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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 24829/2023

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26462/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a socio unico ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, e SGRULLETTI Marco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63A18 H501D), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 21, hanno eletto domicilio; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40R18 E882D), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 40, ha eletto domicilio; R.G.N. 26462/19 U.P.5/4/2023 Compensi avvocati –Domande riconvenzionali – Frazionamento credito -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3764/2019, pubblicata il 5 giugno 2019, notificata il 7 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate nell’interesse dei ricorrenti e del controricorrente, ai sensi dell’art. 378 c.p.c. viste le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della requisitoria di cui alla pubblica udienza, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del quinto, sesto e decimo motivo, il rigetto del primo, secondo, quarto, settimo, ottavo e nono motivo e l’accoglimento del terzo motivo; sentita la discussione orale dei difensori delle parti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti ricorrenti e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con decreto ingiuntivo n. 96/2010, notificato il 10 febbraio 2010, il Tribunale di Velletri ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale, il pagamento dell’importo di euro 12.120,56, a titolo di prestazioni professionali rese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al n. 1217/2001 R.G., promosso da [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Velletri, sezione lavoro, nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza n. 1322/2007.

Con decreto ingiuntivo n. 1622/2009, notificato il 10 febbraio 2010, il Tribunale di Velletri ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale, il pagamento dell’importo di euro 11.843,09, a titolo di prestazioni professionali rese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al n. 28945/1998 R.G., promosso da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti dell’Istituto autonomo case popolari della provincia di Roma (Iacp), definito con sentenza n. 26691/2002, e nel successivo giudizio d’appello iscritto al n. 4425/2003 R.G., definito dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 943/2007.

Con decreto ingiuntivo n. 1625/2009, notificato il 10 febbraio 2010, il Tribunale di Velletri ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale, il pagamento dell’importo di euro 25.545,96, a titolo di prestazioni professionali rese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al n. 35455/2000 R.G., promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, definito con sentenzan. 10629/2007.

Con decreto ingiuntivo n. 1582/2009, notificato il 10 febbraio 2010, il Tribunale di Velletri ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale, il pagamento dell’importo di euro 32.100,50, a titolo di prestazioniprofessionali rese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al n. 47958/2000 R.G., promosso da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., definito con sentenza n. 16858/2007.

Infine, con decreto ingiuntivo n. 1581/2009, notificato il 3 febbraio 2010, il Tribunale di Velletri ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il pagamento dell’importo di euro 9.989,60, a titolo di prestazioni professionali rese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al n. 1039/2004 R.G., promosso da [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Velletri, sezione lavoro, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., definito con sentenza n. 1467/2007. 2.–Quindi, con atti di citazione notificati il 22 marzo 2010, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio proponevano cinque distinte opposizioni, davanti al Tribunale di Velletri, avverso i cinque decreti ingiuntivi ottenuti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai compensi spettanti per le prestazioni professionali rese in altrettanti giudizi.

Al riguardo, gli opponenti esponevano: che dal 1996 al 2007 – dapprima – [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, e – successivamente – la Sgru lletti [OSCURATO:SOCIETA]., costituita nell’ottobre 2000 e conferitaria dell’azienda di cui alla ditta individuale Sgrulletti, avevano intrattenuto un articolato rapporto di clientela con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], affidandogli il patrocinio di diversi processi civili, amministrativi e penali; che tali processi erano stati contrassegnati da esiti negativi, circostanza che nel tempo aveva logorato il rapporto fiduciario con il professionista, inducendo alla decisione di non confermare più gli incarichi; che tra il 5 giugno e il 6 luglio 2009 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], senza riscontrare la richiesta del cliente di addivenire ad una transazione, aveva recapitato sei pareri di congruità dell’Ordine degli Avvocati di Velletri su altrettante parcelle, chiedendone il pagamento; che, in conseguenza, erano stati depositati i ricorsi per decreto ingiuntivo, oggetto delle opposizioni.

In particolare, con riferimento ai provvedimenti monitori emessi verso [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale, era eccepita la sua carenza di legittimazione passiva.

Gli opponenti proponevano, altresì, domande riconvenzionali di risarcimento dei danni per gli inadempimenti professionali del difensore in ordine ad ulteriori giudizi intrapresi attraverso il procuratore opposto.

Intutti i giudizi di opposizione si costituiva [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva: il rigetto delle opposizioni, la declaratoria di inammissibilità dell’intervento volontario della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il rigetto delle domande formulate in via riconvenzionale dagli opponenti, la condanna in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento, degli opponenti, in solido o ciascuno per quanto di ragione, la compensazione giudiziale con eventuali contro-crediti vantati dagli opponenti.

Le opposizionierano riunite.

All’esito, con sentenza n. 1877/2015, depositata il 24 giugno 2015, il Tribunale adito, in parziale accoglimento delle opposizioni: revocava il decreto ingiuntivo n. 96/2010 emesso il 13 gennaio 2010 e, per l’effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 7.786,08, oltre accessori come per legge ed interessi legali; revocava il decreto ingiuntivo n. 1581/2009 emesso il 15 dicembre 2009 e, per l’effetto, condannava la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 5.563,00, oltre accessori come per legge ed interessi legali; revocava il decreto ingiuntivo n. 1622/2009 emesso il 14 dicembre 2009 e, per l’effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 6.452,26, oltre accessori come per legge ed interessi legali; revocava il decreto ingiuntivo n. 1625/2009 emesso l’11 dicembre 2009 e, per l’effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 9.126,43, oltre accessori come per legge ed interessi legali; revocava il decreto ingiuntivo n. 1582/2009 emesso il 15 dicembre 2009 e, per l’effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della differenza tra la somma di euro 20.488,06, oltre accessori come per legge, e la somma di euro 6.674,33, quale debito del [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento danni da negligenza professionale, di cui era disposta la compensazione; quindi, rigettava le ulteriori domande svolte. 3.– [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio proponevano appello, assumendo che le richieste di pagamento inoltrate fossero del tutto sproporzionate rispetto ai valori effettivi delle controversie patrocinate dal difensore e non fossero state soppesate alla luce dei risultati negativi per il cliente dei contenziosi intrapresi e, in ogni caso, non avessero tenuto conto dei vari inadempimenti posti in essere dal professionista.

Per l’effetto, erano articolati i seguenti motivi di gravame: erronea declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali di risarcimento dei danni, in ordine agli inadempimenti imputati all’avvocato nell’espletamento di mandati relativi a giudizi diversi da quelli sottesi ai decreti ingiuntivi emessi nonché in ordine all’indebita appropriazione, da parte del difensore, delle somme liquidate in suo favore dalla sentenza n. 16/2006 del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA]; erronea applicazione dei principi in materia di responsabilità professionale dell’avvocato, anche sotto il profilo della mancata rilevazione delle prove inerenti ai danni subiti dalla parte assistita e della riconducibilità dei pregiudizi alla difettosa prestazione professionale; omessa rideterminazione del quantum delle parcelle, ai fini di tenere conto dell’effettivo valore delle controversie e dei risultati sfavorevoli al cliente; erroneo rigetto dell’eccezione di carenza di titolarità passiva verso l’avvocato, sollevata da [OSCURATO:PERSONA], in esito all’intervenuto conferimento dell’azienda facente capo alla ditta individuale nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., trattandosi di contratti non aventi carattere personale, le cui prestazioni sarebbero state interamente espletate successivamente al conferimento, diversamente dai debiti preesistenti alla cessione aziendale; indebita esclusione dell’abuso dello strumento processuale, a cura dell’avvocato, per aver azionato la pretesa economica, anziché con un unico ricorso per decreto ingiuntivo, avviando cinque separati procedimenti monitori, che avrebbero inutilmente aggravato la posizione degli appellanti.

Resisteva all’impugnazione [OSCURATO:PERSONA].

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.

Per quanto di interesse in questa sede, la Corte di merito rilevava: a ) che le domande riconvenzionali spiegate dagli opponenti erano state ritenute inammissibili, non solo per difetto di dipendenza dal titolo dedotto in giudizio, ma anche per la motivata esclusione di un collegamento oggettivo, in ragione della rilevata mole decisionale già demandata al giudicante, onerato di vagliare la perizia professionale e l’idoneità del compenso spettante al difensore in cinque diverse cause, tutte regolate da farraginosi decreti ministeriali, il che sconsigliava la valutazione di ulteriori questioni non collegate alle prestazioni professionali di cui alle parcelle sottese ai decreti ingiuntivi opposti, in forza del canone di economia processuale; b) che non poteva ritenersi che il vantaggio conseguito da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio d’appello definito dalla sentenza n. 3323/2012, consistito nel riconoscimento della liquidazione dell’importo di polizza senza dimostrazione del danno subito, fosse imputabile al difensore, poiché la debenza della somma oggetto della cauzione prestata derivava dall’accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’accertamento dell’inadempimento dell’impresa appellante rispetto alle prescrizioni del contratto d’appalto stipulato, sicché il pagamento sarebbe stato comunque dovuto anche ove non fosse stata richiesta la limitazione dell’eventuale condanna al risarcimentodei danni in una misura pari a detta cauzione (infatti, dalla conferma della legittimità della risoluzione del contratto d’appalto sarebbe comunque derivato l’incameramento della cauzione); c ) che neanche poteva reputarsi che vi fosse una responsabilità professionale dell’avvocato quanto alla gestione del contenzioso tra l’impresa Sgrulletti e la Ater, atteso che il legale si era limitato a sostituire altro legale in una fase processuale in cui la linea difensiva era ormai segnata e non più mutabile, né vi era alcuna prova della circostanza che il difensore non avesse sconsigliato al cliente la prosecuzione del giudizio e non avesse suggerito di sondare la possibilità di una transazione, posto, tra l’altro, che tale giudizio sarebbe comunque proseguito, attesa la proposizione di domanda riconvenzionale svolta da controparte; d) che, in ordine ai giudizi intrapresi, dalla documentazione prodotta emergeva che il difensore avesse compiutamente informato il cliente dei “residui spazi” per proporre appello e il cliente avesse completamente compreso le informazioni fornite, avendo riscontrato la nota in argomento con ampie e articolate considerazioni, sia in fatto che in diritto, sicché doveva escludersi la violazione dell’obbligo informativo; e) che, con riferimento all’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 26691/2002, doveva escludersi la responsabilità del difensore per non aver censurato un preteso errore del Tribunale, difettando la colpa grave del professionista allorché un altrettanto qualificato operatore giuridico, come il Tribunale, fosse incorso nel medesimo errore; f) che neanche poteva configurarsi la responsabilità del difensore per non aver tempestivamente informato il cliente, una volta perso il giudizio d’appello, della possibilità di ricorrere in cassazione, poiché contraddittoriamente e incoerentemente l’appellante aveva sostenuto, da un lato, che l’appello era stato erroneamente proposto e, dall’altro, che il legale avrebbe colpevolmente mancato di predisporre o comunque di indicare la possibilità della proposizione del ricorso in cassazione; g) che l’esito sfavorevole dei giudizi patrocinati dal legale non costituiva un parametro idoneo a ridurre al minimo le competenze spettanti al professionista, atteso che non era ravvisabile alcuna colpa professionale dell’avvocato; h) che anche le critiche in ordine al conteggio dei compensi professionali spettanti non potevano trovare seguito, poiché l’appellante non aveva fornito alcun elemento volto a ricostruire i passaggi effettuati per giungere al risultato esposto; i) che il fatto che i mandati professionali fossero stati disposti da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, mentre i contenziosi intrapresi si fossero definiti dopo il conferimento dell’azienda nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non escludeva la responsabilità del cedente, salvo che non fosse risultato il consenso dei creditori, cedente che, pertanto, non era liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento ed era dunque legittimato a contestarne l’esistenza, mentre la corresponsabilità del cessionario nei confronti dei creditori aziendali postulava, quale elemento costitutivo essenziale, l’intervenuta annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori; l) che nella richiesta di plurimi decreti ingiuntivi non poteva ravvisarsi un abuso del processo, poiché le pretese avanzate erano riconducibili ad una pluralità di ragioni creditorie, basate su autonomi rapporti obbligatori, sicché non si era realizzato il presupposto del frazionamento dell’unico credito in plurime richieste giudiziali di adempimento. 4.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a socio unico e [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. 5.–Il Pubblico Ministero ha formulato le sue conclusioni in udienza, come riportate in epigrafe. 6.– I ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memorie illustrative e hanno discusso oralmente la causa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 36 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, per avere la Corte di merito dichiarato l’inammissibilità di una rilevante parte delle domande riconvenzionali spiegate, senza valutare l’esistenza del collegamento obiettivo con le domande principali e limitandosi a ponderare il semplice rapporto di dipendenza delle prestazioni di cui alle parcelle rivendicate con i decreti opposti.

Osservano, in proposito, gli istanti che la pronuncia impugnata non avrebbe tenuto conto della ricorrenza di una pluralità di diritti di credito distinti, nascenti da un unico rapporto complesso, il che avrebbe dovuto indurre a favorire il simultaneo processo nell’ottica dell’armonizzazione delle decisioni, così da evitare la scomposizione dell’unità della situazione sostanziale in una indefinita molteplicità, rappresentata da tante minime unità decisorie, nel rispetto del principio di concentrazione delle decisioni e di economia processuale.

Cosicché nella fattispecie il fondamento della trattazione unitaria sarebbe stato ravvisabile nella complessa vicenda sostanziale che avrebbe riguardato il prolungato rapporto di clientela intrattenuto con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], tale da giustificare la compensazione tra le rispettive poste creditorie, anche in ragione del credito risarcitorio vantato dal cliente per i danni subiti in esito allo svolgimento delle prestazioni professionali dell’avvocato. 1.1.–Il motivo è inammissibile.

In via preliminare, si evidenzia che, qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall’attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice, il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l’eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6530 del 03/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 533 del 15/01/2020; Sez. 3, Sentenza n. 27564 del 20/12/2011; Sez. 3, Sentenza n. 15271 del 04/07/2006; Sez. 3, Sentenza n. 681 del 14/01/2005; Sez. 1, Sentenza n. 1617 del 14/02/2000).

Nella fattispecie, conformandosi a tale precetto, la Corte d’appello ha suffragato la ricostruzione del Tribunale, a mente della quale l’ammissibilità delle proposte riconvenzionali doveva essere negata, non solo per difetto di dipendenza dal titolo dedotto in giudizio, ma anche per l’esclusione diun collegamento oggettivo, in ragione della rilevata mole decisionale già demandata al giudicante, onerato di vagliare la perizia professionale e l’idoneità del compenso spettante al difensore in cinque diverse cause, tutte regolate da farraginosi decreti ministeriali, il che sconsigliava la valutazione di ulteriori questioni non collegate alle prestazioni professionali di cui alle parcelle sottese ai decreti ingiuntivi opposti, in forza del canone di economia processuale.

Tale motivata ponderazione discrezionale sull’aggravio dello svolgimento del processo – nel quale sono stati riuniti cinque procedimenti intrapresi in ordine ad altrettante pretese creditorie azionate per la prestazione professionale resa in cinque autonomi giudizi con oggetti eterogenei – non è sindacabile in sede di legittimità. 2.– Con il secondo motivo (subordinato al mancato accoglimento del primo) i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale –in conseguenza della ritenuta inammissibilità di parte delle riconvenzionali proposte – tralasciato di prendere in esame, quantomeno a titolo di eccezioni, i fatti allegati, le prove documentali offerte e le difese svolte, ai fini del rigetto delle domande principali. 2.1.–Il motivo è infondato.

E ciò perché dal tenore della motivazione della sentenza impugnata si ricava che sono stati presi in considerazione come eccezioni i fatti di cui si è ritenuta la facile e pronta liquidazione, che già appartenevano alla causa come mezzo di eccezione, ai fini della parziale compensazione in parte qua con i crediti vantati dal professionista.

Non hanno trovato seguito i soli fatti che avrebbero giustificato – ove n e fosse stata ritenuta l’ammissibilità – la trattazione delle domande riconvenzionali in ordine ai crediti risarcitori vantati dal cliente per la contestata negligenza professionale del difensore in ulteriori contenziosi giudiziali (diversi da quelli evocati con le domande principali), ossia per diversi titoli.

Le relative allegazioni avrebbero richiesto un’istruttoria sull’esistenza delle condizioni legittimanti della tutela risarcitoria, che non è stata svolta, all’esito della declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali.

La carenza di pronta e facile liquidazione di tali controcrediti risarcitori – e la conseguente necessità dell’accertamento della loro esistenza in un autonomo giudizio da intraprendere, all’esito della declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali spiegate – inibiva la facoltà di opporli in compensazione, ai sensi dell’art. 1243, secondo comma, c.c. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1942 del 23/01/2023; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23167 del 25/07/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 31359 del 04/12/2018; Sez.

U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016).

Il precedente richiamato dai ricorrenti, a mente del quale, qualora la domanda riconvenzionale risulti inammissibile per motivi processuali, la stessa può e deve comunque essere presa in considerazione come eccezione, con il solo e più limitato possibile esito del rigetto delle richieste di parte attrice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21472 del 25/10/2016), si riferisce alla specifica ipotesi in cui il convenuto chieda, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’esistenza di un rapporto contrattuale diverso da quello prospettato dall’attore, sull’assunto che da ciò ne deriverebbe la nullità o l’inefficacia, totale o parziale, o comunque un effetto estintivo, impeditivo o modificativo dei diritti fatti valere dall’attore medesimo.

Ossia la necessaria valutazione dell’eccezione ricorre allorché la domanda riconvenzionale inammissibile consista in una diversa qualificazione giuridica del contratto, tema che per definizione attiene all’oggettodella pretesa azionata dall’attore. 3.– Con il terzo motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.2558 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 2560 c.c., per avere la Corte distrettuale applicatol’art. 2558 c.c. ai rapporti contrattuali non esauriti al momento della cessione d’azienda, disattendendo l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – società in cui era stata conferita l’azienda riconducibile alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] – fosse avvenuta ad ottobre del 2000 e i rapporti di mandato – tutti riguardanti cause dell’impresa e non personali – fossero cessati nel 2007, ossia oltre 7 anni dopo la cessione d’azienda.

In merito, gli istanti deducono che, in ordine ai negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento del trasferimento dell’azienda, avrebbe trovato applicazione la regola sulla successione deicontratti.

E nella fattispecie le posizioni contrattuali – seppure riconducibili ai mandati sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] –non erano state ancora definite nel momento in cui si era perfezionato il conferimento dell’azienda nella società. 3.1.–La censura è fondata nei termini che seguono.

Si premette, in proposito, che – con riferimento al corrispettivo della prestazione d’opera – il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l’attività svolta in adempimento dell’obbligazione assunta, sicché il diritto a percepire il compenso matura –e parallelamente il termine di prescrizione decorre – dal giorno in cui è stato espletato l’incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l’obbligazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17718 del 02/07/2019; Sez. 2, Sentenza n. 4951 del 14/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 13209 del 05/06/2006; Sez. 2, Sentenza n. 9221 del 03/08/1992; Sez. 2, Sentenza n. 2333 del 17/04/1981; Sez. 1, Sentenza n. 2987 del 23/05/1979).

E ciò in attuazione del principio di postnumerazione del corrispettivo, tratto dal combinato disposto degli artt. 2225 e 2233 c.c., in virtù del quale il diritto al compenso è esigibile solo a seguito dell’effettuazione di una prestazione tecnicamente idonea a conseguire il risultato cui è destinata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24046 del 10/11/2006).

Sicché, con riguardo ai crediti di un avvocato che abbia prestato attività professionale in favore altrui, la maturazione del diritto postula l’avvenuta esecuzione del mandato difensivo (o, comunque, il suo completamento, allorché l’incarico cessi prima che la causa oggetto del patrocinio demandato dal cliente sia stata definita), e non già il suo semplice conferimento.

Ne consegue che non può trovare applicazione la regola indicata dal Giudice del gravame.

Ora, in caso di conferimento di un’azienda individuale ad una società, sia essa di persone o di capitali, si verifica un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina dell’art. 2558 e ss. c.c., consistente nella cessione dell’azienda del conferente in favore del soggetto cui viene conferita: in virtù di tale trasferimento, l’alienante acquista la posizione di socio della società, ma, salvo che non risulti il consenso dei creditori, non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, ed è pertanto legittimato a contestarne l’esistenza, mentre la corresponsabilità del cessionario nei confronti dei creditori aziendali postula, quale elemento costitutivo essenziale, l’intervenuta annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori, ai sensi dell’art. 2560, secondo comma, c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20805 del 10/10/2011; Sez. 5, Sentenza n. 21229 del 29/09/2006).

Nella fattispecie non ricorre la legittimazione passiva del titolare della ditta individuale conferita in società, poiché – pur avendo tale soggetto sottoscritto i mandati per la rappresentanza in giudizio – il diritto al compenso si è originato al te rmine delle liti, cosicché i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta non sono anteriori al trasferimento, ma successivi al suo perfezionamento.

Il che implica la non applicabilità dell’art. 2560 c.c., in ordine ai debiti relativi all’azienda ceduta, bensì dell’art. 2558 c.c., quanto alla successione della cessionaria nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda dal cedente, che non abbiano carattere personale.

Infatti, in tema di cessione di azienda, il regime fissato dall’art. 2560, secondo comma, c.c., con riferimento ai debiti relativi all’azienda ceduta, secondo cui di essi risponde anche l’acquirente dell’azienda allorché risultino dai libri contabili obbligatori, si applica ai debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, questi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c., salvo che non sia stabilito diversamente.

In tal caso, la responsabilità si inserisce nell’ambito della più generale sorte del contratto a prestazioni corrispettive non già del tutto esaurito, anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell’azienda (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15 del 03/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 8539 del 06/04/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8055 del 30/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 6107 del 12/03/2013; Sez. 1, Sentenza n. 11318 del 16/06/2004; Sez. 1, Sentenza n. 4367 del 29/04/1998).

Siffatta cessione ex legevale sia per i contratti d’azienda sia per i contratti d’impresa, ossia per quelli aventi ad oggetto beni aziendali non appartenenti all’imprenditore, ma stipulati per l’esercizio dell’impresa, come accade con riferimento ai contratti d’opera professionale per la difesa giudiziale degli interessi attinenti all’organizzazione dinamica (e non statica) di detta impresa (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31313 del 24/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 15065 del 11/06/2018; Sez.

L, Sentenza n. 7517 del 29/03/2010; Sez. 3, Sentenza n. 27011 del 07/12/2005; Sez. 3, Sentenza n. 1278 del 29/01/2003; Sez.

L, Sentenza n. 3045 del 02/03/2002; Sez. 1, Sentenza n. 5495 del 12/04/2001).

All’uopo, si rileva, in ultimo, che il documento al quale si riferisce il controricorrente (dichiarazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] in data 2 agosto 2000, quale parte integrante dell’atto costitutivo della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con il quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe manifestato esplicitamente la volontà di escludere dal conferimento nella società “proprio il carico contenzioso patrocinato” dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) non può essere utilizzato in questa sede per carenza di autosufficienza della deduzione: non è stato, infatti, specificato se tale documento sia stato prodotto nei gradi di merito del giudizio (né è stato depositato unitamente al deposito del controricorso), non è stato riportato il suo specifico e dettagliato contenuto, nessun riferimento a tale documento è contenuto nella pronuncia impugnata. 4.– Con il quarto motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1176, secondo comma, 1223 e 2697 c.c., in rapporto all’art. 30, secondo comma, della legge n. 109/1994 (applicabile ratione temporis con riferimento alla cauzione definitiva negli appalti pubblici), per avere la Corte d’appello disatteso la domanda riconvenzionale esaminata, relativamente alla causa [OSCURATO:PERSONA], escludendo che vi fosse un nesso di causalità tra l’imperizia del professionista e il pregiudizio subito dal cliente, sulla scorta dell’erronea affermazione secondo cui l’incameramento della cauzione definitiva negli appalti pubblici avrebbe costituito una conseguenza automatica correlata alla risoluzione del contratto.

Cosicché erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che l’indebita formulazione della domanda svolta dall’avvocato – tale da consentire una liquidazione del danno senza dimostrazione in concreto del nocumento – non fosse stata pregiudizievole per il cliente. 4.1.–La doglianza è inammissibile.

E ciò sebbene la pronuncia impugnata abbia erroneamente sostenuto che, in base alla disciplina vigente ratione temporis, alla risoluzione dell’appalto di opere pubbliche invocata dalla stazione appaltante sarebbe conseguito l’automatico incameramento della cauzione prestata, indipendentemente dalla dimostrazione di un danno (Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 3839 del 15/02/2021; Sez. 1, Sentenza n. 21205 del 08/10/2014; Sez. 3, Sentenza n. 4912 del 20/05/1999; Sez. 1, Sentenza n. 1212 del 23/02/1979; Sez. 1, Sentenza n. 360 del 26/01/1978).

Nondimeno, difetta comunque il nesso causale tra la condotta processuale assunta dal difensore e un asserito danno patito dalla parte assistita.

Il fatto che il difensore abbia formulato le conclusioni chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni – e, in via subordinata, nel caso di accoglimento, la limitazione della condanna entro i limiti dell’importo della cauzione – non importava affatto che detta condanna potesse prescindere (per acquiescenza del danneggiante) dalla dimostrazione dell’effettiva entità di tale pregiudizio.

Né risulta specificata la consistenza di tale danno asseritamente patito, posto che non emerge che la condanna al risarcimento dei danni, all’esito dell’accertamento della legittimità della risoluzione dell’appalto per inadempimen to dell’appaltatore, sia stata disposta indipendentemente dall’integrazione quantomeno di un’ipotesi di nocumento.

Ora, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell’attività professionale, presuppone la prova del danno e del nesso causale – alla stregua dei criteri probabilistici – tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la responsabilità risarcitoria dell’avvocato non può, invero, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3830 del 08/02/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 3822 del 08/02/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 13873 del 06/07/2020; Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 26064 del 16/12/2016; Sez. 3, Sentenza n. 14644 del 18/07/2016; Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 22376 del 10/12/2012; Sez. 2, Sentenza n. 6537 del 23/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 11901 del 07/08/2002).

Nel caso in esame nessun contegno specifico del difensore ha propiziato l’effetto lesivo lamentato dal cliente, né si profila un diretto collegamento tra il comportamento in concreto adottato dal legale e l’esito del giudizio. 5.– Con il quinto motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere il Giudice del gravame tralasciato di esaminare più documenti, da cui sarebbe emersa la mancata informazione al cliente circa i rischi connaturati al giudizio Sgrulletti-Ater e l’errata informazione derivante dall’impostazione della domanda gradata dell’avvocato, che avrebbe fatto ritenere all’appaltatore di essere assicurato in caso di sua condanna.

In specie, non sarebbero stati esaminati: a) il fatto che il difensore subentrante non avesse rappresentato al cliente le criticità derivanti dall’impostazione difensiva effettuata dal precedente difensore, ponendolo nella condizione di ponderare la scelta di non proseguire il giudizio; b) il fatto che il legale avesse interpretato l’istituto della cauzione definitiva come un’assicurazione per la responsabilità dell’appaltatore, formulando una palesemente infondata domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice, circostanza che avrebbe falsato la percezione del cliente sui rischi collegati alla prosecuzione del giudizio.

Argomenti, questi, che avrebbero inciso sulla ratio decidendi posta a fondamento della decisione e, in particolare, sull’asettica valutazione della lettera del 25 novembre 2002, scritta dall’avvocato al cliente prima di proporre l’appello, documento peraltroin sé non rilevante. 5.1.–Il motivo è inammissibile.

E tanto perché la censura inerente all’omesso esame di fatti decisivi è preclusa nell’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54,secondo comma, del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, tra cui rientra quello di specie), evenienza che è integrata non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo, in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). 6.– Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e degli artt. 113 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e del connesso obbligo del giudice di pronunciarsi secondo diritto, nonché la motivazione apparente, per avere la Corte territoriale applicato un “criterio quantitativo”, sostenendo che nel giudizio Sgrulletti - Ater tanto il Tribunale quanto l’avvocato avessero ritenuto – diversamente dalle doglianze sollevate dall’appellante – che la censura dovesse essere rigettata.

E ciò benché l’avvocato non avesse adempiuto all’obbligo informativo e avesse impostato in modo imperito la difesa, determinando il pregiudizio al cliente, consistito nel fatto di non aver potuto ottenere una riforma della sentenza in punto di liquidazione del danno in favore dell’Ater. 6.1.–Il motivo è inammissibile.

In disparte la non agevole comprensione del motivo, si rileva, in ogni caso, che la valutazione sulla ricorrenza di una condotta negligente dell’avvocato costituisce il frutto di un giudizio discrezionale, come tale non riconducibile ad una decisione della causa secondo la c.d. equità sostitutiva.

Quest’ultima è consentita nei soli casi previsti dalla legge ed attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia, attribuendo al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo.

Ebbene, in relazione alla ponderazione circa la ricorrenza della negligenza del difensore, come argomentata nella pronuncia impugnata, sulla scorta degli indici considerati ed esplicitati, non è quindi ipotizzabile la violazione dell’art. 113, secondo comma, c.p.c. e, rientrando detto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 c.p.c., la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della carenza o inadeguatezza della corrispondente motivazione (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12021 del 19/06/2020; Sez. 6-5, Ordinanza n. 25707 del 21/12/2015; Sez. 5, Sentenza n. 4442 del 24/02/2010; Sez. 5, Sentenza n. 24520 del 21/11/2005).

Né si configurano gli estremi della motivazione apparente.

Non si appalesa, infatti, l’integrazione di un nesso causale tra la condotta imputata al difensore (asseritamente consistita nella circostanza di non aver adeguatamente censuratoin appello il risarcimento dei danni avvenuto in favore dell’Ater, in assenza di alcuna dimostrazione dei pregiudizi subiti in concreto) e i nocumenti patiti dalla parte assistita, posto che, in prima battuta, il legale ha comunque richiesto il rigetto della domanda risarcitoria e, solo in via subordinata, nel caso di conferma dell’eventuale condanna, ha chiesto che l’ammontare dei danni fosse contenuto nei limiti dell’importo della cauzione definitiva rilasciata.

Sicché non può essere imputato al difensore il fatto che il danno sia stato in tesi ritenuto esistente. 7.– Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione degli artt. 1176, secondo comma, e 1375 c.c. nonché degli artt. 6 e 38 del Codice deontologico forense previgente, applicabile ratione temporis, per avere la Corte d’appello escluso la responsabilità professionale del difensore, nonostante questi non avesse comunicato alla parte la sentenza di condanna nell’appello Sgrulletti-Ater, della quale la parte sarebbe venuta a conoscenza solo per effetto della notifica del precetto, avvenuta dopo il passaggio in giudicato.

Benché tale circostanza avesse dimostrato il disinteresse del difensore, il Giudicante avrebbe escluso la sua responsabilità, in violazione del precetto secondo cui il difensore può non accettare una causa che prevede di perdere, ma non può accettarla e poi disinteressarsene del tutto, senza nemmeno attivarsi per limitare il danno alla parte. 7.1.–La censura è inammissibile.

Ed invero, i ricorrenti non hanno affatto dedotto in che termini la conoscenza della pronuncia d’appello solo dopo il suo passaggio in giudicato abbia cagionato loro un nocumento, nient’affatto emarginato.

In proposito, si rammenta che, in tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall’insufficiente o inadeguata attività del professionista.

Pertanto – poiché l’art. 1223 c.c. postula la dimostr azione dell’esistenza concreta di un danno, consistente in una diminuzione patrimoniale – la responsabilità dell’avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell’avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole – con la conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione – può essere affermata solo se il cliente dimostri che l’impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 17974 del 28/08/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 5653 del 09/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 25895 del 15/12/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16279 del 31/07/2015; Sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009; Sez. 3, Sentenza n. 20828 del 29/09/2009; Sez. 2, Sentenza n. 16846 del 11/08/2005), secondo un apprezzamento rimesso algiudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo se non sorretto da una motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33466 del 14/11/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 19194 del 19/07/2018; Sez. 3, Sentenza n. 10526 del 22/05/2015; Sez. 3, Sentenza n. 3355 del 13/02/2014; Sez. 3, Sentenza n. 22376 del 10/12/2012).

Il che avendo riguardo alla regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, che si applica non solo all’accertamento del nesso dicausalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34787 del 25/11/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 33442 del 14/11/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 21821 del 11/07/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 2348 del 26/01/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 8516 del 06/05/2020; Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24/10/2017).

In particolare, non è stato affatto dedotto quale sarebbe stata l’entità effettiva – e asseritamen te diversa – del danno causato dall’appaltatore. 8.–Con l’ottavo motivo i ricorrenti rilevano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, terzo comma, e 6, secondo comma, del d.m. n. 127/2004, per avere la Corte distrettuale reputato infondata la richiesta degli appellanti di riduzione delle parcelle alla stregua dei risultati pesantemente negativi dei giudizi patrocinati dal difensore.

Ad avviso degli istanti, il Giudice d’appello avrebbe falsamente interpretato i presupposti per addivenire a tale riduzione, i quali sarebbero stati indipendenti dal profilo dell’inadempimento professionale e piuttosto collegati ai vantaggi (o svantaggi) ottenuti dal cliente. 8.1.–Il motivo è infondato.

Ed infatti, i compensi invocati sulla scorta delle parcelle corredate dai pareri di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri, quali documenti posti a fondamento dei procedimenti monitori avviati, sono stati ridotti all’esito della revoca dei decreti ingiuntivi opposti e della susseguente liquidazione avvenuta in ragione delle attività prestate nei giudizi in cui è stata svolta la difesa tecnica.

E tanto in conformità al precetto secondo cui l’obbligo per il cliente di corrispondere il compenso prescinde dall’esito (an) del giudizio contenzioso patrocinato dall’avvocato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22074 del 28/10/2015; Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 22/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 5962 del 01/07/1996).

D’altronde, non risulta leso il precetto secondo cui il cliente è obbligato a corrispondere all’avvocato i compensi nella misura stabilita nei suoi specifici confronti dal giudice innanzi al quale il professionista abbia proposto la relativa domanda di pagamento, il cui ammontare va determinato da detto giudice, indipendentemente dalle statuizioni contenute nel provvedimento che ha definito la causa cui le spese richieste si riferiscono (quantum), avendo riguardo all’importanza dell’opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista ed al valore economico e sociale dell’attività in relazione al risultato prefisso (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 5953 del 14/03/2011; Sez. 2, Sentenza n. 15757 del 13/12/2001; Sez. 2, Sentenza n. 11065 del 22/12/1994; Sez. 2, Sentenza n. 11448 del 19/10/1992; Sez. 2, Sentenza n. 2407 del 10/06/1977; Sez. 2, Sentenza n. 1478 del 03/05/1969).

Tali elementi sono stati, dunque, considerati dai giudici di merito e le conseguenti valutazioni non sono sindacabili in questa sede. 9.– Con il nono motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 342 c.p.c. e 111 Cost., per avere il Giudice del gravame dichiarato l’inammissibilità della censura con la quale era stata richiesta la riduzione delle parcelle ai sensi degli artt. 5, terzo comma, e 6, secondo comma, del d.m. n. 127/2004.

Secondo gli istanti, contrariamente all’assunto della pronuncia impugnata, gli elementi atti a ricostruire il ragionamento che aveva condotto a riportare le pretese entro limiti più ridotti rispetto alle parcelle presentate sarebbero stati forniti ampiamente in sede di gravame e si sarebbero fondati sulla necessità che, nel caso di specie, si tenesse conto del decisum e non del deductumnonché dei risultati negativi. 9.1.–Il motivo è fondato nei limiti che seguono. 9.2.– Segnatamente la censura è fondata quanto alla liquidazione delle competenze spettanti per il giudizio rispetto al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1582/2009.

In ordine a tale pretesa, i ricorrenti hanno specificato già nel giudizio di primo grado e di appello (riprendendo le relative obiezioni nel corpo del ricorso per cassazione) che, a fronte del riconoscimento del diritto avvenuto con la sentenza conclusiva del giudizio incardinato davanti al Tribunale di Roma n. 16858/2007 per una somma pari ad euro 31.939,00, il valore della controversia, alla stregua del quale sono stati determinati gli onorari, è stato collegato all’ammontare della domanda, pari ad euro 445.000,00 circa (mentre la parcella redatta dall’avvocato, con il relativo parere di congruità, è stata determinata avendo riguardo allo scaglione compreso tra euro 516.456,91 ed euro 1.549.370,70).

Risulta, per l’effetto, violato il principio (in ordine alla liquidazione effettuata ai sensi del d.m. vigente ratione temporis) secondo cui, ove il valore della controversia sul quale fondare la quantificazione degli onorari sia manifestamente diverso (e sproporzionato) da quello presunto a norma del c.c., è giustificata – con riferimento al rapporto tra avvocato e cliente – una determinazione non già sulla base del deductumma sulla base del decisum(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18507 del 12/07/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1805 del 08/02/2012; Sez. 2, Sentenza n. 226 del 05/01/2011; Sez. 2, Sentenza n. 13229 del 31/05/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3996 del 19/02/2010). 9.3.– Per converso, siffatte censure non si estendono alle pretese azionate per gli altri giudizi patrocinati dal difensore.

Dai rilievi analitici riferiti ai giudizi da cui sono scaturite le altre pretese di pagamento dell’avvocato non risulta che sia stato leso il criterio di individuazione del valore effettivo della causa.

In ordine a tali contenziosi, il conteggio svolto con l’atto introduttivo del gravame – e ripreso nel corpo del ricorso in cassazione – si limita ad individuare un’alternativa ricostruzione del quantum in considerazione dell’asserita sproporzione degli importi liquidati con i provvedimenti monitori opposti, di cui il Tribunale ha tenutoconto provvedendo alla debita riduzione delle somme dovute.

Gli stessi ricorrenti hanno riconosciuto che la sentenza di primo grado ha operato una riduzione complessiva di circa euro 36.000,00, a fronte di una condanna per tutte le causali dedotte pari ad euro 55.592,51, oltre accessori come per legge, con riduzione degli onorari massimi e pur mantenendo fermi i valori delle controversie indicati nelle parcelle.

Più specificamente, quanto al giudizio rispetto al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 96/2010, gli stessi ricorrenti hanno rilevato che il valore della causa, sulla scorta del decisum, ammontava ad euro 48.969,06; dopodiché, non precisano per quale ragione si sarebbe dovuto tenere conto del valore indeterminabile della causa e per quali ragioni la complessiva parcella liquidabile avrebbe dovuto attestarsi sull’importo di euro 3.848,00, se non facendo leva sull’esito negativo dell’attività prestata.

Con riferimento al giudizio rispetto al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1581/2009, è stato addotto genericamente che, a fronte di un pagamento a titolo di risarcimento dei danni nei confronti della controparte di euro 4.096,60, l’onorario avrebbe dovuto essere ridotto nei limiti dei minimi tariffari, avendo riguardo al valore della causa fino ad euro 5.200,00, con una liquidazione pari ad euro 2.616,21, senza che sia dato comprendere attraverso quale percorso si sia pervenuti a tale importo, se non avendo riguardo all’esito negativo della lite.

Relativamente all’opera espletata nel giudizio rispetto al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1625/2009, i ricorrenti si sono limitati a sostenere che nulla sarebbe dovuto all’appellato, a fronte della condanna riportata pari ad euro 36.205,00, asseritamente imputabile ad errori del professionista.

E comunque dall’importo liquidato si sarebbero dovuti detrarre gli acconti versati.

Le obiezioni non si appuntano, dunque, sulla specifica violazione di legge, bensì sulla ritenuta eccessività delle liquidazioni, alla luce degli svantaggi notevoli subiti e della qualità dell’opera professionale prestata, tutti elementi che rientrano nella valutazione discrezionale del decidente.

E così gli accertamenti sul versamento degli acconti impongono una verifica meritale, che non può essere compiuta in sede di legittimità.

Infine, con riguardo al giudizio patrocinato rispetto al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1622/2009, i ricorrenti hanno affermato che non sarebbe spettato alcun compenso per la prestazione resa, in ragione dell’asserita negligenza professionale dell’avvocato, che avrebbe giustificato il risarcimento dei danni; in subordine, hanno obiettato che, in ogni caso, avendo riguardo all’effettivo valore della controversia e agli “evidenti svantaggi subiti” dal cliente, gli onorari non avrebbero potuto superare la soglia massima di euro 3.900,00, senza però dare contezza del percorso logico seguito per addivenire a tale conclusione. 10.– Il decimo motivo di ricorso investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2 e 111 Cost., dell’art. 47 della Carta di Nizza, degli artt. 1175 e 1375 c.c., degli artt. 88 e 96 c.p.c., dell’art. 49 del Codice deontologico forense vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 66 del Codice deontologico), per avere la Corte di merito negato l’integrazione dell’abuso del processo a cura dell’avvocato, che – nonostante potesse (ed, anzi, dovesse, in base alla normativa deontologica) azionare le pretese economiche con un unico decreto ingiuntivo – aveva dato impuls o a cinque diversi procedimenti monitori, aggravando inutilmente la posizione della controparte.

E ciò sebbene i separati diritti di credito rispetto al patrocinio espletato in diversi giudizi afferissero ad un medesimo rapporto complesso.

Sicché sarebbe difettata la dimostrazione di un oggettivo interesse al frazionamento, quale modalità di estrinsecazione dell’interesse ad agire, tanto che l’identità soggettiva e oggettiva delle controversie aveva giustificato la riunione dei giudizi d’opposizione. 10.1.–Il motivo è inammissibile.

Ed infatti, nella specie, la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza di un’ipotesi di frazionamento del credito, non già solo alla stregua dell’inesistenza di un incarico unitario, ma anche evidenziando che le pretese avanzate dall’avvocato erano riconducibili ad una pluralità di ragioni creditorie eterogenee, basate su autonomi rapporti obbligatori (afferenti ai diversi giudizi in cui questi aveva prestato il proprio patrocinio, con un proprio peculiare oggetto: vedi il riferimento alle cause di lavoro e a quelle in tema di appalto di opere pubbliche).

Riprendendo i rilievi già esposti dal Giudice di primo grado, il Giudice del gravame ha, quindi, escluso che vi fosse stata la scissione del contenuto di un’obbligazione unitaria, operata dal creditore per sua esclusiva utilità, con una unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede e con il principio costituzionale del giusto processo.

E a conferma di tale assunto ha puntualizzato che le opposizioni erano state proposte dando luogo all’elaborazione di plurime e differenti argomentazioni per ciascuna di esse.

Né tale ricostruzione è contraddetta dalla disposta riunione (la cui istanza era stata inizialmente respinta), atteso che essa non esclude affatto che le pretese – seppure aventi alcuni profili comuni –esigessero una separata ponderazione alla stregua delle differenti causae petendidedotte.

Ed invero, la ricostruzione delle spettanze è stata compiuta attingendo a peculiari profili argomentativi per ciascuna pretesa azionata.

Detta motivazione, in quanto congrua, sia sul piano logico sia sul piano giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità.

Infatti, le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l’attore abbia un interesse oggettivo – il cui accertamento compete al giudice di merito – ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell’ambito della suddetta relazioneunitaria.

Solo allorché sia violato l’enunciato divieto processuale sussistono le condizioni affinché sia applicata la sanzione dell’improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della menzionata relazione unitaria (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 37589 del 30/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 14143 del 24/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19898 del 27/07/2018; Sez.

U, Sentenza n. 4090 del 16/02/2017; Sez.

U, Sentenza n. 23726 del 15/11/2007).

Dunque, non ricorrevano, nella fattispecie, le due condizioni: a ) del “medesimo rapporto di durata” in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) del “medesimo fatto costitutivo”, seppure inteso come sinonimo di “analogo” e non di “identico”.

Le pretese creditorie, secondo l’accertamento insindacabile della Corte di merito, non solo non facevano capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, ma inoltre non erano, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, così da poter essere accertate separatamente senza una duplicazione di attività istruttoria e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26462/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a socio unico ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, e SGRULLETTI Marco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63A18 H501D), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 21, hanno eletto domicilio; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40R18 E882D), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 40, ha eletto domicilio; R.G.N. 26462/19 U.P.5/4/2023 Compensi avvocati –Domande riconvenzionali – Frazionamento credito -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3764/2019, pubblicata il 5 giugno 2019, notificata il 7 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate nell’interesse dei ricorrenti e del controricorrente, ai sensi dell’art. 378 c.p.c. viste le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della requisitoria di cui alla pubblica udienza, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del quinto, sesto e decimo motivo, il rigetto del primo, secondo, quarto, settimo, ottavo e nono motivo e l’accoglimento del terzo motivo; sentita la discussione orale dei difensori delle parti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti ricorrenti e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con decreto ingiuntivo n. 96/2010, notificato il 10 febbraio 2010, il Tribunale di Velletri ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale, il pagamento dell’importo di euro 12.120,56, a titolo di prestazioni professionali rese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al n. 1217/2001 R.G., promosso da [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Velletri, sezione lavoro, nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza n. 1322/2007. Con decreto ingiuntivo n. 1622/2009, notificato il 10 febbraio 2010, il Tribunale di Velletri ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale, il pagamento dell’importo di euro 11.843,09, a titolo di prestazioni professionali rese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al n. 28945/1998 R.G., promosso da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti dell’Istituto autonomo case popolari della provincia di Roma (Iacp), definito con sentenza n. 26691/2002, e nel successivo giudizio d’appello iscritto al n. 4425/2003 R.G., definito dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 943/2007. Con decreto ingiuntivo n. 1625/2009, notificato il 10 febbraio 2010, il Tribunale di Velletri ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale, il pagamento dell’importo di euro 25.545,96, a titolo di prestazioni professionali rese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al n. 35455/2000 R.G., promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, definito con sentenzan. 10629/2007. Con decreto ingiuntivo n. 1582/2009, notificato il 10 febbraio 2010, il Tribunale di Velletri ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale, il pagamento dell’importo di euro 32.100,50, a titolo di prestazioniprofessionali rese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al n. 47958/2000 R.G., promosso da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., definito con sentenza n. 16858/2007. Infine, con decreto ingiuntivo n. 1581/2009, notificato il 3 febbraio 2010, il Tribunale di Velletri ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il pagamento dell’importo di euro 9.989,60, a titolo di prestazioni professionali rese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al n. 1039/2004 R.G., promosso da [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Velletri, sezione lavoro, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., definito con sentenza n. 1467/2007. 2.–Quindi, con atti di citazione notificati il 22 marzo 2010, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio proponevano cinque distinte opposizioni, davanti al Tribunale di Velletri, avverso i cinque decreti ingiuntivi ottenuti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai compensi spettanti per le prestazioni professionali rese in altrettanti giudizi. Al riguardo, gli opponenti esponevano: che dal 1996 al 2007 – dapprima – [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, e – successivamente – la Sgru lletti [OSCURATO:SOCIETA]., costituita nell’ottobre 2000 e conferitaria dell’azienda di cui alla ditta individuale Sgrulletti, avevano intrattenuto un articolato rapporto di clientela con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], affidandogli il patrocinio di diversi processi civili, amministrativi e penali; che tali processi erano stati contrassegnati da esiti negativi, circostanza che nel tempo aveva logorato il rapporto fiduciario con il professionista, inducendo alla decisione di non confermare più gli incarichi; che tra il 5 giugno e il 6 luglio 2009 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], senza riscontrare la richiesta del cliente di addivenire ad una transazione, aveva recapitato sei pareri di congruità dell’Ordine degli Avvocati di Velletri su altrettante parcelle, chiedendone il pagamento; che, in conseguenza, erano stati depositati i ricorsi per decreto ingiuntivo, oggetto delle opposizioni. In particolare, con riferimento ai provvedimenti monitori emessi verso [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale, era eccepita la sua carenza di legittimazione passiva. Gli opponenti proponevano, altresì, domande riconvenzionali di risarcimento dei danni per gli inadempimenti professionali del difensore in ordine ad ulteriori giudizi intrapresi attraverso il procuratore opposto. Intutti i giudizi di opposizione si costituiva [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva: il rigetto delle opposizioni, la declaratoria di inammissibilità dell’intervento volontario della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il rigetto delle domande formulate in via riconvenzionale dagli opponenti, la condanna in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento, degli opponenti, in solido o ciascuno per quanto di ragione, la compensazione giudiziale con eventuali contro-crediti vantati dagli opponenti. Le opposizionierano riunite. All’esito, con sentenza n. 1877/2015, depositata il 24 giugno 2015, il Tribunale adito, in parziale accoglimento delle opposizioni: revocava il decreto ingiuntivo n. 96/2010 emesso il 13 gennaio 2010 e, per l’effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 7.786,08, oltre accessori come per legge ed interessi legali; revocava il decreto ingiuntivo n. 1581/2009 emesso il 15 dicembre 2009 e, per l’effetto, condannava la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 5.563,00, oltre accessori come per legge ed interessi legali; revocava il decreto ingiuntivo n. 1622/2009 emesso il 14 dicembre 2009 e, per l’effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 6.452,26, oltre accessori come per legge ed interessi legali; revocava il decreto ingiuntivo n. 1625/2009 emesso l’11 dicembre 2009 e, per l’effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 9.126,43, oltre accessori come per legge ed interessi legali; revocava il decreto ingiuntivo n. 1582/2009 emesso il 15 dicembre 2009 e, per l’effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della differenza tra la somma di euro 20.488,06, oltre accessori come per legge, e la somma di euro 6.674,33, quale debito del [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento danni da negligenza professionale, di cui era disposta la compensazione; quindi, rigettava le ulteriori domande svolte. 3.– [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio proponevano appello, assumendo che le richieste di pagamento inoltrate fossero del tutto sproporzionate rispetto ai valori effettivi delle controversie patrocinate dal difensore e non fossero state soppesate alla luce dei risultati negativi per il cliente dei contenziosi intrapresi e, in ogni caso, non avessero tenuto conto dei vari inadempimenti posti in essere dal professionista. Per l’effetto, erano articolati i seguenti motivi di gravame: erronea declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali di risarcimento dei danni, in ordine agli inadempimenti imputati all’avvocato nell’espletamento di mandati relativi a giudizi diversi da quelli sottesi ai decreti ingiuntivi emessi nonché in ordine all’indebita appropriazione, da parte del difensore, delle somme liquidate in suo favore dalla sentenza n. 16/2006 del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA]; erronea applicazione dei principi in materia di responsabilità professionale dell’avvocato, anche sotto il profilo della mancata rilevazione delle prove inerenti ai danni subiti dalla parte assistita e della riconducibilità dei pregiudizi alla difettosa prestazione professionale; omessa rideterminazione del quantum delle parcelle, ai fini di tenere conto dell’effettivo valore delle controversie e dei risultati sfavorevoli al cliente; erroneo rigetto dell’eccezione di carenza di titolarità passiva verso l’avvocato, sollevata da [OSCURATO:PERSONA], in esito all’intervenuto conferimento dell’azienda facente capo alla ditta individuale nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., trattandosi di contratti non aventi carattere personale, le cui prestazioni sarebbero state interamente espletate successivamente al conferimento, diversamente dai debiti preesistenti alla cessione aziendale; indebita esclusione dell’abuso dello strumento processuale, a cura dell’avvocato, per aver azionato la pretesa economica, anziché con un unico ricorso per decreto ingiuntivo, avviando cinque separati procedimenti monitori, che avrebbero inutilmente aggravato la posizione degli appellanti. Resisteva all’impugnazione [OSCURATO:PERSONA]. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. Per quanto di interesse in questa sede, la Corte di merito rilevava: a ) che le domande riconvenzionali spiegate dagli opponenti erano state ritenute inammissibili, non solo per difetto di dipendenza dal titolo dedotto in giudizio, ma anche per la motivata esclusione di un collegamento oggettivo, in ragione della rilevata mole decisionale già demandata al giudicante, onerato di vagliare la perizia professionale e l’idoneità del compenso spettante al difensore in cinque diverse cause, tutte regolate da farraginosi decreti ministeriali, il che sconsigliava la valutazione di ulteriori questioni non collegate alle prestazioni professionali di cui alle parcelle sottese ai decreti ingiuntivi opposti, in forza del canone di economia processuale; b) che non poteva ritenersi che il vantaggio conseguito da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio d’appello definito dalla sentenza n. 3323/2012, consistito nel riconoscimento della liquidazione dell’importo di polizza senza dimostrazione del danno subito, fosse imputabile al difensore, poiché la debenza della somma oggetto della cauzione prestata derivava dall’accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’accertamento dell’inadempimento dell’impresa appellante rispetto alle prescrizioni del contratto d’appalto stipulato, sicché il pagamento sarebbe stato comunque dovuto anche ove non fosse stata richiesta la limitazione dell’eventuale condanna al risarcimentodei danni in una misura pari a detta cauzione (infatti, dalla conferma della legittimità della risoluzione del contratto d’appalto sarebbe comunque derivato l’incameramento della cauzione); c ) che neanche poteva reputarsi che vi fosse una responsabilità professionale dell’avvocato quanto alla gestione del contenzioso tra l’impresa Sgrulletti e la Ater, atteso che il legale si era limitato a sostituire altro legale in una fase processuale in cui la linea difensiva era ormai segnata e non più mutabile, né vi era alcuna prova della circostanza che il difensore non avesse sconsigliato al cliente la prosecuzione del giudizio e non avesse suggerito di sondare la possibilità di una transazione, posto, tra l’altro, che tale giudizio sarebbe comunque proseguito, attesa la proposizione di domanda riconvenzionale svolta da controparte; d) che, in ordine ai giudizi intrapresi, dalla documentazione prodotta emergeva che il difensore avesse compiutamente informato il cliente dei “residui spazi” per proporre appello e il cliente avesse completamente compreso le informazioni fornite, avendo riscontrato la nota in argomento con ampie e articolate considerazioni, sia in fatto che in diritto, sicché doveva escludersi la violazione dell’obbligo informativo; e) che, con riferimento all’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 26691/2002, doveva escludersi la responsabilità del difensore per non aver censurato un preteso errore del Tribunale, difettando la colpa grave del professionista allorché un altrettanto qualificato operatore giuridico, come il Tribunale, fosse incorso nel medesimo errore; f) che neanche poteva configurarsi la responsabilità del difensore per non aver tempestivamente informato il cliente, una volta perso il giudizio d’appello, della possibilità di ricorrere in cassazione, poiché contraddittoriamente e incoerentemente l’appellante aveva sostenuto, da un lato, che l’appello era stato erroneamente proposto e, dall’altro, che il legale avrebbe colpevolmente mancato di predisporre o comunque di indicare la possibilità della proposizione del ricorso in cassazione; g) che l’esito sfavorevole dei giudizi patrocinati dal legale non costituiva un parametro idoneo a ridurre al minimo le competenze spettanti al professionista, atteso che non era ravvisabile alcuna colpa professionale dell’avvocato; h) che anche le critiche in ordine al conteggio dei compensi professionali spettanti non potevano trovare seguito, poiché l’appellante non aveva fornito alcun elemento volto a ricostruire i passaggi effettuati per giungere al risultato esposto; i) che il fatto che i mandati professionali fossero stati disposti da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, mentre i contenziosi intrapresi si fossero definiti dopo il conferimento dell’azienda nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non escludeva la responsabilità del cedente, salvo che non fosse risultato il consenso dei creditori, cedente che, pertanto, non era liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento ed era dunque legittimato a contestarne l’esistenza, mentre la corresponsabilità del cessionario nei confronti dei creditori aziendali postulava, quale elemento costitutivo essenziale, l’intervenuta annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori; l) che nella richiesta di plurimi decreti ingiuntivi non poteva ravvisarsi un abuso del processo, poiché le pretese avanzate erano riconducibili ad una pluralità di ragioni creditorie, basate su autonomi rapporti obbligatori, sicché non si era realizzato il presupposto del frazionamento dell’unico credito in plurime richieste giudiziali di adempimento. 4.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a socio unico e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. 5.–Il Pubblico Ministero ha formulato le sue conclusioni in udienza, come riportate in epigrafe. 6.– I ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memorie illustrative e hanno discusso oralmente la causa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 36 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, per avere la Corte di merito dichiarato l’inammissibilità di una rilevante parte delle domande riconvenzionali spiegate, senza valutare l’esistenza del collegamento obiettivo con le domande principali e limitandosi a ponderare il semplice rapporto di dipendenza delle prestazioni di cui alle parcelle rivendicate con i decreti opposti. Osservano, in proposito, gli istanti che la pronuncia impugnata non avrebbe tenuto conto della ricorrenza di una pluralità di diritti di credito distinti, nascenti da un unico rapporto complesso, il che avrebbe dovuto indurre a favorire il simultaneo processo nell’ottica dell’armonizzazione delle decisioni, così da evitare la scomposizione dell’unità della situazione sostanziale in una indefinita molteplicità, rappresentata da tante minime unità decisorie, nel rispetto del principio di concentrazione delle decisioni e di economia processuale. Cosicché nella fattispecie il fondamento della trattazione unitaria sarebbe stato ravvisabile nella complessa vicenda sostanziale che avrebbe riguardato il prolungato rapporto di clientela intrattenuto con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], tale da giustificare la compensazione tra le rispettive poste creditorie, anche in ragione del credito risarcitorio vantato dal cliente per i danni subiti in esito allo svolgimento delle prestazioni professionali dell’avvocato. 1.1.–Il motivo è inammissibile. In via preliminare, si evidenzia che, qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall’attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice, il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l’eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6530 del 03/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 533 del 15/01/2020; Sez. 3, Sentenza n. 27564 del 20/12/2011; Sez. 3, Sentenza n. 15271 del 04/07/2006; Sez. 3, Sentenza n. 681 del 14/01/2005; Sez. 1, Sentenza n. 1617 del 14/02/2000). Nella fattispecie, conformandosi a tale precetto, la Corte d’appello ha suffragato la ricostruzione del Tribunale, a mente della quale l’ammissibilità delle proposte riconvenzionali doveva essere negata, non solo per difetto di dipendenza dal titolo dedotto in giudizio, ma anche per l’esclusione diun collegamento oggettivo, in ragione della rilevata mole decisionale già demandata al giudicante, onerato di vagliare la perizia professionale e l’idoneità del compenso spettante al difensore in cinque diverse cause, tutte regolate da farraginosi decreti ministeriali, il che sconsigliava la valutazione di ulteriori questioni non collegate alle prestazioni professionali di cui alle parcelle sottese ai decreti ingiuntivi opposti, in forza del canone di economia processuale. Tale motivata ponderazione discrezionale sull’aggravio dello svolgimento del processo – nel quale sono stati riuniti cinque procedimenti intrapresi in ordine ad altrettante pretese creditorie azionate per la prestazione professionale resa in cinque autonomi giudizi con oggetti eterogenei – non è sindacabile in sede di legittimità. 2.– Con il secondo motivo (subordinato al mancato accoglimento del primo) i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale –in conseguenza della ritenuta inammissibilità di parte delle riconvenzionali proposte – tralasciato di prendere in esame, quantomeno a titolo di eccezioni, i fatti allegati, le prove documentali offerte e le difese svolte, ai fini del rigetto delle domande principali. 2.1.–Il motivo è infondato. E ciò perché dal tenore della motivazione della sentenza impugnata si ricava che sono stati presi in considerazione come eccezioni i fatti di cui si è ritenuta la facile e pronta liquidazione, che già appartenevano alla causa come mezzo di eccezione, ai fini della parziale compensazione in parte qua con i crediti vantati dal professionista. Non hanno trovato seguito i soli fatti che avrebbero giustificato – ove n e fosse stata ritenuta l’ammissibilità – la trattazione delle domande riconvenzionali in ordine ai crediti risarcitori vantati dal cliente per la contestata negligenza professionale del difensore in ulteriori contenziosi giudiziali (diversi da quelli evocati con le domande principali), ossia per diversi titoli. Le relative allegazioni avrebbero richiesto un’istruttoria sull’esistenza delle condizioni legittimanti della tutela risarcitoria, che non è stata svolta, all’esito della declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali. La carenza di pronta e facile liquidazione di tali controcrediti risarcitori – e la conseguente necessità dell’accertamento della loro esistenza in un autonomo giudizio da intraprendere, all’esito della declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali spiegate – inibiva la facoltà di opporli in compensazione, ai sensi dell’art. 1243, secondo comma, c.c. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1942 del 23/01/2023; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23167 del 25/07/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 31359 del 04/12/2018; Sez. U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016). Il precedente richiamato dai ricorrenti, a mente del quale, qualora la domanda riconvenzionale risulti inammissibile per motivi processuali, la stessa può e deve comunque essere presa in considerazione come eccezione, con il solo e più limitato possibile esito del rigetto delle richieste di parte attrice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21472 del 25/10/2016), si riferisce alla specifica ipotesi in cui il convenuto chieda, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’esistenza di un rapporto contrattuale diverso da quello prospettato dall’attore, sull’assunto che da ciò ne deriverebbe la nullità o l’inefficacia, totale o parziale, o comunque un effetto estintivo, impeditivo o modificativo dei diritti fatti valere dall’attore medesimo. Ossia la necessaria valutazione dell’eccezione ricorre allorché la domanda riconvenzionale inammissibile consista in una diversa qualificazione giuridica del contratto, tema che per definizione attiene all’oggettodella pretesa azionata dall’attore. 3.– Con il terzo motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.2558 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 2560 c.c., per avere la Corte distrettuale applicatol’art. 2558 c.c. ai rapporti contrattuali non esauriti al momento della cessione d’azienda, disattendendo l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – società in cui era stata conferita l’azienda riconducibile alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] – fosse avvenuta ad ottobre del 2000 e i rapporti di mandato – tutti riguardanti cause dell’impresa e non personali – fossero cessati nel 2007, ossia oltre 7 anni dopo la cessione d’azienda. In merito, gli istanti deducono che, in ordine ai negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento del trasferimento dell’azienda, avrebbe trovato applicazione la regola sulla successione deicontratti. E nella fattispecie le posizioni contrattuali – seppure riconducibili ai mandati sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] –non erano state ancora definite nel momento in cui si era perfezionato il conferimento dell’azienda nella società. 3.1.–La censura è fondata nei termini che seguono. Si premette, in proposito, che – con riferimento al corrispettivo della prestazione d’opera – il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l’attività svolta in adempimento dell’obbligazione assunta, sicché il diritto a percepire il compenso matura –e parallelamente il termine di prescrizione decorre – dal giorno in cui è stato espletato l’incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l’obbligazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17718 del 02/07/2019; Sez. 2, Sentenza n. 4951 del 14/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 13209 del 05/06/2006; Sez. 2, Sentenza n. 9221 del 03/08/1992; Sez. 2, Sentenza n. 2333 del 17/04/1981; Sez. 1, Sentenza n. 2987 del 23/05/1979). E ciò in attuazione del principio di postnumerazione del corrispettivo, tratto dal combinato disposto degli artt. 2225 e 2233 c.c., in virtù del quale il diritto al compenso è esigibile solo a seguito dell’effettuazione di una prestazione tecnicamente idonea a conseguire il risultato cui è destinata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24046 del 10/11/2006). Sicché, con riguardo ai crediti di un avvocato che abbia prestato attività professionale in favore altrui, la maturazione del diritto postula l’avvenuta esecuzione del mandato difensivo (o, comunque, il suo completamento, allorché l’incarico cessi prima che la causa oggetto del patrocinio demandato dal cliente sia stata definita), e non già il suo semplice conferimento. Ne consegue che non può trovare applicazione la regola indicata dal Giudice del gravame. Ora, in caso di conferimento di un’azienda individuale ad una società, sia essa di persone o di capitali, si verifica un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina dell’art. 2558 e ss. c.c., consistente nella cessione dell’azienda del conferente in favore del soggetto cui viene conferita: in virtù di tale trasferimento, l’alienante acquista la posizione di socio della società, ma, salvo che non risulti il consenso dei creditori, non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, ed è pertanto legittimato a contestarne l’esistenza, mentre la corresponsabilità del cessionario nei confronti dei creditori aziendali postula, quale elemento costitutivo essenziale, l’intervenuta annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori, ai sensi dell’art. 2560, secondo comma, c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20805 del 10/10/2011; Sez. 5, Sentenza n. 21229 del 29/09/2006). Nella fattispecie non ricorre la legittimazione passiva del titolare della ditta individuale conferita in società, poiché – pur avendo tale soggetto sottoscritto i mandati per la rappresentanza in giudizio – il diritto al compenso si è originato al te rmine delle liti, cosicché i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta non sono anteriori al trasferimento, ma successivi al suo perfezionamento. Il che implica la non applicabilità dell’art. 2560 c.c., in ordine ai debiti relativi all’azienda ceduta, bensì dell’art. 2558 c.c., quanto alla successione della cessionaria nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda dal cedente, che non abbiano carattere personale. Infatti, in tema di cessione di azienda, il regime fissato dall’art. 2560, secondo comma, c.c., con riferimento ai debiti relativi all’azienda ceduta, secondo cui di essi risponde anche l’acquirente dell’azienda allorché risultino dai libri contabili obbligatori, si applica ai debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, questi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c., salvo che non sia stabilito diversamente. In tal caso, la responsabilità si inserisce nell’ambito della più generale sorte del contratto a prestazioni corrispettive non già del tutto esaurito, anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell’azienda (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15 del 03/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 8539 del 06/04/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8055 del 30/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 6107 del 12/03/2013; Sez. 1, Sentenza n. 11318 del 16/06/2004; Sez. 1, Sentenza n. 4367 del 29/04/1998). Siffatta cessione ex legevale sia per i contratti d’azienda sia per i contratti d’impresa, ossia per quelli aventi ad oggetto beni aziendali non appartenenti all’imprenditore, ma stipulati per l’esercizio dell’impresa, come accade con riferimento ai contratti d’opera professionale per la difesa giudiziale degli interessi attinenti all’organizzazione dinamica (e non statica) di detta impresa (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31313 del 24/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 15065 del 11/06/2018; Sez. L, Sentenza n. 7517 del 29/03/2010; Sez. 3, Sentenza n. 27011 del 07/12/2005; Sez. 3, Sentenza n. 1278 del 29/01/2003; Sez. L, Sentenza n. 3045 del 02/03/2002; Sez. 1, Sentenza n. 5495 del 12/04/2001). All’uopo, si rileva, in ultimo, che il documento al quale si riferisce il controricorrente (dichiarazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] in data 2 agosto 2000, quale parte integrante dell’atto costitutivo della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con il quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe manifestato esplicitamente la volontà di escludere dal conferimento nella società “proprio il carico contenzioso patrocinato” dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) non può essere utilizzato in questa sede per carenza di autosufficienza della deduzione: non è stato, infatti, specificato se tale documento sia stato prodotto nei gradi di merito del giudizio (né è stato depositato unitamente al deposito del controricorso), non è stato riportato il suo specifico e dettagliato contenuto, nessun riferimento a tale documento è contenuto nella pronuncia impugnata. 4.– Con il quarto motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1176, secondo comma, 1223 e 2697 c.c., in rapporto all’art. 30, secondo comma, della legge n. 109/1994 (applicabile ratione temporis con riferimento alla cauzione definitiva negli appalti pubblici), per avere la Corte d’appello disatteso la domanda riconvenzionale esaminata, relativamente alla causa [OSCURATO:PERSONA], escludendo che vi fosse un nesso di causalità tra l’imperizia del professionista e il pregiudizio subito dal cliente, sulla scorta dell’erronea affermazione secondo cui l’incameramento della cauzione definitiva negli appalti pubblici avrebbe costituito una conseguenza automatica correlata alla risoluzione del contratto. Cosicché erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che l’indebita formulazione della domanda svolta dall’avvocato – tale da consentire una liquidazione del danno senza dimostrazione in concreto del nocumento – non fosse stata pregiudizievole per il cliente. 4.1.–La doglianza è inammissibile. E ciò sebbene la pronuncia impugnata abbia erroneamente sostenuto che, in base alla disciplina vigente ratione temporis, alla risoluzione dell’appalto di opere pubbliche invocata dalla stazione appaltante sarebbe conseguito l’automatico incameramento della cauzione prestata, indipendentemente dalla dimostrazione di un danno (Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 3839 del 15/02/2021; Sez. 1, Sentenza n. 21205 del 08/10/2014; Sez. 3, Sentenza n. 4912 del 20/05/1999; Sez. 1, Sentenza n. 1212 del 23/02/1979; Sez. 1, Sentenza n. 360 del 26/01/1978). Nondimeno, difetta comunque il nesso causale tra la condotta processuale assunta dal difensore e un asserito danno patito dalla parte assistita. Il fatto che il difensore abbia formulato le conclusioni chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni – e, in via subordinata, nel caso di accoglimento, la limitazione della condanna entro i limiti dell’importo della cauzione – non importava affatto che detta condanna potesse prescindere (per acquiescenza del danneggiante) dalla dimostrazione dell’effettiva entità di tale pregiudizio. Né risulta specificata la consistenza di tale danno asseritamente patito, posto che non emerge che la condanna al risarcimento dei danni, all’esito dell’accertamento della legittimità della risoluzione dell’appalto per inadempimen to dell’appaltatore, sia stata disposta indipendentemente dall’integrazione quantomeno di un’ipotesi di nocumento. Ora, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell’attività professionale, presuppone la prova del danno e del nesso causale – alla stregua dei criteri probabilistici – tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la responsabilità risarcitoria dell’avvocato non può, invero, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3830 del 08/02/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 3822 del 08/02/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 13873 del 06/07/2020; Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 26064 del 16/12/2016; Sez. 3, Sentenza n. 14644 del 18/07/2016; Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 22376 del 10/12/2012; Sez. 2, Sentenza n. 6537 del 23/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 11901 del 07/08/2002). Nel caso in esame nessun contegno specifico del difensore ha propiziato l’effetto lesivo lamentato dal cliente, né si profila un diretto collegamento tra il comportamento in concreto adottato dal legale e l’esito del giudizio. 5.– Con il quinto motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere il Giudice del gravame tralasciato di esaminare più documenti, da cui sarebbe emersa la mancata informazione al cliente circa i rischi connaturati al giudizio Sgrulletti-Ater e l’errata informazione derivante dall’impostazione della domanda gradata dell’avvocato, che avrebbe fatto ritenere all’appaltatore di essere assicurato in caso di sua condanna. In specie, non sarebbero stati esaminati: a) il fatto che il difensore subentrante non avesse rappresentato al cliente le criticità derivanti dall’impostazione difensiva effettuata dal precedente difensore, ponendolo nella condizione di ponderare la scelta di non proseguire il giudizio; b) il fatto che il legale avesse interpretato l’istituto della cauzione definitiva come un’assicurazione per la responsabilità dell’appaltatore, formulando una palesemente infondata domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice, circostanza che avrebbe falsato la percezione del cliente sui rischi collegati alla prosecuzione del giudizio. Argomenti, questi, che avrebbero inciso sulla ratio decidendi posta a fondamento della decisione e, in particolare, sull’asettica valutazione della lettera del 25 novembre 2002, scritta dall’avvocato al cliente prima di proporre l’appello, documento peraltroin sé non rilevante. 5.1.–Il motivo è inammissibile. E tanto perché la censura inerente all’omesso esame di fatti decisivi è preclusa nell’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54,secondo comma, del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, tra cui rientra quello di specie), evenienza che è integrata non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo, in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). 6.– Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e degli artt. 113 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e del connesso obbligo del giudice di pronunciarsi secondo diritto, nonché la motivazione apparente, per avere la Corte territoriale applicato un “criterio quantitativo”, sostenendo che nel giudizio Sgrulletti - Ater tanto il Tribunale quanto l’avvocato avessero ritenuto – diversamente dalle doglianze sollevate dall’appellante – che la censura dovesse essere rigettata. E ciò benché l’avvocato non avesse adempiuto all’obbligo informativo e avesse impostato in modo imperito la difesa, determinando il pregiudizio al cliente, consistito nel fatto di non aver potuto ottenere una riforma della sentenza in punto di liquidazione del danno in favore dell’Ater. 6.1.–Il motivo è inammissibile. In disparte la non agevole comprensione del motivo, si rileva, in ogni caso, che la valutazione sulla ricorrenza di una condotta negligente dell’avvocato costituisce il frutto di un giudizio discrezionale, come tale non riconducibile ad una decisione della causa secondo la c.d. equità sostitutiva. Quest’ultima è consentita nei soli casi previsti dalla legge ed attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia, attribuendo al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo. Ebbene, in relazione alla ponderazione circa la ricorrenza della negligenza del difensore, come argomentata nella pronuncia impugnata, sulla scorta degli indici considerati ed esplicitati, non è quindi ipotizzabile la violazione dell’art. 113, secondo comma, c.p.c. e, rientrando detto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 c.p.c., la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della carenza o inadeguatezza della corrispondente motivazione (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12021 del 19/06/2020; Sez. 6-5, Ordinanza n. 25707 del 21/12/2015; Sez. 5, Sentenza n. 4442 del 24/02/2010; Sez. 5, Sentenza n. 24520 del 21/11/2005). Né si configurano gli estremi della motivazione apparente. Non si appalesa, infatti, l’integrazione di un nesso causale tra la condotta imputata al difensore (asseritamente consistita nella circostanza di non aver adeguatamente censuratoin appello il risarcimento dei danni avvenuto in favore dell’Ater, in assenza di alcuna dimostrazione dei pregiudizi subiti in concreto) e i nocumenti patiti dalla parte assistita, posto che, in prima battuta, il legale ha comunque richiesto il rigetto della domanda risarcitoria e, solo in via subordinata, nel caso di conferma dell’eventuale condanna, ha chiesto che l’ammontare dei danni fosse contenuto nei limiti dell’importo della cauzione definitiva rilasciata. Sicché non può essere imputato al difensore il fatto che il danno sia stato in tesi ritenuto esistente. 7.– Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione degli artt. 1176, secondo comma, e 1375 c.c. nonché degli artt. 6 e 38 del Codice deontologico forense previgente, applicabile ratione temporis, per avere la Corte d’appello escluso la responsabilità professionale del difensore, nonostante questi non avesse comunicato alla parte la sentenza di condanna nell’appello Sgrulletti-Ater, della quale la parte sarebbe venuta a conoscenza solo per effetto della notifica del precetto, avvenuta dopo il passaggio in giudicato. Benché tale circostanza avesse dimostrato il disinteresse del difensore, il Giudicante avrebbe escluso la sua responsabilità, in violazione del precetto secondo cui il difensore può non accettare una causa che prevede di perdere, ma non può accettarla e poi disinteressarsene del tutto, senza nemmeno attivarsi per limitare il danno alla parte. 7.1.–La censura è inammissibile. Ed invero, i ricorrenti non hanno affatto dedotto in che termini la conoscenza della pronuncia d’appello solo dopo il suo passaggio in giudicato abbia cagionato loro un nocumento, nient’affatto emarginato. In proposito, si rammenta che, in tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall’insufficiente o inadeguata attività del professionista. Pertanto – poiché l’art. 1223 c.c. postula la dimostr azione dell’esistenza concreta di un danno, consistente in una diminuzione patrimoniale – la responsabilità dell’avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell’avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole – con la conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione – può essere affermata solo se il cliente dimostri che l’impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 17974 del 28/08/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 5653 del 09/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 25895 del 15/12/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16279 del 31/07/2015; Sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009; Sez. 3, Sentenza n. 20828 del 29/09/2009; Sez. 2, Sentenza n. 16846 del 11/08/2005), secondo un apprezzamento rimesso algiudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo se non sorretto da una motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33466 del 14/11/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 19194 del 19/07/2018; Sez. 3, Sentenza n. 10526 del 22/05/2015; Sez. 3, Sentenza n. 3355 del 13/02/2014; Sez. 3, Sentenza n. 22376 del 10/12/2012). Il che avendo riguardo alla regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, che si applica non solo all’accertamento del nesso dicausalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34787 del 25/11/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 33442 del 14/11/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 21821 del 11/07/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 2348 del 26/01/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 8516 del 06/05/2020; Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24/10/2017). In particolare, non è stato affatto dedotto quale sarebbe stata l’entità effettiva – e asseritamen te diversa – del danno causato dall’appaltatore. 8.–Con l’ottavo motivo i ricorrenti rilevano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, terzo comma, e 6, secondo comma, del d.m. n. 127/2004, per avere la Corte distrettuale reputato infondata la richiesta degli appellanti di riduzione delle parcelle alla stregua dei risultati pesantemente negativi dei giudizi patrocinati dal difensore. Ad avviso degli istanti, il Giudice d’appello avrebbe falsamente interpretato i presupposti per addivenire a tale riduzione, i quali sarebbero stati indipendenti dal profilo dell’inadempimento professionale e piuttosto collegati ai vantaggi (o svantaggi) ottenuti dal cliente. 8.1.–Il motivo è infondato. Ed infatti, i compensi invocati sulla scorta delle parcelle corredate dai pareri di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri, quali documenti posti a fondamento dei procedimenti monitori avviati, sono stati ridotti all’esito della revoca dei decreti ingiuntivi opposti e della susseguente liquidazione avvenuta in ragione delle attività prestate nei giudizi in cui è stata svolta la difesa tecnica. E tanto in conformità al precetto secondo cui l’obbligo per il cliente di corrispondere il compenso prescinde dall’esito (an) del giudizio contenzioso patrocinato dall’avvocato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22074 del 28/10/2015; Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 22/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 5962 del 01/07/1996). D’altronde, non risulta leso il precetto secondo cui il cliente è obbligato a corrispondere all’avvocato i compensi nella misura stabilita nei suoi specifici confronti dal giudice innanzi al quale il professionista abbia proposto la relativa domanda di pagamento, il cui ammontare va determinato da detto giudice, indipendentemente dalle statuizioni contenute nel provvedimento che ha definito la causa cui le spese richieste si riferiscono (quantum), avendo riguardo all’importanza dell’opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista ed al valore economico e sociale dell’attività in relazione al risultato prefisso (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 5953 del 14/03/2011; Sez. 2, Sentenza n. 15757 del 13/12/2001; Sez. 2, Sentenza n. 11065 del 22/12/1994; Sez. 2, Sentenza n. 11448 del 19/10/1992; Sez. 2, Sentenza n. 2407 del 10/06/1977; Sez. 2, Sentenza n. 1478 del 03/05/1969). Tali elementi sono stati, dunque, considerati dai giudici di merito e le conseguenti valutazioni non sono sindacabili in questa sede. 9.– Con il nono motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 342 c.p.c. e 111 Cost., per avere il Giudice del gravame dichiarato l’inammissibilità della censura con la quale era stata richiesta la riduzione delle parcelle ai sensi degli artt. 5, terzo comma, e 6, secondo comma, del d.m. n. 127/2004. Secondo gli istanti, contrariamente all’assunto della pronuncia impugnata, gli elementi atti a ricostruire il ragionamento che aveva condotto a riportare le pretese entro limiti più ridotti rispetto alle parcelle presentate sarebbero stati forniti ampiamente in sede di gravame e si sarebbero fondati sulla necessità che, nel caso di specie, si tenesse conto del decisum e non del deductumnonché dei risultati negativi. 9.1.–Il motivo è fondato nei limiti che seguono. 9.2.– Segnatamente la censura è fondata quanto alla liquidazione delle competenze spettanti per il giudizio rispetto al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1582/2009. In ordine a tale pretesa, i ricorrenti hanno specificato già nel giudizio di primo grado e di appello (riprendendo le relative obiezioni nel corpo del ricorso per cassazione) che, a fronte del riconoscimento del diritto avvenuto con la sentenza conclusiva del giudizio incardinato davanti al Tribunale di Roma n. 16858/2007 per una somma pari ad euro 31.939,00, il valore della controversia, alla stregua del quale sono stati determinati gli onorari, è stato collegato all’ammontare della domanda, pari ad euro 445.000,00 circa (mentre la parcella redatta dall’avvocato, con il relativo parere di congruità, è stata determinata avendo riguardo allo scaglione compreso tra euro 516.456,91 ed euro 1.549.370,70). Risulta, per l’effetto, violato il principio (in ordine alla liquidazione effettuata ai sensi del d.m. vigente ratione temporis) secondo cui, ove il valore della controversia sul quale fondare la quantificazione degli onorari sia manifestamente diverso (e sproporzionato) da quello presunto a norma del c.c., è giustificata – con riferimento al rapporto tra avvocato e cliente – una determinazione non già sulla base del deductumma sulla base del decisum(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18507 del 12/07/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1805 del 08/02/2012; Sez. 2, Sentenza n. 226 del 05/01/2011; Sez. 2, Sentenza n. 13229 del 31/05/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3996 del 19/02/2010). 9.3.– Per converso, siffatte censure non si estendono alle pretese azionate per gli altri giudizi patrocinati dal difensore. Dai rilievi analitici riferiti ai giudizi da cui sono scaturite le altre pretese di pagamento dell’avvocato non risulta che sia stato leso il criterio di individuazione del valore effettivo della causa. In ordine a tali contenziosi, il conteggio svolto con l’atto introduttivo del gravame – e ripreso nel corpo del ricorso in cassazione – si limita ad individuare un’alternativa ricostruzione del quantum in considerazione dell’asserita sproporzione degli importi liquidati con i provvedimenti monitori opposti, di cui il Tribunale ha tenutoconto provvedendo alla debita riduzione delle somme dovute. Gli stessi ricorrenti hanno riconosciuto che la sentenza di primo grado ha operato una riduzione complessiva di circa euro 36.000,00, a fronte di una condanna per tutte le causali dedotte pari ad euro 55.592,51, oltre accessori come per legge, con riduzione degli onorari massimi e pur mantenendo fermi i valori delle controversie indicati nelle parcelle. Più specificamente, quanto al giudizio rispetto al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 96/2010, gli stessi ricorrenti hanno rilevato che il valore della causa, sulla scorta del decisum, ammontava ad euro 48.969,06; dopodiché, non precisano per quale ragione si sarebbe dovuto tenere conto del valore indeterminabile della causa e per quali ragioni la complessiva parcella liquidabile avrebbe dovuto attestarsi sull’importo di euro 3.848,00, se non facendo leva sull’esito negativo dell’attività prestata. Con riferimento al giudizio rispetto al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1581/2009, è stato addotto genericamente che, a fronte di un pagamento a titolo di risarcimento dei danni nei confronti della controparte di euro 4.096,60, l’onorario avrebbe dovuto essere ridotto nei limiti dei minimi tariffari, avendo riguardo al valore della causa fino ad euro 5.200,00, con una liquidazione pari ad euro 2.616,21, senza che sia dato comprendere attraverso quale percorso si sia pervenuti a tale importo, se non avendo riguardo all’esito negativo della lite. Relativamente all’opera espletata nel giudizio rispetto al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1625/2009, i ricorrenti si sono limitati a sostenere che nulla sarebbe dovuto all’appellato, a fronte della condanna riportata pari ad euro 36.205,00, asseritamente imputabile ad errori del professionista. E comunque dall’importo liquidato si sarebbero dovuti detrarre gli acconti versati. Le obiezioni non si appuntano, dunque, sulla specifica violazione di legge, bensì sulla ritenuta eccessività delle liquidazioni, alla luce degli svantaggi notevoli subiti e della qualità dell’opera professionale prestata, tutti elementi che rientrano nella valutazione discrezionale del decidente. E così gli accertamenti sul versamento degli acconti impongono una verifica meritale, che non può essere compiuta in sede di legittimità. Infine, con riguardo al giudizio patrocinato rispetto al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1622/2009, i ricorrenti hanno affermato che non sarebbe spettato alcun compenso per la prestazione resa, in ragione dell’asserita negligenza professionale dell’avvocato, che avrebbe giustificato il risarcimento dei danni; in subordine, hanno obiettato che, in ogni caso, avendo riguardo all’effettivo valore della controversia e agli “evidenti svantaggi subiti” dal cliente, gli onorari non avrebbero potuto superare la soglia massima di euro 3.900,00, senza però dare contezza del percorso logico seguito per addivenire a tale conclusione. 10.– Il decimo motivo di ricorso investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2 e 111 Cost., dell’art. 47 della Carta di Nizza, degli artt. 1175 e 1375 c.c., degli artt. 88 e 96 c.p.c., dell’art. 49 del Codice deontologico forense vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 66 del Codice deontologico), per avere la Corte di merito negato l’integrazione dell’abuso del processo a cura dell’avvocato, che – nonostante potesse (ed, anzi, dovesse, in base alla normativa deontologica) azionare le pretese economiche con un unico decreto ingiuntivo – aveva dato impuls o a cinque diversi procedimenti monitori, aggravando inutilmente la posizione della controparte. E ciò sebbene i separati diritti di credito rispetto al patrocinio espletato in diversi giudizi afferissero ad un medesimo rapporto complesso. Sicché sarebbe difettata la dimostrazione di un oggettivo interesse al frazionamento, quale modalità di estrinsecazione dell’interesse ad agire, tanto che l’identità soggettiva e oggettiva delle controversie aveva giustificato la riunione dei giudizi d’opposizione. 10.1.–Il motivo è inammissibile. Ed infatti, nella specie, la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza di un’ipotesi di frazionamento del credito, non già solo alla stregua dell’inesistenza di un incarico unitario, ma anche evidenziando che le pretese avanzate dall’avvocato erano riconducibili ad una pluralità di ragioni creditorie eterogenee, basate su autonomi rapporti obbligatori (afferenti ai diversi giudizi in cui questi aveva prestato il proprio patrocinio, con un proprio peculiare oggetto: vedi il riferimento alle cause di lavoro e a quelle in tema di appalto di opere pubbliche). Riprendendo i rilievi già esposti dal Giudice di primo grado, il Giudice del gravame ha, quindi, escluso che vi fosse stata la scissione del contenuto di un’obbligazione unitaria, operata dal creditore per sua esclusiva utilità, con una unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede e con il principio costituzionale del giusto processo. E a conferma di tale assunto ha puntualizzato che le opposizioni erano state proposte dando luogo all’elaborazione di plurime e differenti argomentazioni per ciascuna di esse. Né tale ricostruzione è contraddetta dalla disposta riunione (la cui istanza era stata inizialmente respinta), atteso che essa non esclude affatto che le pretese – seppure aventi alcuni profili comuni –esigessero una separata ponderazione alla stregua delle differenti causae petendidedotte. Ed invero, la ricostruzione delle spettanze è stata compiuta attingendo a peculiari profili argomentativi per ciascuna pretesa azionata. Detta motivazione, in quanto congrua, sia sul piano logico sia sul piano giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità. Infatti, le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l’attore abbia un interesse oggettivo – il cui accertamento compete al giudice di merito – ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell’ambito della suddetta relazioneunitaria. Solo allorché sia violato l’enunciato divieto processuale sussistono le condizioni affinché sia applicata la sanzione dell’improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della menzionata relazione unitaria (Cass. Sez. L, Sentenza n. 37589 del 30/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 14143 del 24/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19898 del 27/07/2018; Sez. U, Sentenza n. 4090 del 16/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 23726 del 15/11/2007). Dunque, non ricorrevano, nella fattispecie, le due condizioni: a ) del “medesimo rapporto di durata” in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) del “medesimo fatto costitutivo”, seppure inteso come sinonimo di “analogo” e non di “identico”. Le pretese creditorie, secondo l’accertamento insindacabile della Corte di merito, non solo non facevano capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, ma inoltre non erano, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, così da poter essere accertate separatamente senza una duplicazione di attività istruttoria e d
Sentenza Cassazione n. 24829/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris