CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00585/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che le prime due doglianze dell'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, per i reati di cui all'art. 75 comma 2, D.Igs.159/2011 e 648 bis cod. pen., non sono deducibili perché fondate su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano in particolare pagg. 4-8 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente ritenuto integrati i reati contestati, tanto sotto il profilo oggettivo che soggettivo), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la doglianza, con cui si contesta la motivazione con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisa, ed il travisamento della prova con particolare riferimento all'escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], non sono ammissibili in quanto detti vizi sono ravvisabili ed efficaci solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) complessivamente valutata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de