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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 gennaio 1988

Cassazione n. 08112/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1988 avverso la sentenza del 12/04/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato, in ordine alla responsabilità, la condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare di Genova il 21/11/2022 per il reato di cessione e detenzione di cocaina.

2. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto due motivi.

2.1. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all' art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per non avere la Corte territoriale qualificato la condotte di [OSCURATO:PERSONA] nei termini della lieve entità, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di legittimità, nonostante il ricorrente commerciasse modesti quantitativi di stupefacenti, senza precauzioni e sulla pubblica via, e fosse stato trovato con un quantitativo di eroina pari a grammi 6,955 netti ritenuto erroneamente "consistente".

2. Violazione di legge in relazione all'art. 240 cod. pen. per l'avvenuta confisca dei telefoni cellulari in sequestro dei quali non vi è prova che fossero provento di delitto o comunque strumentali alla commissione del reato.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è infondato.

2.1. Dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:PERSONA] era stato visto dagli operanti cedere diversi involucri dietro corresponsione di denaro, come confermato da uno degli acquirenti, così da essere sottoposto a perquisizione il cui esito era stato il sequestro di: a) C 710 trovati indosso e C 1510 trovati nell'appartamento; b) quattro involucri di eroina pari a 23,2 dosi medie; c) ventiquattro quadrelle di cocaina/crack pari a 278,2 dosi; d) sei telefoni cellulari; e) un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Detti esiti investigativi, non contestati dal ricorrente, hanno determinato i giudici di merito a qualificare i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990, valorizzando: quantità e qualità dei diversi tipi di stupefacenti detenuti per quasi 300 dosi; la somma di denaro incompatibile con le condizioni di reddito dell'imputato privo di un'attuale attività lavorativa e, dunque, riconducibile a cessioni di altro stupefacente; il possesso di un importante numero di cellulari che costituiscono strumento di comunicazione diffusa per tenere contatti con fornitori ed acquirenti; le dichiarazioni rese dall'acquirente abituale di Toure; il sequestro dello strumentario tipico di chi svolge in modo continuativo e professionale l'attività di spaccio e, infine, i plurimi precedenti specifici dell'imputato nell'arco di soli tre anni - dal 2018 al 2021 - e a cadenza ravvicinata (pagg. 3 e 4).

2.2. La fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 è stata introdotta dal legislatore al fine di «rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge» e l'accertamento della lieve entità del fatto implica perciò «una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione» (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

In sostanza, è configurabile il cosiddetto "piccolo spaccio" quando emerga una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici; una ristretta circolazione di merci e di denaro; guadagni limitati; una ridotta provvista di stupefacente, comprensiva anche della detenzione di quello necessario alla successiva vendita in un quantitativo comunque contenuto (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv. 268293).

Con riferimento al primo punto è di tutta evidenza come tutti gli indici elencati nella sentenza dimostrino che l'imputato sia in grado di disporre di diverse droghe "pesanti", in quantità continue e non trascurabili, con clienti abituali, elementi che depongono per il suo inserimento strutturale nel mercato dello spaccio; con riferimento al mero dato ponderale esso risulta eccedere ampiamente rispetto a quello indicato dalla sentenza di questa Sezione, numero 45061 del 2022, citata dal ricorrente e dalla stessa sentenza impugnata, secondo la quale ai fini della sussistenza del fatto lieve è necessario avere riguardo, innanzitutto, alla condotta complessivamente considerata cosicchè il dato quantitativo può dirsi compatibile con l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 allorché sia ricompreso entro soglie che nella specie sono superate.

Si tratta di elementi di fatto con i quali il ricorso non si confronta in alcun modo limitandosi a generiche critiche inidonee a contrastare il conforme ragionamento, logico e completo, dei giudici di merito.

Alla luce di tali considerazioni, il fatto contestato è stato correttamente qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla confisca dei telefoni cellulari, è aspecifico perché censura i presupposti della confisca ex art. 240 cod. pen., mentre la Corte di appello ha disposto la confisca ai sensi dell' art. 240-bis cod. pen., richiamata dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, di cui ricorrono tutti i presupposti perché non richiede alcun rapporto tra i beni "di cui l'imputato non può giustificare la provenienza" e il fatto di reato, pretendendo invece la sola sproporzione tra i beni (o il denaro) nella disponibilità dell'imputato e il suo reddito - o attività economica svolta -, nonché la mancata giustificazione della loro lecita provenienza (da ultimo, tra le tante, Sez. 2 n. 16775 del 20/04/2021, Iobbi, non massimata; Sez. 2 n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997).

Il provvedimento impugnato ha applicato la confisca ex art. 240-bis cod. pen., sia per il denaro, sia per i telefoni nella disponibilità del ricorrente, disoccupato e privo di redditi leciti, dando atto, per quello che interessa rispetto all'oggetto del ricorso, che i cellulari, peraltro in numero rilevante, fossero "strumentazione utilizzata nell'attività delittuosa e di cui l'imputato nulla ha detto per giustificare un possesso alternativo legittimo" (pag. 4).

4. Il rigetto del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1988 avverso la sentenza del 12/04/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato, in ordine alla responsabilità, la condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare di Genova il 21/11/2022 per il reato di cessione e detenzione di cocaina. 2. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all' art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per non avere la Corte territoriale qualificato la condotte di [OSCURATO:PERSONA] nei termini della lieve entità, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di legittimità, nonostante il ricorrente commerciasse modesti quantitativi di stupefacenti, senza precauzioni e sulla pubblica via, e fosse stato trovato con un quantitativo di eroina pari a grammi 6,955 netti ritenuto erroneamente "consistente". 2. Violazione di legge in relazione all'art. 240 cod. pen. per l'avvenuta confisca dei telefoni cellulari in sequestro dei quali non vi è prova che fossero provento di delitto o comunque strumentali alla commissione del reato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è infondato. 2.1. Dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:PERSONA] era stato visto dagli operanti cedere diversi involucri dietro corresponsione di denaro, come confermato da uno degli acquirenti, così da essere sottoposto a perquisizione il cui esito era stato il sequestro di: a) C 710 trovati indosso e C 1510 trovati nell'appartamento; b) quattro involucri di eroina pari a 23,2 dosi medie; c) ventiquattro quadrelle di cocaina/crack pari a 278,2 dosi; d) sei telefoni cellulari; e) un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Detti esiti investigativi, non contestati dal ricorrente, hanno determinato i giudici di merito a qualificare i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990, valorizzando: quantità e qualità dei diversi tipi di stupefacenti detenuti per quasi 300 dosi; la somma di denaro incompatibile con le condizioni di reddito dell'imputato privo di un'attuale attività lavorativa e, dunque, riconducibile a cessioni di altro stupefacente; il possesso di un importante numero di cellulari che costituiscono strumento di comunicazione diffusa per tenere contatti con fornitori ed acquirenti; le dichiarazioni rese dall'acquirente abituale di Toure; il sequestro dello strumentario tipico di chi svolge in modo continuativo e professionale l'attività di spaccio e, infine, i plurimi precedenti specifici dell'imputato nell'arco di soli tre anni - dal 2018 al 2021 - e a cadenza ravvicinata (pagg. 3 e 4). 2.2. La fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 è stata introdotta dal legislatore al fine di «rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge» e l'accertamento della lieve entità del fatto implica perciò «una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). In sostanza, è configurabile il cosiddetto "piccolo spaccio" quando emerga una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici; una ristretta circolazione di merci e di denaro; guadagni limitati; una ridotta provvista di stupefacente, comprensiva anche della detenzione di quello necessario alla successiva vendita in un quantitativo comunque contenuto (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv. 268293). Con riferimento al primo punto è di tutta evidenza come tutti gli indici elencati nella sentenza dimostrino che l'imputato sia in grado di disporre di diverse droghe "pesanti", in quantità continue e non trascurabili, con clienti abituali, elementi che depongono per il suo inserimento strutturale nel mercato dello spaccio; con riferimento al mero dato ponderale esso risulta eccedere ampiamente rispetto a quello indicato dalla sentenza di questa Sezione, numero 45061 del 2022, citata dal ricorrente e dalla stessa sentenza impugnata, secondo la quale ai fini della sussistenza del fatto lieve è necessario avere riguardo, innanzitutto, alla condotta complessivamente considerata cosicchè il dato quantitativo può dirsi compatibile con l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 allorché sia ricompreso entro soglie che nella specie sono superate. Si tratta di elementi di fatto con i quali il ricorso non si confronta in alcun modo limitandosi a generiche critiche inidonee a contrastare il conforme ragionamento, logico e completo, dei giudici di merito. Alla luce di tali considerazioni, il fatto contestato è stato correttamente qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla confisca dei telefoni cellulari, è aspecifico perché censura i presupposti della confisca ex art. 240 cod. pen., mentre la Corte di appello ha disposto la confisca ai sensi dell' art. 240-bis cod. pen., richiamata dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, di cui ricorrono tutti i presupposti perché non richiede alcun rapporto tra i beni "di cui l'imputato non può giustificare la provenienza" e il fatto di reato, pretendendo invece la sola sproporzione tra i beni (o il denaro) nella disponibilità dell'imputato e il suo reddito - o attività economica svolta -, nonché la mancata giustificazione della loro lecita provenienza (da ultimo, tra le tante, Sez. 2 n. 16775 del 20/04/2021, Iobbi, non massimata; Sez. 2 n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997). Il provvedimento impugnato ha applicato la confisca ex art. 240-bis cod. pen., sia per il denaro, sia per i telefoni nella disponibilità del ricorrente, disoccupato e privo di redditi leciti, dando atto, per quello che interessa rispetto all'oggetto del ricorso, che i cellulari, peraltro in numero rilevante, fossero "strumentazione utilizzata nell'attività delittuosa e di cui l'imputato nulla ha detto per giustificare un possesso alternativo legittimo" (pag. 4). 4. Il rigetto del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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