CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 19049/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Catania - in composizionemonocratica e nella veste di Giudice dell’esecuzione – ha provveduto in ordine all’istanza amezzo del la qualeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX aveva domandato i lriconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le seguenti sentenze:a) sentenza del 14/06/2016 della Corte di appello di Catania, in riforma dellasentenza del Tribunale di Catania in data 13/11/2015, definitiva il 28/09/2016, di condannaalla pena di anni due di reclusione ed euro ottocento di multa per il reato di cui all'art. 73comma 5 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, commesso in Catania il 04/03/2015;b) sentenza del 30/01/2018 del Tribunale di Catania, confermata in data17/05/2023 dalla Corte di appello di Catania, passata in giudicato il 18/10/2023, di condannaalla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., commesso inCatania il 14/03/2016;c) sentenza del 10/01/2020 del Tribunale di Catania, irrevocabile il 04/03/2020, diapplicazione ex art. 444 cod. proc. pen. della pena di anni uno di reclusione ed euro mille dimulta, per il reato di cui all'art. 73 T.U. stup. commesso in Catania il 29/10/2019;d) sentenza del 26/10/2020 del Tribunale di Catania, definitiva il 19/12/2020, diapplicazione ex art. 444 cod. proc. pen. della pena di mesi quattro di reclusione ed euro688,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 T.U. stup., commesso in Catania il 24/09/2020;e) sentenza del 11/05/2022 della Corte di appello di Catania, in riforma dellasentenza del Tribunale di Catania del 12/07/2021, passata in giudicato il 16/10/2022, dicondanna - in continuazione con la sentenza sub d) - alla pena ulteriore pena di mesi due egiorni venti di reclusione ed euro seicento di multa, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 T.U.stup., commesso in Catania il 28/06/2021ed ha quindi unificato sotto il vincolo della continuazione i reati oggetto dellesentenze sopra indicate sub c), d) ed e) e, per l’effetto, ha rideterminato la pena inflitta alcondannato, relativamente a tali tre pronunce, nella misura di anni uno, mesi quattro e giorniventi di reclusione ed euro duemila di multa, rigettando l’istanza quanto al resto.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite ildifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, a mezzo dei quali deduce vizi exart. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione dilegge e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al diniego della continuazione,quanto alle sentenze sopra indicate sub a) e b), rispetto a quelle indicate sub c), d) ed e).3. Il ricorso è inammissibile. Invero, secondo il costante insegnamento di questaCorte, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato quale elemento idoneo agiustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati edipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81 comma secondo cod. pen. (Sez. 1, n. 50716del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490).Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha adeguatamente motivato in ordineall’insussistenza del medesimo disegno criminoso, non essendovi alcun elemento da cuidesumere una programmazione unitaria dei reati, i quali appaiono piuttosto determinati dacircostanze ed esigenze occasionali e contingenti.Il provvedimento avversato ha, in effetti, preso in considerazione lo stato ditossicodipendenza del soggetto, ma ha ritenuto che tale condizione – relativamente ai reatigiudicati mediante le sentenze sopra enumerate sub a) e b) - non possa rappresentareelemento sufficiente per ritenere sussistente il vincolo della continuazione, alla luce dellamancanza degli altri indici c.d. rivelatori di un disegno unitario.4. Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente infondato, in quanto le doglianze,oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla basedell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nelprovvedimento impugnato.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.