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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 09924/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento il 10 maggio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen..

Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., reiterano doglianze già disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni esenti da vizi (v. f. della sentenza impugnata, ove si afferma, tra l'altro, che l'imputato, nel corso di controlli del carabinieri, era stato trovato mentre gestiva la vendita di paia di scarpe con marchi contraffatti, esposte su una bancarella); ritenuto che la censura sulla mancata applicazione dell'art.. 131 bis cod. pen. è priva di specificità, atteso che il ricorrente, nel limitarsi ad affermare che i limiti edittali dei reati contestati e il quantitativo modico delle scarpe consentivano il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non ha preso in considerazione tutti i presupposti richiesti dalla norma invocata, tra cui, ad es., la non abitualità dell'agente, ritenuta, di contro, dalla Corte territoriale elemento ostativo, così come il non minimale valore economico dei beni e il comportamento dell'imputato, che aveva tentato di darsi alla fuga; rilevato che il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato negato, avendo l'imputato già ottenuto per due volte il beneficio de quo, come si evince dalla lettura del suo certificato penale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento il 10 maggio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., reiterano doglianze già disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni esenti da vizi (v. f. della sentenza impugnata, ove si afferma, tra l'altro, che l'imputato, nel corso di controlli del carabinieri, era stato trovato mentre gestiva la vendita di paia di scarpe con marchi contraffatti, esposte su una bancarella); ritenuto che la censura sulla mancata applicazione dell'art.. 131 bis cod. pen. è priva di specificità, atteso che il ricorrente, nel limitarsi ad affermare che i limiti edittali dei reati contestati e il quantitativo modico delle scarpe consentivano il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non ha preso in considerazione tutti i presupposti richiesti dalla norma invocata, tra cui, ad es., la non abitualità dell'agente, ritenuta, di contro, dalla Corte territoriale elemento ostativo, così come il non minimale valore economico dei beni e il comportamento dell'imputato, che aveva tentato di darsi alla fuga; rilevato che il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato negato, avendo l'imputato già ottenuto per due volte il beneficio de quo, come si evince dalla lettura del suo certificato penale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09924/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris