATO:PERSONA] è riuscito a contattare alcuni amici per avere soccorso; quindi, è giunto sul luogo un suo amico ([OSCURATO:PERSONA], detto Billa) che ha chiamato i carabinieri ed un'ambulanza con la quale entrambi i feriti sono stati poi trasportati presso ospedale S. [OSCURATO:PERSONA] di Latina. Di analogo contenuto risultano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, mentre era ricoverato in ospedale, ha confermato quanto riferito dall'altra vittima; egli ha inoltre dichiarato di avere riconosciuto tra gli aggressori anche i due imputati e lo ha confermato mediante ricognizione fotografica. Anche in sede di incidente probatorio entrambe le vittime hanno riconosciuto i due imputati tra i partecipanti all'aggressione. [OSCURATO:PERSONA], le cui sommarie informazioni testimoniali sono state acquisite agli atti con il consenso delle parti, ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA], nell'immediatezza dei fatti, gli aveva riferito di essere stato assalito da [OSCURATO:PERSONA] e da altri suoi amici. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che la sera dei fatti aveva ricevuto una telefonata da [OSCURATO:PERSONA] (cittadino indiano che lavorava presso l'azienda agricola del padre Salvatore) che gli aveva comunicato che all'interno dell'azienda vi era un gruppo numeroso di cittadini indiani che stava litigando. [OSCURATO:PERSONA], esaminato nel corso del giudizio di primo grado, ha riconosciuto le fotografie dei due imputati in quanto lavoranti nell'azienda del padre Salvatore. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, ha ammesso di essere stato presente ai fatti negando però di avervi partecipato; in particolare, egli ha spiegato che il pomeriggio del primo settembre 2007 alle 16.30 le due persone offese si sono recate presso l'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] ed hanno iniziato a discutere con [OSCURATO:PERSONA] perché volevano far lavorare altri loro connazionali al posto di quelli che vi erano già occupati. Da ciò sarebbe nata una lite soprattutto tra le due parti offese e [OSCURATO:PERSONA]. Egli ha poi sostenuto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] non lavorava presso l'azienda agricola del Fontanella, ma sul punto è stato smentito da [OSCURATO:PERSONA] il quale, come visto, ha confermato che entrambi gli imputati lavoravano per il padre. Quanto alle lesioni riportate dai due aggrediti la Corte territoriale (così come il Tribunale di Latina) ha fatto riferimento alla consulenza del pubblico ministero effettuata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella quale sono state indicate le gravissime lesioni d il pericolo di vita che hanno corso entrambi. 3.2. La Corte di appello ha quindi evidenziato in modo esaustivo e non contraddittorio che la responsabilità dei ricorrenti si basa sull'avvenuto riconoscimento di entrambi, da parte delle due vittime, come partecipanti all'aggressione ai loro danni; inoltre, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di essere stato presente ai fatti oggetto di imputazione, sia pure sostenendo di avere unicamente cercato di dividere i contendenti. Quanto poi alle materiali condotte dei ricorrenti il giudice di appello ha dato rilievo alle dichiarazioni degli aggrediti, i quali hanno confermato di essere stati colpiti da tutti gli assalitori ivi compresi i due imputati; in particolare [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno colpito lui ed il suo amico. L'accertata partecipazione degli odierni ricorrenti all'aggressione consente di configurare la loro responsabilità ai sensi dell'art. 110 cod. pen.; al riguardo deve ricordarsi che in tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso anche forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso). Non è poi possibile giungere a differenti conclusioni - come sostenuto dai ricorrenti - sulla base della mancata indicazione, ad opera delle persone offese, delle specifiche azioni lesive svolte dagli imputati poiché, essendo stati selvaggiamente aggrediti da un gruppo di dieci o dodici persone che hanno loro inflitto lesioni di gravità tale da metterne in pericolo la vita, è comprensibile che i due assaliti non abbiano descritto in modo dettagliato le singole condotte poste in essere dagli imputati. Ciò che rileva è che i due ricorrenti siano stati riconosciuti tra coloro che hanno partecipato all'aggressione oggetto del presente procedimento. Per tutte le ragioni sopra illustrate deve, quindi, escludersi anche la lamentata violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. poiché tutti gli elementi probatori confermano, al di là di ogni ragionevole dubbio, che entrambi gli imputati hanno preso parte all'aggressione oggetto di imputazione.4. I ricorsi vanno, pertanto, respinti con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c