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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 46414/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo, con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 13, comma 2, d.lgs. 74 del 2000 in relazione alla commissione del reato di cui al precedente art. 2 dello stesso decreto, è inammissibile, trattandosi di doglianza già vagliata e respinta cori corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione dalla Corte territoriale; ed invero, considerata la qualità di amministratore di fatto della società contestata ad entrambi gli imputati, è evidente che se il ravvedimento operoso posto in essere dalla società stessa in costanza di verifica fiscale può essere favorevolmente loro imputato (così come richiesto dagli imputati, e avvenuto in giudizio sia pur limitatamente alla sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 13 bis, comma 1, d.lgs. 74/2000), non può revocarsi in dubbio che la formale conoscenza dell'accesso ispettivo notificato alla società sia nei loro confronti parimenti sussistente proprio ir forza della veste amministrativa di fatto rivestita, ciò che, giusta la chiara lettera della legge, impedisce l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità per la non spontaneità dei versamenti solo successivamente intervenuti; Considerato che anche il secondo motivo degli identici ricorsi è parimenti inammissibile, essendo palesemente insussistente la contraddizione rilevata - che i ricorrenti allegano suggerendo un'evidentemente errata lettura sintattica del provvedimento impugnato, il quale si limita ad osservare che gli appellanti non avevano contestato né la qualifica di amministratore di fatto loro imputata, né la fittizietà delle operazioni portate dalle fatture inserite in dichiarazione - e riproponendosi genericamente in questa sede questioni di ricostruzione del fatto estranee al sindacato di legittimità; Ritenuto, pertanto, che gli identici ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo, con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 13, comma 2, d.lgs. 74 del 2000 in relazione alla commissione del reato di cui al precedente art. 2 dello stesso decreto, è inammissibile, trattandosi di doglianza già vagliata e respinta cori corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione dalla Corte territoriale; ed invero, considerata la qualità di amministratore di fatto della società contestata ad entrambi gli imputati, è evidente che se il ravvedimento operoso posto in essere dalla società stessa in costanza di verifica fiscale può essere favorevolmente loro imputato (così come richiesto dagli imputati, e avvenuto in giudizio sia pur limitatamente alla sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 13 bis, comma 1, d.lgs. 74/2000), non può revocarsi in dubbio che la formale conoscenza dell'accesso ispettivo notificato alla società sia nei loro confronti parimenti sussistente proprio ir forza della veste amministrativa di fatto rivestita, ciò che, giusta la chiara lettera della legge, impedisce l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità per la non spontaneità dei versamenti solo successivamente intervenuti; Considerato che anche il secondo motivo degli identici ricorsi è parimenti inammissibile, essendo palesemente insussistente la contraddizione rilevata - che i ricorrenti allegano suggerendo un'evidentemente errata lettura sintattica del provvedimento impugnato, il quale si limita ad osservare che gli appellanti non avevano contestato né la qualifica di amministratore di fatto loro imputata, né la fittizietà delle operazioni portate dalle fatture inserite in dichiarazione - e riproponendosi genericamente in questa sede questioni di ricostruzione del fatto estranee al sindacato di legittimità; Ritenuto, pertanto, che gli identici ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Decreto Cassazione n. 46414/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris