CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 32646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 20065/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del curatore p.t.; - intimato - avverso l'ordinanza n. 27444/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. z 9 i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che la Corte d'appello dichiarò inammissibile con decreto del 14.7.16, a seguito della riassunzione seguita alla ricusazione di un membro del collegio, osservando che - premessa l'applicabilità dell'art. 119 I.f.- nella versione anteriore al d.lgs. n.5/06- esso era tardivo in quanto presentato oltre il termine di 15 gg. dalla pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento -che non era da comunicare ai creditore- e, comunque, infondato nel merito. [OSCURATO:PERSONA] ricorse in cassazione avverso il suddetto decreto formulando vari motivi attraverso i quali lamentava: l'illegittimità della predetta ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione; la violazione dell'art. 119 I.f. in quanto il reclamo non era tardivo perché proposto nei 15 gg. dalla comunicazione del curatore ad [OSCURATO:PERSONA], debitore fallito, coniuge della ricorrente, quali soggetti interessati ed individuati sulla base degli atti della procedura, essendo la Ottonello anche creditrice. Con ordinanza del 28.10.19, la cassazione dichiarò inammissibile il ricorso, osservando che: la doglianza sulla ricusazione era diretta al riesame dei fatti; la doglianza sulla tardività del reclamo avverso il decreto di chiusura era inammissibile per carenza di autosufficienza poiché la ricorrente non aveva specificato i fatti e le ragioni del credito fatto valere; le altre critiche erano parimenti inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione avverso la suddetta ordinanza chiedendone la revocazione ex art. 391bis in relazione all'art. 395, n.4, cpc., formulando tre motivi. Non si è costituito il fallimento.‘; , [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia l'apparenza della motivazione della cassazione sulla doglianza afferente al rigetto dell'istanza di ricusazione. Il secondo motivo denunzia mancanza di motivazione sulla questione del ritenuto ritardo del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, invocando la sentenza della Corte Cost. n. 279/10, nonché sui motivi del ricorso per cassazione concernenti le altre critiche formulate al suddetto decreto di chiusura, non esaminate per l'assorbente pronuncia d'inammissibilità per ritardato reclamo. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 118-119, l.f., 100 e 295, c.p.c., per aver la Corte d'appello dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, argomentando anche dall'infondatezza del gravame circa la sussistenza dei crediti fatti valere dalla ricorrente nei confronti della procedura fallimentare attraverso istanze d'insinuazione tardiva. Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente, va osservato che il ricorso è tempestivo, dovendo aggiungersi - per la normativa anticovid - (v. Cass., n. 2749/21)- il periodo di sospensione dei termini dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, sulla base del combinato disposto dagli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla I. n. 27 del 2020) e 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020 (conv. con modif. dalla I. n. 40 del 2020). Il primo motivo di ricusazione è inammissibile, in quanto censura la qualificazione giuridica -corretta perché si tratta di un provvedimento che non ha natura di sentenza - del ricorso avverso l'ordinanza resa sull'istanza di ricusazione come un ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Orbene, il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n.4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass., S.U. n.8984/2018; Cass., S.U. n.30994/2017). Il secondo motivo di revocazione è, del pari, inammissibile, avente ad oggetto una valutazione giuridica sulla decorrenza del termine per il reclamo ex art. 119 I.f., nonché sulla natura dei crediti fatti valere dalla Ottonello, la cui fonte non è, peraltro, specificata neppure in sede di revocazione. Al riguardo, va osservato che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass., n. 10040/22). Per la stessa ragione è inammissibile il terzo motivo di revocazione, avente ad oggetto la valutazione del carattere ad abundantiam delle statuizioni impugnate dalla ricorrente; infatti, come detto, la Corte territoriale ha dichiarato il reclamo ex art. 119 I.f. inammissibile, per poi, nella motivazione, ritenere anche infondati i motivi del gravame. Al riguardo, va osservato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente una ratio decidendi della medesima. Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass., n. 8755/18; n. 23635/10). Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della curatela fallimentare. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ov