CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 1972
Cassazione n. 17729/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/04/1972 avverso la sentenza del 29/05/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la riqualificazione come appello del ricorso e la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli. udito L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. I Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 03/11/2020 il Tribunale di Napoli ha disposto trasmettersi a questa Corte l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 29/05/2020 con la quale il giudice di pace di Napoli aveva condannato l'imputato alla pena di 600,00 euro di multa e al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, avendolo ritenuto responsabile del reato di percosse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in diritto 1. L'ormai consolidatissima di giurisprudenza di questa Corte, con la quale l'ordinanza del Tribunale di Napoli omette del tutto di confrontarsi, è ormai granitica nella conclusione per la quale è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna, come nella specie, alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale (v., ad es., Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459 - 01). Gli atti vanno, pertanto, trasmessi, per lo svolgimento del giudizio di appello, al Tribunale di Napoli, che, all'esito, deciderà anche sulla regolazione delle spese tra le parti private. P.Q.M. Riqualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio. Spese della parte civile all'esito del processo di appello. Così deciso il 17/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE D