CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 19634/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così confermando l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 12 dicembre 2022, con cui era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, eventualmente anche con previsione dell'utilizzo del braccialetto elettronico. 1.1. Il giudice dell'appello ha ritenuto l'infondatezza delle doglianze eccepite osservando come: le deduzioni relative alle condizioni di salute del Cordova, peraltro espresse in termini generici, fossero già state adeguatamente vagliate dal Tribunale del riesame nell'ambito di una precedente ordinanza; il mero decorso del tempo rappresentasse, in carenza di ulteriori elementi di valutazione, un aspetto di non decisivo rilievo ai fini dell'auspicata attenuazione delle esigenze cautelari e della conseguente adozione di una misura meno afflittiva; non costituisse elemento di novità, tale da poter assumere significativo rilievo, l'intervenuta attenuazione della misura cautelare disposta, a seguito di ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., in favore di altri coindagati. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di censura. Con il primo ha dedotto violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta la ricorrenza del vizio motivazionale per avere il Tribunale del riesame rigettato solo con poche righe, e dunque con motivazione apparente, la sua richiesta di sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva. La circostanza che non era stato più compiuto alcun atto dopo l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e che lui era l'unico, rispetto agli altri coindagati, cui non era stata contestata nessuna recidiva avrebbe dovuto indurre ad affermare l'insussistenza dell'attualità della sua pericolosità sociale. Nessuna motivazione, inoltre, sarebbe stata resa neanche in ordine al fatto che la detenzione domiciliare potesse essere eseguita presso la sua abitazione di Palermo, e quindi in una città diversa rispetto a quella di perpetrazione dei reati. Con la seconda censura il Cordova ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo agli artt. 273, comma 1, e 274 cod. proc. pen.per insussistenza di un grave quadro indiziario in ordine all'integrazione dei reati contestatigli. Il provvedimento impugnato sarebbe, in particolare, erroneo per avere ritenuto la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato ascrittogli sul solo presupposto della sua gravità, senza il conforto di alcun ulteriore elemento di riscontro, così violando il chiaro dettato dell'art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Ed infatti, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse, in modo palesemente generico e assertivo, da parte del ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo la valutazione di circostanze di fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, il Collegio rileva come le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiano del tutto congrue ed esenti dai denunciati vizi, motivando adeguatamente le ragioni di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto, avendo il giudice dell'appello logicamente esplicato come non costituiscano elementi di novità idonei a modificare il quadro cautelare, e pertanto l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, gli aspetti, invece dedotti da parte del ricorrente, riguardanti il tempo decorso dalla commissione dei reati e dall'applicazione della misura, stante la valenza neutra e non rilevante del c.d. tempo silente agli indicati fini. Parimenti privi di efficacia innovativa sono stati, altresì, ritenuti, in maniera adeguata e logica, gli aspetti relativi: allo stato di salute del Cordova, in quanto già vagliato in precedenti analoghe pronunce reiettive e comunque riproposto in maniera del tutto generica; alla modifica della misura carceraria disposta in favore di altri coindagati, trattandosi di decisione assunta in sede di ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. Con riguardo a tale ultimo profilo, d'altro canto, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (così, espressamente, Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258-02). Deve, infine, essere ricordato come costituisca ius receptum il principio per cui, in caso di richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere per uno dei reati, come quello ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, per i quali - ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 4 della legge 16 aprile 2015, n. 47 - vige la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, il giudice che ritenga non vinta tale presunzione può limitarsi a dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a superarla, dovendo fornire specifica motivazione soltanto quando la difesa abbia evidenziato circostanze idonee a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbia dedotto l'esistenza di elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere tutelate con misure diverse (Sez. 3, n. 48706 del 25/11/2015, J A., Rv. 266029-01) - come, invero, non verificatosi nel caso in esame -. 4. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, allora, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 5. Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma