CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 1987
Cassazione n. 01135/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/04/1987 avverso la sentenza del 09/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, riguardanti il discorso argomentativo, sono manifestamente infondati, perché la lettura del provvedimento impugnato consente di rilevare che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il giudice ha puntualmente motivato circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e circa la determinazione dell'entità della pena, sulla base di considerazioni censurate dal ricorrente con doglianze non contenenti specifica indicazione di elementi che le sorreggano); Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.