CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18173/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], n. Acerno (Sa) [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Sa) [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. Salerno [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Sa) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 760/23 della Corte di appello di Salerno del 05/05/2023 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il ricietto di tutti i ricorsi; sentito per la parte civile Provincia di Salerno l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiesto di rigettare o dichiarare inammissibili i ricorsi con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado, come da separata nota depositata; sentita per la parte civile Regione Campania l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, condannando i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Sale al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio, come da separata nota depositata; sentiti per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per Sale, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Salerno in composizione collegiale in data 24/06/2022: - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di concorso in peculato (artt.110, 314 cod. pen.) loro ascritto al capo A, revocando la confisca già disposta; - ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla misura di due anni, quattro mesi e quindici giorni di reclusione ciascuno, previa dichiarazione di prescrizione di parte (lei reati loro ascritti al capo Q e di quelli di cui ai capi R, S, T con conferma della responsabilità in ordine ai residui reati di peculato (capo Q, nn. 4-12) e falso in atto pubblico in addebito (capi U, V, V, W, Y, Z, AA, AB, AC), ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione; - ha confermato le statuizioni disposte in favore delle parti civili costituite, quanto agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente in favore della Provincia di Salerno. 2. I fatti oggetto del giudizio attengono a plurime condotte di peculato e falso in atto pubblico commesse nelle rispettive vesti: - [OSCURATO:PERSONA], di direttore dei lavori di realizzazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 108 Casalvelino-Celso (reato sub A), accertati come mai eseguiti in quanto arrestatisi alla fase di sbancamento della carreggiata; - Sale, di imprenditore concorrente rispetto al predetto e ad altri funzionari del [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Salerno (reato sub A); - [OSCURATO:PERSONA], di capo ufficio spese prima e dirigente coordinatore poi del citato Settore; - [OSCURATO:PERSONA], di responsabile contabile del [OSCURATO:PERSONA] per il settore [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Salerno entrambi coinvolti nella vicenda della liquidazione di plurirni (almeno dodici) mandati di pagamento per un ammontare complessivo di oltre 1,5 milioni di euro in favore del reo confesso [OSCURATO:PERSONA], relativi a gare di appalto mai bandite e per le quali le determine dirigenziali di approvazione degli [OSCURATO:PERSONA] e di liquidazione delle somme non erano mai state emesse. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati che deducono i motivi di seguito esposti in forma riassuntiva (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo d'impugnazione il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 314, 640, secondo comma, 61 n. 9 e 640-bis cod. pen. in relazione alla mancata derubricazione del delitto di peculato Eiscrittogli in quello di truffa variamente aggravata, profilo direttamente incidente sul momento dell'intervenuta prescrizione del reato con le relative conseguenze in tema di statuizioni civili. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente formula ventitré motivi d'impugnazione. 4.1. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e per difetto di motivazione sub specie di violazione dei limiti della motivazione per relabbnem. 4.2. Nullità della sentenza per pretermissione dei motivi di appello n. 1 e 1.1 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. or-0c. pen. e vizio di motivazione in ordine all'impugnazione dell'ordinanza dibattirnentale emessa il 16 gennaio 2013 dal Tribunale di Salerno di rigetto della questione preliminare di nullità dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e degli atti ad esso conseguenti. 4.3. Nullità della sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 1.2 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc pen. e vizio di motivazione in ordine all'impugnazione delle ordinanze dibattimentali emesse dal Tribunale di Salerno in tema di riunione di procedimenti (16 gennaio 2013) e di costituzione di parte civile della Regione Campania in assenza di valida procura speciale e tardività, in violazione degli artt. 79, commi 1 e 2, 484 cod. proc. pen. poiché intervenuta dopo la discussione delle questioni preliminari (25 febbraio 2013). 4.4. Nullità della sentenza per pretermissione dei motivi di appello n. 1 e 1.1 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'impugnazione dell'ordinanza dibattimentale emessa il 18 aprile 2013 dal Tribunale di Salerno di rigetto della questione del mutamento di composizione del collegio giudicante di primo grado e di adesione alle determinazioni già assunte dal precedente collegio in diversa composizione personale. 4.5. Nullità della sentenza per pretermissiione del motivo di appello n. 1 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per mancata esplicitazione dell'iter logico-giuridico sulla base del quale si è pervenuti alla determinazione della condanna da parte del Tribunale. 4.6. Nullità della sentenza per preternnissione dei motivi di appello n. 3, 3.1 e 3.2 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza della formula assolutoria perché il fatto non sussiste in ordine al capo A sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen. 4.7. Nullità della sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 3.3 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza della formula assolutoria perché il fatto non sussiste in ordine al capo A sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. peri. in relazione alla parziale ineseguibilità ab origine dell'appalto ed alla sua esecuzione. 4.8. Nullità della sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 3.4 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza della formula assolutoria perché il fatto non sussiste in ordine al capo A sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen. in relazione alla mancata disamina della consulenza tecnica redatta dall'arch. Cavalli. 4.9. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (artt. 110, 314 cod. pen.) e nullità della sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 3.5 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza della formula assolutoria perché il fatto non sussiste in ordine al capo A sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen. in relazione alla dedotta assenza degli elementi costitutivi su piano obiettivo del concorso nel delitto di peculato. 4.10. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (artt. 110, 314 cod. pen.) e nullità della sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 3.6 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza della formula assolutoria perché il fatto non sussiste in ordine al capo A sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen. derivante da inosservanza della griglia decisoria fissata dalla sentenza della Sez. 6 del 10/06/2022 nel giudizio a carico dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in tema di illecito concorsuale del soggetto estraneo in presenza di assoluzione del pubblico amministratore. 4.11. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale (artt.110, 117 cod. pen.) e nullità della sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 4 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza della formula assolutoria perché il fatto non sussiste in ordine al capo A sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen. in relazione all'intervenuta condanna del ricorrente in primo grado a titolo di concorso quale soggetto extraneus ovvero non rivestito di qualifica pubblicistica. 4.12. Violazione di legge penale sostanziale e nullità della sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 4.1 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione nonché per travisamento di risultanze probatorie circa la pretesa e indefinita posizione di "procuratore di fatto" in capo al ricorrente con conseguente negata prevalenza della formula assolutoria per non aver commesso il fatto atteso il difetto dell'elemento oggettivo del concorso in ordine al capo A, sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen. 4.13. Violazione o erronea applicazione della legge penale sostanziale (artt.110, 314 cod. pen.) e nullità della sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 4.2 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza della formula assolutoria per non aver commesso il fatto atteso il difetto dell'elemento oggettivo del concorso in ordine al capo A, sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen. in relazione alla dedotta assenza di apporti causali o agevolatori alla condotta tipica del pubblico ufficiale.4.14. Violazione della legge penale sostanziale (artt. 110, 314 cod. pen.) e nullità della sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 4.2.1 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la immotivata esclusione della rilevanza del subappalto sotto il profilo obiettivo e la conseguente negata prevalenza della formula assolutoria per non aver commesso il fatto atteso il difetto dell'elemento oggettivo del concorso in ordine al capo A, sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen. 4.15. Nullità della sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 4.3 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza della formula assolutoria per non aver commesso il fatto atteso il difetto dell'elemento oggettivo del concorso in ordine al capo A, sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen. in relazione alla destinazione delle somme liquidate alla [OSCURATO:SOCIETA]. 4.16. Nullità della sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 4.4 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione anche per travisamento delle intercettazioni con conseguente negata prevalenza della formula assolutoria per non aver commesso il fatto atteso il difetto dell'elemento oggettivo del concorso in ordine al capo A, sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen. 4.17. Nullità della sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 4.5 relativo agli esiti della consulenza tecnica eseguita dal dr. [OSCURATO:PERSONA]Angelo in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza della formula assolutoria per non aver commesso il fatto atteso il difetto dell'elemento oggettivo del concorso in ordine al capo A, sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen. 4.18. Nullità della sentenza per pretermissone del motivo di appello n. 5 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la denegata prevalenza della formula assolutoria perché il fatto non costituisce reato il difetto di dolo di concorso in ordire al capo A, sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen. 4.19. Violazione ovvero erronea applicazione della legge penale sostanziale (art. 314 cod. pen.) e nullità della sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 5.1 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod.111 proc. pen. e vizio di motivazione circa la sussistenza e la natura della colpevolezza anche in relazione al subappalto con conseguente diniego della prevalenza della formula assolutoria perché il fatto non costituisce reato atteso il difetto del dolo di concorso in ordine al capo A, sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen. 4.20. Violazione ovvero erronea applicazione della legge penale sostanziale (artt. 314, 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.) e nullità della sentenza per pretermissione dei motivi di appello n. 6 e 6.1 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata derubricazione del reato contestato sub A, anche in relazione al meccanismo delle anticipazioni con la conseguente mancata emissione di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione già nel corso del giudizio di primo grado. 4.21. Violazione ovvero erronea applicazione della legge penale sostanziale e nullità della sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 7 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza della formula assolutoria per non aver commesso il fatto ovvero emissione di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in applicazione dell'art. 116 cod. pen. in ordine al capo A, sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen. 4.22. Nullità della sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 8 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza della formula assolutoria di merito ai sensi degli artt. 129, comma 2 e 531, comma 1, cod. proc. pen. in ordine alle residue contestazioni per cui è intervenuta prescrizione già all'esito del primo grado del giudizio. 4.23. Nullità della sentenza ovvero vizio di motivazione assoluto per omessa disamina del motivo di appello n. 11 ai fini della decisione sulle statuizioni civili ai sensi degli artt. 538, 539 e 578, cod. proc. pen. in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente affida l'impugnazione a sei motivi di doglianza. 5.1. Inosservanza od erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 184 e 152 del d. Igs. n. 267 del 2000 e degli artt. 135, 8 e 11 del Regolamento di contabilità della Provincia di Salerno adottato il 17 settembre 1996 delle quali occorreva tenere conto per ritenere violato l'art. 314 cod. pen.5.2. Manifesta illogicità della motivazione anche a causa di travisamento della prova circa lo status di Dirigente ed i conseguenziali doveri d'ufficio. 5.3. Mancanza o apparenza della motivazione su detti punti in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. 5.4. Inosservanza od erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 476 - 479 cod. pen. in relazione agli artt. 184 e 185 del. Lgs. n. 267 del 2000 quanto alla ribadita sussistenza dei delitti di falso. 5.5. Inosservanza od erronea applicazione della norma cli cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen. quanto alla ricorrenza dell'aggravante dell'atto avente forza fidefaciente. 5.6. inosservanza od erronea applicazione degli artt. 185 cod. pen. e 538 cod. proc. pen. in relazione a tutti i capi sul punto delle statuizioni civili di condanna. 6. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente affida l'impugnazione a otto motivi di censura. 6.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi Q, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC dell'imputazione. 6.2. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione per 'travisamento della prova rappresentata dalla deposizione testimoniale della d.ssa [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti dipendente del servizio finanziario della Provincia di Salerno, in merito all'esistenza della documentazione a supporto dei mandati di pagamento emessi. 6.3. Mancata assunzione di una prova decisiva consistente nell'acquisizione presso la [OSCURATO:PERSONA], successivamente denominata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di tutte le cartelline verdi compilate a corredo dei mandati di pagamento oggetto di contestazione. 6.4. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale e segnatamente degli articoli 48, 314, 640, 157 cod. pen. con riferimento ai predetti reati. 6.5. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione anche per travisamento della prova rappresentata dalla deposizione testimoniale della d.ssa [OSCURATO:PERSONA], istruttrice contabile alla Provincia di Salerno all'epoca dei fatti, in relazione all'annessa diversa qualificazione dei fatti di peculato in truffe aggravate attesa l'appropriazione del denaro attraverso Vinganno o l'induzione in errore di altri impiegati e funzionari della Provincia di Salerno. 6.6. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale e segnatamente degli articoli 479 in relazione all'art. 476, secondo comma, cod. pen. e 157 cod. pen. in relazione alla ritenuta efficacia fidefacente dei mandati di pagamento oggetto di contestazione. 6.7. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, segnatamente degli articoli 2 e 322-ter cod. pen. e 25 Cost. in relazione alla conferma della confisca per equivalente. 6.8. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla suddetta confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei termini e nei limiti indicati in motivazione. 2. Ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trovare accoglimento l'unico motivo di doglianza formulato dal primo ([OSCURATO:PERSONA]) e il motivo n. 20 articolato dal secondo ricorrente (Sale), con effetto di assorbimento per quest'ultimo rispetto a tutti gli atri. La questione che viene in immediato rilievo riguarda la possibilità, contestata dalle difese, di ravvisare la sussistenza del ritenuto delitto di peculato (art. 314 cod. pen.) nella condotta rispettivamente ascritta agli imputati al capo A della imputazione, riguardante la mancata realizzazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 108 Casalvelino-Celso, i cui lavori si erano arrestati alla fase di sbancamento della carreggiata, pur essendone stata certificata l'integrale esecuzione. Vale premettere che, già assolto in primo grado per difetto di dolo il [OSCURATO:PERSONA] del Procedimento, Dirigente del Settore dei [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Salerno, arch. [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 4 sent. imp.), la Corte di appello ha assolto a sua volta il coimputato [OSCURATO:PERSONA], capo-area del [OSCURATO:PERSONA] provinciale, con la formula per non aver commesso il fatto, stabilendo che pur avendo questi sottoscritto singoli atti della procedura, non lo aveva fatto con la consapevolezza della relativa falsità e con l'intenzione di consentire ai coimputati di appropriarsi indebitamente del denaro pubblico, non essendo, infatti, emerse prove di un suo indebito arricchimento. Sorge, però, a questo punto il problema che, attese le rispettive funzioni svolte, avendo almeno uno dei predetti funzionari la disponibilità giuridica delle somme di denaro nel tempo liquidate agli appaltatori delle opere non realizzate, non altrettanto si può dire del [OSCURATO:PERSONA] (direttore dei lavori sul terreno) e men che mai del Sale, soggetto addirittura estraneo all'amministrazione pubblica, ritenuto concorrente del [OSCURATO:PERSONA] in qualità di immediato percettore delle somme di denaro liquidate. Deve ritenersi, perciò, fondata la tesi difensiva secondo cui le condotte rispettivamente ascritte ai ricorrenti debbano ricondursi all'ipotesi della truffa aggravata, dal momento che - una volta assolti i funzionari sovraordinati Rizzo e Cavaliere - il segmento di quella personalmente riferibile al [OSCURATO:PERSONA] non poteva che atteggiarsi in termini di frode nei confronti dei suddetti, avendo egli attestato falsamente una situazione di fatto (regolare esecuzione ed ultimazione dei lavori di realizzazione della strada) in realtà inesistente al fine di favorire la liquidazione degli Stati di [OSCURATO:PERSONA] agli imprenditori collusi ed aggiudicatari dell'appalto, tra cui il Sale, situazione del resto comprovata dal rinvenimento in fase di indagini di un manoscritto, in cui erano annotati i lavori realmente eseguiti, dietro ad un vaso posto all'esterno della sua abitazione (v. pag. 6 sent. imp.). Secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (tra molte v. Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282; Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, dep. 2018, PG e PC in proc. Alfieri e al., Rv. 273395; Sez. 6, n. 18177 del 03/03/2016, Saccone e al., Rv. 266985; Sez. 6, n. 4959 del 21/10/2014, dep. 2015, Mirarchi, Rv. 262156) con il conseguente corollario che nelle ipotesi di peculato le condotte di falsificazione documentale o gli artifici costituiscono un post factum non punibile in quanto compiuti per conseguire un risultato ulteriore finalizzato all'occultamento o al perfezionamento della materiale appropriazione della res (Sez. 6, n. 10569/18, Pieretti cit.). Non essendovi motivo per il Collegio di discostarsi da tale orientamento interpretativo, ne deriva che il suo schema concettuale si attaglia perfettamente alla fattispecie: le falsificazioni documentali ascritte all'imputato [OSCURATO:PERSONA] hanno rappresentato lo strumento per far acquisire indebitamente pubblico denaro agli imprenditori collusi, traendo in errore i pubblici funzionari sovraordinati (Rizzo e Cavaliere) o confidando sulla loro scarsa capacità di controllo.C,) Da quanto ora detto discende la necessità di riqualificare il delitto di cui al capo A, commesso al più tardi il 31 luglio 2007 (v, pag. 5 sent. irr p.), ai sensi degli artt. 110, 640-bis cod. pen. e di annullare senza rinvio la pronunzia al peculato, atteso che i più ridotti termini di prescrizione del delitto di truffa aggravata - pur dovendosi tenere conto del notevole periodo di sospensione del procedimento di due anni, cinque mesi e venti giorni (v. pag. 27 sent. imp.) che, tuttavia, non bilancia l'eccezionale durata del giudizio di primo grado, protrattasi per otto anni (v. pag. 3 sent. imp.) - portano a individuare la maturazione del termine massimo di cui all'art. 161, secondo comma, cod. pen. al 2017, in epoca cioè antecedente alla pronuncia di primo grado (2022), con la conseguente necessità di revocare le statuizioni civili, consistenti nella condanna generica degli imputati al risarcimento danni in favore della Provincia di Salerno e della Regione Campania, ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283670). Non può, invece, mutare la formula del proscioglimento in ordine al diverso reato ritenuto, dichiarato estinto per prescrizione, non essendovi prova piena dell'evidenza della innocenza degli imputati (art. 129, comma 2, cod. proc. pen.) 3. Ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo Q, peculato e delitti di falso) 3.1. Deve premettersi che i motivi di ricorso relativi al delil:to di peculato non sono inammissibili, in quanto deducono profili che impongono una valutazione e un confronto con la sentenza impugnata. Su tali basi deve rilevarsi che per tutte le ipotesi di peculato ravvisate è ormai decorso il termine massimo di prescrizione pari a dodici anni e sei mesi, più il ricordato lungo periodo di sospensione, ciò di cui tuttavia non può fruire [OSCURATO:PERSONA], che ha rinunciato alla prescrizione. 3.2. Relativamente a tale ipotesi delittuosa i Giudici di merito hanno ravvisato la disponibilità autonoma del denaro in capo a [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse concorso alla realizzazione del programma illecito. In particolare, si è prospettato, in accordo con le dichiarazioni auto ed etero accusatorie dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], che a monte della preparazione dei fittizi mandati di pagamento non v'era alcuna determinazione di spesa, per cui [OSCURATO:PERSONA] aveva cura di indicare su ciascun incartamento gli estremi di determine dirigenziali riferibili a spese di altra natura e già liquidate con altri e distinti mandati di pagamento. A [OSCURATO:PERSONA] è stato, pertanto, attribuito il ruolo di avere avallato l'operato del sottoposto, apponendo anche la propria firma sull'incartamento e firmando i mandati di pagamento. Il 7 (? Tuttavia, al fine di stabilire se a [OSCURATO:PERSONA] fosse ascrivibile solo una violazione del dovere di diligente controllo ovvero una consapevole partecipazione alla modalità operativa illecita, si è dato rilievo al fatto che il titolo doveva recare le firme di entrambi i dirigenti, compresa quella di [OSCURATO:PERSONA], capo del [OSCURATO:PERSONA], mentre i mandati rilasciati a Bamonte recavano la sola firma di [OSCURATO:PERSONA], che firmava anche per conto di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si è ribadito che era intervenuta una riorganizzazione dei servizi sulla base di provvedimenti appositamente allegati, e che in forza di ciò avrebbe dovuto escludersi un diretto rapporto di sovra ordinazione di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che la doppia firma di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto dirsi volta ad eludere il controllo altrui, tanto più che una doppia firma non compariva solo nei mandati inerenti alla vicenda in esame. Tale argomento, incidente sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA], assume rilievo sia ai fini del dolo di detto ricorrente e dunque del suo pieno proscioglimento sia ai fini della qualificazione del fatto, ma è stato tuttavia pretermesso nell'analisi della Corte di appello. Essendosi ipotizzato che con la creazione ex novo di documenti a sostegno di pratiche inesistenti e con la vidimazione dei relativi incartamenti, i funzionari infedeli avessero potuto conseguire il risultato di fare indebitamente erogare pubblico denaro, si pone il problema di stabilire chi in realtà avesse l'effettiva disponibilità autonoma di esso -se cioè fosse o meno necessario il controllo di [OSCURATO:PERSONA] per formalizzare l'erogazione - e se [OSCURATO:PERSONA] fosse assistito dal necessario atteggiamento psicologico, in mancanza del quale tanto più dovrebbe ritenersi che l'altrui illecita operatività avesse una connotazione di fraudolenza riconducibile allo schema della truffa. Ciò di per sé comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che ha rinunciato alla prescrizione, ma, come si preciserà di seguito, rileva anche ai fini della posizione di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. 3.3. Quanto ai delitti di falso, la Corte d'appello ha affermato, colmando sul punto una carenza argomentativa della sentenza di primo grado, la sussistenza dell'aggravante, contestata in fatto, di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen. attribuendo ai mandati di pagamento efficacia fidefacente. A sostegno di tale statuizione, la Corte territoriale ha ric:hiamato il principio affermato da Sez. 1, n. 37097 del 21/09/2011, confl. comp. in proc. Targhetti e al., Rv. 250832, secondo cui in tema di reato di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, comma secondo, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della [OSCURATO:PERSONA] ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (evenienza, tuttavia, esclusa nella fattispecie concreta relativa a bollette doganall). In motivazione la citata pronuncia afferma, infatti, che l'efficacia fidefacente non corrisponde alla funzione attribuita all'atto dagli artt. 2699 e 2700 cod. civ. ma si estende a tutti quelli in cui il pubblico ufficiale attesti di avere registrato fatti o di aver compiuto direttamente una determinata attività che era in sua facoltà o nella sua discrezionalità eseguire (Sez. 3, n. 5471 del 17.3.1987, Rapetti, Rv. 175868). Deve aggiungersi che la falsa attestazione della causale di un mandato di pagamento era stata ritenuta idonea ad integrare il delitto di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata anche in una più antica pronuncia (Sez. 5, n. 3147 del 19/11/1975, Mastena, Rv. 132719). Si tratta peraltro di profilo problematico in ordine al quale i motivi di ricorso sul punto proposti non risultano manifestamente infondati, il che impone di dare rilievo all'intervenuta maturazione del termine di prescrizione (l'ultimo fatto risale al 29 febbraio 2008, capo AC), anche computando il lungo termine di sospensione, ciò di cui può peraltro giovarsi il solo [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti va disposto l'annullamento senza rinvio per tale causa. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, va parimenti disposto l'annullamento, sia pure con rinvio, in quanto anche in questo caso si tratta definire con esattezza il suo grado di partecipazione all'operazione illecita: va infatti ribadito che il dubbio sulla configurabilità di una colposa negligenza o di una dolosa condivisione del progetto, è stato risolto dalla Corte di appello sulla base di un argomento già ritenuto inidoneo, per mancanza di un approfondito confronto con le deduzioni difensive. 3.4. Come anticipato, i rilievi formulati con riguardo al delitto di peculato relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], giovano anche a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al tema della confisca e a quello delle statuizioni civili. Va precisato che nel caso in esame non risulta applicabile, con riferimento al delitto di peculato, la confisca per equivalente, che ha natura sanzionatoria, giacché l'art. 322-ter cod. pen. ne contempla la possibilità in relazione al profitto solo in conseguenza della modifica introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190. Va poi aggiunto che non è applicabile neppure l'art. 578-bis cod. pen., in tema di rapporto tra confisca ed estinzione del reato intervenuta dopo la sentenza di primo grado, quando esso abbia ad oggetto una ipotesi di confisca avente contenuto sanzionatorio per fatti commessi prima della sua introduzione (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209).( Nondimeno risulta possibile disporre la confisca diretta, anche in caso di estinzione del reato dopo una condanna in primo grado, sempreché il reato risulti configurabile (Sez. U, n. 31617 del 26/05/2015, Lucci, Rv. 264434). Nel caso in esame, essendo devoluta in sede di rinvio la questione della corretta qualificazione giuridica, vale osservare come, nel caso in cui risultasse configurabile il delitto di truffa, il termine di prescrizione, pur maturato anche per il delitto di peculato nel corso del processo, dovrebbe essere retrodatato ad epoca anteriore alla sentenza di primo grado, così da precludere la confisca. Analogo rilievo deve essere formulato con riferimento alle statuizioni civili, ove la prescrizione risultasse maturata prima della sentenza del Tribunale (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283670). 3.5. Concludendo sulla posizione di Calendí3 e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione dei reati, mentre deve essere annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] agli effetti penali, per il secondo limitatamente alla confisca nonché agli effetti civili. P. Q. M. Qualificata la condotta contestata al capo A come truffa aggravata, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Franco e [OSCURATO:PERSONA] relativamente alle statuizioni civili, che revoca. Annulla senza