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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39350/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; q Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza, pronunciata in data 1° settembre 2021, del magistrato di sorveglianza di Novara che aveva respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della liberazione anticipata per il semestre dal 1'8 febbraio 2021 all'8 agosto 2021; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della decisione fondata su un rilievo disciplinare del tutto occasionale; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'infrazione disciplinare (saluto a detenuto appartenente ad altro gruppo di socialità) è stata valutata come significativa di atteggiamento ancora legato a logiche associative; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; q Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza, pronunciata in data 1° settembre 2021, del magistrato di sorveglianza di Novara che aveva respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della liberazione anticipata per il semestre dal 1'8 febbraio 2021 all'8 agosto 2021; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della decisione fondata su un rilievo disciplinare del tutto occasionale; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'infrazione disciplinare (saluto a detenuto appartenente ad altro gruppo di socialità) è stata valutata come significativa di atteggiamento ancora legato a logiche associative; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 202
Sentenza Cassazione n. 39350/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris