CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 19086/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9/01/2026 della Corte d'appello di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica depositata dal difensore del ricorrente che haulteriormente precisato i motivi di ricorso, concludendo per l’annullamentodell’ordinanza impugnata o, in subordine, per l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bologna, con l’ordinanza indicata in epigrafe, hadichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] K.avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell’11 dicembre 2023, che loaveva riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada, per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemicosuperiore a 1,5 g/l, con aggravanti per l’orario notturno e per l’avvenuto sinistrostradale.Secondo la ricostruzione accolta in primo grado, l’imputato, nelle prime oredel 12 gennaio 2019, aveva condotto un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] in statodi ebbrezza alcolica, perdendo il controllo del mezzo all’intersezione tra via Cafieroe via [OSCURATO:PERSONA], abbattendo alcuni delineatori e urtando la recinzione di un’areaprivata, senza coinvolgere altri utenti della strada. La responsabilità era stataaffermata sulla base della testimonianza dell’assistente di polizia locale AvolioGaetano, unico teste escusso, e della documentazione redatta nell’immediatezzadei fatti. All’esito del giudizio, il Tribunale aveva inflitto la pena di mesi dieci diarresto ed euro duemila di ammenda, con concessione delle attenuanti genericheequivalenti alle aggravanti, sospensione condizionale della pena e revoca dellapatente di guida.Avverso la sentenza era stato proposto appello, articolato su un unico motivo,con il quale la difesa aveva contestato la mancanza di prova in ordineall’individuazione dell’imputato quale conducente del veicolo, deducendol’inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dall’assistente Avolio nellaparte relativa all’identificazione del responsabile e alla ricostruzione del sinistro, inquanto fondate su acquisizioni de relato provenienti da agenti della Questura diReggio [OSCURATO:PERSONA] non escussi in dibattimento, in violazione dell’art. 195, commi 3 e7, cod.proc.pen.L’ordinanza impugnata ha ritenuto l’appello inammissibile per difetto dispecificità, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c),cod.proc.pen., osservando che l’atto di gravame si risolveva nella merareiterazione di censure già esaminate e disattese in primo grado, senza un’effettivacorrelazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata.I giudici distrettuali hanno affermato che la difesa aveva ignorato lamotivazione del Tribunale, la quale aveva valorizzato la circostanza che sul luogodel sinistro fosse presente una sola persona, identificata e sottoposta adaccertamento alcolemico dallo stesso teste Avolio, che aveva redatto verbali diidentificazione e di accertamento urgente sottoscritti dall’imputato.In questa prospettiva, l’appello è stato ritenuto aspecifico, in conformitàall’orientamento giurisprudenziale sulla funzione critica dell’impugnazione e allaluce dell’art. 581, comma 1-bis, cod.proc.pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150.2. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1. Con la prima censura deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione delladisciplina processuale in tema di ammissibilità dell’appello, nonché il vizio dimotivazione dell’ordinanza impugnata, assumendo che la Corte territoriale abbiatravalicato i limiti del sindacato consentito in sede di verifica preliminare,sostituendo una valutazione di merito sulla fondatezza del gravame a quella, bendiversa, richiesta dagli artt. 581 e 591 cod.proc.pen.Il ricorrente sostiene che l’atto di appello fosse puntualmente correlato allamotivazione della sentenza di primo grado, poiché aveva richiamatoespressamente i passaggi nei quali il Tribunale aveva fondato il giudizio diresponsabilità sulle dichiarazioni del teste Avolio, contestandone l’utilizzabilità perviolazione dell’art. 195, commi 3 e 7, cod.proc.pen.La difesa evidenzia che l’individuazione del conducente era stata operata daagenti della Questura giunti sul posto prima dell’operante escusso in dibattimentoe che lo stesso Avolio aveva dichiarato di non aver assistito direttamente né allaguida del veicolo né alla dinamica del sinistro. In questa prospettiva, l’atto diappello non avrebbe riproposto in modo assertivo le stesse doglianze, ma avrebbesviluppato una critica giuridica mirata alla struttura probatoria della decisione diprimo grado.Il ricorso rileva che l’ordinanza ha valorizzato dichiarazioni autoindiziantiasseritamente rese dall’imputato all’operante di polizia locale, sebbene talidichiarazioni non fossero state poste a fondamento della sentenza di primo gradoe, comunque, non fossero utilizzabili in dibattimento ai sensi dell’art. 350, comma7, cod.proc.pen.In tal modo, secondo la prospettazione difensiva, la Corte di appello avrebbeintrodotto elementi estranei alla motivazione impugnata, pretendendodall’appellante un onere di critica su profili mai decisivi nel giudizio di primo grado.Il ricorrente contesta anche il travisamento del contenuto della sentenza delTribunale, laddove l’ordinanza afferma che sul luogo del sinistro fosse presenteuna sola persona, mentre il primo giudice aveva fatto riferimento esclusivamentealla presenza di un solo veicolo incidentato. La deduzione assume rilievo ancheperché il mezzo non era di proprietà dell’imputato e, secondo quanto emerso indibattimento, era stato affidato al padre, circostanza che la Corte territorialeavrebbe omesso di considerare.Infine, il ricorso richiama il consolidato orientamento di legittimità secondocui il giudice dell’appello può dichiarare l’inammissibilità solo quando i motividifettino radicalmente di specificità o non si confrontino con la motivazioneimpugnata, mentre non gli è consentito anticipare una valutazione di manifestainfondatezza del gravame, riservata ad altre sedi processuali.In tale prospettiva, viene ribadito che la riproposizione di questioni giàesaminate in primo grado non determina, di per sé, l’inammissibilità dell’appello,ove la critica risulti pertinente e funzionale alla rivalutazione della quaestio iurissottoposta al giudice di secondo grado (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli,Rv. 268822; Sez. 4, n. 36533 del 17/09/2021, Rv. 282017; Sez. 1, n. 20272 del02/07/2020, Rv. 279220).3. Il Procuratore generale e la difesa del ricorrente hanno depositatorispettivamente requisitoria scritta e memoria di replica, concludendo come inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. L’art. 581 cod. proc. pen. prescrive, a pena di inammissibilità, il modellolegale di impugnazione, la quale deve innanzitutto contenere l’indicazione dei capie dei punti della decisione criticata, le richieste formulate al giudice dellaimpugnazione, nonché l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fattosu cui si fondano le doglianze.Con un fondamentale arresto della massima istanza nomofilattica si èprecisato che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quandonon risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alleragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermorestando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamenteproporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nelprovvedimento impugnato (cfr., Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv.268822).Principi poi ribaditi anche con l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017,n. 103, essendosi affermato che, pur con la novella legislativa, il requisito dellaspecificità dei motivi di appello è soddisfatto se l'atto individua il punto che intendedevolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specificoriferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motividi dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazionesollecitata presso il giudice del gravame (così, Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018,Cricca, Rv. 273778 - 01).L’intervento legislativo, come noto, è contestualmente intervenuto sulmodello legale di motivazione, riscrivendo l’art. 546 cod. proc. pen., e prevedendoche la sentenza debba contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e didiritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e deicriteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per lequali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie.Nell’ottica del legislatore, alla più puntuale motivazione si correla un analogorigore logico-argomentativo richiesto ai motivi d'impugnazione, attraverso lariscrittura dell'art. 581 cod. proc. pen., che oggi richiede, a pena di inammissibilità,non solo la "specificità" dei motivi, ma anche dell'enunciazione dei capi o dei puntidella decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, delle prove delle quali si deducel'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione, nonché dellerichieste, anche istruttorie.In tal modo il collegamento sistematico tra motivazione e ragioni di doglianza,e dunque fra gli artt. 581 e 546 cod. proc. pen., diventa ancor più evidente,dovendosi perciò confermare il principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cuil'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singolipunti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni didiritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, conriferimento ai medesimi punti (così espressamente, in parte motiva, Sez. 5, Cricca,cit.).Si dovrà perciò ricorrere alla inammissibilità per aspecificità sia quando imotivi non sono affatto argomentati (genericità intrinseca), sia quando nonaffrontano la motivazione della sentenza impugnata (genericità estrinseca), e nonquando, diversamente, non sono ritenuti idonei (anche manifestamente) aconfutarne l'apparato motivazionale.Va inoltre ribadito che l'inammissibilità dell'impugnazione, ove non rilevatadal giudice di secondo grado nei termini corretti, resta comunque rilevabile dallaCorte di cassazione, anche d'ufficio e in ogni stato e grado del procedimento,trattandosi di causa non soggetta a sanatoria (Sez. 2, Sentenza n. 40816 del10/07/2014, dep. 02/10/2014, Rv. 260359).2. Tanto premesso in diritto, il nucleo della controversia impone di muovereda una lettura puntuale della sentenza di primo grado, perché soltanto l'esattaindividuazione delle ragioni poste a fondamento della condanna consente diverificare se l'atto di appello si sia realmente confrontato con esse.Sotto questo profilo, il ricorso non coglie nel segno quando assume che ilTribunale abbia fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni derelato dell'assistente Avolio circa l'identificazione del conducente compiuta daagenti della Questura intervenuti in precedenza.La motivazione del Tribunale, letta nel suo sviluppo effettivo, pone in evidenzauna sequenza di dati fattuali diversi dal mero racconto indiretto dell'operante.Il primo giudice ha infatti richiamato il rinvenimento sul posto di un unicomezzo incidentato, il rifiuto opposto dall’imputato al trasporto al [OSCURATO:PERSONA] l'intervento dell'ambulanza sul posto, i sintomi di alterazione alcolicadirettamente percepiti dall'assistente Avolio (“come riferito dal teste AssistenteAvolio Gaetano, presentava i sintomi di ebbrezza alcolica quali linguaggiosconnesso, barcollava ed era un po’ alterato”) e, soprattutto, il successivoaccertamento etilometrico regolarmente eseguito nei suoi confronti, con esito di1,74 g/l alla prima prova e di 1,70 g/l alla seconda.In questa trama argomentativa, il richiamo alla previa identificazione operatadalla pattuglia della Questura non corrisponde al fondamento della decisione, cheil Tribunale ha invece desunto dal complessivo contesto fattuale riscontratonell'immediatezza e dalla sottoposizione dell'imputato agli accertamenti alcolemiciquale persona rinvenuta sul luogo del sinistro, con evidenti sintomi di ebbrezzaalcolica.Ove si consideri questa articolazione, risulta evidente che la doglianza nonsi è confrontata con gli elementi valorizzati nella sentenza di primo grado, comesopra illustrati, che esprimono un fondamento probatorio della riferibilitàsoggettiva indipendente dalla testimonianza de relato richiamata nell’atto diappello e da essa non scalfito.È in questa omissione di raffronto che si rinviene il difetto di correlazione frale ragioni della decisione e le ragioni dell'impugnazione, ossia l'aspecificitàestrinseca che le Sezioni Unite Galtelli hanno espressamente ricondotto all'areadell'inammissibilità, avendo chiarito che l'onere di specificità gravasull'impugnante in misura direttamente proporzionale alla specificità delle ragioniesposte nel provvedimento censurato.Sulla base di queste considerazioni, la valutazione operata dalla Corted'appello di Bologna, nel suo epilogo, si rivela immune dalle censure prospettate.2.1. Una volta rilevato questo difetto di correlazione, la Corte di appelloavrebbe dovuto limitarsi a tale rilievo.La declaratoria di inammissibilità trovava infatti già pieno fondamentonell'omesso confronto dell'appellante con le circostanze valorizzate in primo gradoper l'individuazione del conducente e per la ricostruzione del fatto.I passaggi dell'ordinanza, relativi a dichiarazioni autoindizianti o ad altri profilinon necessari, non erano indispensabili ai fini del decisum. In questa prospettivadevono essere letti sia il riferimento dell'ordinanza a dichiarazioni autoindiziantiasseritamente rese dall'imputato, sia le ulteriori puntualizzazioni sul contenutodella deposizione testimoniale.Ne consegue che quei richiami, pur superflui, non incidono sulla correttezzadella declaratoria, la quale resta saldamente ancorata al rilievo dell'aspecificitàrispetto alla decisione di primo grado.La motivazione dell'ordinanza impugnata va, dunque, rettificata in questaparte, fermo restando che l'esito cui essa è pervenuta è conforme a diritto.2.2. Analoga conclusione si impone per la censura di travisamento, imperniatasulla divergenza fra l'espressione «una sola persona», impiegata dall'ordinanza, el'espressione «un solo veicolo incidentato», effettivamente adoperata dal primogiudice, oltre che sull'omessa considerazione della non appartenenza del mezzoall'imputato.Si è già osservato che la riferibilità soggettiva poggia, nella decisione di primogrado, sugli altri elementi sopra richiamati.La discrasia lessicale denunciata, riferita alla sola ordinanza di appello, attienea un profilo laterale e non scalfisce l’esito decisorio, confermando, anzichésmentire, il difetto di correlazione che conduce alla declaratoria di inammissibilità.2.3. Resta da esaminare l'argomento, di indole più propriamente giuridica,secondo cui la Corte distrettuale avrebbe frainteso l'insegnamento delle SezioniUnite Galtelli e travalicato i confini del sindacato di ammissibilità, anticipando unavalutazione di merito sulla fondatezza del gravame preclusa dagli artt. 581 e 591cod.proc.pen.La condizione di pertinenza ai contenuti della decisione, che la stessagiurisprudenza evocata pretende, qui difetta in radice, giacché la critica formulatanei motivi di appello – come sì è sopra evidenziato - non si è misurata con ilcontenuto della pronuncia di primo grado ma lo ha eluso.Ove si consideri che la specificità estrinseca esige un confronto effettivo con ipunti su cui si fonda il decisum, la linea esegetica difensiva si volge, a ben vedere,contro la stessa prospettazione del ricorrente.3. Al rigetto segue, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente