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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46153/2021

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso per [OSCURATO:PERSONA]; annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA].

Udito il difensoreravvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di Catanzaro, all'esito di giudizio abbreviato, assoltili dagli altri reati loro imputati, riteneva: • [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 (qualificata la condotta ai sensi dell'art. 74 co. 2 Dpr. 309/90 ed applicata l'aggravante prevista dall'art. 74 co. 3, Dpr. 309/90) e 15, 16, 17, 18, 19, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, unificati sotto il vincolo della continuazione ed operata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione ed euro 3000 di multa da una pena base per il reato associativo di cui al capo 1, quale mero partecipe, anni dieci di reclusione, aumentata per l'aggra- vante ex art. 74 co. 3 ad anni dodici di reclusione ed aumentata per la continua- zione con i restanti reati ad anni quattordici di reclusione, ridotti ad anni nove e mesi quattro di reclusione ed euro 3000 di multa (così testualmente la sentenza di primo grado); • [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui al capo 168 dell'imputazione e lo condannava ad anni sei di reclusione (da una pena base di anni nove di reclu- sione ridotta per il rito).

Sull'appello proposto, tra gli altri, dal Bianco e dallo Iannelli, la Corte di Ap- pello di Catanzaro, con sentenza del 27/6/2013: • assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo sub 1) per non aver commesso il fatto e da quelli di cui ai capi 15, 18, 19 e 93 perché il fatto non sussiste, confermando nel resto l'impugnata sentenza e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in anni quattro di reclusione ed euro 3000 di multa. • rideterminava la pena, quanto a [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in anni due e mei otto di reclusione.

2. Con sentenza n. 16672/2016 del 7/12/2015 questa Quarta Sezione della Corte di Cassazione, annullava senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 27/6/2013 limitatamente ai capi 16) e 92) della rubrica, per in- tervenuta prescrizione dei reati, per i quali era stato ritenuto responsabile l'impu- tato [OSCURATO:PERSONA]; annulla l'impugnata sentenza, tra gli altri, con riferi- mento alle posizioni processuali del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e di IANNELLI Fabrizio limitatamente alla quantificazione della pena, in ragione della dichiarata prescrizione e della nuova cornice edittale di pena per i reati di cui all'art. 73 co. 4 e 5 D.P.R. 309/90 con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro; rigettava nel resto il ricorso dei predetti imputati e, letto l'art. 624 c.p.p., dichia- rava irrevocabile nei loro confronti l'affermazione di responsabilità in ordine a tutti i reati ad essi ascritti. 2 \if Con sentenza del 28/10/2016, pronunciandosi in sede di rinvio, la Corte di appello di Catanzaro rideterminava la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- TINO in anni tre, mesi 11 e giorni 20 di reclusione e di [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi otto di reclusione.

Con sentenza n. 15775/18 del 13/2/2018 la Terza Sezione Penale di que- sta Corte di legittimità ha nuovamente annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello, in relazione al trattamento sanzionatorio, per tutti i ricorrenti.

Ciò sul rilievo che "emerge innanzitutto evidente l'errore nel quale è incorsa la Corte dì merito con riguardo alle posizioni di Michele e Fabrizio lannelli, così come di Scornaienchi, ritenute non interessate dalla pronuncia di annullamento con rinvio.

Ed invero, questi soggetti sono stati condannati in primo e secondo grado con riguardo al capo 168) della rubrica, e Scornaienchi anche al capo 7) (unitamente a numerosi altri qui non di interesse), concernenti entrambi droghe cd. leggere e, pertanto, il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (come sopra richiamato, oggetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costi- tuzionale); sì che - in ossequio alla decisione del Giudice di legittimità, espressa sul punto - il trattamento sanzionatorio loro inflitto avrebbe dovuto esser oggetto di nuovo esame da parte della Corte di appello" e che la decisione impugnata meritasse "...comunque di essere annullata anche con riferimento a tutte le altre posizioni trattate, apparendo palese la totale carenza di motivazione in ordine al nuovo trattamento sanzionatorio inflitto.

La Corte di appello - pronunciandosi con unico periodo, uguale per tutti gli imputati - si è infatti limitata a definire "congrua una rideterminazione della pena, relativamente ai reati appena indicati, nel senso di ridurre della metà gli aumenti per continuazione già stabiliti nella originaria or- dinanza del Gup di Catanzaro"; senza alcuna considerazione ulteriore, dunque, senza alcuna distinzione tra le varie posizioni, senza alcuna individuazione sogget- tiva del trattamento medesimo, anche alla luce delle qualità e quantità delle con- testazioni a ciascuno mosse" (così la sentenza 15575/18).

Con nuova sentenza del 3/10/2018, la Corte di Appello di Catanzaro, quale giudice del rinvio, quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati ascrittigli ai capi 16 e 92 per intervenuta prescrizione e ha così deciso: "riduce e ridetermina come segue le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 95, 99, 100, 102, 103, 104 e 105 già ritenuti in continua- zione, giorni 20 di reclusione ed euro 60 di multa per ciascuna contestata viola- zione" e "[OSCURATO:PERSONA], per l'unico reato rimasto in contestazione, anni uno mesi quattro di reclusione" (così testualmente in dispositivo)

4. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. • [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 620, 623 e 628 cod. proc. pen. sul rilievo, richiamata la motivazione di pag. 1 della sentenza impu- gnata, che: "L'imputato, al momento della commissione dei fatti di interesse, ri- sultava completamente incensurato.

Tant'è che il primigenio giudice di seconde cure (cfr. App. di Catanzaro, sentenza nr. 748/2013) ha riconosciuto ed applicato le attenuanti generiche, con diminuzione nella misura massima di un terzo. (...) Peraltro, l'unica successiva condanna attiene ad un'ipotesi di piccolo spaccio (art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90); commessa il 9.04.2008, proprio nel medesimo pe- riodo, luglio —agosto 2008) afferente i fatti di cui al presente processo (cfr. Cass. Sez. 6 nr. 6684/2015, ove si è trattato il relativo ricorso); foriera - data l'omoge- neità temporale e spaziale delle relative contestazioni - di un riconoscimento in executivis della continuazione ex art. 81 cpv. c.p." (così testualmente in ricorso).

Pertanto, per il ricorrente: "Venuto meno il requisito (dirimente) afferente i precedenti penali dell'imputato, si impone, nell'omogeneità delle posizioni proces- suali, una rivisitazione in melius del trattamento sanzionatorio, nell'alveo di quanto disposto per il coimputato, incensurato, [OSCURATO:PERSONA]; per il quale, proprio in virtù ditale status, la Corte ha rideterminato la pena di giorni 15 di reclusione ed euro 40 di multa (cfr. motivazione pag. 2)". • [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 597 co.3, 627 co. 3 cod. proc. pen. e 62bis cod. pen. e chiede annullarsi la sentenza impugnata per viola- zione del divieto di reformatio in peius in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il difensore ricorrente ripercorre il tortuoso iter del processo ed evidenzia che con la sentenza del 27/6/2013, in parziale accoglimento dell'appello interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la pena era stata rideterminata in anni due e mesi otto di reclusione "previa concessione delle circostanze attenuanti generi- che".

L'annullamento operato da questa Corte di legittimità con la sentenza 16672/2016 del 7/12/2015 aveva riguardato il trattamento sanzionatorio, ma non l'intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La successiva sentenza della Corte di Appello del 2016 aveva poi confermato la pena di anni due e mesi 8 di reclusione.

Annullata anche tale seconda sentenza della Corte di Appello, anche la sen- tenza 15775/2018 aveva riguardato il solo trattamento sanzionatorio.

Laddove, pertanto, la sentenza oggi impugnata ha rideterminato per IAN- [OSCURATO:PERSONA] la pena in anni due di reclusione ridotta per il rito alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione avrebbe illegittimamente operato una refor- matio in peius rispetto al punto delle concesse circostanze attenuanti generiche che non era stato investito dai precedenti annullamenti.

In relazione a tale motivo il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ovvero la rideterminazione della pena ex art. 620 lett.

I) cod. proc. pen.

Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 164 cod. pen., 125 co. 3, 546 co. 1 lett. e) n. 2 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in punto di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il ricorrente evidenzia che con l'atto di, con l'atto di appello depositato in data 25.9.2012 avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, aveva, tra l'altro, impugnato il capo della pronuncia di prime cure avente ad oggetto la de- terminazione della pena ed il diniego della concessione del beneficio ex art. 164 cod. pen.

La Corte territoriale, con la sentenza n. 748/2013, all'esito del giudizio di gra- vame, ha applicato la pena di anni due e mesi otto di reclusione (cfr. ali. 3).

La Corte di Appello di Catanzaro, all'esito dell'annullamento con rinvio della sentenza n. 2237/2016 Reg.

Sent. del 28.9.2016, ha invece ritenuto di applicare la pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione.

La pena irrogata, quindi, rientra nel limite previsto dall'art. 164 cod. pen. e la Corte avrebbe dovuto valutare, pertanto, anche il motivo di gravame tempestiva- mente proposto avente ad oggetto proprio il diniego della concessione del benefi- cio della sospensione condizionale della pena.

Evidenzia il ricorrente che [OSCURATO:PERSONA], come riconosciuto dalla Corte nella sentenza oggetto del presente ricorso, è incensurato e, quindi, certamente munito del requisito soggettivo richiesto dalla norma per la concessione del beneficio pre- visto dall'art. 164 cod. pen.

La Corte territoriale, difatti, ha motivato la determi- nazione della pena nella misura irrogata di anni uno e mesi quattro di reclusione proprio in ragione dell'assenza di annotazioni sul certificato del casellario.

L'incensuratezza dell'imputato ed il ruolo del tutto secondario da quest'ultimo giocato nella vicenda oggetto del presente processo depongono certamente per un giudizio prognostico favorevole in ordine all'astensione dalla commissione di altri reati.

Questi elementi - ricorda il ricorrente- sono ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità come decisivi e determinanti rispetto alla formulazione di un giudizio favorevole per la concessione del beneficio ex art. 164 cod. pen.

Ad ogni buon conto, la Corte territoriale - ci si duole- ha omesso, sul punto del diniego (implicito) del beneficio in questione, qualsivoglia motivazione disat- tendendo, pertanto, il relativo motivo di gravame tempestivamente proposto.Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di Ap- pello di Catanzaro per nuovo esame sul punto della concessione o meno all'impu- tato del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 164 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle ar- gomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Il ricorrente si duole genericamente ed ancora una volta del trattamento san- zionatorio irrogatogli, a fronte di una rideterminazione di pena che ha fissato in giorni venti di reclusione ed euro 60 di multa di aumento per la continuazione per ciascuna delle residue violazioni di cui all'art. 73 Dpr. 309/90 contestategli.

Si tratta di un aumento davvero minimo, che la Corte territoriale ha giustifi- cato con una valutazione di congruità e con il riferimento alla "notevole distanza temporale dai fatti" e alla "sostanziale omogeneità delle condotte", con una moti- vazione che soddisfa ampiamente i canoni richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf.

Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596) ) e con la quale il ricorrente non si confronta.

Ne deriva che il ricorso proposto nell'interesse del Bianco va dichiarato inam- missibile.

2. Entrambi i motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono, in- vece, fondati.

Quanto al primo motivo, effettivamente, la sentenza impugnata omette di prendere in considerazione che, con la sentenza del 27/6/2013, in parziale acco- glimento dell'appello interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la pena era stata rideterminata in anni due e mesi otto di reclusione "previa concessione delle cir- costanze attenuanti generiche".

L'annullamento operato da questa Corte di legittimità con la sentenza 16672/2016 del 7/12/2015 aveva poi riguardato il trattamento sanzionatorio, in ragione della dichiarata prescrizione di alcuni reati e della nuova cornice edittale di pena per i reati di cui all'art. 73 commi 4 e 5 D.P.R. 309/90, ma non l'intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La successiva sentenza della Corte di Appello del 2016 aveva poi confermato la pena di anni due e mesi 8 di reclusione.Annullata tale seconda sentenza della Corte di Appello, anche la sentenza 15775/2018 di questa Corte aveva riguardato il solo trattamento sanzionatorio.

Laddove, pertanto, la sentenza oggi impugnata ha rideterminato per IAN- [OSCURATO:PERSONA] la pena in anni due di reclusione ridotta per il rito alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione la Corte territoriale ha illegittimamente ope- rato una reformatio in peius rispetto al punto delle concesse circostanze attenuanti generiche che non era stato investito dai precedenti annullamenti.

Questa Corte di legittimità -va ricordato- ha precisato che, nel caso in cui il giudice di appello, giudicando in sede di rinvio, ometta di considerare, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute all'imputato e non incise dalla sentenza di annullamento, la sen- tenza impugnata deve essere annullata parzialmente senza rinvio, con riduzione della pena nella misura massima consentita dall'art. 62-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103) trattandosi di calcolo puramente matematico che rende su- perfluo il rinvio al giudice di merito (Sez. 6, n. 52186 del 27/10/2017, Putzu, Rv. 271562).

La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione (pena base anni due di reclusione, ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni uno e mesi quattro di re- clusione, ridotta per il rito come sopra).

3. Fondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Già il ridimensionamento del trattamento sanzionatorio ad anni uno e mesi quattro di reclusione -ed ancor più quello a mesi dieci e giorni venti di reclusione - aveva riportato la pena nei limiti di cui all'art. 164 cod. pen., il che imponeva alla Corte territoriale di motivare sul motivo di appello relativo alla sospensione condizionale della pena (motivo sub

5. a pag. 18 dell'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Sul punto, trattandosi di valutazione discrezionale, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catan- zaro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche e ridetermina la pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione.Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in punto di va- lutazione della sospensione condizionale della pena e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e e condanna il ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso per [OSCURATO:PERSONA]; annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA]. Udito il difensoreravvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di Catanzaro, all'esito di giudizio abbreviato, assoltili dagli altri reati loro imputati, riteneva: • [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 (qualificata la condotta ai sensi dell'art. 74 co. 2 Dpr. 309/90 ed applicata l'aggravante prevista dall'art. 74 co. 3, Dpr. 309/90) e 15, 16, 17, 18, 19, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, unificati sotto il vincolo della continuazione ed operata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione ed euro 3000 di multa da una pena base per il reato associativo di cui al capo 1, quale mero partecipe, anni dieci di reclusione, aumentata per l'aggra- vante ex art. 74 co. 3 ad anni dodici di reclusione ed aumentata per la continua- zione con i restanti reati ad anni quattordici di reclusione, ridotti ad anni nove e mesi quattro di reclusione ed euro 3000 di multa (così testualmente la sentenza di primo grado); • [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui al capo 168 dell'imputazione e lo condannava ad anni sei di reclusione (da una pena base di anni nove di reclu- sione ridotta per il rito). Sull'appello proposto, tra gli altri, dal Bianco e dallo Iannelli, la Corte di Ap- pello di Catanzaro, con sentenza del 27/6/2013: • assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo sub 1) per non aver commesso il fatto e da quelli di cui ai capi 15, 18, 19 e 93 perché il fatto non sussiste, confermando nel resto l'impugnata sentenza e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in anni quattro di reclusione ed euro 3000 di multa. • rideterminava la pena, quanto a [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in anni due e mei otto di reclusione. 2. Con sentenza n. 16672/2016 del 7/12/2015 questa Quarta Sezione della Corte di Cassazione, annullava senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 27/6/2013 limitatamente ai capi 16) e 92) della rubrica, per in- tervenuta prescrizione dei reati, per i quali era stato ritenuto responsabile l'impu- tato [OSCURATO:PERSONA]; annulla l'impugnata sentenza, tra gli altri, con riferi- mento alle posizioni processuali del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e di IANNELLI Fabrizio limitatamente alla quantificazione della pena, in ragione della dichiarata prescrizione e della nuova cornice edittale di pena per i reati di cui all'art. 73 co. 4 e 5 D.P.R. 309/90 con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro; rigettava nel resto il ricorso dei predetti imputati e, letto l'art. 624 c.p.p., dichia- rava irrevocabile nei loro confronti l'affermazione di responsabilità in ordine a tutti i reati ad essi ascritti. 2 \if Con sentenza del 28/10/2016, pronunciandosi in sede di rinvio, la Corte di appello di Catanzaro rideterminava la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- TINO in anni tre, mesi 11 e giorni 20 di reclusione e di [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi otto di reclusione. Con sentenza n. 15775/18 del 13/2/2018 la Terza Sezione Penale di que- sta Corte di legittimità ha nuovamente annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello, in relazione al trattamento sanzionatorio, per tutti i ricorrenti. Ciò sul rilievo che "emerge innanzitutto evidente l'errore nel quale è incorsa la Corte dì merito con riguardo alle posizioni di Michele e Fabrizio lannelli, così come di Scornaienchi, ritenute non interessate dalla pronuncia di annullamento con rinvio. Ed invero, questi soggetti sono stati condannati in primo e secondo grado con riguardo al capo 168) della rubrica, e Scornaienchi anche al capo 7) (unitamente a numerosi altri qui non di interesse), concernenti entrambi droghe cd. leggere e, pertanto, il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (come sopra richiamato, oggetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costi- tuzionale); sì che - in ossequio alla decisione del Giudice di legittimità, espressa sul punto - il trattamento sanzionatorio loro inflitto avrebbe dovuto esser oggetto di nuovo esame da parte della Corte di appello" e che la decisione impugnata meritasse "...comunque di essere annullata anche con riferimento a tutte le altre posizioni trattate, apparendo palese la totale carenza di motivazione in ordine al nuovo trattamento sanzionatorio inflitto. La Corte di appello - pronunciandosi con unico periodo, uguale per tutti gli imputati - si è infatti limitata a definire "congrua una rideterminazione della pena, relativamente ai reati appena indicati, nel senso di ridurre della metà gli aumenti per continuazione già stabiliti nella originaria or- dinanza del Gup di Catanzaro"; senza alcuna considerazione ulteriore, dunque, senza alcuna distinzione tra le varie posizioni, senza alcuna individuazione sogget- tiva del trattamento medesimo, anche alla luce delle qualità e quantità delle con- testazioni a ciascuno mosse" (così la sentenza 15575/18). Con nuova sentenza del 3/10/2018, la Corte di Appello di Catanzaro, quale giudice del rinvio, quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati ascrittigli ai capi 16 e 92 per intervenuta prescrizione e ha così deciso: "riduce e ridetermina come segue le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 95, 99, 100, 102, 103, 104 e 105 già ritenuti in continua- zione, giorni 20 di reclusione ed euro 60 di multa per ciascuna contestata viola- zione" e "[OSCURATO:PERSONA], per l'unico reato rimasto in contestazione, anni uno mesi quattro di reclusione" (così testualmente in dispositivo) 4. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. • [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 620, 623 e 628 cod. proc. pen. sul rilievo, richiamata la motivazione di pag. 1 della sentenza impu- gnata, che: "L'imputato, al momento della commissione dei fatti di interesse, ri- sultava completamente incensurato. Tant'è che il primigenio giudice di seconde cure (cfr. App. di Catanzaro, sentenza nr. 748/2013) ha riconosciuto ed applicato le attenuanti generiche, con diminuzione nella misura massima di un terzo. (...) Peraltro, l'unica successiva condanna attiene ad un'ipotesi di piccolo spaccio (art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90); commessa il 9.04.2008, proprio nel medesimo pe- riodo, luglio —agosto 2008) afferente i fatti di cui al presente processo (cfr. Cass. Sez. 6 nr. 6684/2015, ove si è trattato il relativo ricorso); foriera - data l'omoge- neità temporale e spaziale delle relative contestazioni - di un riconoscimento in executivis della continuazione ex art. 81 cpv. c.p." (così testualmente in ricorso). Pertanto, per il ricorrente: "Venuto meno il requisito (dirimente) afferente i precedenti penali dell'imputato, si impone, nell'omogeneità delle posizioni proces- suali, una rivisitazione in melius del trattamento sanzionatorio, nell'alveo di quanto disposto per il coimputato, incensurato, [OSCURATO:PERSONA]; per il quale, proprio in virtù ditale status, la Corte ha rideterminato la pena di giorni 15 di reclusione ed euro 40 di multa (cfr. motivazione pag. 2)". • [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 597 co.3, 627 co. 3 cod. proc. pen. e 62bis cod. pen. e chiede annullarsi la sentenza impugnata per viola- zione del divieto di reformatio in peius in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore ricorrente ripercorre il tortuoso iter del processo ed evidenzia che con la sentenza del 27/6/2013, in parziale accoglimento dell'appello interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la pena era stata rideterminata in anni due e mesi otto di reclusione "previa concessione delle circostanze attenuanti generi- che". L'annullamento operato da questa Corte di legittimità con la sentenza 16672/2016 del 7/12/2015 aveva riguardato il trattamento sanzionatorio, ma non l'intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche. La successiva sentenza della Corte di Appello del 2016 aveva poi confermato la pena di anni due e mesi 8 di reclusione. Annullata anche tale seconda sentenza della Corte di Appello, anche la sen- tenza 15775/2018 aveva riguardato il solo trattamento sanzionatorio. Laddove, pertanto, la sentenza oggi impugnata ha rideterminato per IAN- [OSCURATO:PERSONA] la pena in anni due di reclusione ridotta per il rito alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione avrebbe illegittimamente operato una refor- matio in peius rispetto al punto delle concesse circostanze attenuanti generiche che non era stato investito dai precedenti annullamenti. In relazione a tale motivo il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ovvero la rideterminazione della pena ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen. Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 164 cod. pen., 125 co. 3, 546 co. 1 lett. e) n. 2 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in punto di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente evidenzia che con l'atto di, con l'atto di appello depositato in data 25.9.2012 avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, aveva, tra l'altro, impugnato il capo della pronuncia di prime cure avente ad oggetto la de- terminazione della pena ed il diniego della concessione del beneficio ex art. 164 cod. pen. La Corte territoriale, con la sentenza n. 748/2013, all'esito del giudizio di gra- vame, ha applicato la pena di anni due e mesi otto di reclusione (cfr. ali. 3). La Corte di Appello di Catanzaro, all'esito dell'annullamento con rinvio della sentenza n. 2237/2016 Reg. Sent. del 28.9.2016, ha invece ritenuto di applicare la pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione. La pena irrogata, quindi, rientra nel limite previsto dall'art. 164 cod. pen. e la Corte avrebbe dovuto valutare, pertanto, anche il motivo di gravame tempestiva- mente proposto avente ad oggetto proprio il diniego della concessione del benefi- cio della sospensione condizionale della pena. Evidenzia il ricorrente che [OSCURATO:PERSONA], come riconosciuto dalla Corte nella sentenza oggetto del presente ricorso, è incensurato e, quindi, certamente munito del requisito soggettivo richiesto dalla norma per la concessione del beneficio pre- visto dall'art. 164 cod. pen. La Corte territoriale, difatti, ha motivato la determi- nazione della pena nella misura irrogata di anni uno e mesi quattro di reclusione proprio in ragione dell'assenza di annotazioni sul certificato del casellario. L'incensuratezza dell'imputato ed il ruolo del tutto secondario da quest'ultimo giocato nella vicenda oggetto del presente processo depongono certamente per un giudizio prognostico favorevole in ordine all'astensione dalla commissione di altri reati. Questi elementi - ricorda il ricorrente- sono ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità come decisivi e determinanti rispetto alla formulazione di un giudizio favorevole per la concessione del beneficio ex art. 164 cod. pen. Ad ogni buon conto, la Corte territoriale - ci si duole- ha omesso, sul punto del diniego (implicito) del beneficio in questione, qualsivoglia motivazione disat- tendendo, pertanto, il relativo motivo di gravame tempestivamente proposto.Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di Ap- pello di Catanzaro per nuovo esame sul punto della concessione o meno all'impu- tato del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 164 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle ar- gomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Il ricorrente si duole genericamente ed ancora una volta del trattamento san- zionatorio irrogatogli, a fronte di una rideterminazione di pena che ha fissato in giorni venti di reclusione ed euro 60 di multa di aumento per la continuazione per ciascuna delle residue violazioni di cui all'art. 73 Dpr. 309/90 contestategli. Si tratta di un aumento davvero minimo, che la Corte territoriale ha giustifi- cato con una valutazione di congruità e con il riferimento alla "notevole distanza temporale dai fatti" e alla "sostanziale omogeneità delle condotte", con una moti- vazione che soddisfa ampiamente i canoni richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596) ) e con la quale il ricorrente non si confronta. Ne deriva che il ricorso proposto nell'interesse del Bianco va dichiarato inam- missibile. 2. Entrambi i motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono, in- vece, fondati. Quanto al primo motivo, effettivamente, la sentenza impugnata omette di prendere in considerazione che, con la sentenza del 27/6/2013, in parziale acco- glimento dell'appello interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la pena era stata rideterminata in anni due e mesi otto di reclusione "previa concessione delle cir- costanze attenuanti generiche". L'annullamento operato da questa Corte di legittimità con la sentenza 16672/2016 del 7/12/2015 aveva poi riguardato il trattamento sanzionatorio, in ragione della dichiarata prescrizione di alcuni reati e della nuova cornice edittale di pena per i reati di cui all'art. 73 commi 4 e 5 D.P.R. 309/90, ma non l'intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche. La successiva sentenza della Corte di Appello del 2016 aveva poi confermato la pena di anni due e mesi 8 di reclusione.Annullata tale seconda sentenza della Corte di Appello, anche la sentenza 15775/2018 di questa Corte aveva riguardato il solo trattamento sanzionatorio. Laddove, pertanto, la sentenza oggi impugnata ha rideterminato per IAN- [OSCURATO:PERSONA] la pena in anni due di reclusione ridotta per il rito alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione la Corte territoriale ha illegittimamente ope- rato una reformatio in peius rispetto al punto delle concesse circostanze attenuanti generiche che non era stato investito dai precedenti annullamenti. Questa Corte di legittimità -va ricordato- ha precisato che, nel caso in cui il giudice di appello, giudicando in sede di rinvio, ometta di considerare, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute all'imputato e non incise dalla sentenza di annullamento, la sen- tenza impugnata deve essere annullata parzialmente senza rinvio, con riduzione della pena nella misura massima consentita dall'art. 62-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103) trattandosi di calcolo puramente matematico che rende su- perfluo il rinvio al giudice di merito (Sez. 6, n. 52186 del 27/10/2017, Putzu, Rv. 271562). La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione (pena base anni due di reclusione, ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni uno e mesi quattro di re- clusione, ridotta per il rito come sopra). 3. Fondato è anche il secondo motivo di ricorso. Già il ridimensionamento del trattamento sanzionatorio ad anni uno e mesi quattro di reclusione -ed ancor più quello a mesi dieci e giorni venti di reclusione - aveva riportato la pena nei limiti di cui all'art. 164 cod. pen., il che imponeva alla Corte territoriale di motivare sul motivo di appello relativo alla sospensione condizionale della pena (motivo sub 5. a pag. 18 dell'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Sul punto, trattandosi di valutazione discrezionale, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catan- zaro. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche e ridetermina la pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione.Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in punto di va- lutazione della sospensione condizionale della pena e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e e condanna il ricorrente al pagamento delle s
Sentenza Cassazione n. 46153/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris