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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 29472/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 15/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA],è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato con il primo motivo di ricorso contesta l'omessa dichiarazione di prescrizione e con il secondo l'accertamento di responsabilità perché non era stato amministratore negli anni 2009-2011 indicati nel capo d'imputazione; Rilevato che il primo motivo è fattuale: l'imputato fa decorrere il termine di prescrizione dalla data del 27 marzo 2013 allorché le scritture contabili esistevano già secondo la ricostruzione della Guardia di finanza siccome risultava effettuato un bonifico per la presentazione anticipo fattura, e sostiene quindi che si sia maturata la prescrizione prima della sentenza di appello; Rilevato che nel caso in esame è stato contestato sia l'occultamento sia, in alternativa, la distruzione; Rilevato che per l'occultamento il termine di prescrizione decorre dall'accertamento che si era concluso al 21 novembre 2013 (Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340 — 01), per cui, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, non si era maturata la prescrizione al momento della decisione; Rilevato che il secondo motivo è del pari fattuale: la Corte territoriale ha ben spiegato che il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili non è un reato proprio, perché può essere commesso da chiunque, sicché è irrilevante, ai fini della sua configurabilità, se l'imputato sia o meno amministratore dell'ente cui si riferiscono i documenti e le scritture contabili che si assumono occultati o distrutti, tuttavia, l'amministratore in carica risponde dell'occultamento della contabilità relativa al periodo della sua gestione, per cui correttamente il reato è stato ascritto al Valeri che era amministratore in carica al momento dell'accertamento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 15/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA],è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato con il primo motivo di ricorso contesta l'omessa dichiarazione di prescrizione e con il secondo l'accertamento di responsabilità perché non era stato amministratore negli anni 2009-2011 indicati nel capo d'imputazione; Rilevato che il primo motivo è fattuale: l'imputato fa decorrere il termine di prescrizione dalla data del 27 marzo 2013 allorché le scritture contabili esistevano già secondo la ricostruzione della Guardia di finanza siccome risultava effettuato un bonifico per la presentazione anticipo fattura, e sostiene quindi che si sia maturata la prescrizione prima della sentenza di appello; Rilevato che nel caso in esame è stato contestato sia l'occultamento sia, in alternativa, la distruzione; Rilevato che per l'occultamento il termine di prescrizione decorre dall'accertamento che si era concluso al 21 novembre 2013 (Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340 — 01), per cui, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, non si era maturata la prescrizione al momento della decisione; Rilevato che il secondo motivo è del pari fattuale: la Corte territoriale ha ben spiegato che il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili non è un reato proprio, perché può essere commesso da chiunque, sicché è irrilevante, ai fini della sua configurabilità, se l'imputato sia o meno amministratore dell'ente cui si riferiscono i documenti e le scritture contabili che si assumono occultati o distrutti, tuttavia, l'amministratore in carica risponde dell'occultamento della contabilità relativa al periodo della sua gestione, per cui correttamente il reato è stato ascritto al Valeri che era amministratore in carica al momento dell'accertamento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024 I
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