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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 febbraio 1970

Cassazione n. 14529/2022

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/02/1970 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 03/06/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha respinto il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 31 marzo 2021.

Secondo la provvisoria imputazione, [OSCURATO:PERSONA] è partecipe di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere intestazioni fittizie di beni, riciclaggio e reimpiego di denaro e delitti in materia fiscale nonché autore di reati scopo di detta compagine.

2. Ricorre l'indagato con atto dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno dedotto i seguenti motivi. 2.1 Violazione di legge processuale.

La difesa lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di declaratoria di perdita di efficacia del sequestro probatorio che aveva preceduto il sequestro preventivo.

La somma di euro 4720,00 in denaro contante è stata sottoposta a sequestro dalla polizia giudiziaria di iniziativa, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., nel dare esecuzione alla misura cautelare personale disposta dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e al contestuale decreto di perquisizione locale ex art. 247 cod. proc. pen. (adottato dal Pubblico Ministero di Catanzaro all'espresso fine di ricercare documentazione fiscale in formato cartaceo e materiale informatico inerente alle società fittizie indicate nella rubrica provvisoria, in quanto ritenute corpo di reato e cose pertinenti al reato), sebbene il provvedimento ablativo di urgenza non facesse alcun riferimento al danaro.

Il vincolo coercitivo ha conseguentemente perso efficacia, non essendo intervenuta la convalida da parte del Pubblico Ministero nei termini di cui all'art.355 cod. proc. pen., né da parte del Giudice per le indagini preliminari nei termini di cui all'art. 321, comma 3, cod. proc. pen.

Impropriamente, in data 31 marzo 2021, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto, su richiesta del Pubblico Ministero, la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo, facendo riferimento all'art. 262 cod. proc. pen., atteso che tale norma disciplina la differente ipotesi di conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo, che è consentito disporre quando siano cessate le esigenze di prova e sussistono i presupposti per l'applicazione della corrispondente misura cautelare reale.

2.2. Carenza grafica di motivazione nel decreto genetico.

Il decreto impugnato è nullo per carenza grafica, ovvero apparenza di motivazione, quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] (come pure carente risulta la richiesta di conversione del Pubblico Ministero, essendosi questi limitato ad affermare, per una pluralità indistinta di soggetti, che i valori reperiti sono da ritenersi "frutto di attività illecite" della indagine condotta dalla Dia di Catanzaro denominata "[OSCURATO:PERSONA]").2.3.

Violazione di legge in relazione al fumus commissi delicti.

Il ricorrente lamenta la mancata valutazione dei contenuti delle indagini difensive che hanno comprovato la liceità della provenienza delle somme sottoposte a sequestro.

In particolare, sono state ritenute inconferenti dal Tribunale la documentazione acquisita (costituita da fatture) e le dichiarazioni dei soggetti cessionari dei servizi, quanto alla prima essendosi evidenziato che si tratta di atti che non sono ex se dimostrativi dell'effettività dei pagamenti, in mancanza di correlate quietanze ovvero di ricevute di pagamento, e quanto alle seconde, perché non è verificata l'attendibilità dei dichiaranti.

Considerato in diritto 1.11 ricorso è fondato nei termini che saranno di seguito illustrati.

2. Anzitutto, è inammissibile il primo motivo di ricorso, nella parte in cui sviluppa censure in relazione alla mancata convalida dell'originario sequestro probatorio.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che vi è sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto pronunciata dal tribunale del riesame in relazione al decreto di sequestro probatorio qualora, nelle more, detta misura sia stata convertita in sequestro preventivo, atteso che con la conversione il sequestro originario perde efficacia e le doglianze degli aventi diritto devono indirizzarsi alla misura cautelare reale disposta in sede di conversione e fondata su differenti presupposti applicativi. (Sez. 3, n. 12511 del 07/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252239).

3. Tanto puntualizzato, deve altresì premettersi, al fine di valutare gli ulteriori motivi, che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., ma tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

A proposito delle ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, è stato detto che la motivazione deve ritenersi apparente quando, pur graficamente presente nel corpo del provvedimento impugnato, sia sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice, perché, ad esempio, non specifichi le violazioni riscontrate, ma faccia ricorso ad espressioni ambigue le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non siano idonee a far escludere l'insussistenza del reato (tra le molte, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

Va anche ricordato che, sebbene in materia di sequestro non sia richiesta l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., come per le misure cautelari personali, risulta comunque necessaria l'acquisizione di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, per ritenere integrato il "fumus commissi delicti", ossia la possibilità di sussumere la condotta in una data ipotesi di reato (tra le molte, Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433), mentre, alla stregua delle concrete emergenze investigative, vanno valutate le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie e dei presupposti applicativi del sequestro, onde verificare che sia possibile prefigurare uno sviluppo del procedimento in senso favorevole all'accusa.

Ancora, il periculum in mora, ulteriore requisito della cautela, dovrà diversamente atteggiarsi quale pericolo di prosecuzione dell'attività delittuosa (sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) ovvero quale concreta possibilità di condanna e, quindi, di confisca (sequestro finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen.).

4. Poste tali premesse, con riguardo alla fattispecie in scrutinio risulta fondato il secondo motivo, atteso che è del tutto carente, nel provvedimento impugnato, una motivazione che renda possibile la compiuta individuazione dei reati per i quali si procede.

Di essi viene fornito, nella sostanza, poco più che l'enunciato.

Si evoca, difatti, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., senza specificare in cosa si sarebbe concretizzata la condotta di partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio ndranghetista facente capo ad [OSCURATO:PERSONA] e quale sia stato, in particolare, il contributo dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] arrecato alle attività del gruppo criminale emerse dall'indagine "[OSCURATO:PERSONA]", condotta dalla DIA di Catanzaro.

Alla carenza non supplisce l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale adottata dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro in data 13 gennaio 2021, a sua volta richiamata nel decreto di sequestro del 31 marzo 2021, oggetto di riesame, con motivazione per relationem, secondo una tecnica redazionale che impone di valutare le argomentazioni evincibili dai suindicati provvedimenti di merito come un unitario corpo motivazionale, posto che il decreto tratteggia a grandi linee le attività di un'associazione criminale affatto diversa, che non ha in sé le connotazioni di un sodalizio di stampo mafioso, bensì solo aggravata "ex art. 416-bís.1 cod. pen." e dedita alla commissione di reati di riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Reati, questi, nel dettaglio non meglio specificati, di cui non sono indicate le concrete modalità realizzative, almeno con riferimento alla figura del [OSCURATO:PERSONA], il quale vi avrebbe contribuito con "ruolo-chiave" - come si legge nel detto provvedimento - apponendo, in qualità di dottore commercialista, la propria attestazione di conformità, ovvero l'attestazione di "corrispondenza della dichiarazione dei redditi alla documentazione, alle scritture contabili e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti di imposta".

Ben pochi elementi consentono di apprezzare il "fumus commissi delicti", al di là delle generiche indicazioni del ruolo che lo stesso avrebbe svolto in seno a tale sodalizio.

Proprio con riferimento alla posizione del ricorrente, alle pagg. 402 e ss. della citata ordinanza genetica, dopo l'enumerazione di stralci dei colloqui intercettati, viene posta in luce la "vicinanza" al boss Gallo e la non occasionale assistenza prestata dal professionista alle attività economiche riferibili al detto soggetto.

5. Sotto altro profilo, il provvedimento del 31 marzo 2021 formula due ipotesi alternative di "pericula in mora" atte a giustificare il vincolo di indisponibilità apposto sulle somme, prospettando la necessità di acquisire il profitto/prodotto del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. - che, come detto, non risulta concretamente contestato al ricorrente - e dei delitti "forieri di illeciti arricchimenti"; e, al tempo stesso, di acquisire i "patrimoni realizzati grazie alla commissione di delitti rientranti nella previsione degli artt. 240 e 240-bis cod. pen." per i quali si rende imperativa l'ablazione.

Dunque, il sequestro sarebbe funzionale alla prevenzione tanto dell'aggravamento/commissione di altri reati, quanto ad assicurare gli esiti di futuri provvedimenti ablativi, riconducibili, per i riferimenti normativi citati, alla confisca per sproporzione.

Si tratta, tuttavia, di esigenze solo affermate, che hanno presupposti e finalità del tutto diversi, che né il decreto di conversione, né l'ordinanza del riesame dallo stesso richiamata, si preoccupano di illustrare compiutamente.6.

Traendo le fila del discorso, a proposito del sequestro impeditivo, resta insuperato il dato della assoluta genericità delle ipotesi di reato configurabili, di cui si è detto, a precludere in senso logico l'accertamento del periculum di condotte reiterative.

A proposito del sequestro funzionale alla confisca - ipotizzabile in relazione ai delitti di riciclaggio, ove ne fosse sussistente il "fumus", siccome appartenenti al novero dei reati spia considerati dall'art. 240-bis cod. pen. - in cui il periculum coincide con la confiscabilità del bene (per tutte, Sez.

U. n. 920 del 17/12/2003, Montella, Rv. 226491), non vi è alcun accertamento della sproporzione tra la somma di danaro, invero esigua, appresa nell'abitazione dell'indagato (pari ad euro 4720,00) ed i redditi e le attività economiche riferibili all'attività professionale di commercialista dallo stesso svolta.

7. Infine, in termini del tutto assertivi il Tribunale si è limitato a respingere le allegazioni difensive volte ad evidenziare l'origine lecita della accumulazione, assumendo che la documentazione acquisita (costituita da fatture) e le dichiarazioni dei soggetti cessionari dei servizi o destinatari di prestazioni professionali da parte del ricorrente, non siano dimostrative dell'effettività dei relativi pagamenti, in mancanza delle corrispondenti quietanze ovvero della possibilità di apprezzare l'attendibilità dei dichiaranti.

8. Si impone, conseguentemente l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 31 marzo 2021, del quale dichiara la perdita di efficacia.

9. Alla cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi dovuti al Procuratore Generale in Sede, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del GIP del Tribunale di Catanzaro del 31 marzo 2021.

Dichiara la perdita di efficacia del sequestro e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in se\cle per q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/02/1970 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 03/06/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha respinto il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 31 marzo 2021. Secondo la provvisoria imputazione, [OSCURATO:PERSONA] è partecipe di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere intestazioni fittizie di beni, riciclaggio e reimpiego di denaro e delitti in materia fiscale nonché autore di reati scopo di detta compagine. 2. Ricorre l'indagato con atto dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno dedotto i seguenti motivi. 2.1 Violazione di legge processuale. La difesa lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di declaratoria di perdita di efficacia del sequestro probatorio che aveva preceduto il sequestro preventivo. La somma di euro 4720,00 in denaro contante è stata sottoposta a sequestro dalla polizia giudiziaria di iniziativa, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., nel dare esecuzione alla misura cautelare personale disposta dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e al contestuale decreto di perquisizione locale ex art. 247 cod. proc. pen. (adottato dal Pubblico Ministero di Catanzaro all'espresso fine di ricercare documentazione fiscale in formato cartaceo e materiale informatico inerente alle società fittizie indicate nella rubrica provvisoria, in quanto ritenute corpo di reato e cose pertinenti al reato), sebbene il provvedimento ablativo di urgenza non facesse alcun riferimento al danaro. Il vincolo coercitivo ha conseguentemente perso efficacia, non essendo intervenuta la convalida da parte del Pubblico Ministero nei termini di cui all'art.355 cod. proc. pen., né da parte del Giudice per le indagini preliminari nei termini di cui all'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. Impropriamente, in data 31 marzo 2021, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto, su richiesta del Pubblico Ministero, la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo, facendo riferimento all'art. 262 cod. proc. pen., atteso che tale norma disciplina la differente ipotesi di conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo, che è consentito disporre quando siano cessate le esigenze di prova e sussistono i presupposti per l'applicazione della corrispondente misura cautelare reale. 2.2. Carenza grafica di motivazione nel decreto genetico. Il decreto impugnato è nullo per carenza grafica, ovvero apparenza di motivazione, quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] (come pure carente risulta la richiesta di conversione del Pubblico Ministero, essendosi questi limitato ad affermare, per una pluralità indistinta di soggetti, che i valori reperiti sono da ritenersi "frutto di attività illecite" della indagine condotta dalla Dia di Catanzaro denominata "[OSCURATO:PERSONA]").2.3. Violazione di legge in relazione al fumus commissi delicti. Il ricorrente lamenta la mancata valutazione dei contenuti delle indagini difensive che hanno comprovato la liceità della provenienza delle somme sottoposte a sequestro. In particolare, sono state ritenute inconferenti dal Tribunale la documentazione acquisita (costituita da fatture) e le dichiarazioni dei soggetti cessionari dei servizi, quanto alla prima essendosi evidenziato che si tratta di atti che non sono ex se dimostrativi dell'effettività dei pagamenti, in mancanza di correlate quietanze ovvero di ricevute di pagamento, e quanto alle seconde, perché non è verificata l'attendibilità dei dichiaranti. Considerato in diritto 1.11 ricorso è fondato nei termini che saranno di seguito illustrati. 2. Anzitutto, è inammissibile il primo motivo di ricorso, nella parte in cui sviluppa censure in relazione alla mancata convalida dell'originario sequestro probatorio. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che vi è sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto pronunciata dal tribunale del riesame in relazione al decreto di sequestro probatorio qualora, nelle more, detta misura sia stata convertita in sequestro preventivo, atteso che con la conversione il sequestro originario perde efficacia e le doglianze degli aventi diritto devono indirizzarsi alla misura cautelare reale disposta in sede di conversione e fondata su differenti presupposti applicativi. (Sez. 3, n. 12511 del 07/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252239). 3. Tanto puntualizzato, deve altresì premettersi, al fine di valutare gli ulteriori motivi, che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., ma tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). A proposito delle ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, è stato detto che la motivazione deve ritenersi apparente quando, pur graficamente presente nel corpo del provvedimento impugnato, sia sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice, perché, ad esempio, non specifichi le violazioni riscontrate, ma faccia ricorso ad espressioni ambigue le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non siano idonee a far escludere l'insussistenza del reato (tra le molte, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Va anche ricordato che, sebbene in materia di sequestro non sia richiesta l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., come per le misure cautelari personali, risulta comunque necessaria l'acquisizione di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, per ritenere integrato il "fumus commissi delicti", ossia la possibilità di sussumere la condotta in una data ipotesi di reato (tra le molte, Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433), mentre, alla stregua delle concrete emergenze investigative, vanno valutate le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie e dei presupposti applicativi del sequestro, onde verificare che sia possibile prefigurare uno sviluppo del procedimento in senso favorevole all'accusa. Ancora, il periculum in mora, ulteriore requisito della cautela, dovrà diversamente atteggiarsi quale pericolo di prosecuzione dell'attività delittuosa (sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) ovvero quale concreta possibilità di condanna e, quindi, di confisca (sequestro finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen.). 4. Poste tali premesse, con riguardo alla fattispecie in scrutinio risulta fondato il secondo motivo, atteso che è del tutto carente, nel provvedimento impugnato, una motivazione che renda possibile la compiuta individuazione dei reati per i quali si procede. Di essi viene fornito, nella sostanza, poco più che l'enunciato. Si evoca, difatti, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., senza specificare in cosa si sarebbe concretizzata la condotta di partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio ndranghetista facente capo ad [OSCURATO:PERSONA] e quale sia stato, in particolare, il contributo dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] arrecato alle attività del gruppo criminale emerse dall'indagine "[OSCURATO:PERSONA]", condotta dalla DIA di Catanzaro. Alla carenza non supplisce l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale adottata dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro in data 13 gennaio 2021, a sua volta richiamata nel decreto di sequestro del 31 marzo 2021, oggetto di riesame, con motivazione per relationem, secondo una tecnica redazionale che impone di valutare le argomentazioni evincibili dai suindicati provvedimenti di merito come un unitario corpo motivazionale, posto che il decreto tratteggia a grandi linee le attività di un'associazione criminale affatto diversa, che non ha in sé le connotazioni di un sodalizio di stampo mafioso, bensì solo aggravata "ex art. 416-bís.1 cod. pen." e dedita alla commissione di reati di riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Reati, questi, nel dettaglio non meglio specificati, di cui non sono indicate le concrete modalità realizzative, almeno con riferimento alla figura del [OSCURATO:PERSONA], il quale vi avrebbe contribuito con "ruolo-chiave" - come si legge nel detto provvedimento - apponendo, in qualità di dottore commercialista, la propria attestazione di conformità, ovvero l'attestazione di "corrispondenza della dichiarazione dei redditi alla documentazione, alle scritture contabili e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti di imposta". Ben pochi elementi consentono di apprezzare il "fumus commissi delicti", al di là delle generiche indicazioni del ruolo che lo stesso avrebbe svolto in seno a tale sodalizio. Proprio con riferimento alla posizione del ricorrente, alle pagg. 402 e ss. della citata ordinanza genetica, dopo l'enumerazione di stralci dei colloqui intercettati, viene posta in luce la "vicinanza" al boss Gallo e la non occasionale assistenza prestata dal professionista alle attività economiche riferibili al detto soggetto. 5. Sotto altro profilo, il provvedimento del 31 marzo 2021 formula due ipotesi alternative di "pericula in mora" atte a giustificare il vincolo di indisponibilità apposto sulle somme, prospettando la necessità di acquisire il profitto/prodotto del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. - che, come detto, non risulta concretamente contestato al ricorrente - e dei delitti "forieri di illeciti arricchimenti"; e, al tempo stesso, di acquisire i "patrimoni realizzati grazie alla commissione di delitti rientranti nella previsione degli artt. 240 e 240-bis cod. pen." per i quali si rende imperativa l'ablazione. Dunque, il sequestro sarebbe funzionale alla prevenzione tanto dell'aggravamento/commissione di altri reati, quanto ad assicurare gli esiti di futuri provvedimenti ablativi, riconducibili, per i riferimenti normativi citati, alla confisca per sproporzione. Si tratta, tuttavia, di esigenze solo affermate, che hanno presupposti e finalità del tutto diversi, che né il decreto di conversione, né l'ordinanza del riesame dallo stesso richiamata, si preoccupano di illustrare compiutamente.6. Traendo le fila del discorso, a proposito del sequestro impeditivo, resta insuperato il dato della assoluta genericità delle ipotesi di reato configurabili, di cui si è detto, a precludere in senso logico l'accertamento del periculum di condotte reiterative. A proposito del sequestro funzionale alla confisca - ipotizzabile in relazione ai delitti di riciclaggio, ove ne fosse sussistente il "fumus", siccome appartenenti al novero dei reati spia considerati dall'art. 240-bis cod. pen. - in cui il periculum coincide con la confiscabilità del bene (per tutte, Sez. U. n. 920 del 17/12/2003, Montella, Rv. 226491), non vi è alcun accertamento della sproporzione tra la somma di danaro, invero esigua, appresa nell'abitazione dell'indagato (pari ad euro 4720,00) ed i redditi e le attività economiche riferibili all'attività professionale di commercialista dallo stesso svolta. 7. Infine, in termini del tutto assertivi il Tribunale si è limitato a respingere le allegazioni difensive volte ad evidenziare l'origine lecita della accumulazione, assumendo che la documentazione acquisita (costituita da fatture) e le dichiarazioni dei soggetti cessionari dei servizi o destinatari di prestazioni professionali da parte del ricorrente, non siano dimostrative dell'effettività dei relativi pagamenti, in mancanza delle corrispondenti quietanze ovvero della possibilità di apprezzare l'attendibilità dei dichiaranti. 8. Si impone, conseguentemente l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 31 marzo 2021, del quale dichiara la perdita di efficacia. 9. Alla cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi dovuti al Procuratore Generale in Sede, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del GIP del Tribunale di Catanzaro del 31 marzo 2021. Dichiara la perdita di efficacia del sequestro e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in se\cle per q
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