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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21713/2026

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i [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2888 in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 32/2022 della CORTE D'APPELLO diPOTENZA, depositata il 05/05/2022 R.G.N. 158/2020;Numero registro generale 23293/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 21713/202612/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione 25/06/20261.Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Potenza haaccolto il gravame proposto dall’I.N.P.S. ed ha riformato lasentenza del Tribunale di Potenza n. 354/2020, che avevaaccolto il ricorso avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e Realtànel territorio Onlus, avente ad oggetto l’impugnativa del verbaledi accertamento ispettivo n. 2016024149 del 14 aprile 2017.2.

In particolare, la Corte territoriale, ritenuta l’ammissibilitàdell’appello, ha giudicato erroneo l’assunto condiviso dal primogiudice, considerando che, in tema di sgravi contributivi e difiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti ildiritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessarirequisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in voltainvocata.3.

Il giudice d’appello ha quindi osservato che dal verbaleispettivo agli atti risultava che il mancato riconoscimento deldiritto agli sgravi contributivi in favore della Cooperativa erastato determinato dal mancato rispetto del CCNL di settoreapplicato, il CCNL [OSCURATO:PERSONA], ed ha rilevato che, dalladocumentazione acquisita, era emerso che per dieci lavoratori erelativamente al periodo dall’ ottobre 2014 al 31 luglio 2016 erastato omesso il versamento contributivo su parte dellaretribuzione imponibile, riferita ai ratei della 13° mensilità e/oai giorni di festività.Pertanto, la sentenza ha concluso nel senso dell’infondatezzadell’impugnazione avanzata dalla parte appellata.4.

Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] eRealtà nel [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi, illustrati ancheNumero registro generale 23293/2022Numero sezionale 2888/2026con memoria; l’I.N.P.S. ha depositato procura posta in caNlucmee roa dlli ara ccolta generale 21713/2026Data pubblicazione 25/06/2026copia notificata del ricorso.5.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione efalsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, num.

3.2. In particolare, la società contesta l’assunto sostenuto dallaCorte potentina, rilevando che l'onere di provare i fatticostitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare deldiritto medesimo, ancorché convenuto nel giudizio diaccertamento negativo, cosicché sarebbe stato l'Istitutoprevidenziale a dover dimostrare i fatti costitutivi del propriocredito preteso e derivante dal disconoscimento di sgravicontributivi.3.

La censura è inammissibile in quanto non si confronta con lareale ratio decidendi della pronuncia impugnata.4.

Infatti, quando si fa questione di violazione della regola diriparto dei carichi probatori, ex art. 2697 c.c., «la violazionedella regola processuale viene in rilievo nelle sole fattispecie incui il giudice del merito, in assenza della prova del fattocontroverso, applichi la regola di giudizio basata sull’onere dellaprova, individuando come soccombente la parte onerata dellaprova; è in tale eventualità che il soccombente può dolersi dellanon corretta ripartizione del carico della prova» (Cass. n.16432/2023).5.

Nel caso di specie, la decisione non ha fatto alcun riferimentoalla mancanza di prova del fatto controverso, anzi, ha ritenutoNumero registro generale 23293/2022Numero sezionale 2888/2026positivamente dimostrati, in via documentale, i fatti coNsutmiteurot divi rai ccolta generale 21713/2026Data pubblicazione 25/06/2026del diritto azionato dall’I.N.P.S.6.

Per conseguenza, l’affermazione astratta del criterio di ripartonon ha in realtà ricevuto effettiva applicazione nel percorsologico seguito e nell’esito decisionale risultante nella pronunciaoggetto di ricorso.7.

Tale profilo risulta dirimente, ai fini dell’inammissibilità delmezzo.8.

In ogni caso, la doglianza è anche giuridicamente infondata.9.

Difatti, questa Corte Suprema ha già avuto modo di affermarereiteratamente il principio, cui deve darsi continuità, secondo ilquale, anche in caso di azioni di accertamento negativoscaturenti da verbali ispettivi, grava sul datore di lavoro l'oneredi provare le c.d. circostanze eccettuative, cioè le circostanze inbase alle quali si ricadrebbe nell'ambito di una deroga rispettoall'onere contributivo ordinariamente previsto (così, Cass. nn.11261/2017; 17695/17).10.

Così grava sull'impresa, che invochi il diritto alriconoscimento di benefici (come gli sgravi), la provadell'inesistenza dei fatti negativi e il relativo onere può esseresoddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivocontrario ovvero mediante presunzioni, da cui possa desumersiil fatto negativo (ex multis, Cass. 1° ottobre 2015, n. 19639; 22ottobre 2014, n. 22381; Cass. 7 agosto 2012, n. 14205).L’assunto giuridico sostenuto in ricorso non è, quindi, coerentecon la giurisprudenza di questa Corte.11.

Col secondo motivo, si lamenta l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c.12.

In particolare, ad avviso della Onlus, la Corte territoriale nonsi sarebbe avveduta del fatto che era stata dimostrataNumero registro generale 23293/2022Numero sezionale 2888/2026l’applicazione del diverso CCNL [OSCURATO:PERSONA] AGCIN sumigerloa dti ora ccolta generale 21713/2026Data pubblicazione 25/06/2026il 16 dicembre 2011.13.

Il mezzo è inammissibile.14.

Quanto alla censura svolta ex art. 360 comma primo, num.5, occorre considerare che costituisce un "fatto", agli effetti dellasuddetta norma, non una "questione" o un "punto", ma un veroe proprio "fatto", in senso storico e normativo, un precisoaccadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, undato materiale, un episodio fenomenico rilevante (da ultimo,Cass. n. 2303/2026 e tra i numerosi precedenti n. 7983/2014;n. 17761/2016; n. 29883/2017; sez.

Un. n. 5745/2015).

Noncostituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possacagionare il vizio ex art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. leargomentazioni o deduzioni difensive (Cass. n. 14802/2017; n.21152/2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti ecircostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass., n.21439/2015) né tantomeno l’omessa impugnazione di una partedella motivazione della sentenza di primo grado.15.

Nel caso di specie, il fatto la cui valutazione sarebbe stataomessa non ha la consistenza e la fisionomia sopra descritte,trattandosi di un dato istruttorio e di un correlatoapprezzamento di tipo giuridico.16.

In ogni caso, le censure avanzate in ricorso non sonosviluppate secondo gli enunciati di cui alle Sezioni unite nn.8053 e 8054 del 2014.Invero, l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiaNumero registro generale 23293/2022costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattereN umero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 21713/2026decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unData pubblicazione 25/06/2026esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigorosorispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testualeo extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie.17.

Nel caso di specie, gli elementi essenziali della doglianzanon risultano articolati secondo gli oneri minimi indicati dalleSezioni unite.18.

Col terzo motivo, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 4, comma 15, della legge 28 giugno 2012,n. 92.19.

In particolare, la Onlus ha contestato la pronunciaimpugnata, sostenendo l’erroneità della decisione di confermadella sottoposizione a contribuzione di tutto il periodo per ilquale la datrice di lavoro ha beneficiato delle previsioni dellalegge n. 190 del 2014, articolo unico, commi 118 e ss.,evidenziando, in senso contrario, che l'art. 4, comma 15, dellalegge n. 28 giugno 2012 n. 92, ha previsto espressamente che:"l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorieinerenti all'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro odi somministrazione producono la perdita di quella parteNumero registro generale 23293/2022dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza deNl umero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 21713/2026rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione".Data pubblicazione 25/06/202620.

Questo motivo, come prospettato, configura una censuranuova, in quanto attiene a doglianze che non risulta siano statemai in precedenza sollevate e ciò si riverberanell’inammissibilità del mezzo.21.

La giurisprudenza di legittimità è, infatti, rigorosa inproposito: qualora una determinata questione giuridica nonrisulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, néindicata nelle conclusioni epigrafate, il ricorrente che lariproponga in sede di legittimità, al fine di evitare unastatuizione di inammissibilità, per novità della censura, hal'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questioneinnanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scrittodifensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde darmodo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicitàdi tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questionestessa (nn. 25546 del 2006; n. 15422 del 2005; n. 5070 del2009).22.

Ebbene, tali oneri assertivi non risultano assolti, anzi dagliscarni stralci dei precedenti atti processuali non si ricava laspecifica richiesta di trattazione di detta questione.23.

Il ricorso è dunque complessivamente da rigettare.24.

Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono lasoccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favore delcontroricorrente come in dispositivo, tenuto conto del valoredella causa.25.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 23293/2022importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto perN umero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 21713/2026il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, seData pubblicazione 25/06/2026dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio del 12giugno 2026.La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2888 in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 32/2022 della CORTE D'APPELLO diPOTENZA, depositata il 05/05/2022 R.G.N. 158/2020;Numero registro generale 23293/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 21713/202612/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione 25/06/20261.Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Potenza haaccolto il gravame proposto dall’I.N.P.S. ed ha riformato lasentenza del Tribunale di Potenza n. 354/2020, che avevaaccolto il ricorso avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e Realtànel territorio Onlus, avente ad oggetto l’impugnativa del verbaledi accertamento ispettivo n. 2016024149 del 14 aprile 2017.2. In particolare, la Corte territoriale, ritenuta l’ammissibilitàdell’appello, ha giudicato erroneo l’assunto condiviso dal primogiudice, considerando che, in tema di sgravi contributivi e difiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti ildiritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessarirequisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in voltainvocata.3. Il giudice d’appello ha quindi osservato che dal verbaleispettivo agli atti risultava che il mancato riconoscimento deldiritto agli sgravi contributivi in favore della Cooperativa erastato determinato dal mancato rispetto del CCNL di settoreapplicato, il CCNL [OSCURATO:PERSONA], ed ha rilevato che, dalladocumentazione acquisita, era emerso che per dieci lavoratori erelativamente al periodo dall’ ottobre 2014 al 31 luglio 2016 erastato omesso il versamento contributivo su parte dellaretribuzione imponibile, riferita ai ratei della 13° mensilità e/oai giorni di festività.Pertanto, la sentenza ha concluso nel senso dell’infondatezzadell’impugnazione avanzata dalla parte appellata.4. Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] eRealtà nel [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi, illustrati ancheNumero registro generale 23293/2022Numero sezionale 2888/2026con memoria; l’I.N.P.S. ha depositato procura posta in caNlucmee roa dlli ara ccolta generale 21713/2026Data pubblicazione 25/06/2026copia notificata del ricorso.5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione efalsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3.2. In particolare, la società contesta l’assunto sostenuto dallaCorte potentina, rilevando che l'onere di provare i fatticostitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare deldiritto medesimo, ancorché convenuto nel giudizio diaccertamento negativo, cosicché sarebbe stato l'Istitutoprevidenziale a dover dimostrare i fatti costitutivi del propriocredito preteso e derivante dal disconoscimento di sgravicontributivi.3. La censura è inammissibile in quanto non si confronta con lareale ratio decidendi della pronuncia impugnata.4. Infatti, quando si fa questione di violazione della regola diriparto dei carichi probatori, ex art. 2697 c.c., «la violazionedella regola processuale viene in rilievo nelle sole fattispecie incui il giudice del merito, in assenza della prova del fattocontroverso, applichi la regola di giudizio basata sull’onere dellaprova, individuando come soccombente la parte onerata dellaprova; è in tale eventualità che il soccombente può dolersi dellanon corretta ripartizione del carico della prova» (Cass. n.16432/2023).5. Nel caso di specie, la decisione non ha fatto alcun riferimentoalla mancanza di prova del fatto controverso, anzi, ha ritenutoNumero registro generale 23293/2022Numero sezionale 2888/2026positivamente dimostrati, in via documentale, i fatti coNsutmiteurot divi rai ccolta generale 21713/2026Data pubblicazione 25/06/2026del diritto azionato dall’I.N.P.S.6. Per conseguenza, l’affermazione astratta del criterio di ripartonon ha in realtà ricevuto effettiva applicazione nel percorsologico seguito e nell’esito decisionale risultante nella pronunciaoggetto di ricorso.7. Tale profilo risulta dirimente, ai fini dell’inammissibilità delmezzo.8. In ogni caso, la doglianza è anche giuridicamente infondata.9. Difatti, questa Corte Suprema ha già avuto modo di affermarereiteratamente il principio, cui deve darsi continuità, secondo ilquale, anche in caso di azioni di accertamento negativoscaturenti da verbali ispettivi, grava sul datore di lavoro l'oneredi provare le c.d. circostanze eccettuative, cioè le circostanze inbase alle quali si ricadrebbe nell'ambito di una deroga rispettoall'onere contributivo ordinariamente previsto (così, Cass. nn.11261/2017; 17695/17).10. Così grava sull'impresa, che invochi il diritto alriconoscimento di benefici (come gli sgravi), la provadell'inesistenza dei fatti negativi e il relativo onere può esseresoddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivocontrario ovvero mediante presunzioni, da cui possa desumersiil fatto negativo (ex multis, Cass. 1° ottobre 2015, n. 19639; 22ottobre 2014, n. 22381; Cass. 7 agosto 2012, n. 14205).L’assunto giuridico sostenuto in ricorso non è, quindi, coerentecon la giurisprudenza di questa Corte.11. Col secondo motivo, si lamenta l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c.12. In particolare, ad avviso della Onlus, la Corte territoriale nonsi sarebbe avveduta del fatto che era stata dimostrataNumero registro generale 23293/2022Numero sezionale 2888/2026l’applicazione del diverso CCNL [OSCURATO:PERSONA] AGCIN sumigerloa dti ora ccolta generale 21713/2026Data pubblicazione 25/06/2026il 16 dicembre 2011.13. Il mezzo è inammissibile.14. Quanto alla censura svolta ex art. 360 comma primo, num.5, occorre considerare che costituisce un "fatto", agli effetti dellasuddetta norma, non una "questione" o un "punto", ma un veroe proprio "fatto", in senso storico e normativo, un precisoaccadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, undato materiale, un episodio fenomenico rilevante (da ultimo,Cass. n. 2303/2026 e tra i numerosi precedenti n. 7983/2014;n. 17761/2016; n. 29883/2017; sez. Un. n. 5745/2015). Noncostituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possacagionare il vizio ex art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. leargomentazioni o deduzioni difensive (Cass. n. 14802/2017; n.21152/2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti ecircostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass., n.21439/2015) né tantomeno l’omessa impugnazione di una partedella motivazione della sentenza di primo grado.15. Nel caso di specie, il fatto la cui valutazione sarebbe stataomessa non ha la consistenza e la fisionomia sopra descritte,trattandosi di un dato istruttorio e di un correlatoapprezzamento di tipo giuridico.16. In ogni caso, le censure avanzate in ricorso non sonosviluppate secondo gli enunciati di cui alle Sezioni unite nn.8053 e 8054 del 2014.Invero, l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiaNumero registro generale 23293/2022costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattereN umero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 21713/2026decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unData pubblicazione 25/06/2026esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigorosorispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testualeo extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie.17. Nel caso di specie, gli elementi essenziali della doglianzanon risultano articolati secondo gli oneri minimi indicati dalleSezioni unite.18. Col terzo motivo, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 4, comma 15, della legge 28 giugno 2012,n. 92.19. In particolare, la Onlus ha contestato la pronunciaimpugnata, sostenendo l’erroneità della decisione di confermadella sottoposizione a contribuzione di tutto il periodo per ilquale la datrice di lavoro ha beneficiato delle previsioni dellalegge n. 190 del 2014, articolo unico, commi 118 e ss.,evidenziando, in senso contrario, che l'art. 4, comma 15, dellalegge n. 28 giugno 2012 n. 92, ha previsto espressamente che:"l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorieinerenti all'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro odi somministrazione producono la perdita di quella parteNumero registro generale 23293/2022dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza deNl umero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 21713/2026rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione".Data pubblicazione 25/06/202620. Questo motivo, come prospettato, configura una censuranuova, in quanto attiene a doglianze che non risulta siano statemai in precedenza sollevate e ciò si riverberanell’inammissibilità del mezzo.21. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, rigorosa inproposito: qualora una determinata questione giuridica nonrisulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, néindicata nelle conclusioni epigrafate, il ricorrente che lariproponga in sede di legittimità, al fine di evitare unastatuizione di inammissibilità, per novità della censura, hal'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questioneinnanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scrittodifensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde darmodo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicitàdi tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questionestessa (nn. 25546 del 2006; n. 15422 del 2005; n. 5070 del2009).22. Ebbene, tali oneri assertivi non risultano assolti, anzi dagliscarni stralci dei precedenti atti processuali non si ricava laspecifica richiesta di trattazione di detta questione.23. Il ricorso è dunque complessivamente da rigettare.24. Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono lasoccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favore delcontroricorrente come in dispositivo, tenuto conto del valoredella causa.25. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 23293/2022importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto perN umero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 21713/2026il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, seData pubblicazione 25/06/2026dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio del 12giugno 2026.La Presidente
Sentenza Cassazione n. 21713/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris