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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20579/2026

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o [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoLorenzo [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoNumero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicazione 18/06/2026Domenico Apice unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Maria ChiaraMarchiori– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore,e, per essa,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– intervenuta –nonché contro– intimato –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2129/2021depositata il 26/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 2129/2021, pubblicata in data 26 luglio 2021,la Corte d’appello di Venezia, nella regolare costituzione degli appellatied appellanti incidentali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E LINABRIGATO – quest’ultima anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA] – e degliappellati [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e MASSIMOCARDARELLI, ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1473/2017, pubblicata in data 7 giugno 2017.Sez.

S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 2 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicazione 18/06/20262.

Il Tribunale di Padova – all’esito di un giudizio che si erainterrotto a seguito, da un lato, della dichiarazione di fallimento diC.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro lato, del decesso diRoberto [OSCURATO:PERSONA] - aveva accolto l’opposizione originariamente propostada [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] – quale debitrice principale – e daMAURO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Roberto DeSisti – quali fideiussori - avverso il decreto ingiuntivo conseguito daBANCA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. per l’importo di €54.956,09 in relazione ad un saldo passivo di conto corrente.Il Tribunale, in particolare, aveva: I) condannato [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. a corrispondere al [OSCURATO:SOCIETA].S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 12.920,32 a titolo di ripetizionedi indebito; II) accertato che nulla era dovuto dai garanti alla [OSCURATO:PERSONA];III) gravato la [OSCURATO:PERSONA] opposta anche delle spese di lite, disponendo,quanto ai fideiussori, la distrazione delle stesse in favore dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA].3.

La Corte d’appello, per quanto ancora rileva nella presente sede,ha, in particolare, dichiarato l’estinzione del rapporto processuale traRoberto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nonchécondannato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] lasomma di € 10.584,45, percepita dal legale quali spese legali delgiudizio di primo grado oggetto di distrazione.Quanto al primo profilo, la Corte territoriale ha affermato che, aseguito dell’interruzione del giudizio determinata dalla morte diRoberto [OSCURATO:PERSONA], la domanda da quest’ultimo originariamente proposta– da ritenersi scindibile rispetto alla posizione delle altre parti - erastata solo tardivamente riassunta dall’unica erede [OSCURATO:PERSONA],avendo quest’ultima espresso la volontà di riassumere il giudizio in taleSez.

S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 3 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicazione 18/06/2026specifica qualità non nel ricorso per riassunzione bensì solo all’atto dellaprecisazione delle conclusioni.Quanto al secondo profilo, la Corte d’appello - a seguitodell’accoglimento nel merito del gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dellaparziale riforma della sentenza di prime cure - da un lato, ha dichiaratol’Avv. [OSCURATO:PERSONA] tenuto in proprio alla ripetizione dellasomma percepita a titolo di spese legali del giudizio di prime cure –disattendendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva daquest’ultimo sollevata – e, dall’altro lato, ha proceduto ad una nuovaregolazione delle spese dei due gradi di giudizio, condannando siaMAURO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] sia ildella [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. di un terzo dellespese medesime, compensandole per il residuo, mentre haintegralmente compensato le spese tra la [OSCURATO:PERSONA] appellante e l’Avv.[OSCURATO:PERSONA].4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Veneziahanno proposto ricorso principale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SISTIe [OSCURATO:PERSONA] e – con successivo ricorso incidentale - l’Avv.[OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].P.A.È intervenuta in giudizio [OSCURATO:PERSONA] quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata cessionaria del credito originariamentevantato da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Tutti i ricorrenti – principale ed incidentale – nonché lacontroricorrente hanno depositato memoria.Sez.

S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 4 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicazione 18/06/2026CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso principale è affidato a due motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento “per avere, laC.D.A. di Venezia erroneamente ritenuto non ritualmente riassunto ilrapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena SPA a seguito dell'interruzione per effetto del decesso del primo,ritenendo necessaria una riassunzione specifica dl almeno un erede delDe [OSCURATO:PERSONA] sin dal deposito del ricorso per riassunzione o unacostituzione almeno in occasione della prima udienza dl comparizioneed erroneamente dichiarato estinto detto rapporto processuale,accogliendo il primo motivo dl appello della banca e riformando lasentenza di I grado, in violazione e/o falsa applicazione delle cennatedisposizioni”.Si censura la decisione della Corte d’appello di Venezia nella partein cui la stessa ha dichiarato l’estinzione del rapporto processuale traRoberto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, basando talepronuncia sull’argomentazione per cui, ai fini della riassunzione,occorreva una formale ed espressa riassunzione anche nella veste dierede da parte di [OSCURATO:PERSONA] e quindi la spendita di tale veste daldeposito dell’istanza di riassunzione o almeno alla prima udienzasuccessiva, risultando invece irrilevante la circostanza che LINABRAGATO fosse già parte del giudizio in proprio.Evidenzia il ricorso che: I) la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era già inproprio parte del giudizio; II) la sua veste di unica erede universale diRoberto [OSCURATO:PERSONA], non era mai stata contestata dall’odiernacontroricorrente MPS né in primo grado né in appello; III) nel corso delgiudizio di primo grado la ricorrente aveva espressamente dichiarato edocumentato la propria qualità di unica erede.Sez.

S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 5 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicazione 18/06/2026Argomenta il ricorso che la qualità di erede deve ritenersi implicitaquando il soggetto sia già parte del giudizio e ciò in quanto l’eredesuccede al de cuius come unico centro di imputazione giuridica, senzaduplicazione della veste giuridica.Il ricorso, richiamando la diversa statuizione assunta dalla Corted’appello in relazione alla posizione [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], evidenzia ulteriormente che, essendo stato interrottol’intero giudizio, nonostante la scindibilità delle posizioni, deve ritenersiche la riassunzione tempestiva di una sola parte sia sufficiente aimpedire l’estinzione di tutti i rapporti processuali e che la Corteterritoriale, ove avesse ritenuto irregolare la riassunzione nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto, al più, ordinare la rinnovazionedella notifica ex art. 291 c.p.c. e non dichiarare l’estinzione.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento inrelazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.

“per avere, la C.d.A.

Venezia,erroneamente posto le spese di lite sia del I che del II grado di giudizio,anche se solo per la quota di 1/3, a carico degli opponenti comunquevittoriosi, quando invece, avrebbe dovuto porle a carico di MPS o, alpiù, avrebbe solo potuto integralmente compensarle, non potendo,però, in alcuna misura porle a carico degli opponenti”.2.

L’unico motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento inrelazione agli artt. 93 e 110 c.p.c., “per avere la C.D.A. di Veneziaerrato nel ritenere legittima la citazione in appello dell’avvocatoantistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA] nonostante l’eccepita carenza dilegittimazione passiva e nell’avere omesso di condannare MPS arifondere a quest’ultimo le spese del grado di appello”.Sez.

S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 6 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicaz ion e 18/06/20263.

Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilitàdell’intervento in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]Questa Corte, invero, ha affermato reiteratamente che il successorea titolo particolare nel diritto controverso, sebbene non possaintervenire nel giudizio di legittimità - mancando una espressaprevisione normativa che consenta al terzo di parteciparvi esplicandole proprie difese - è tuttavia ammesso a depositare controricorso, perresistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa, nel caso incui in cui quest'ultimo sia rimasto inerte, in quanto, diversamente, siverrebbe a determinare un'irrimediabile lesione del suo diritto di difesa(Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024; Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11638del 07/06/2016).Proprio alla luce di tale principio, l’ingresso nel presente giudizio dilegittimità della [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile quale che sia laqualifica che di esso si voglia dare: sia come atto di intervento – qualeè la formale intestazione dell’atto della parte – in quanto l’interventoin sede di legittimità risulta in radice inammissibile sia comecontroricorso – ipotizzando una riqualificazione dell’atto – in quanto,nella specie, l’asserita cedente [OSCURATO:PERSONA].P.A., ben lungi dal restare inerte, ha regolarmente depositatocontroricorso, sviluppando le proprie difese.4.

Il ricorso principale, nei suoi due motivi, non è meritevole diaccoglimento.4.1.

Il primo motivo di ricorso, infatti, risulta infondato.Si deve osservare, in premessa, che i richiami contenuti nel motivodi ricorso alla giurisprudenza di questa Corte risultano del tutto nonpertinenti, in quanto sono riferiti alla ben diversa tematica dellaSez.

S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 7 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026notificazione degli atti di impugnazione nei confronti del soggetto che,già parte in causa in proprio, divenga erede di un’altra delle originarieparti del giudizio.In relazione a questa specifica ipotesi, questa Corte ha in effettichiarito che non occorre duplicare la notifica dell’impugnazione inconseguenza della duplice veste della parte – parte originaria ed erededi altra parte - in quanto l’erede diviene centro d'imputazione giuridicadelle situazioni giuridiche del defunto, ma resta unico soggetto di diritti(Cass. Sez.

U, Sentenza n. 12625 del 17/12/1998; Cass. Sez. 1,Sentenza n. 1804 del 18/02/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23695del 06/11/2014).Ben diverso, invece, è l’approdo cui questa Corte è pervenuta inrelazione alla questione che qui viene in rilievo, e cioè se la parte di ungiudizio, divenuta erede di altra parte del medesimo giudizio, ai finidella tempestiva e regolare prosecuzione o riassunzione del giudiziointerrottosi a seguito della morte del suo dante causa, debba o menospendere esplicitamente la propria veste di erede.In relazione a tale fattispecie, infatti, questa Corte hareiteratamente chiarito che la regola della necessaria riassunzione oprosecuzione del giudizio interrottosi a seguito del decesso di una delleparti non registra eccezione alcuna nel caso in cui uno degli eredi – ol’unico erede - risulti già costituito nel processo in nome proprio, siapure in una posizione di sostanziale coincidenza di interessi e di lineadifensiva con la parte poi defunta, richiedendosi anche in taleevenienza per la prosecuzione del processo la sua costituzione nellaqualità di successore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7507 del 25/08/1994;Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 1581 del 28/02/1996; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 2433 del 02/02/2011; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5444del 26/02/2021).Sez.

S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 8 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026Tale approdo, del resto, trova piena giustificazione nellaconsiderazione che la mera circostanza che uno dei successori sia partedel giudizio in nome proprio al momento del decesso, sia pure in unaposizione di sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva conil defunto, non comporta che egli assuma automaticamente la qualitàdi erede dello stesso né al fine dell'impedimento dell'eventointerruttivo, né con riguardo alla coltivazione delle domande propostedal de cuius (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 15066 del 11/06/2018).Considerazione, quest’ultima, che sin d’ora vale a privare in radicedi ogni rilevanza le deduzioni del ricorso in ordine al carattere noncontestato e pacifico della veste di erede universale di [OSCURATO:PERSONA],dal momento che a rilevare non è il carattere contestato o meno dellaveste di erede quanto la necessità che tale veste sia formalmente spesaal momento della riassunzione o prosecuzione del giudizio.Operata tale premessa generale – e premesso ulteriormente chel’adeguata specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c. consente a questaCorte, quale giudice del fatto processuale, di procedere all’esamediretto degli atti processuali – si osserva che l’analisi della “istanza diinterruzione e riassunzione [OSCURATO:PERSONA] e Alberto, [OSCURATO:PERSONA]”depositata nel corso del giudizio di prime cure (DOC: C-08, fascicoloricorrenti giudizio di legittimità), vale ad evidenziare che la decisioneimpugnata ha fatto corretto governo delle previsioni di legge applicabilie si è pienamente conformata alla giurisprudenza di questa Corte, dalmomento che l’istanza in questione risulta radicalmente priva dellaspendita della qualità di erede da parte dell’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e, come tale, del tutto inidonea a costituire adeguataprosecuzione del giudizio in relazione alla posizione del defunto RobertoDe Sisti.Sez.

S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 9 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026Tale inidoneità non risulta esclusa neppure alla luce dalle deduzionisvolte dal ricorso in relazione all’idoneità dell’atto a costituire ritualeriassunzione in relazione alla posizione del [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] e ciò in quanto – alla luce della scindibilità delleposizioni delle singole parti non litisconsorti necessari e secondo iprincipi dettati da questa Corte (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 15142 del05/07/2007) - la riassunzione o prosecuzione del giudizio eranoseparatamente necessarie in relazione a ciascuno dei soggetti colpitidall’evento interruttivo, con la conseguenza che la tempestività dellariassunzione nei confronti del FALLIMENTO ha, sì, evitato l’estinzionequanto alla posizione di quest’ultimo, ma non quanto alla distinta escindibile posizione del defunto [OSCURATO:PERSONA].4.2.

Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso risultaradicalmente inammissibile, alla luce del principio per cui la valutazionedelle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione dellequote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi trale parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel poterediscrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato dilegittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esattaproporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste acarico del soccombente (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14459 del26/05/2021; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 30592 del 20/12/2017).5.

Il ricorso incidentale è inammissibile, in quanto omette dimisurarsi effettivamente con la ratio della decisione impugnata.Giova premettere che, del tutto correttamente, la sentenza dellaCorte veneziana ha evidenziato che le deduzioni svolte in sede digravame dall’odierno ricorrente incidentale non valevano ad escluderela sua legittimazione passiva processuale - alla luce della costantegiurisprudenza di questa Corte per cui la legitimatio ad causam, attivaSez.

S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 10 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire ungiudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, sulla baseesclusivamente della prospettazione della parte, (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 6132 del 06/03/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14468del 30/05/2008; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 17092 del 12/08/2016;Cass.

Sez. 1 - Sentenza n. 7776 del 27/03/2017) – bensì venivano adinvestire il profilo della legittimazione c.d. sostanziale, intesa qualetitolarità del lato attivo o passivo dell’obbligazione.Operata tale premessa, si deve rilevare che, se è vero che questaCorte ha chiarito che l'impugnazione della sentenza che ha disposto ladistrazione delle spese in favore del difensore non deve essere rivoltaanche contro il medesimo difensore distrattario - fermo restando che ilcapo della sentenza reso sull'istanza di distrazione è destinato a caderenello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambitodell'unico rapporto processuale e che il difensore distrattario subiscelegittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna allarestituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza diprimo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 9062 del 15/04/2010) - è tuttavia parimenti vero che – sempre comeda questa Corte chiarito - l'avvocato antistatario è comunque“legittimato passivo”, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione diquanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenzaimpugnata (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6225 del 24/02/2022).Del tutto correttamente, quindi, la Corte territoriale ha osservatoche, anche se la condanna del difensore antistatario alla restituzionedelle somme percepite a seguito della condanna alle spese pronunciatain prime cure non viene a postulare necessariamente la sua direttaevocazione nel giudizio di gravame, nondimeno la scelta dell’odiernaSez.

S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 11 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicazione 18/06/2026controricorrente di procedere alla diretta evocazione dell’antistatarionon valeva in alcun modo ad elidere il profilo sostanziale costitutodall’obbligo dell’antistatario di procedere alla ripetizione delle sommeriscosse.Profilo rispetto al quale – si osserva ulteriormente – l’odiernoricorrente ha partecipato al giudizio assumendo la veste di parteautonoma e così ponendo le premesse affinché, accolta la domandadell’odierna controricorrente, venisse a porsi un problema diregolamentazione delle spese di lite, peraltro nella specie oggetto dicompensazione.A fronte di tale ricostruzione, il ricorso incidentale si limita ariproporre la tesi per cui il ricorrente non avrebbe dovuto essereevocato in proprio in appello - pur riconoscendo che dall’accoglimentodel gravame avrebbe inevitabilmente determinato, come in effetti èavvenuto, la caducazione della condanna alle spese e l’obbligo direstituzione delle somme percepite a tale titolo – senza tuttavia inalcun modo censurare il nucleo argomentativo della decisioneimpugnata, e cioè l’affermazione per cui la formale instaurazione delrapporto processuale diretto tra l’odierna controricorrente ed ilricorrente incidentale non poteva in ogni caso ritenersi viziata, venendoin rilievo una pretesa inerente ad un rapporto sostanziale diretto tra lesuddette parti che legittimava l’altrettanto diretta proposizione delladomanda di ripetizione.La carente impugnazione di tale ratio, pertanto, vale a rendere ilricorso inammissibile.6.

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono:I) l’intervento in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] quale procuratrice diSIENA [OSCURATO:SOCIETA] deve essere dichiarato inammissibile;II) il ricorso principale deve essere respinto;Sez.

S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 12 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026III) il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile;IV) i ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale devono esserecondannati in solido tra loro a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. le spese del giudizio di legittimità,liquidate direttamente in dispositivo;V) quanto al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] qualeprocuratrice di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, poiché il rilievodell’inammissibilità dell’intervento di quest’ultima è avvenutod’ufficio – nulla avendo dedotto le altre parti nelle rispettivememorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. – si stima di disporrel’integrale compensazione delle spese.7.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile l’intervento in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] qualeprocuratrice di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL;rigetta il ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;condanna i ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale in solidotra loro a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio diSez.

S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 13 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicazione 18/06/2026Cassazione, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltrespese generali al 15% ed accessori di legge;dichiara integralmente compensate le spese tra le parti e JULIETSPA quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte sia dei ricorrenti principali sia del ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 giugno 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 14 di 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoLorenzo [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoNumero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicazione 18/06/2026Domenico Apice unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Maria ChiaraMarchiori– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore,e, per essa,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– intervenuta –nonché contro– intimato –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2129/2021depositata il 26/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 2129/2021, pubblicata in data 26 luglio 2021,la Corte d’appello di Venezia, nella regolare costituzione degli appellatied appellanti incidentali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E LINABRIGATO – quest’ultima anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA] – e degliappellati [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e MASSIMOCARDARELLI, ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1473/2017, pubblicata in data 7 giugno 2017.Sez. S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 2 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicazione 18/06/20262. Il Tribunale di Padova – all’esito di un giudizio che si erainterrotto a seguito, da un lato, della dichiarazione di fallimento diC.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro lato, del decesso diRoberto [OSCURATO:PERSONA] - aveva accolto l’opposizione originariamente propostada [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] – quale debitrice principale – e daMAURO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Roberto DeSisti – quali fideiussori - avverso il decreto ingiuntivo conseguito daBANCA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. per l’importo di €54.956,09 in relazione ad un saldo passivo di conto corrente.Il Tribunale, in particolare, aveva: I) condannato [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. a corrispondere al [OSCURATO:SOCIETA].S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 12.920,32 a titolo di ripetizionedi indebito; II) accertato che nulla era dovuto dai garanti alla [OSCURATO:PERSONA];III) gravato la [OSCURATO:PERSONA] opposta anche delle spese di lite, disponendo,quanto ai fideiussori, la distrazione delle stesse in favore dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA].3. La Corte d’appello, per quanto ancora rileva nella presente sede,ha, in particolare, dichiarato l’estinzione del rapporto processuale traRoberto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nonchécondannato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] lasomma di € 10.584,45, percepita dal legale quali spese legali delgiudizio di primo grado oggetto di distrazione.Quanto al primo profilo, la Corte territoriale ha affermato che, aseguito dell’interruzione del giudizio determinata dalla morte diRoberto [OSCURATO:PERSONA], la domanda da quest’ultimo originariamente proposta– da ritenersi scindibile rispetto alla posizione delle altre parti - erastata solo tardivamente riassunta dall’unica erede [OSCURATO:PERSONA],avendo quest’ultima espresso la volontà di riassumere il giudizio in taleSez. S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 3 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicazione 18/06/2026specifica qualità non nel ricorso per riassunzione bensì solo all’atto dellaprecisazione delle conclusioni.Quanto al secondo profilo, la Corte d’appello - a seguitodell’accoglimento nel merito del gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dellaparziale riforma della sentenza di prime cure - da un lato, ha dichiaratol’Avv. [OSCURATO:PERSONA] tenuto in proprio alla ripetizione dellasomma percepita a titolo di spese legali del giudizio di prime cure –disattendendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva daquest’ultimo sollevata – e, dall’altro lato, ha proceduto ad una nuovaregolazione delle spese dei due gradi di giudizio, condannando siaMAURO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] sia ildella [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. di un terzo dellespese medesime, compensandole per il residuo, mentre haintegralmente compensato le spese tra la [OSCURATO:PERSONA] appellante e l’Avv.[OSCURATO:PERSONA].4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Veneziahanno proposto ricorso principale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SISTIe [OSCURATO:PERSONA] e – con successivo ricorso incidentale - l’Avv.[OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].P.A.È intervenuta in giudizio [OSCURATO:PERSONA] quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata cessionaria del credito originariamentevantato da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Tutti i ricorrenti – principale ed incidentale – nonché lacontroricorrente hanno depositato memoria.Sez. S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 4 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicazione 18/06/2026CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso principale è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento “per avere, laC.D.A. di Venezia erroneamente ritenuto non ritualmente riassunto ilrapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena SPA a seguito dell'interruzione per effetto del decesso del primo,ritenendo necessaria una riassunzione specifica dl almeno un erede delDe [OSCURATO:PERSONA] sin dal deposito del ricorso per riassunzione o unacostituzione almeno in occasione della prima udienza dl comparizioneed erroneamente dichiarato estinto detto rapporto processuale,accogliendo il primo motivo dl appello della banca e riformando lasentenza di I grado, in violazione e/o falsa applicazione delle cennatedisposizioni”.Si censura la decisione della Corte d’appello di Venezia nella partein cui la stessa ha dichiarato l’estinzione del rapporto processuale traRoberto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, basando talepronuncia sull’argomentazione per cui, ai fini della riassunzione,occorreva una formale ed espressa riassunzione anche nella veste dierede da parte di [OSCURATO:PERSONA] e quindi la spendita di tale veste daldeposito dell’istanza di riassunzione o almeno alla prima udienzasuccessiva, risultando invece irrilevante la circostanza che LINABRAGATO fosse già parte del giudizio in proprio.Evidenzia il ricorso che: I) la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era già inproprio parte del giudizio; II) la sua veste di unica erede universale diRoberto [OSCURATO:PERSONA], non era mai stata contestata dall’odiernacontroricorrente MPS né in primo grado né in appello; III) nel corso delgiudizio di primo grado la ricorrente aveva espressamente dichiarato edocumentato la propria qualità di unica erede.Sez. S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 5 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicazione 18/06/2026Argomenta il ricorso che la qualità di erede deve ritenersi implicitaquando il soggetto sia già parte del giudizio e ciò in quanto l’eredesuccede al de cuius come unico centro di imputazione giuridica, senzaduplicazione della veste giuridica.Il ricorso, richiamando la diversa statuizione assunta dalla Corted’appello in relazione alla posizione [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], evidenzia ulteriormente che, essendo stato interrottol’intero giudizio, nonostante la scindibilità delle posizioni, deve ritenersiche la riassunzione tempestiva di una sola parte sia sufficiente aimpedire l’estinzione di tutti i rapporti processuali e che la Corteterritoriale, ove avesse ritenuto irregolare la riassunzione nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto, al più, ordinare la rinnovazionedella notifica ex art. 291 c.p.c. e non dichiarare l’estinzione.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento inrelazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. “per avere, la C.d.A. Venezia,erroneamente posto le spese di lite sia del I che del II grado di giudizio,anche se solo per la quota di 1/3, a carico degli opponenti comunquevittoriosi, quando invece, avrebbe dovuto porle a carico di MPS o, alpiù, avrebbe solo potuto integralmente compensarle, non potendo,però, in alcuna misura porle a carico degli opponenti”.2. L’unico motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento inrelazione agli artt. 93 e 110 c.p.c., “per avere la C.D.A. di Veneziaerrato nel ritenere legittima la citazione in appello dell’avvocatoantistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA] nonostante l’eccepita carenza dilegittimazione passiva e nell’avere omesso di condannare MPS arifondere a quest’ultimo le spese del grado di appello”.Sez. S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 6 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicaz ion e 18/06/20263. Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilitàdell’intervento in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]Questa Corte, invero, ha affermato reiteratamente che il successorea titolo particolare nel diritto controverso, sebbene non possaintervenire nel giudizio di legittimità - mancando una espressaprevisione normativa che consenta al terzo di parteciparvi esplicandole proprie difese - è tuttavia ammesso a depositare controricorso, perresistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa, nel caso incui in cui quest'ultimo sia rimasto inerte, in quanto, diversamente, siverrebbe a determinare un'irrimediabile lesione del suo diritto di difesa(Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024; Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11638del 07/06/2016).Proprio alla luce di tale principio, l’ingresso nel presente giudizio dilegittimità della [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile quale che sia laqualifica che di esso si voglia dare: sia come atto di intervento – qualeè la formale intestazione dell’atto della parte – in quanto l’interventoin sede di legittimità risulta in radice inammissibile sia comecontroricorso – ipotizzando una riqualificazione dell’atto – in quanto,nella specie, l’asserita cedente [OSCURATO:PERSONA].P.A., ben lungi dal restare inerte, ha regolarmente depositatocontroricorso, sviluppando le proprie difese.4. Il ricorso principale, nei suoi due motivi, non è meritevole diaccoglimento.4.1. Il primo motivo di ricorso, infatti, risulta infondato.Si deve osservare, in premessa, che i richiami contenuti nel motivodi ricorso alla giurisprudenza di questa Corte risultano del tutto nonpertinenti, in quanto sono riferiti alla ben diversa tematica dellaSez. S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 7 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026notificazione degli atti di impugnazione nei confronti del soggetto che,già parte in causa in proprio, divenga erede di un’altra delle originarieparti del giudizio.In relazione a questa specifica ipotesi, questa Corte ha in effettichiarito che non occorre duplicare la notifica dell’impugnazione inconseguenza della duplice veste della parte – parte originaria ed erededi altra parte - in quanto l’erede diviene centro d'imputazione giuridicadelle situazioni giuridiche del defunto, ma resta unico soggetto di diritti(Cass. Sez. U, Sentenza n. 12625 del 17/12/1998; Cass. Sez. 1,Sentenza n. 1804 del 18/02/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23695del 06/11/2014).Ben diverso, invece, è l’approdo cui questa Corte è pervenuta inrelazione alla questione che qui viene in rilievo, e cioè se la parte di ungiudizio, divenuta erede di altra parte del medesimo giudizio, ai finidella tempestiva e regolare prosecuzione o riassunzione del giudiziointerrottosi a seguito della morte del suo dante causa, debba o menospendere esplicitamente la propria veste di erede.In relazione a tale fattispecie, infatti, questa Corte hareiteratamente chiarito che la regola della necessaria riassunzione oprosecuzione del giudizio interrottosi a seguito del decesso di una delleparti non registra eccezione alcuna nel caso in cui uno degli eredi – ol’unico erede - risulti già costituito nel processo in nome proprio, siapure in una posizione di sostanziale coincidenza di interessi e di lineadifensiva con la parte poi defunta, richiedendosi anche in taleevenienza per la prosecuzione del processo la sua costituzione nellaqualità di successore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7507 del 25/08/1994;Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1581 del 28/02/1996; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 2433 del 02/02/2011; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5444del 26/02/2021).Sez. S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 8 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026Tale approdo, del resto, trova piena giustificazione nellaconsiderazione che la mera circostanza che uno dei successori sia partedel giudizio in nome proprio al momento del decesso, sia pure in unaposizione di sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva conil defunto, non comporta che egli assuma automaticamente la qualitàdi erede dello stesso né al fine dell'impedimento dell'eventointerruttivo, né con riguardo alla coltivazione delle domande propostedal de cuius (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 15066 del 11/06/2018).Considerazione, quest’ultima, che sin d’ora vale a privare in radicedi ogni rilevanza le deduzioni del ricorso in ordine al carattere noncontestato e pacifico della veste di erede universale di [OSCURATO:PERSONA],dal momento che a rilevare non è il carattere contestato o meno dellaveste di erede quanto la necessità che tale veste sia formalmente spesaal momento della riassunzione o prosecuzione del giudizio.Operata tale premessa generale – e premesso ulteriormente chel’adeguata specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c. consente a questaCorte, quale giudice del fatto processuale, di procedere all’esamediretto degli atti processuali – si osserva che l’analisi della “istanza diinterruzione e riassunzione [OSCURATO:PERSONA] e Alberto, [OSCURATO:PERSONA]”depositata nel corso del giudizio di prime cure (DOC: C-08, fascicoloricorrenti giudizio di legittimità), vale ad evidenziare che la decisioneimpugnata ha fatto corretto governo delle previsioni di legge applicabilie si è pienamente conformata alla giurisprudenza di questa Corte, dalmomento che l’istanza in questione risulta radicalmente priva dellaspendita della qualità di erede da parte dell’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e, come tale, del tutto inidonea a costituire adeguataprosecuzione del giudizio in relazione alla posizione del defunto RobertoDe Sisti.Sez. S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 9 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026Tale inidoneità non risulta esclusa neppure alla luce dalle deduzionisvolte dal ricorso in relazione all’idoneità dell’atto a costituire ritualeriassunzione in relazione alla posizione del [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] e ciò in quanto – alla luce della scindibilità delleposizioni delle singole parti non litisconsorti necessari e secondo iprincipi dettati da questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15142 del05/07/2007) - la riassunzione o prosecuzione del giudizio eranoseparatamente necessarie in relazione a ciascuno dei soggetti colpitidall’evento interruttivo, con la conseguenza che la tempestività dellariassunzione nei confronti del FALLIMENTO ha, sì, evitato l’estinzionequanto alla posizione di quest’ultimo, ma non quanto alla distinta escindibile posizione del defunto [OSCURATO:PERSONA].4.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso risultaradicalmente inammissibile, alla luce del principio per cui la valutazionedelle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione dellequote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi trale parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel poterediscrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato dilegittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esattaproporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste acarico del soccombente (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14459 del26/05/2021; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 30592 del 20/12/2017).5. Il ricorso incidentale è inammissibile, in quanto omette dimisurarsi effettivamente con la ratio della decisione impugnata.Giova premettere che, del tutto correttamente, la sentenza dellaCorte veneziana ha evidenziato che le deduzioni svolte in sede digravame dall’odierno ricorrente incidentale non valevano ad escluderela sua legittimazione passiva processuale - alla luce della costantegiurisprudenza di questa Corte per cui la legitimatio ad causam, attivaSez. S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 10 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire ungiudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, sulla baseesclusivamente della prospettazione della parte, (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 6132 del 06/03/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14468del 30/05/2008; Cass. Sez. L, Sentenza n. 17092 del 12/08/2016;Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 7776 del 27/03/2017) – bensì venivano adinvestire il profilo della legittimazione c.d. sostanziale, intesa qualetitolarità del lato attivo o passivo dell’obbligazione.Operata tale premessa, si deve rilevare che, se è vero che questaCorte ha chiarito che l'impugnazione della sentenza che ha disposto ladistrazione delle spese in favore del difensore non deve essere rivoltaanche contro il medesimo difensore distrattario - fermo restando che ilcapo della sentenza reso sull'istanza di distrazione è destinato a caderenello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambitodell'unico rapporto processuale e che il difensore distrattario subiscelegittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna allarestituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza diprimo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 9062 del 15/04/2010) - è tuttavia parimenti vero che – sempre comeda questa Corte chiarito - l'avvocato antistatario è comunque“legittimato passivo”, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione diquanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenzaimpugnata (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6225 del 24/02/2022).Del tutto correttamente, quindi, la Corte territoriale ha osservatoche, anche se la condanna del difensore antistatario alla restituzionedelle somme percepite a seguito della condanna alle spese pronunciatain prime cure non viene a postulare necessariamente la sua direttaevocazione nel giudizio di gravame, nondimeno la scelta dell’odiernaSez. S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 11 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicazione 18/06/2026controricorrente di procedere alla diretta evocazione dell’antistatarionon valeva in alcun modo ad elidere il profilo sostanziale costitutodall’obbligo dell’antistatario di procedere alla ripetizione delle sommeriscosse.Profilo rispetto al quale – si osserva ulteriormente – l’odiernoricorrente ha partecipato al giudizio assumendo la veste di parteautonoma e così ponendo le premesse affinché, accolta la domandadell’odierna controricorrente, venisse a porsi un problema diregolamentazione delle spese di lite, peraltro nella specie oggetto dicompensazione.A fronte di tale ricostruzione, il ricorso incidentale si limita ariproporre la tesi per cui il ricorrente non avrebbe dovuto essereevocato in proprio in appello - pur riconoscendo che dall’accoglimentodel gravame avrebbe inevitabilmente determinato, come in effetti èavvenuto, la caducazione della condanna alle spese e l’obbligo direstituzione delle somme percepite a tale titolo – senza tuttavia inalcun modo censurare il nucleo argomentativo della decisioneimpugnata, e cioè l’affermazione per cui la formale instaurazione delrapporto processuale diretto tra l’odierna controricorrente ed ilricorrente incidentale non poteva in ogni caso ritenersi viziata, venendoin rilievo una pretesa inerente ad un rapporto sostanziale diretto tra lesuddette parti che legittimava l’altrettanto diretta proposizione delladomanda di ripetizione.La carente impugnazione di tale ratio, pertanto, vale a rendere ilricorso inammissibile.6. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono:I) l’intervento in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] quale procuratrice diSIENA [OSCURATO:SOCIETA] deve essere dichiarato inammissibile;II) il ricorso principale deve essere respinto;Sez. S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 12 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026III) il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile;IV) i ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale devono esserecondannati in solido tra loro a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. le spese del giudizio di legittimità,liquidate direttamente in dispositivo;V) quanto al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] qualeprocuratrice di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, poiché il rilievodell’inammissibilità dell’intervento di quest’ultima è avvenutod’ufficio – nulla avendo dedotto le altre parti nelle rispettivememorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. – si stima di disporrel’integrale compensazione delle spese.7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile l’intervento in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] qualeprocuratrice di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL;rigetta il ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;condanna i ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale in solidotra loro a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio diSez. S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 13 di 14Numero registro generale 6730/2022Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20579/2026Data pubblicazione 18/06/2026Cassazione, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltrespese generali al 15% ed accessori di legge;dichiara integralmente compensate le spese tra le parti e JULIETSPA quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte sia dei ricorrenti principali sia del ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 giugno 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 6730/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 14 di 14
Sentenza Cassazione n. 20579/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris