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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 29963/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( RUSSIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 10/02/2023, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di ricettazione. 1.1 Avverso la sentenza, propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello aveva motivato in modo del tutto illogico il punto riguardante la mancata qualificazione del fatto in termini di furto, dando rilievo alla mancata dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di essere stato autore del furto e non alla prossimità temporale tra la data del furto e la relativa vendita degli oggetti da parte dell'imputato. 1.2 Il difensore eccepisce la mancata, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. 2.

Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore eccepisce che la sentenza aveva riportato un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello acquisito con riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato in data 10 luglio 2015, in quanto aveva ritenuto che le dichiarazioni rese da Chillari in quella data fossero divergenti da quelle rese all'udienza del 10 febbraio 2023, quando la divergenza era giustificata dal fatto che al momento delle prime dichiarazioni i carabinieri avevano sequestrato soltanto l'atto di vendita presso il [OSCURATO:PERSONA] dal quale risultava che Chillari aveva ricevuto la somma di euro 80,00, per cui Chillari aveva reso dichiarazioni solo relativamente ai beni di quel singolo contratto contestato. 2.2 Il difensore lamenta la violazione dell'art. 712 cod. pen. in quanto anche per questo motivo la Corte di appello aveva valorizzato la divergenza nelle dichiarazioni dell'imputato. 2.3 II difensore eccepisce l'erroneità della motivazione con la quale la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di riconoscere l'ipotesi di cui al 4'comnna dell'art. 648 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso proposto, deve essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro •••n."/\., ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, in mancanza di qualsiasi dichiarazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di essere l'autore del furto dei beni di cui al capo di imputazione, correttamente la Corte di appello lo ha ritenuto responsabile del reato di ricettazione, visto che la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti da indicazioni alternative provenienti dall'imputato. 1.2 Quanto alla mancanza di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ha fornito congrua motivazione a pag.5 della sentenza impugnata, in cui sono stati evidenziati il valore dei beni ricettati e la mancanza del requisito di non abitualità della condotta.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di Chillari deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Relativamente ai primi due motivi di ricorso, anche a voler dare per ammesso il denunciato travisamento, resta il fatto che, come affermato dalla Corte di appello, la versione resa da Chillari secondo cui i monili gli sarebbero stati consegnati da [OSCURATO:PERSONA] in adempimento di un debito, non trova alcun riscontro in atti, posto che non risulta l'origine di questo debito e non si vede per quale motivo avrebbe dovuto essere saldato con monili anziché in contanti; ciò rende la motivazione logica e coerente con le risultanze processuali anche con riferimento alla mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., non potendosi invocare una mancanza di dolo nel ricevere un tale anomalo mezzo di pagamento. 2.2 Quanto all'ultimo motivo di ricorso, è vero che il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, ma se esso non è esiguo (come ritenuto nel caso in esame dalla Corte di appello con una valutazione sulla quale non è ammesso sindacato nella presente sede), la tenuità deve essere sempre esclusa (vedi,Sez.2;'29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340).

2. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( RUSSIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 10/02/2023, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di ricettazione. 1.1 Avverso la sentenza, propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello aveva motivato in modo del tutto illogico il punto riguardante la mancata qualificazione del fatto in termini di furto, dando rilievo alla mancata dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di essere stato autore del furto e non alla prossimità temporale tra la data del furto e la relativa vendita degli oggetti da parte dell'imputato. 1.2 Il difensore eccepisce la mancata, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore eccepisce che la sentenza aveva riportato un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello acquisito con riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato in data 10 luglio 2015, in quanto aveva ritenuto che le dichiarazioni rese da Chillari in quella data fossero divergenti da quelle rese all'udienza del 10 febbraio 2023, quando la divergenza era giustificata dal fatto che al momento delle prime dichiarazioni i carabinieri avevano sequestrato soltanto l'atto di vendita presso il [OSCURATO:PERSONA] dal quale risultava che Chillari aveva ricevuto la somma di euro 80,00, per cui Chillari aveva reso dichiarazioni solo relativamente ai beni di quel singolo contratto contestato. 2.2 Il difensore lamenta la violazione dell'art. 712 cod. pen. in quanto anche per questo motivo la Corte di appello aveva valorizzato la divergenza nelle dichiarazioni dell'imputato. 2.3 II difensore eccepisce l'erroneità della motivazione con la quale la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di riconoscere l'ipotesi di cui al 4'comnna dell'art. 648 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso proposto, deve essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro •••n."/\., ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, in mancanza di qualsiasi dichiarazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di essere l'autore del furto dei beni di cui al capo di imputazione, correttamente la Corte di appello lo ha ritenuto responsabile del reato di ricettazione, visto che la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti da indicazioni alternative provenienti dall'imputato. 1.2 Quanto alla mancanza di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ha fornito congrua motivazione a pag.5 della sentenza impugnata, in cui sono stati evidenziati il valore dei beni ricettati e la mancanza del requisito di non abitualità della condotta. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di Chillari deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Relativamente ai primi due motivi di ricorso, anche a voler dare per ammesso il denunciato travisamento, resta il fatto che, come affermato dalla Corte di appello, la versione resa da Chillari secondo cui i monili gli sarebbero stati consegnati da [OSCURATO:PERSONA] in adempimento di un debito, non trova alcun riscontro in atti, posto che non risulta l'origine di questo debito e non si vede per quale motivo avrebbe dovuto essere saldato con monili anziché in contanti; ciò rende la motivazione logica e coerente con le risultanze processuali anche con riferimento alla mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., non potendosi invocare una mancanza di dolo nel ricevere un tale anomalo mezzo di pagamento. 2.2 Quanto all'ultimo motivo di ricorso, è vero che il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, ma se esso non è esiguo (come ritenuto nel caso in esame dalla Corte di appello con una valutazione sulla quale non è ammesso sindacato nella presente sede), la tenuità deve essere sempre esclusa (vedi,Sez.2;'29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340). 2. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
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